Art. 4.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 , convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624, ed alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono applicabili anche alle filovie extraurbane in regime di concessione.
Le disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 , convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624, ed alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono applicabili anche alle filovie extraurbane in regime di concessione.