Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00603/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-rispetto all’obbligo di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, del Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa EL CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 2 gennaio 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa rilasciava al sig. -OMISSIS- il nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto nell’interesse del cittadino marocchino, sig. -OMISSIS-.
Ottenuto il visto, il sig. -OMISSIS- faceva ingresso nel territorio dello Stato e, con pec del 17 marzo 2025, chiedeva di essere convocato, unitamente al proprio datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la consegna del kit (modulo 209) per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale ovvero, in caso di mancata presentazione del datore di lavoro o mancata sottoscrizione del contratto, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 2025, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro riscontrava tale richiesta, dichiarando che “ interrogato il sistema SPI 2.0 non è emersa alcuna criticità in relazione alla pratica in oggetto. Tuttavia la disciplina di cui all’art. 22 comma 11 TUI relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione da Lei in memoria citata solo parzialmente, non può applicarsi anche ai lavoratori stagionali per espressa esclusione contenuta nello stesso articolo (“salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale”) e nell’art. 24, comma 1 del TUI nonché nell’art. 37, comma 1 e comma 3 del regolamento di attuazione DPR n. 394/1999 ”.
Non essendo pervenuta alcuna convocazione, con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sulla sua istanza, chiedendo: 1) in via principale, la sua convocazione, unitamente al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di-OMISSIS- ai fini della sottoscrizione del contratto (eventualmente provvedendo a tale adempimento il commissario ad acta nominato per il caso di persistente inottemperanza da parte dell’Amministrazione); 2) in via subordinata, l’annullamento della nota prot. n. del 27 marzo 2025, laddove ha negato l’autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in conseguenza della eventuale sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, il Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-e il Ministero dell’Interno, sostenendo la correttezza del proprio operato.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, occorre osservare che:
- “ la stipula del contratto di soggiorno costituisce uno degli snodi fondamentali del procedimento preordinato a consentire la permanenza di uno straniero sul territorio nazionale al fine di svolgervi l’attività lavorativa: esso si interpone infatti tra la fase dell’ingresso, la quale presuppone la formalizzazione della relativa proposta da parte del datore di lavoro…e culmina nel rilascio del relativo visto da parte dell’autorità consolare, e quella del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore, cui è preordinata la convocazione di quest’ultimo da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione ”;
- “ Questa, quindi, (ossia la convocazione da parte dello Sportello Unico) non riveste (o non riveste solo) carattere meramente materiale…sia perché espressione di uno specifico potere attribuito dall’ordinamento alla Prefettura - quello, cioè, di disporre la presentazione dello straniero dinanzi ad essa ai fini dell’acquisizione del consenso contrattuale necessario alla stipulazione del contratto di soggiorno - sia, soprattutto, perché funzionale all’esercizio da parte dell’Amministrazione della propria attività provvedimentale, culminante nella acquisizione del contratto di soggiorno e nel successivo rilascio del permesso di soggiorno ” (Consiglio di Stato sez. III, 28 maggio 2024, n. 4717).
Quanto invece al dies ad quem , il cui raggiungimento realizza la fattispecie di inerzia in capo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 6, secondo periodo del d.lgs. n. 286/1998, “ entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno...” (cfr. anche, in senso analogo, l’art, 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999): siffatta determinazione temporale, sebbene relativa alla presentazione del lavoratore ai fini della stipula del contatto di soggiorno, non può restare senza effetti ai fini della disciplina, anche sotto il profilo temporale, della connessa attività amministrativa, che deve quindi svolgersi entro cadenze stringenti, al fine di evitare che lo straniero permanga sul territorio nazionale senza che siano divenuti pienamente operativi gli impegni scaturenti dal suddetto contratto ” (T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 8 novembre 2024, n. 6033).
Nel caso di specie, è incontestato che l’Amministrazione non abbia provveduto ad alcuna convocazione del sig. -OMISSIS-, nonostante l’istanza in tale senso formulata in data 17 marzo 2025.
In conseguenza, ritiene il Collegio che sia fondata la pretesa del ricorrente volta ad ottenere una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In definitiva, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-ad adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione presentata dal ricorrente entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, si nomina, quale Commissario ad acta , il dirigente del Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, in possesso della richiesta professionalità, il quale provvederà in via sostituiva entro e non oltre otto giorni dalla richiesta indirizzata dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-di adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione presentata dal ricorrente entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta , per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Ufficio suindicato, il dirigente del Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, in possesso della richiesta professionalità, affinché provveda in via sostitutiva entro e non oltre otto giorni dalla richiesta indirizzata dal ricorrente;
- condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, che liquida nella somma complessiva di € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PP IO, Presidente
EL CC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CC | PP IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.