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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4440 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , tutti in proprio e n.q. di eredi e di prossimi congiunti di
[...] Parte_5 Per_1
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 28/12/2010; e
[...] Parte_5 [...]
n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 [...]
; e n.q. di genitori esercenti la responsabilità Per_2 Parte_3 Controparte_2 genitoriale sulla figlia minore;
, ; Persona_3 Parte_6 Parte_7
, , tutti in proprio e n.q. di prossimi congiunti di Parte_8 Parte_9 Per_1
(avv. Giuseppe Emanuele Greco);
[...]
Attori
e in persona del legale rappresentante pro-tempore (avv.ti Enzo Morrico, Controparte_3
Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Infantino);
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori, prossimi congiunti dii , deceduto il Persona_1
28/12/2010, hanno convenuto la esponendo che: Controparte_3
- aveva lavorato dal 25/08/1971 all'anno 1996 alle dipendenze di Persona_1 CP_3
(matricola n. 7527), con la qualifica di operaio, presso lo stabilimento di Palermo, reparto
[...]
“Scali”, dove si effettuavano le lavorazioni per la costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili;
- con dichiarazione del 03/02/1997 e con successiva dichiarazione del 09/06/2000, rilasciate ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti al rischio amianto di cui
1 all'art. 13, comma 8° della L. n. 257/1992, come modificato dalla L. n. 271/93, l' di CP_4
Palermo dichiarava che era stato esposto al rischio amianto;
Persona_1
- in data 28/12/2010 decedeva per carcinoma polmonare plurimetastatico Persona_1
distrettuale.
Tanto premesso, gli attori hanno allegato che la patologia oncologica che aveva condotto al decesso era riconducibile alla esposizione professionale all'amianto e, pertanto, hanno Persona_1
chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del congiunto.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate;
nel Controparte_3
merito ha variamente contestato le avverse domande, chiedendone il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria, la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione.
*****
1) Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
È pacifico che la responsabilità del datore di lavoro per i danni subìti iure proprio dai congiunti del lavoratore danneggiato ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sicché ai fini della determinazione del termine prescrizionale occorre fare riferimento all'art. 2947 c.c., ai sensi del quale il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero nel più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, se il fatto è considerato dalla legge come reato.
Ora, in ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro si configura il reato di omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma
2, c.p..
Il termine di prescrizione di tale reato varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla legge n. 251/2005 (c.d. . CP_5
Poiché il delitto di omicidio colposo si consuma nel tempo e nel luogo in cui si verifica la morte della persona offesa, occorre avere riguardo alla legge vigente in tale momento per stabilire il termine di prescrizione del reato.
Nel caso in esame, è deceduto in data 28/12/2010, successivamente all'entrata in Persona_1
vigore della legge c.d. sicché il termine di prescrizione deve essere determinato ai sensi del CP_5
riformato art.157 c.p., il quale stabilisce che tale termine non può essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Inoltre, i termini di cui sopra sono raddoppiati per alcune fattispecie di reato, tra cui quella di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 589, secondo comma, c.p..
2 Ne consegue che, nel caso di specie, per il danno da lesione del rapporto parentela subito dai congiunti della vittima "iure proprio", trova applicazione il termine di prescrizione di 14 anni.
Il dies a quo coincide con la data in cui si è verificato il danno evento (Cass. n. 19568/2023), ossia il decesso della vittima (dicembre 2010).
Pertanto, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni iure proprio - peraltro interrotto con diffida del 09/11/2020 - non era maturato al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio (marzo 2022).
2) Nel merito la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata, atteso che la correlazione tra i fattori di rischio e l'oncogenesi non ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata.
Giova ricordare che il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass.
n. 13512/2022), dovendosi escludere la rilevanza causale (o concausale) della suddetta esposizione rispetto alla malattia, in assenza di asbestosi o di affezione pleurica e in mancanza della prova del superamento del valore-limite di esposizione all'amianto (Cass. n. 18267/2013).
La Suprema Corte ha chiarito che, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso (Cass. 28458/2024).
Nel caso in esame, il c.t.u., con relazione depositata in data 10/02/2025, ha evidenziato che il era un soggetto forte fumatore, nell'ordine di 30 sigarette/die per circa 45 anni, affetto da Per_1
tempo imprecisato da una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologia – come per i tumori del polmone - strettamente correlata al fumo di sigaretta.
Il c.t.u. ha, inoltre, chiarito che, sebbene il fumo di sigaretta e l'esposizione all'amianto abbiano un effetto sinergico nella genesi del tumore polmonare, il non presentava condizioni clinico- Per_1
strumentali tipicamente associate all'esposizione a fibre di amianto come l'asbestosi polmonare, le placche pleuriche e/o ispessimenti diffusi bilaterali della pleura che, laddove presenti, avrebbero
3 invece fornito un importante contributo in senso opposto in termini di correlazione causale. Inoltre, dalla documentazione in atti relativa al calcolo della stima dei livelli di esposizione di amianto presso in cantiere navale di Palermo si evince che non è stato possibile stabilire con precisione i livelli di esposizione delle maestranze durante i periodi di lavori e durante lo svolgimento delle varie lavorazioni, che avrebbero potuto permettere di ricavare il c.d. rischio relativo, parametro utilizzato per l'attribuzione di causalità della malattia in soggetti esposti al rischio.
Relativamente all'ispessimento pleurico rilevato tramite esame Tc del 24/06/2010 il c.t.u. ha esposto che tale entità rappresenta una patologia infiammatoria sottesa, tra le varie cause, ad una prolungata esposizione ad amianto, tuttavia di natura benigna e ha ritenuto tale un'entità possibile indicatore di esposizione all'asbesto, ma scevra dalla genesi/evoluzione del carcinoma polmonare cui era affetto il , correlabile invece con maggiore probabilità, ad una esposizione al fumo di Per_1
sigaretta per oltre 45 anni nell'ordine di 30 sigarette al giorno, nonché anche alla presenza di una broncopatia cronica ostruttiva”.
Pertanto, il c.t.u., le cui conclusioni si condividono in quanto esaustivamente motivate, ha concluso che la genesi del carcinoma polmonare occorso al non sia - secondo il criterio Per_1
civilistico della preponderanza dell'evidenza (c.d. più probabile che non) - ascrivibile alla prolungata esposizione all'amianto.
Ne consegue che, in assenza di prova del nesso causale, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori deve essere rigettata.
3) In applicazione del principio della soccombenza, gli attori devono essere condannati alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/2014, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile - complessità bassa).
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico degli attori, stante la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
condanna gli attori alla rifusione a favore di delle spese del giudizio che liquida Controparte_3
in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico degli attori.
Palermo, 12 aprile 2025. Il Giudice
Cinzia Ferreri
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