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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/12/2024, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4822/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 26/11/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. BARANCA MONICA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GA n. 998/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] in data [...], P_ rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. CAPPUCCIO ELIANA, giusta procura in atti
– CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 26/11/2024.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”. pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 29/06/2002 in P_
GA, optando per il regime della comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito;
chiedeva, inoltre, che le venisse lasciata in godimento la casa coniugale, unitamente ai beni mobili e alle suppellettili ivi presenti, e che venisse posto a carico di l'obbligo di versare un assegno mensile di euro P_
350,00 a titolo di mantenimento della coniuge.
Con comparsa depositata in data 25/10/2024 si costituiva in giudizio , P_ contestando quanto ex adverso esposto e chiedendo, a propria volta, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità in capo alla moglie;
chiedeva, quindi, di disporre in suo favore il godimento della casa coniugale fintantoché che non fosse stata acquistata da terzi, senza nulla prevedere a titolo di mantenimento della coniuge.
Così ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 26/11/2024, senza esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473- bis.42 c.p.c., sentito solamente l'odierno convenuto data la mancata comparizione personale della parte ricorrente, dopo breve confronto, i difensori delle Parti aggiungevano un accordo sulle condizioni accessorie alla separazione, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c. Previa precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, unitamente ai motivi posti alla base delle reciproche domande di addebito, dimostrano in modo inequivocabile che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi senza addebito, stante la rinunzia delle parti alle reciproche domande.
La pattuizione concordata dalle Parti in ordine alla debenza dell'assegno di mantenimento pagina 2 di 3 per la moglie – così come riportata in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di GA, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 29/06/2002 in
[...]
GA (trascritto presso il registro di stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 202, Parte II, Serie A);
2) dà atto della rinunzia delle parti alle reciproche domande di addebito;
3) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di un assegno di euro P_ Parte_1
150,00 al mese, a titolo di mantenimento della moglie, per complessive sei mensilità, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2024, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese;
4) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in GA, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 26/11/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. BARANCA MONICA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GA n. 998/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] in data [...], P_ rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. CAPPUCCIO ELIANA, giusta procura in atti
– CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 26/11/2024.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”. pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 29/06/2002 in P_
GA, optando per il regime della comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito;
chiedeva, inoltre, che le venisse lasciata in godimento la casa coniugale, unitamente ai beni mobili e alle suppellettili ivi presenti, e che venisse posto a carico di l'obbligo di versare un assegno mensile di euro P_
350,00 a titolo di mantenimento della coniuge.
Con comparsa depositata in data 25/10/2024 si costituiva in giudizio , P_ contestando quanto ex adverso esposto e chiedendo, a propria volta, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità in capo alla moglie;
chiedeva, quindi, di disporre in suo favore il godimento della casa coniugale fintantoché che non fosse stata acquistata da terzi, senza nulla prevedere a titolo di mantenimento della coniuge.
Così ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 26/11/2024, senza esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473- bis.42 c.p.c., sentito solamente l'odierno convenuto data la mancata comparizione personale della parte ricorrente, dopo breve confronto, i difensori delle Parti aggiungevano un accordo sulle condizioni accessorie alla separazione, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c. Previa precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, unitamente ai motivi posti alla base delle reciproche domande di addebito, dimostrano in modo inequivocabile che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi senza addebito, stante la rinunzia delle parti alle reciproche domande.
La pattuizione concordata dalle Parti in ordine alla debenza dell'assegno di mantenimento pagina 2 di 3 per la moglie – così come riportata in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di GA, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio concordatario in data 29/06/2002 in
[...]
GA (trascritto presso il registro di stato civile del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 202, Parte II, Serie A);
2) dà atto della rinunzia delle parti alle reciproche domande di addebito;
3) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di un assegno di euro P_ Parte_1
150,00 al mese, a titolo di mantenimento della moglie, per complessive sei mensilità, a decorrere dalla mensilità di dicembre 2024, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese;
4) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in GA, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3