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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/10/2025, n. 5962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5962 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4280/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 12.06.2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 10455/2022 e vertente tra
(P. IV , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fabio Parte_1 P.IVA_1
- Appellante – E
(P. IV: CP_1 P.IVA_2
- Appellato contumace –
E nei confronti
(P. IV: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini Controparte_2 P.IVA_3
– Terza chiamata in causa – appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la per chiederle Parte_1 CP_1 il risarcimento del danno, pari ad euro 24.869,91, a causa della fornitura di canna fumaria non idonea, con caratteristiche diverse da quelle convenute e istallata non a regola d'arte, lamentando che ne era seguito un incendio generato dalla predetta canna fumaria;
-la società convenuta, autorizzata dal giudice procedente, chiamò in causa per Controparte_2 essere dalla stessa manlevata dall'eventuale condanna risarcitoria, in forza di polizza assicurativa con essa contratta;
- il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha definito il giudizio, rigettando la domanda attorea avverso la convenuta e compensando interamente tra le parti le spese di lite;
CP_1
- in particolare, il primo giudice non ritenne raggiunta la prova del nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e l'asserito danno, motivando che “dalla relazione dei vigili del fuoco intervenuti a seguito dell'incendio prot. N. 37004/1 emerge che la presumibile causa del sinistro sia da ricercare nel probabile intasamento di resine all'interno della canna fumaria, resine la cui presenza è con molta probabilità da ascriversi alla carenza di manutenzione e pulizia della canna fumaria e non all'eventuale errata fornitura e/o messa in opera” ed ancora che “risulta per tabulas che la canna fumaria installata dalla convenuta avesse i requisiti di legge richiesti al momento dell'installazione; la stessa è stata smontata e i luoghi oggetto di intervento sostitutivo mentre alcuna forma di istruttoria anticipata è stata posta in essere dalla parte attrice, né la CTU ha chiarito se effettivamente quella esaminata fosse la canna fumaria installata dalla o se la CP_1 perizia sia poi stata effettuata su fotografie dei luoghi, nulla poi specificando in punto di manutenzione”;
- da qui l'appello di per i seguenti motivi: Parte_1
1) omessa insufficiente e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie, difetto assoluto di motivazione. Deduce di aver ampiamente provato che la avrebbe fornito una canna CP_1 fumaria del tutto diversa da quella originariamente pattuita e non idonea all'uso cui era destinata. Lamenta poi che, a seguito dell'avvenuto incendio, la convenuta era stata a più riprese sollecitata a provvedere con urgenza all'istallazione di una nuova canna fumaria a norma, mentre l'appellante aveva dovuto sostenere i costi per la chiusura dell'attività commerciale e per l'istallazione di una nuova canna fumaria in acciaio inox del tipo doppia parete. Censura pertanto la sentenza di primo per non aver tenuto conto, in contrasto con la produzione documentale offerta e in spregio delle risultanze peritali, di cui si dirà infra, che l'incendio era dipeso dalla inidoneità della canna fumaria installata dalla non rispondente ai requisiti tecnici e di sicurezza richiesti;
CP_1
2) omesso esame della ctu disposta nel corso del giudizio, mancata valutazione delle prove documentali, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione. Contesta la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, che avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed in particolare le conclusioni della CTU disposta nel corso del giudizio. In particolare, evidenzia come il giudice di prime cure abbia deciso in aperto contrasto con quanto acquisito dal perito pur in assenza di un percorso motivazionale idoneo, puntuale e dettagliato. Espone che dalla relazione del CTU, e dagli accertamenti peritali espletati, si evincerebbe con assoluta chiarezza che l'incendio della canna fumaria era dipeso dalla mancanza dei requisiti di idoneità e sicurezza richiesti dalla normativa in materia, a nulla rilevando le considerazioni in punto di manutenzione, attività che sarebbe stata comunque impossibile attese le caratteristiche della menzionata canna fumaria. Evidenzia come la suddetta relazione faccia espresso riferimento alla canna fumaria fornita ed installata dalla CP_1
[...]
3) erronea valutazione delle allegazioni documentali, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione. Si duole del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, il quale avrebbe valorizzato la relazione dei vigili del fuoco intervenuti a seguito dell'incendio, nella quale si attribuisce la causa dell'incendio al probabile intasamento di resine all'interno della canna fumaria. Tale atto, ad avviso dell'appellante, espleterebbe la propria fede privilegiata solo con riferimento ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da queste compiute, mentre la causa del sinistro viene indicata solo in termini approssimativi e probabilistici.;
4) errata compensazione delle spese di lite. Ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e alle spese del doppio grado;
- si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto Controparte_2 appello incidentale condizionato chiedendo il rigetto della domanda di manleva;
- dopo alterne vicende processuali, il giudizio è stato riservato in decisione in data 12.06.2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata ai sensi dell'art. 352 cpc., svoltasi con il rito di cui all'art. 127 ter cpc.
Ritenuto che:
- I primi tre motivi di appello si prestano ad una valutazione unitaria, stante la loro intima connessione;
- in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sent. 30 ottobre 2001 n. 13533 del;
conf. ex plurimis Sez. III, sent. 20 gennaio 2015 n. 826; Sez. II, ord. 20 gennaio 2020 n. 1080).
- nell'ordinamento civile, la prova (in primo luogo) del nesso causale tra un certo evento\condotta (attiva, per quanto qui interessa, o omissiva) e l'evento dannoso, di cui l'attore chiede il risarcimento, non deve necessariamente porsi su un gradiente di certezza, essendo sufficiente anche quello (elevatamente) probabilistico (criterio della cd. probabilità prevalente);
- in tal senso la granitica giurisprudenza di legittimità, v., ex plurimis Cass. Sez. III, 14 marzo 2022 n. 8114 :
“In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto e che va effettuato sulla scorta del criterio del «più probabile che non», conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”;
-- la giurisprudenza è parimenti univoca nell'affermare che “in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi”, così ex plurimis Cass. Sez. V, 27 marzo 2025 n. 8115;
- giova poi ricordare che, la “consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice sia l'avvalersi o meno della consulenza tecnica, sia il condividerne le conclusioni”; tuttavia la Ctu “può essere disposta non solo al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche al fine di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. Sez. III, 23 febbraio 2006 n. 3990); a tale scopo è sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”, (così ex plurimis Cass. Sez. Lavoro 21 luglio 2015 n. 15217);
- laddove il giudice voglia discostarsi “ciò è possibile soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 5 dicembre 2023, n. 33914). - osserva questa Corte che il Tribunale, non ha correttamente applicato, alla fattispecie per cui è causa, i principi di diritto innanzi indicati: l'esposizione sopra richiamata non assolve all'onere motivazionale pacificamente richiesto dalla unanime giurisprudenza, essendo ancorato unicamente al rilievo sommario e probabilistico effettuato dai vigili del fuoco in sede di intervento al momento del sinistro;
-né la sentenza appellata non ha infatti tenuto conto del materiale probatorio acquisito, e in particolare dell'esito della Ctu (condotta secondo corretti criteri logici e pienamente condivisibile);
- invero, il CTU ha accertato, in risposta al primo quesito formulato dal giudice, che la canna fumaria installata dalla non era a norma e ha ritenuto ininfluenti le considerazioni in punto di manutenzione e/o CP_1 omessa pulizia della stessa;
- ne segue che l'incendio è ascrivibile solo ed unicamente alla scorretta e fuori norma installazione della canna fumaria da parte della e non ad eventuali manutenzioni, quasi impossibili per la corretta CP_1 manutenzione, stante il tipo di canna fumaria interna piena di asperità che non poteva consentire la corretta pulizia della stessa;
- va ancora rimarcato che la non aveva neppure fornito gli schemi, le modalità e le tempistiche di CP_1 manutenzione e pulizia della canna fumaria;
- la nuova norma UNI 10683, in vigore dall'11 ottobre 2012, recante i requisiti di installazione generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi, con riferimento in particolare al canale da fumo, vieta
“l'impiego di tubi metallici flessibili e in fibro-cemento per il collegamento degli apparecchi alla canna fumaria anche per canali da fumo preesistenti”;
- né va sopravvalutata la relazione (rectius verbale) dei VVFF del 9.09.2017; questo, certo, riporta che la
“presumibile causa del sinistro” è da ricercare nel “probabile intasamento di resine all'interno della canna fumaria”, ma tale affermazione è pienamente compatibile con le conclusioni del CTU, e che sarebbe pertanto riconducibile non alla omessa manutenzione, bensì alla impossibilità di effettuarla correttamente attesa la completa inidoneità della canna fumaria e la mancanza dei requisiti tecnici e di sicurezza richiesti dalla normativa. Deve pertanto ritenersi soddisfatto l'onere della prova in punto di nesso causale;
- va peraltro rimarcato che la consulenza tecnica fa specifico riferimento alla presa visione della canna fumaria precedentemente installata dalla nonché alla documentazione da quest'ultima fornita in cui CP_1 vengono pacificamente in rilievo le difformità rispetto alla normativa vigente, non risultando dunque provato per tabulas che la canna fumaria presentasse i requisiti di legge richiesti al momento dell'installazione;
- in definitiva – come appunto correttamente ritenuto dalla Ctu – l'incendio dipese dalla non corretta e fuori norma installazione della canna fumaria fatta dalla canna fumaria che non rispondeva alle CP_1 norme in tema di utilizzo a cui era destinata;
- il Ctu, inoltre, ha ritenuto che gli importi erogati dall'appellante, pari a euro 15.369,91 (alla stregua della documentazione esibita) siano congrui;
anche tale valutazione può essere condivisa, sicchè la appellata va condannata al pagamento all'appellante di tale importo, a titolo di risarcimento dei danni, oltre CP_1 interessi legali della dalla domanda al soddisfo;
Rilevato ancora che:
- la mancata riproposizione della domanda di manleva da parte della contumace in questo CP_1 grado, esonera dall'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla Controparte_2
- per mera completezza, la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia, posto che la dichiarazione di conformità reca la data del 14.07.2016 e che il sinistro si è verificato il 9.09.2017, ben oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori di installazione della canna fumaria, sicché, in base a quanto previsto dalla polizza stipulata, esso esula dalla copertura assicurativa.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e in integrale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. Condanna la al pagamento in favore della di euro 15.396,91 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali da domanda a soddisfo.
2. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in CP_1 euro 12.500,00, oltre IVA, CPA, e spese generali nella misura del 15%, nonché al pagamento dei costi della
CTU.
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato dell'Assicurazione, con compensazione delle spese relative a quest'ultima.
Rigetto per il resto.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4280/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 12.06.2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 10455/2022 e vertente tra
(P. IV , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fabio Parte_1 P.IVA_1
- Appellante – E
(P. IV: CP_1 P.IVA_2
- Appellato contumace –
E nei confronti
(P. IV: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini Controparte_2 P.IVA_3
– Terza chiamata in causa – appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la per chiederle Parte_1 CP_1 il risarcimento del danno, pari ad euro 24.869,91, a causa della fornitura di canna fumaria non idonea, con caratteristiche diverse da quelle convenute e istallata non a regola d'arte, lamentando che ne era seguito un incendio generato dalla predetta canna fumaria;
-la società convenuta, autorizzata dal giudice procedente, chiamò in causa per Controparte_2 essere dalla stessa manlevata dall'eventuale condanna risarcitoria, in forza di polizza assicurativa con essa contratta;
- il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha definito il giudizio, rigettando la domanda attorea avverso la convenuta e compensando interamente tra le parti le spese di lite;
CP_1
- in particolare, il primo giudice non ritenne raggiunta la prova del nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e l'asserito danno, motivando che “dalla relazione dei vigili del fuoco intervenuti a seguito dell'incendio prot. N. 37004/1 emerge che la presumibile causa del sinistro sia da ricercare nel probabile intasamento di resine all'interno della canna fumaria, resine la cui presenza è con molta probabilità da ascriversi alla carenza di manutenzione e pulizia della canna fumaria e non all'eventuale errata fornitura e/o messa in opera” ed ancora che “risulta per tabulas che la canna fumaria installata dalla convenuta avesse i requisiti di legge richiesti al momento dell'installazione; la stessa è stata smontata e i luoghi oggetto di intervento sostitutivo mentre alcuna forma di istruttoria anticipata è stata posta in essere dalla parte attrice, né la CTU ha chiarito se effettivamente quella esaminata fosse la canna fumaria installata dalla o se la CP_1 perizia sia poi stata effettuata su fotografie dei luoghi, nulla poi specificando in punto di manutenzione”;
- da qui l'appello di per i seguenti motivi: Parte_1
1) omessa insufficiente e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie, difetto assoluto di motivazione. Deduce di aver ampiamente provato che la avrebbe fornito una canna CP_1 fumaria del tutto diversa da quella originariamente pattuita e non idonea all'uso cui era destinata. Lamenta poi che, a seguito dell'avvenuto incendio, la convenuta era stata a più riprese sollecitata a provvedere con urgenza all'istallazione di una nuova canna fumaria a norma, mentre l'appellante aveva dovuto sostenere i costi per la chiusura dell'attività commerciale e per l'istallazione di una nuova canna fumaria in acciaio inox del tipo doppia parete. Censura pertanto la sentenza di primo per non aver tenuto conto, in contrasto con la produzione documentale offerta e in spregio delle risultanze peritali, di cui si dirà infra, che l'incendio era dipeso dalla inidoneità della canna fumaria installata dalla non rispondente ai requisiti tecnici e di sicurezza richiesti;
CP_1
2) omesso esame della ctu disposta nel corso del giudizio, mancata valutazione delle prove documentali, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione. Contesta la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, che avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie ed in particolare le conclusioni della CTU disposta nel corso del giudizio. In particolare, evidenzia come il giudice di prime cure abbia deciso in aperto contrasto con quanto acquisito dal perito pur in assenza di un percorso motivazionale idoneo, puntuale e dettagliato. Espone che dalla relazione del CTU, e dagli accertamenti peritali espletati, si evincerebbe con assoluta chiarezza che l'incendio della canna fumaria era dipeso dalla mancanza dei requisiti di idoneità e sicurezza richiesti dalla normativa in materia, a nulla rilevando le considerazioni in punto di manutenzione, attività che sarebbe stata comunque impossibile attese le caratteristiche della menzionata canna fumaria. Evidenzia come la suddetta relazione faccia espresso riferimento alla canna fumaria fornita ed installata dalla CP_1
[...]
3) erronea valutazione delle allegazioni documentali, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione. Si duole del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, il quale avrebbe valorizzato la relazione dei vigili del fuoco intervenuti a seguito dell'incendio, nella quale si attribuisce la causa dell'incendio al probabile intasamento di resine all'interno della canna fumaria. Tale atto, ad avviso dell'appellante, espleterebbe la propria fede privilegiata solo con riferimento ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da queste compiute, mentre la causa del sinistro viene indicata solo in termini approssimativi e probabilistici.;
4) errata compensazione delle spese di lite. Ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e alle spese del doppio grado;
- si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto Controparte_2 appello incidentale condizionato chiedendo il rigetto della domanda di manleva;
- dopo alterne vicende processuali, il giudizio è stato riservato in decisione in data 12.06.2025 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata ai sensi dell'art. 352 cpc., svoltasi con il rito di cui all'art. 127 ter cpc.
Ritenuto che:
- I primi tre motivi di appello si prestano ad una valutazione unitaria, stante la loro intima connessione;
- in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sent. 30 ottobre 2001 n. 13533 del;
conf. ex plurimis Sez. III, sent. 20 gennaio 2015 n. 826; Sez. II, ord. 20 gennaio 2020 n. 1080).
- nell'ordinamento civile, la prova (in primo luogo) del nesso causale tra un certo evento\condotta (attiva, per quanto qui interessa, o omissiva) e l'evento dannoso, di cui l'attore chiede il risarcimento, non deve necessariamente porsi su un gradiente di certezza, essendo sufficiente anche quello (elevatamente) probabilistico (criterio della cd. probabilità prevalente);
- in tal senso la granitica giurisprudenza di legittimità, v., ex plurimis Cass. Sez. III, 14 marzo 2022 n. 8114 :
“In tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto e che va effettuato sulla scorta del criterio del «più probabile che non», conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”;
-- la giurisprudenza è parimenti univoca nell'affermare che “in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi”, così ex plurimis Cass. Sez. V, 27 marzo 2025 n. 8115;
- giova poi ricordare che, la “consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice sia l'avvalersi o meno della consulenza tecnica, sia il condividerne le conclusioni”; tuttavia la Ctu “può essere disposta non solo al fine di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche al fine di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. Sez. III, 23 febbraio 2006 n. 3990); a tale scopo è sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”, (così ex plurimis Cass. Sez. Lavoro 21 luglio 2015 n. 15217);
- laddove il giudice voglia discostarsi “ciò è possibile soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.” (Cass. civ., Sez. I, Ord. 5 dicembre 2023, n. 33914). - osserva questa Corte che il Tribunale, non ha correttamente applicato, alla fattispecie per cui è causa, i principi di diritto innanzi indicati: l'esposizione sopra richiamata non assolve all'onere motivazionale pacificamente richiesto dalla unanime giurisprudenza, essendo ancorato unicamente al rilievo sommario e probabilistico effettuato dai vigili del fuoco in sede di intervento al momento del sinistro;
-né la sentenza appellata non ha infatti tenuto conto del materiale probatorio acquisito, e in particolare dell'esito della Ctu (condotta secondo corretti criteri logici e pienamente condivisibile);
- invero, il CTU ha accertato, in risposta al primo quesito formulato dal giudice, che la canna fumaria installata dalla non era a norma e ha ritenuto ininfluenti le considerazioni in punto di manutenzione e/o CP_1 omessa pulizia della stessa;
- ne segue che l'incendio è ascrivibile solo ed unicamente alla scorretta e fuori norma installazione della canna fumaria da parte della e non ad eventuali manutenzioni, quasi impossibili per la corretta CP_1 manutenzione, stante il tipo di canna fumaria interna piena di asperità che non poteva consentire la corretta pulizia della stessa;
- va ancora rimarcato che la non aveva neppure fornito gli schemi, le modalità e le tempistiche di CP_1 manutenzione e pulizia della canna fumaria;
- la nuova norma UNI 10683, in vigore dall'11 ottobre 2012, recante i requisiti di installazione generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi, con riferimento in particolare al canale da fumo, vieta
“l'impiego di tubi metallici flessibili e in fibro-cemento per il collegamento degli apparecchi alla canna fumaria anche per canali da fumo preesistenti”;
- né va sopravvalutata la relazione (rectius verbale) dei VVFF del 9.09.2017; questo, certo, riporta che la
“presumibile causa del sinistro” è da ricercare nel “probabile intasamento di resine all'interno della canna fumaria”, ma tale affermazione è pienamente compatibile con le conclusioni del CTU, e che sarebbe pertanto riconducibile non alla omessa manutenzione, bensì alla impossibilità di effettuarla correttamente attesa la completa inidoneità della canna fumaria e la mancanza dei requisiti tecnici e di sicurezza richiesti dalla normativa. Deve pertanto ritenersi soddisfatto l'onere della prova in punto di nesso causale;
- va peraltro rimarcato che la consulenza tecnica fa specifico riferimento alla presa visione della canna fumaria precedentemente installata dalla nonché alla documentazione da quest'ultima fornita in cui CP_1 vengono pacificamente in rilievo le difformità rispetto alla normativa vigente, non risultando dunque provato per tabulas che la canna fumaria presentasse i requisiti di legge richiesti al momento dell'installazione;
- in definitiva – come appunto correttamente ritenuto dalla Ctu – l'incendio dipese dalla non corretta e fuori norma installazione della canna fumaria fatta dalla canna fumaria che non rispondeva alle CP_1 norme in tema di utilizzo a cui era destinata;
- il Ctu, inoltre, ha ritenuto che gli importi erogati dall'appellante, pari a euro 15.369,91 (alla stregua della documentazione esibita) siano congrui;
anche tale valutazione può essere condivisa, sicchè la appellata va condannata al pagamento all'appellante di tale importo, a titolo di risarcimento dei danni, oltre CP_1 interessi legali della dalla domanda al soddisfo;
Rilevato ancora che:
- la mancata riproposizione della domanda di manleva da parte della contumace in questo CP_1 grado, esonera dall'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla Controparte_2
- per mera completezza, la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia, posto che la dichiarazione di conformità reca la data del 14.07.2016 e che il sinistro si è verificato il 9.09.2017, ben oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori di installazione della canna fumaria, sicché, in base a quanto previsto dalla polizza stipulata, esso esula dalla copertura assicurativa.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e in integrale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. Condanna la al pagamento in favore della di euro 15.396,91 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali da domanda a soddisfo.
2. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in CP_1 euro 12.500,00, oltre IVA, CPA, e spese generali nella misura del 15%, nonché al pagamento dei costi della
CTU.
3. Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato dell'Assicurazione, con compensazione delle spese relative a quest'ultima.
Rigetto per il resto.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)