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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1079/2019 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Chianello Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del Direttore generale degli affari Controparte_1 giuridici e legali, rappresento e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle dottoresse e TE
IO e CE NA
-RESISTENTE-
oggetto: risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 12.06.2019, il ricorrente in epigrafe deduceva: di essere stato dipendente del dal 10.10.1975 al 01.10.2015, data di Controparte_1
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; che, in particolare, aveva prestato servizio prima come Aiutante Ufficiale Giudiziario, successivamente come Assistente
UNEP (ex DPR 44/1990) e infine, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, come Ufficiale Giudiziario - posizione economica B-3/S e poi nel profilo professionale di Ufficiale Giudiziario - area seconda, posizione economica F/5; che in data 21.08.2015 entrava in vigore la Legge n. 132/2015 (di conversione del D.L.
83/2015), che affidava ad un avviso del la determinazione dei Controparte_1
criteri per l'accesso alla procedura di selezione interna per il passaggio al profilo professionale di funzionario UNEP-area terza posizione economica F/1; che il relativo bando di selezione veniva però pubblicato dal soltanto in data 19.09.2016, CP_1
quando esso ricorrente non poteva più partecipare alla selezione interna essendo già stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età; che, dunque, a causa della tardiva attuazione
1 della legge 132/2015 da parte del convenuto, violativa dell'art.
2-bis L. CP_1
241/1990, subiva un danno da perdita di chance, non avendo potuto partecipare alla selezione interna per conseguire il profilo superiore di Funzionario UNEP, Area II-F/1; che, qualora avesse potuto partecipare a tale procedura selettiva, con molta probabilità avrebbe conseguito il superiore profilo, avendo i titoli e l'esperienza necessari;
che il conseguimento dell'inquadramento superiore gli avrebbe consentito, tra l'altro, di rimanere in servizio fino a 70 anni come previsto per i Funzionari UNEP ex art. 99 DPR
1229/1959. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di accertare e dichiarare che qualora non vi fosse stato il colpevole ritardo dell'Amministrazione convenuta nel dare attuazione all'art. 21 quater D.L. n. 83/2015, convertito nella legge 132/2015, avrebbe avuto diritto a partecipare alla selezione interna per il passaggio nel profilo superiore di Funzionario UNEP, Area II-F/1, essendo in possesso di tutti i requisiti che gli avrebbero consentito con una probabilità elevata di collocarsi in posizione utile nella graduatoria finale del corso-concorso, così da proseguire nell'attività lavorativa fino a settanta anni e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti, prudenzialmente indicati nella misura totale di € 183.606,47, o nella misura maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente in fatto e Controparte_1
in diritto le pretese attoree e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente occorre precisare che le questioni non trattate non andranno considerate come omesse per error in procedendo, risultando invece le stesse assorbite con quanto ritenuto concretamente provato.
2 Ciò in quanto per consolidata giurisprudenza, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att. non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il principio della “ragione più liquida” (Cass. Civ.
13/7/11, n. 15389, Cass. Civ. 18/5/2012, n. 7937).
Orbene, nel caso di specie, il giudicante ritiene che il ricorso non può trovare accoglimento per l'assorbente ragione che nessun profilo di colpa dell'amministrazione convenuta è stato dedotto e provato dalla parte ricorrente.
Si ricorda che, il risarcimento del danno da ritardo si basa su una responsabilità aquiliana, in quanto la violazione del termine è un fatto illecito, sicché il danneggiato è tenuto, ex art. 2697 c.c., a provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante), e la lesione di una posizione giuridica soggettiva, dal colpevole comportamento inerte dell'amministrazione (cfr. Consiglio di
Stato sez. IV, 01/10/2024, n.7878).
2.2. Tanto premesso, parte ricorrente, ufficiale giudiziario, area II, p.e. F5, cessato per limiti di età in data 1 ottobre 2015, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, lamentando di aver subito un danno da perdita di chance a causa del colposo
[...]
ritardo con cui il resistente ha bandito, ai sensi dell'art. 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la selezione interna per la copertura di n. 622 posti dell'area terza, figura professionale del
Funzionario Unep del sistema di classificazione del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria.
In particolare, il danno ingiusto da risarcire sarebbe derivato dal colposo ritardo dell'Amministrazione convenuta nell'indizione della procedura selettiva, considerato che l'Avviso di selezione è stato pubblicato soltanto il 19 settembre 2016, circa un anno dopo dalla data di entrata in vigore della legge 132/2015, quando ormai il ricorrente non poteva più prendere parte alla procedura perché posto in quiescenza.
La pretesa risarcitoria si fonderebbe, in definitiva, sulla violazione, da parte del CP_1
convenuto, dell'art. 2 bis legge 241 del 1990, comma 1: “Le pubbliche amministrazioni e
3 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.”.
Tanto precisato, c'è da sottolineare che l'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015, nella formulazione introdotta con l'art. 1, comma 1, della L. n. 132/2015, ha previsto che: “1.
Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto 1998/2001, delle CP_2
norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 Controparte_1 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il CP_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione Controparte_1
organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto
1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di CP_2
riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni
e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche Controparte_1
conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
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4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma
3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
2.3. Orbene, come già anticipato, nella concreta fattispecie il giudicante non ravvisa alcun profilo di colpa in capo all'amministrazione convenuta.
Il danno da ritardo invocato dall'istante, come già anticipato, presuppone l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, incombendo, sulla parte ricorrente, al riguardo, uno specifico onere di allegazione e prova, che, nel caso di specie, non è stato assolto.
Tanto basta per rigettare il ricorso.
Si aggiunge, che nel caso de quo, l'art. 21 quater del D.L. n. 83/2015, richiamato dalla parte ricorrente a fondamento della propria pretesa risarcitoria, non prevedeva neppure un termine perentorio entro il quale l'amministrazione resistente avrebbe dovuto indire la procedura selettiva interna, limitandosi ad autorizzare il convenuto ad indire le CP_1
citate procedure.
3. Le peculiarità proprie della fattispecie concreta inducono il giudicante a compensate le spese di lite tra parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 12.01.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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