Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/1973, n. 1584
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Sentenza 28 maggio 1973

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Nel caso in cui il pensionato non comunichi all' INPS che un suo figlio ha raggiunto il diciottesimo anno di eta, per cui non gli spetta piu la maggiorazione di un decimo della pensione, e l' istituto proceda dopo un certo tempo a ridurre l'assegno fino a recuperare la somma indebitamente versata, non puo invocarsi l'art 80, terzo comma, RD 28 agosto 1924 n 1422, il quale, regolando l'ipotesi in cui l' ente previdenziale sia incorso in errore nella liquidazione di una pensione, stabilisce che le rettifiche, intervenute dopo la scadenza di un anno dall'assegnazione della pensione, non hanno effetto sui pagamenti gia effettuati, quando l'errore non sia dovuto a dolo dell'interessato. Infatti tale norma non concerne l'ipotesi di errori che possono verificarsi successivamente alla liquidazione della pensione e tanto meno di errori nei pagamenti, di cui non viene dato alcun avviso preventivo all'interessato; essa non deroga neppure al potere di annullamento spettante all' istituto in ipotesi di illegittimita per vizi che inficiano l'atto di assegnazione della pensione, rendendolo inidoneo alla valida Costituzione di una posizione assicurativa, bensi si riferisce all'ipotesi di inesistenza di fatti o di norme assunti a presupposto dell'assegnazione della pensione e si limita a temperare gli effetti retroattivi di tale potere. ( V 127/69, mass n 339827; 1349/67, mass n 327941).*

L'art 57 legge 30 aprile 1969 n 153, che regola le spese nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali ed assistenziali, e applicabile al caso in cui il pensionato contesti infondatamente il diritto dell' INPS a recuperare, mediante trattenute sulle rate di pensione, una maggiorazione della pensione stessa, indebitamente corrisposta per un figlio che abbia raggiunto il diciottesimo anno di eta.*

L'art 57 legge 30 aprile 1969 n 153 esonera il soccombente in una causa avente ad oggetto prestazioni previdenziali od assistenziali dal pagamento delle spese processuali in favore dell' ente vittorioso, ma non si riferisce alle spese di ufficio relative alla sentenza - che sono liquidate dal cancelliere - ed alle spese di registrazione della sentenza - che sono liquidate dal competente ufficio. Peraltro, poiche il giudice deve condannare il soccombente solo al pagamento delle spese nei confronti dell'altra parte, nel caso in cui sia stata emessa, in una causa in cui era applicabile il suddetto art 57, condanna unicamente alle spese di sentenza e di registrazione, tale pronuncia va cassata senza rinvio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/1973, n. 1584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1584
    Data del deposito : 28 maggio 1973

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