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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3989 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 31/07/2024 ed iscritto al n 3989 - 2024 RG , vertente tra
- (CF. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
GE (RC) il 10.10.1954 ed ivi residente alla Contrada Torre n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Taccone (CF:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 legale Taccone sito in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16, giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF – PEC C.F._3
t), in virtù di procura generale alle liti Email_1 per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313);
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1.Con ricorso depositato in data 31.07.2024 il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione N. OI - 002303188, che gli è stata notificata in data 13.07.2024, di €uro 7.840,36, irrogata dall' con CP_2 la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 Cont Eccepisce la nullità e l'illegittimità dell per la violazione dell'art. 14 della legge n.689/1981 e comunque contesta la violazione per genericità.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che: “l'Ordinanza n. OI-002303188 – periodo 2019 è stata notificata in data 13.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 11.11.2021; La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.”
2 L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Considerato il termine di scadenza dei contributi omessi per come specificati nell'atto di accertamento è palesemente tardiva la notificazione dell' atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuto solo in data CP_2
11.11.2021. Né può valere in senso contrario l'argomentazione difensiva dell' che si diffonde sulle difficoltà organizzative dell'ente nel gestire CP_2 la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati. Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, in misura minima considerata la non complessità della questione di diritto che ne consente la decisione alla prima udienza, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata Ordinanza Ingiunzione n. OI - 002303188 – notificata in data 13.07.2024 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinte le relative sanzioni;
CP_2
- condanna l' , in persona Controparte_4 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Taccone dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 02/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3989 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 31/07/2024 ed iscritto al n 3989 - 2024 RG , vertente tra
- (CF. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
GE (RC) il 10.10.1954 ed ivi residente alla Contrada Torre n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Taccone (CF:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 legale Taccone sito in Taurianova (RC) alla Piazza Libertà n.16, giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF – PEC C.F._3
t), in virtù di procura generale alle liti Email_1 per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_1 raccolta 7313);
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1.Con ricorso depositato in data 31.07.2024 il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione N. OI - 002303188, che gli è stata notificata in data 13.07.2024, di €uro 7.840,36, irrogata dall' con CP_2 la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2019, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 Cont Eccepisce la nullità e l'illegittimità dell per la violazione dell'art. 14 della legge n.689/1981 e comunque contesta la violazione per genericità.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che: “l'Ordinanza n. OI-002303188 – periodo 2019 è stata notificata in data 13.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 11.11.2021; La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone - pena l'estinzione dell'obbligazione - alla P.A. di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.”
2 L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Considerato il termine di scadenza dei contributi omessi per come specificati nell'atto di accertamento è palesemente tardiva la notificazione dell' atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuto solo in data CP_2
11.11.2021. Né può valere in senso contrario l'argomentazione difensiva dell' che si diffonde sulle difficoltà organizzative dell'ente nel gestire CP_2 la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati. Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, in misura minima considerata la non complessità della questione di diritto che ne consente la decisione alla prima udienza, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata Ordinanza Ingiunzione n. OI - 002303188 – notificata in data 13.07.2024 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara estinte le relative sanzioni;
CP_2
- condanna l' , in persona Controparte_4 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Taccone dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 02/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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