TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7198/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7198 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con gli avv.ti Silvia Comolli e Francesca Quadrio. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mirko Bernard. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1) previo, ove occorra, l'accertamento e la dichiarazione della illegittimità del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente con lettera del 22 dicembre 2023 e dallo stesso impugnato per tutti i motivi di cui in ricorso, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, con lettera datata 29.1.2024 e conseguentemente
2) in via principale, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ex art. 3 comma 1 Dlgs 23/2015 per tutti i motivi di cui al ricorso, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di fine rapporto, corrispondente a € 11.901,12
(€ 1.700,16 lordi mensili per 14 : 12 = 1.983,52 X6) o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 3 mensilità;
3) in subordine alla domanda di cui al punto 2 e salvo gravame, condannare CP_1
[..
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.
23/2015, come novellato, per tutti i motivi di cui al ricorso, al pagamento
1 dell'indennità risarcitoria nella misura di 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a € 5.950,56 lordi (€
1.700,16 lordi mensili per 14 : 12 = 1.983,52X3) o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Con il primo motivo di impugnazione del licenziamento la difesa attorea ha sostenuto l'illegittimità del licenziamento intimato per mancanza di preventiva contestazione evidenziando (cfr. pag. 6 del ricorso):
“La convenuta, infatti, a pretesa ragione del recesso, nella lettera di licenziamento datata 29.1.2024, si riferisce all'assenza dal lavoro, ritenuta ingiustificata, che il signor avrebbe posto in essere continuativamente “nella Parte_1 pendenza del presente procedimento disciplinare” a decorrere dal 21 gennaio 2024 (domenica) sino alla data della comunicazione. La circostanza assunta a motivazione del recesso, dunque, consiste in una pretesa prolungata assenza ingiustificata a decorrere dal 21 gennaio 2024 sino alla data del licenziamento, 29 gennaio. Circostanza questa mai contestata al ricorrente dal momento che l'unica lettera di contestazione inviata al ricorrente, datata 22 gennaio 2024, riguarda esclusivamente l'assenza di quella stessa e sola giornata, lunedì 22 gennaio”.
1.1. La doglianza è priva di pregio.
1.2. Ed invero, come chiarito in giurisprudenza, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 12/3/10 n. 6091)
In tal senso, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore (in questi termini vedi Cass. 25/8/1993 n. 8956), per essere intervenuta una sostanziale immutazione del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (vedi in motivazione Cass. 7/2/2013 n. 2935).
Su questa linea, Cass. n. 22127/2016 non ha ravvisato vizi nel procedimento disciplinare in un caso
(molto simile a quello di causa) in cui l'oggetto della contestazione consisteva nella assenza ingiustificata dal lavoro, che era ontologicamente identica rispetto ai fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo, evidenziando che la protrazione di detta assenza da parte del lavoratore nei giorni successivi
2 rispetto alla contestazione, non vulnerava il suo diritto di difesa.
1.3. In applicazione di questi principi, nel caso in esame, stante l'ontologica identità dei fatti posti a base della contestazione e del successivo licenziamento, deve ritenersi che il dipendente fosse stato messo pienamente in condizione di discolparsi e va quindi respinta l'eccezione de qua.
*
2. L'obiezione di illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti addebitati deve invece trovare accoglimento.
2.1. Ed invero, colgono nel segno le deduzioni con cui l'attore ha sostenuto che le assenze contestate sarebbero dipese da un trasferimento disposto illegittimamente dalla società datrice.
2.2. Sul punto, è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., la legittimità del trasferimento è legata all'esistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive e il controllo giurisdizionale dei motivi posti alla base del trasferimento deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, ma non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore (cfr., ex plurimis, Cass. n.
5099/2011).
2.3. Orbene, nel caso in esame, l'attore è stata trasferito presso la sede di BA (MI) “per esigenze logistiche correlate anche all'implementazione delle nostre attività presso il deposito di BA (MI)” (cfr. all. n. 3 al ricorso).
Al riguardo, la parte convenuta ha pure precisato che la scelta aziendale sottesa al trasferimento troverebbe riscontro: (cfr. pag. 6 della memoria)
“1) Nella riduzione del carico di lavoro imposta dalla committente AN LO a nei depositi ove veniva impiegato CP_1 il ricorrente;
2) Nella perdita di una unità lavorativa impiegata nell'appalto tra MT e CP_2
3) Nel contratto di subappalto stipulato tra MT e;
CP_1
4) Nella necessità, pertanto, di , di impiegare un autista nel subappalto MT – (committente principale CP_1 CP_1
, scongiurando l'ipotesi di licenziarlo per riduzione dell'appalto AN LO, avendo individuato, anche ai fini della CP_2 conservazione del posto di lavoro, nella sede di BA una posizione liberatasi dalla conclusione di altro rapporto CP_2 lavorativo tra MT e altro dipendente”.
2.4. Tuttavia, stando alle risultanze istruttorie, non può dirsi raggiunto un adeguato corroboro in ordine alle rassegnate esigenze logistiche, atteso che:
- nessuno dei testimoni escussi ha riferito di una riduzione del carico di lavoro “imposta dalla committente”
(il teste di parte convenuta - ha proprio detto: “non è vero, la AN LO non ci ha mai detto di Tes_1 ridurre i numeri di giri”);
- il teste ha negato un calo di lavoro nel mese di novembre 2023; Tes_2
- i testi di parte convenuta hanno riferito che si è trattato di un calo fisiologico di lavoro (con
3 conseguente riduzione del numero degli autisti) che si verifica, ogni anno, nei primi mesi dell'anno; circostanza, questa, che, proprio per il suo carattere temporaneo e periodico, non potrebbe giustificare un trasferimento definitivo;
- inoltre, tutti i testimoni (pur divergendo sull'esatto momento temporale) sono stati concordi nel riferire che, una volta che l'attore è stato trasferito, nella sede di via Verne è arrivato un altro dipendente al quale è stato affidato lo stesso turno di consegne in precedenza ricoperto dall'attore;
- quanto riferito dai testimoni trova riscontro nella scheda prodotta dalla società con nota del 23.1.2025, dalla quale emerge che il sig. era stato assegnato all'appalto AN LO di via Verne (ultima CP_3 sede dell'attore prima del trasferimento) già per il mese di gennaio 2024 (e il trasferimento dell'attore aveva decorrenza dal 2.1.2024);
- dalla documentazione in atti emerge altresì che a marzo 2024 è stato assunto, come nuovo autista, il sig.
anch'esso assegnato all'appalto di via Verne;
Pt_2
- in ogni caso, la convenuta non ha allegato né dimostrato i motivi posti a base dell'individuazione dell'attore come soggetto da trasferire, non essendo emersi specifici impedimenti a trasferire di sede un altro lavoratore anziché l'attore.
2.5. I descritti esiti istruttori ostacolano il riscontro positivo delle ragioni tecniche, organizzative e produttive idonee a fondare il trasferimento in controversia.
2.6. Il trasferimento, dunque, si presenta illegittimo e può ritenersi ragionevole il rifiuto del dipendente all'osservanza del provvedimento, tenuto anche conto che l'attore era privo di un mezzo proprio per raggiungere la sede di BA (circostanza non specificamente contestata).
2.7. Al riguardo, è poi infondata la deduzione della convenuta secondo cui l'attore non avrebbe comunicato la propria disponibilità a continuare a fornire la propria prestazione lavorativa, nemmeno presso la precedente sede.
Infatti, dai messaggi prodotti (all n. 4 al ricorso) si evince che l'attore aveva manifestato la disponibilità
a proseguire l'attività presso la propria sede oppure anche nella sede di BA, qualora la società gli avesse fornito un mezzo di trasporto.
2.8. Le assenze addebitate devono allora ritenersi giustificate e, conseguentemente, il licenziamento si rivela privo di giusta causa, con applicazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
2.9. Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
2.10. Poiché però l'art. 9 d.lgs. n. 23/2015 (applicabile alle imprese, come quella di causa, che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970) dispone il dimezzamento delle indennità previste dall'art. 3, comma 1, e stabilisce che l'ammontare non possa “in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, tenuto conto delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale
4 ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (calcolata dalla difesa attorea in euro
11.901,12), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
*
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 16.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
5
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7198 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con gli avv.ti Silvia Comolli e Francesca Quadrio. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mirko Bernard. CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1) previo, ove occorra, l'accertamento e la dichiarazione della illegittimità del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente con lettera del 22 dicembre 2023 e dallo stesso impugnato per tutti i motivi di cui in ricorso, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente, con lettera datata 29.1.2024 e conseguentemente
2) in via principale, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, ex art. 3 comma 1 Dlgs 23/2015 per tutti i motivi di cui al ricorso, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo di fine rapporto, corrispondente a € 11.901,12
(€ 1.700,16 lordi mensili per 14 : 12 = 1.983,52 X6) o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 3 mensilità;
3) in subordine alla domanda di cui al punto 2 e salvo gravame, condannare CP_1
[..
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.
23/2015, come novellato, per tutti i motivi di cui al ricorso, al pagamento
1 dell'indennità risarcitoria nella misura di 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a € 5.950,56 lordi (€
1.700,16 lordi mensili per 14 : 12 = 1.983,52X3) o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Con il primo motivo di impugnazione del licenziamento la difesa attorea ha sostenuto l'illegittimità del licenziamento intimato per mancanza di preventiva contestazione evidenziando (cfr. pag. 6 del ricorso):
“La convenuta, infatti, a pretesa ragione del recesso, nella lettera di licenziamento datata 29.1.2024, si riferisce all'assenza dal lavoro, ritenuta ingiustificata, che il signor avrebbe posto in essere continuativamente “nella Parte_1 pendenza del presente procedimento disciplinare” a decorrere dal 21 gennaio 2024 (domenica) sino alla data della comunicazione. La circostanza assunta a motivazione del recesso, dunque, consiste in una pretesa prolungata assenza ingiustificata a decorrere dal 21 gennaio 2024 sino alla data del licenziamento, 29 gennaio. Circostanza questa mai contestata al ricorrente dal momento che l'unica lettera di contestazione inviata al ricorrente, datata 22 gennaio 2024, riguarda esclusivamente l'assenza di quella stessa e sola giornata, lunedì 22 gennaio”.
1.1. La doglianza è priva di pregio.
1.2. Ed invero, come chiarito in giurisprudenza, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 12/3/10 n. 6091)
In tal senso, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore (in questi termini vedi Cass. 25/8/1993 n. 8956), per essere intervenuta una sostanziale immutazione del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (vedi in motivazione Cass. 7/2/2013 n. 2935).
Su questa linea, Cass. n. 22127/2016 non ha ravvisato vizi nel procedimento disciplinare in un caso
(molto simile a quello di causa) in cui l'oggetto della contestazione consisteva nella assenza ingiustificata dal lavoro, che era ontologicamente identica rispetto ai fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo, evidenziando che la protrazione di detta assenza da parte del lavoratore nei giorni successivi
2 rispetto alla contestazione, non vulnerava il suo diritto di difesa.
1.3. In applicazione di questi principi, nel caso in esame, stante l'ontologica identità dei fatti posti a base della contestazione e del successivo licenziamento, deve ritenersi che il dipendente fosse stato messo pienamente in condizione di discolparsi e va quindi respinta l'eccezione de qua.
*
2. L'obiezione di illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti addebitati deve invece trovare accoglimento.
2.1. Ed invero, colgono nel segno le deduzioni con cui l'attore ha sostenuto che le assenze contestate sarebbero dipese da un trasferimento disposto illegittimamente dalla società datrice.
2.2. Sul punto, è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., la legittimità del trasferimento è legata all'esistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive e il controllo giurisdizionale dei motivi posti alla base del trasferimento deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, ma non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore (cfr., ex plurimis, Cass. n.
5099/2011).
2.3. Orbene, nel caso in esame, l'attore è stata trasferito presso la sede di BA (MI) “per esigenze logistiche correlate anche all'implementazione delle nostre attività presso il deposito di BA (MI)” (cfr. all. n. 3 al ricorso).
Al riguardo, la parte convenuta ha pure precisato che la scelta aziendale sottesa al trasferimento troverebbe riscontro: (cfr. pag. 6 della memoria)
“1) Nella riduzione del carico di lavoro imposta dalla committente AN LO a nei depositi ove veniva impiegato CP_1 il ricorrente;
2) Nella perdita di una unità lavorativa impiegata nell'appalto tra MT e CP_2
3) Nel contratto di subappalto stipulato tra MT e;
CP_1
4) Nella necessità, pertanto, di , di impiegare un autista nel subappalto MT – (committente principale CP_1 CP_1
, scongiurando l'ipotesi di licenziarlo per riduzione dell'appalto AN LO, avendo individuato, anche ai fini della CP_2 conservazione del posto di lavoro, nella sede di BA una posizione liberatasi dalla conclusione di altro rapporto CP_2 lavorativo tra MT e altro dipendente”.
2.4. Tuttavia, stando alle risultanze istruttorie, non può dirsi raggiunto un adeguato corroboro in ordine alle rassegnate esigenze logistiche, atteso che:
- nessuno dei testimoni escussi ha riferito di una riduzione del carico di lavoro “imposta dalla committente”
(il teste di parte convenuta - ha proprio detto: “non è vero, la AN LO non ci ha mai detto di Tes_1 ridurre i numeri di giri”);
- il teste ha negato un calo di lavoro nel mese di novembre 2023; Tes_2
- i testi di parte convenuta hanno riferito che si è trattato di un calo fisiologico di lavoro (con
3 conseguente riduzione del numero degli autisti) che si verifica, ogni anno, nei primi mesi dell'anno; circostanza, questa, che, proprio per il suo carattere temporaneo e periodico, non potrebbe giustificare un trasferimento definitivo;
- inoltre, tutti i testimoni (pur divergendo sull'esatto momento temporale) sono stati concordi nel riferire che, una volta che l'attore è stato trasferito, nella sede di via Verne è arrivato un altro dipendente al quale è stato affidato lo stesso turno di consegne in precedenza ricoperto dall'attore;
- quanto riferito dai testimoni trova riscontro nella scheda prodotta dalla società con nota del 23.1.2025, dalla quale emerge che il sig. era stato assegnato all'appalto AN LO di via Verne (ultima CP_3 sede dell'attore prima del trasferimento) già per il mese di gennaio 2024 (e il trasferimento dell'attore aveva decorrenza dal 2.1.2024);
- dalla documentazione in atti emerge altresì che a marzo 2024 è stato assunto, come nuovo autista, il sig.
anch'esso assegnato all'appalto di via Verne;
Pt_2
- in ogni caso, la convenuta non ha allegato né dimostrato i motivi posti a base dell'individuazione dell'attore come soggetto da trasferire, non essendo emersi specifici impedimenti a trasferire di sede un altro lavoratore anziché l'attore.
2.5. I descritti esiti istruttori ostacolano il riscontro positivo delle ragioni tecniche, organizzative e produttive idonee a fondare il trasferimento in controversia.
2.6. Il trasferimento, dunque, si presenta illegittimo e può ritenersi ragionevole il rifiuto del dipendente all'osservanza del provvedimento, tenuto anche conto che l'attore era privo di un mezzo proprio per raggiungere la sede di BA (circostanza non specificamente contestata).
2.7. Al riguardo, è poi infondata la deduzione della convenuta secondo cui l'attore non avrebbe comunicato la propria disponibilità a continuare a fornire la propria prestazione lavorativa, nemmeno presso la precedente sede.
Infatti, dai messaggi prodotti (all n. 4 al ricorso) si evince che l'attore aveva manifestato la disponibilità
a proseguire l'attività presso la propria sede oppure anche nella sede di BA, qualora la società gli avesse fornito un mezzo di trasporto.
2.8. Le assenze addebitate devono allora ritenersi giustificate e, conseguentemente, il licenziamento si rivela privo di giusta causa, con applicazione della disciplina di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
2.9. Pertanto, il rapporto dedotto in giudizio deve essere dichiarato estinto con effetto dalla data del licenziamento.
2.10. Poiché però l'art. 9 d.lgs. n. 23/2015 (applicabile alle imprese, come quella di causa, che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del
1970) dispone il dimezzamento delle indennità previste dall'art. 3, comma 1, e stabilisce che l'ammontare non possa “in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, tenuto conto delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento del datore di lavoro e dell'anzianità di servizio, il Tribunale
4 ritiene che l'indennità risarcitoria debba quantificarsi in sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (calcolata dalla difesa attorea in euro
11.901,12), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
*
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara estinto il rapporto di lavoro di causa alla data del licenziamento;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 16.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
5