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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441/2023
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3441/2023 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
MASSARI
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro in carica, per legge Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO
Revoca patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI
(come da verbale d'udienza)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ha proposto Parte_1
opposizione a norma dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di revoca, per colpa grave,
1 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 4058/2022, avente ad oggetto - a sua volta - l'opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello
Stato relativa al giudizio n. 4798/2020.
Dopo aver ricostruito le vicende giudiziali che hanno condotto al presente procedimento, il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per le seguenti ragioni: 1) le tesi difensive sostenute nel giudizio n. 4798/2020 non configuravano alcuna colpa grave, in quanto, sebbene fondate su un elemento ritenuto indiziario (un atto giudiziario, non sottoscritto dalla parte), secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il convincimento del giudice ben avrebbe potuto fondarsi anche su un solo indizio, purchè dotato di precisione e gravità; 2)
l'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio nel proc. 4798/2020, inoltre, trovava fondamento sul fatto che le motivazioni poste alla base del di tale decisione erano basate su presupposti errati (cioè che l'ammissione al patrocinio fosse intervenuta per proporre una nuova opposizione all'esecuzione e che il avesse confidato nella copertura delle spese da Pt_1
parte dello Stato, mentre - da un lato - il giudizio di merito era stato introdotto dalle controparti e
- dall'latro - l'ammissione al patrocinio era intervenuta solo nel corso del giudizio). L'opponente ha poi osservato che, ove anche vi fosse stata colpa grave nelle difese spiegate nel giudizio n.
4798/2020, ciò non implicava automaticamente l'esistenza di una colpa grave anche nel giudizio di opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio.
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza della spiegata Controparte_1
opposizione, ritenendo fondate le argomentazioni del giudice di prima istanza che, a fronte del carattere gravemente colposo dell'azione del ricorrente nel giudizio presupposto, per le medesime ragioni aveva ritenuto gravemente colposa anche l'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il resistente, in particolare, pur ritenendo astrattamente condivisibile l'assunto di controparte secondo cui il carattere gravemente colposo dell'opposizione all'esecuzione non implicherebbe necessariamente l'esistenza di una colpa grave anche nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio, ne ha sostenuto l'infondatezza nel caso concreto;
e ciò sul presupposto che le ragioni poste alla base dell'opposizione proposta nei confronti della revoca dell'ammissione al patrocinio nel giudizio n. 4798/2020 erano le medesime fondanti l'opposizione proposta nei confronti alla revoca del patrocinio a spese dello Stato
2 disposta nel procedimento di opposizione avente n. 4058/2022. Inoltre, ha evidenziato che la seconda opposizione proposta nell'ambito del giudizio di opposizione era inammissibile, siccome fondata su documenti disponibili sin dal 2013, oltre che manifestamente infondata, non disponendo l'opponente di alcun elemento di prova del pagamento.
All'udienza del 12.4.2024, il resistente ha prodotto in cartaceo, riservandone il deposito in via telematica, del ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa nel procedimento
4058/2022, che aveva rigettato l'opposizione contro la revoca del patrocinio.
È stata dunque fissata udienza per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procedimento, dapprima rinviato, è stato riassegnato alla scrivente con decreto del Presidente della Sezione Civile del 17.3.2023.
All'udienza del 23.5.2025, celebrata in presenza, all'esito della discussione orale, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
***
In via del tutto preliminare è opportuno ripercorrere i fatti e le vicende giudiziali che hanno portato all'instaurazione del presente procedimento.
Con ricorso depositato nell'ambito della procedura n. 1511/2014, l'odierno ricorrente,
[...]
, ha proposto opposizione, con istanza di sospensione, all'esecuzione intentata nei suoi Pt_1
confronti (quale erede di dalla madre ( e sorella Persona_1 CP_2
( , in relazione al mancato versamento, a far data dal 1.1.1997, dell'assegno di Persona_2
mantenimento stabilito con la sentenza di separazione emessa tra i genitori.
Nel decidere l'opposizione (la seconda proposta nel corso della richiamata procedura esecutiva), il giudice dell'esecuzione ha fissato un termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Essendo la procedura esecutiva sospesa (sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente), le creditrici hanno introdotto il giudizio ex art. 616 c.p.c. (rubricato al n.r.g.
4798/2020), nel quale si è costituito, con atto datato 24.3.2021, Parte_1
Quest'ultimo, con istanza del 7.9.2021, ha chiesto (e ottenuto) l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento di opposizione all'esecuzione, deliberata il 23.10.2021.
3 Con sentenza n. 405/2022, depositata il 22.4.2022, il Tribunale di Lucca ha rigettato l'opposizione all'esecuzione.
Con decreto in data 11.10.2022, nel decidere sulla richiesta di liquidazione del patrocinio, il
Tribunale ha revocato - a norma dell'art. 136 c. 2 d.p.r. n. 115/2002 - l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa a tale giudizio.
Il decreto di revoca è stato opposto da con ricorso ex art. 15 D.lgs. 150/2011 e Parte_1
art. 702 bis c.p.c., datato 27.10.2022.
Il relativo giudizio, iscritto al n.r.g. 4058/2022, è stato definito con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9.10.2023, che ha rigettato l'opposizione. L'ordinanza è stata oggetto di ricorso per
Cassazione.
In relazione predetto giudizio n. 4058/2022, avente ad oggetto l'opposizione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stato nuovamente ammesso Parte_1
al beneficio del patrocinio, in via provvisoria, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lucca, su istanza depositata il 26.10.2022.
A seguito della presentazione di istanza di liquidazione del compenso, con decreto del 9.10.2023, il Tribunale ha revocato l'ammissione al patrocinio intervenuta in relazione al procedimento di n.
4058/2022.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato del 9.10.2023.
Ciò premesso, ai fini della decisione sul ricorso, occorre preliminarmente muovere le mosse dal disposto dell'art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, a norma del quale “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
Tale previsione comporta che l'ammissione al patrocinio produce i suoi effetti non solo in relazione alle varie fasi processuali del giudizio per cui è stata deliberata, ma anche in relazione a tutte le procedure connesse, tra le quali certamente rientrano anche relative all'ammissione al beneficio medesima, senza la necessità che, rispetto ad esse, vengano proposte nuove e autonome istanze di ammissione (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35691 del 05/12/2022).
4 Sulla base di tali premesse, stante l'efficacia dell'ammissione al beneficio intervenuta nel procedimento n. 4798/2020 anche per il successivo giudizio di opposizione n. 4058/2022, la seconda ammissione al beneficio nell'ambito di tale procedimento non avrebbe mai dovuto essere deliberata.
Sul punto, merita riportare per esteso la motivazione della richiamata ordinanza della Suprema
Corte che, nel pronunciarsi su un caso del tutto analogo a quello di cui è causa, ha ritenuto improduttiva di effetti la seconda ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, anche la successiva revoca dell'ammissione, nei confronti della quale, dunque, alcuna opposizione poteva essere proposta:
“La narrativa del ricorso, il quale è rivolto contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6972/16 emessa il 3.12.2016, e pubblicata il 5.12.2013, a seguito di opposizione ex art. 170 D.P.R. n.
115/02 avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato, cui il era stato Parte_2 ammesso con delibera del 25.7.2012 n. 1536 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce
(v. pag. 2 del ricorso per cassazione), tace un dato fondamentale, che si desume, invece, dalla stessa documentazione allegata sub doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente.
Il provvedimento 18.6.2012, depositato il 20.6.2012, “conosciuto” dalla difesa del Parte_2 il 21.6.2012 (così si legge nell'indice dei documenti), col quale il Tribunale di Lecce, provvedendo sul reclamo proposto ai sensi del binomio normativo degli artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies c.p.c. avrebbe – secondo parte ricorrente – travisato il senso dell'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata il 7.12.2011, non si limitò a dichiarare inammissibile il reclamo, ma revocò, altresì, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. cit. l'ammissione del al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato, per la “manifesta inammissibilità del reclamo”.
Dunque, l'odierno ricorrente era stato già precedentemente ammesso al patrocinio nell'ambito dell'esecuzione immobiliare promossa a suo carico.
4.1. - Orbene, ai sensi dell'art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso D.P.R.), “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. La piana esegesi di tale norma conduce ad affermare che l'ammissione riguarda non solo il
5 “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere ancillare che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di iterare, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome riammissioni.
Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell'art. 136, terzo comma, stesso
D.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica delle condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di questa Corte, che vi riconnette effetto immediato (cfr. n. 29144/17).
Infatti, l'efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per
l'attività difensiva pregressa, mentre l'effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate (v. n. 29144/17 cit.). Del resto, se la revoca dell'ammissione implicasse la necessità, sia pure solo per opporvisi, di un'apposita
(ri)ammissione, la seconda parte del primo comma dell'art. 75 D.P.R. cit. sarebbe vanamente prevista, né tanto meno si spiegherebbe la sua ampia portata normativa.
Detto approdo ermeneutico trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte Suprema
– sebbene siano in parte diverse le regole di ammissione in detto ambito – secondo la quale “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (corsivo nostro)” (Cass. penale, Sez. 4, Sentenza n. 29990 del
27/06/2007 cc. dep. 24/07/2007).
6 Ed ancora: “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (corsivo nostro). (Fattispecie in cui la
Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)” (Cass. penale, Sez. 3, Sentenza n. 22757 del
04/04/2018 cc. dep. 22/05/2018).
Così, in motivazione, Cass. S.U. penali n. 25931/08 (in parte qua non massimata): «come correttamente puntualizzato dalla sentenza Clementi, le “eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)” devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l'interesse del patrocinato ed integranti l'ambito di applicabilità dell'ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l'inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza ed all'interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato».
I suddetti precedenti, dunque, applicano l'art. 75 cit. (espressamente richiamato e interpretato nelle rispettive motivazioni) in situazioni (diniego di ammissione) in cui non era stato ancora emesso alcun provvedimento positivo di ammissione al patrocinio. A fortiori, pertanto, nella
7 previsione dell'art. 75, primo comma, D.P.R. cit. rientra anche e soprattutto il procedimento di opposizione alla revoca, ed è il caso che qui ne occupa.
4.1.1. - Nel quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce ha nuovamente ammesso il al patrocinio a spese dello Stato, proprio per consentirgli di resistere alla revoca Parte_2
della precedente ammissione (v. doc. 10 fasc. di parte ricorrente). Tale secondo provvedimento
(che non diversamente dal primo ha natura amministrativa) deve ritenersi tamquam non esset, in quanto atto meramente confermativo, la cui revoca ad opera dell'ordinanza impugnata è, del pari, improduttiva di effetti e, quindi, neppure opponibile ai sensi dell'art. 170 D.P.R. cit., unico provvedimento opponibile essendo il decreto 18-20.6.2012 emesso in esito al reclamo ex art.
669-terdecies c.p.c.
Ne deriva che l'opposizione di cui all'art. 170 cit., decisa con l'ordinanza impugnata, non poteva essere proposta” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35691 del 05/12/2022).
Ritenuti pienamente condivisibili gli argomenti spesi dalla Corte e gli approdi ermeneutici cui è pervenuta, del tutto aderenti alla fattispecie odiernamente sub iudice, l'opposizione spiegata avverso il decreto del 9.10.2023, che ha revocato l'ammissione al patrocinio nel proc. 4058/2022, deve essere dichiarata inammissibile, siccome proposta avverso un decreto di revoca inutilmente emesso nei confronti di un provvedimento di ammissione al patrocinio privo di qualsivoglia efficacia, stante l'ammissione della parte al beneficio nell'ambito del giudizio di merito, produttiva di effetti anche nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio, senza necessità di reiterazione del provvedimento ammissivo.
Le spese di lite, nei confronti del , costituito in giudizio, sono poste a Controparte_1
carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, in ragione della limitata attività difensiva svolta, che è consistita unicamente nella redazione dell'atto introduttivo ed esclusa la liquidazione per le fasi istruttoria, che non si è celebrata, e decisionale, che non si giustifica in ragione della decisione immediata del procedimento sulla base dei soli scritti introduttivi.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso in opposizione;
8 condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
€1.400, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lucca, 10.6.2025
9
le spese di lite che liquida in
Il Giudice
Michela Boi
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3441/2023 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
MASSARI
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro in carica, per legge Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO
Revoca patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI
(come da verbale d'udienza)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ha proposto Parte_1
opposizione a norma dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di revoca, per colpa grave,
1 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 4058/2022, avente ad oggetto - a sua volta - l'opposizione al decreto di revoca del patrocinio a spese dello
Stato relativa al giudizio n. 4798/2020.
Dopo aver ricostruito le vicende giudiziali che hanno condotto al presente procedimento, il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per le seguenti ragioni: 1) le tesi difensive sostenute nel giudizio n. 4798/2020 non configuravano alcuna colpa grave, in quanto, sebbene fondate su un elemento ritenuto indiziario (un atto giudiziario, non sottoscritto dalla parte), secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il convincimento del giudice ben avrebbe potuto fondarsi anche su un solo indizio, purchè dotato di precisione e gravità; 2)
l'opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio nel proc. 4798/2020, inoltre, trovava fondamento sul fatto che le motivazioni poste alla base del di tale decisione erano basate su presupposti errati (cioè che l'ammissione al patrocinio fosse intervenuta per proporre una nuova opposizione all'esecuzione e che il avesse confidato nella copertura delle spese da Pt_1
parte dello Stato, mentre - da un lato - il giudizio di merito era stato introdotto dalle controparti e
- dall'latro - l'ammissione al patrocinio era intervenuta solo nel corso del giudizio). L'opponente ha poi osservato che, ove anche vi fosse stata colpa grave nelle difese spiegate nel giudizio n.
4798/2020, ciò non implicava automaticamente l'esistenza di una colpa grave anche nel giudizio di opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio.
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza della spiegata Controparte_1
opposizione, ritenendo fondate le argomentazioni del giudice di prima istanza che, a fronte del carattere gravemente colposo dell'azione del ricorrente nel giudizio presupposto, per le medesime ragioni aveva ritenuto gravemente colposa anche l'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il resistente, in particolare, pur ritenendo astrattamente condivisibile l'assunto di controparte secondo cui il carattere gravemente colposo dell'opposizione all'esecuzione non implicherebbe necessariamente l'esistenza di una colpa grave anche nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio, ne ha sostenuto l'infondatezza nel caso concreto;
e ciò sul presupposto che le ragioni poste alla base dell'opposizione proposta nei confronti della revoca dell'ammissione al patrocinio nel giudizio n. 4798/2020 erano le medesime fondanti l'opposizione proposta nei confronti alla revoca del patrocinio a spese dello Stato
2 disposta nel procedimento di opposizione avente n. 4058/2022. Inoltre, ha evidenziato che la seconda opposizione proposta nell'ambito del giudizio di opposizione era inammissibile, siccome fondata su documenti disponibili sin dal 2013, oltre che manifestamente infondata, non disponendo l'opponente di alcun elemento di prova del pagamento.
All'udienza del 12.4.2024, il resistente ha prodotto in cartaceo, riservandone il deposito in via telematica, del ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa nel procedimento
4058/2022, che aveva rigettato l'opposizione contro la revoca del patrocinio.
È stata dunque fissata udienza per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procedimento, dapprima rinviato, è stato riassegnato alla scrivente con decreto del Presidente della Sezione Civile del 17.3.2023.
All'udienza del 23.5.2025, celebrata in presenza, all'esito della discussione orale, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
***
In via del tutto preliminare è opportuno ripercorrere i fatti e le vicende giudiziali che hanno portato all'instaurazione del presente procedimento.
Con ricorso depositato nell'ambito della procedura n. 1511/2014, l'odierno ricorrente,
[...]
, ha proposto opposizione, con istanza di sospensione, all'esecuzione intentata nei suoi Pt_1
confronti (quale erede di dalla madre ( e sorella Persona_1 CP_2
( , in relazione al mancato versamento, a far data dal 1.1.1997, dell'assegno di Persona_2
mantenimento stabilito con la sentenza di separazione emessa tra i genitori.
Nel decidere l'opposizione (la seconda proposta nel corso della richiamata procedura esecutiva), il giudice dell'esecuzione ha fissato un termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Essendo la procedura esecutiva sospesa (sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente), le creditrici hanno introdotto il giudizio ex art. 616 c.p.c. (rubricato al n.r.g.
4798/2020), nel quale si è costituito, con atto datato 24.3.2021, Parte_1
Quest'ultimo, con istanza del 7.9.2021, ha chiesto (e ottenuto) l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento di opposizione all'esecuzione, deliberata il 23.10.2021.
3 Con sentenza n. 405/2022, depositata il 22.4.2022, il Tribunale di Lucca ha rigettato l'opposizione all'esecuzione.
Con decreto in data 11.10.2022, nel decidere sulla richiesta di liquidazione del patrocinio, il
Tribunale ha revocato - a norma dell'art. 136 c. 2 d.p.r. n. 115/2002 - l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa a tale giudizio.
Il decreto di revoca è stato opposto da con ricorso ex art. 15 D.lgs. 150/2011 e Parte_1
art. 702 bis c.p.c., datato 27.10.2022.
Il relativo giudizio, iscritto al n.r.g. 4058/2022, è stato definito con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9.10.2023, che ha rigettato l'opposizione. L'ordinanza è stata oggetto di ricorso per
Cassazione.
In relazione predetto giudizio n. 4058/2022, avente ad oggetto l'opposizione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stato nuovamente ammesso Parte_1
al beneficio del patrocinio, in via provvisoria, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lucca, su istanza depositata il 26.10.2022.
A seguito della presentazione di istanza di liquidazione del compenso, con decreto del 9.10.2023, il Tribunale ha revocato l'ammissione al patrocinio intervenuta in relazione al procedimento di n.
4058/2022.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato del 9.10.2023.
Ciò premesso, ai fini della decisione sul ricorso, occorre preliminarmente muovere le mosse dal disposto dell'art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, a norma del quale “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
Tale previsione comporta che l'ammissione al patrocinio produce i suoi effetti non solo in relazione alle varie fasi processuali del giudizio per cui è stata deliberata, ma anche in relazione a tutte le procedure connesse, tra le quali certamente rientrano anche relative all'ammissione al beneficio medesima, senza la necessità che, rispetto ad esse, vengano proposte nuove e autonome istanze di ammissione (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35691 del 05/12/2022).
4 Sulla base di tali premesse, stante l'efficacia dell'ammissione al beneficio intervenuta nel procedimento n. 4798/2020 anche per il successivo giudizio di opposizione n. 4058/2022, la seconda ammissione al beneficio nell'ambito di tale procedimento non avrebbe mai dovuto essere deliberata.
Sul punto, merita riportare per esteso la motivazione della richiamata ordinanza della Suprema
Corte che, nel pronunciarsi su un caso del tutto analogo a quello di cui è causa, ha ritenuto improduttiva di effetti la seconda ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, anche la successiva revoca dell'ammissione, nei confronti della quale, dunque, alcuna opposizione poteva essere proposta:
“La narrativa del ricorso, il quale è rivolto contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6972/16 emessa il 3.12.2016, e pubblicata il 5.12.2013, a seguito di opposizione ex art. 170 D.P.R. n.
115/02 avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato, cui il era stato Parte_2 ammesso con delibera del 25.7.2012 n. 1536 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce
(v. pag. 2 del ricorso per cassazione), tace un dato fondamentale, che si desume, invece, dalla stessa documentazione allegata sub doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente.
Il provvedimento 18.6.2012, depositato il 20.6.2012, “conosciuto” dalla difesa del Parte_2 il 21.6.2012 (così si legge nell'indice dei documenti), col quale il Tribunale di Lecce, provvedendo sul reclamo proposto ai sensi del binomio normativo degli artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies c.p.c. avrebbe – secondo parte ricorrente – travisato il senso dell'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata il 7.12.2011, non si limitò a dichiarare inammissibile il reclamo, ma revocò, altresì, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. cit. l'ammissione del al Parte_2 patrocinio a spese dello Stato, per la “manifesta inammissibilità del reclamo”.
Dunque, l'odierno ricorrente era stato già precedentemente ammesso al patrocinio nell'ambito dell'esecuzione immobiliare promossa a suo carico.
4.1. - Orbene, ai sensi dell'art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito (penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso D.P.R.), “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. La piana esegesi di tale norma conduce ad affermare che l'ammissione riguarda non solo il
5 “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere ancillare che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di iterare, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome riammissioni.
Tale interpretazione non è contraddetta né dalla previsione dell'art. 136, terzo comma, stesso
D.P.R., in base al quale la revoca, salvo sia determinata dalla modifica delle condizioni reddituali, ha efficacia retroattiva, né dalla giurisprudenza di questa Corte, che vi riconnette effetto immediato (cfr. n. 29144/17).
Infatti, l'efficacia retroattiva esclude ogni obbligo di pagamento a carico dello Stato per
l'attività difensiva pregressa, mentre l'effetto immediato serve ad evitare che la parte reiteri la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio, così da pregiudicare la possibilità che lo Stato recuperi le spese anticipate (v. n. 29144/17 cit.). Del resto, se la revoca dell'ammissione implicasse la necessità, sia pure solo per opporvisi, di un'apposita
(ri)ammissione, la seconda parte del primo comma dell'art. 75 D.P.R. cit. sarebbe vanamente prevista, né tanto meno si spiegherebbe la sua ampia portata normativa.
Detto approdo ermeneutico trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa Corte Suprema
– sebbene siano in parte diverse le regole di ammissione in detto ambito – secondo la quale “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (corsivo nostro)” (Cass. penale, Sez. 4, Sentenza n. 29990 del
27/06/2007 cc. dep. 24/07/2007).
6 Ed ancora: “(i)n tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (corsivo nostro). (Fattispecie in cui la
Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore nel procedimento di opposizione, il provvedimento con cui il tribunale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di rigetto compensando tra le parti le spese di lite)” (Cass. penale, Sez. 3, Sentenza n. 22757 del
04/04/2018 cc. dep. 22/05/2018).
Così, in motivazione, Cass. S.U. penali n. 25931/08 (in parte qua non massimata): «come correttamente puntualizzato dalla sentenza Clementi, le “eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (al processo principale)” devono intendersi circoscritte a quelle direttamente afferenti l'interesse del patrocinato ed integranti l'ambito di applicabilità dell'ammissione al patrocinio, come definita dallo stesso art. 75 (ambito cui il difensore, in quanto tale, è certamente estraneo): se, dunque, del tutto corretta appare l'inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza ed all'interesse del patrocinando, non altrettanto può dirsi per il procedimento di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato».
I suddetti precedenti, dunque, applicano l'art. 75 cit. (espressamente richiamato e interpretato nelle rispettive motivazioni) in situazioni (diniego di ammissione) in cui non era stato ancora emesso alcun provvedimento positivo di ammissione al patrocinio. A fortiori, pertanto, nella
7 previsione dell'art. 75, primo comma, D.P.R. cit. rientra anche e soprattutto il procedimento di opposizione alla revoca, ed è il caso che qui ne occupa.
4.1.1. - Nel quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce ha nuovamente ammesso il al patrocinio a spese dello Stato, proprio per consentirgli di resistere alla revoca Parte_2
della precedente ammissione (v. doc. 10 fasc. di parte ricorrente). Tale secondo provvedimento
(che non diversamente dal primo ha natura amministrativa) deve ritenersi tamquam non esset, in quanto atto meramente confermativo, la cui revoca ad opera dell'ordinanza impugnata è, del pari, improduttiva di effetti e, quindi, neppure opponibile ai sensi dell'art. 170 D.P.R. cit., unico provvedimento opponibile essendo il decreto 18-20.6.2012 emesso in esito al reclamo ex art.
669-terdecies c.p.c.
Ne deriva che l'opposizione di cui all'art. 170 cit., decisa con l'ordinanza impugnata, non poteva essere proposta” (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35691 del 05/12/2022).
Ritenuti pienamente condivisibili gli argomenti spesi dalla Corte e gli approdi ermeneutici cui è pervenuta, del tutto aderenti alla fattispecie odiernamente sub iudice, l'opposizione spiegata avverso il decreto del 9.10.2023, che ha revocato l'ammissione al patrocinio nel proc. 4058/2022, deve essere dichiarata inammissibile, siccome proposta avverso un decreto di revoca inutilmente emesso nei confronti di un provvedimento di ammissione al patrocinio privo di qualsivoglia efficacia, stante l'ammissione della parte al beneficio nell'ambito del giudizio di merito, produttiva di effetti anche nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio, senza necessità di reiterazione del provvedimento ammissivo.
Le spese di lite, nei confronti del , costituito in giudizio, sono poste a Controparte_1
carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, in ragione della limitata attività difensiva svolta, che è consistita unicamente nella redazione dell'atto introduttivo ed esclusa la liquidazione per le fasi istruttoria, che non si è celebrata, e decisionale, che non si giustifica in ragione della decisione immediata del procedimento sulla base dei soli scritti introduttivi.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso in opposizione;
8 condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
€1.400, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lucca, 10.6.2025
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le spese di lite che liquida in
Il Giudice
Michela Boi