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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2060/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Chiara Cecchi;
- per parte opposta: nessuno;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita parte opponente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale depositata il 12/05/2025 e dunque come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-, richiamandosi alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2060/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2060/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Cecchi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato,
Via Francesco Ferrucci n. 73/8, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
; OP
- parte opposta contumace -
Oggetto: opposizione a precetto.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/05/2025 e dunque come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-:
“l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, accerti e dichiari la prescrizione delle cartelle a carico della
Sig.ra e che, in generale e ad ogni modo, l' non Pt_1 Controparte_2
ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' di Pistoia deducendo di aver ricevuto da quest'ultima OP
2 R.G. 2060/2024 sollecito di pagamento con il quale le si intimava il saldo, entro il 11/10/2024, delle seguenti cartelle esattoriali:
- n. 08920060004737854/000, notificata il 13/07/2006, pari ad € 101.255,95;
- n. 08920120002256967/000, notificata il 09/05/2012, pari ad € 107,51-;
- n. 08920130000976277/000, notificata il 27/06/2013, pari ad € 128,16-;
- n. 08920140006157774/000, notificata il 05/11/2014, pari ad € 132,62-, così per complessivi € 101.624,24-;
Parte opponente ha eccepito la prescrizione di tutti gli importi richiesti con le suddette cartelle di pagamento, stante il decorso di più di dieci anni dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione e di più di cinque anni dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo nel caso della cartella n. 08920140006157774/000, relativa ad imposta comunale sugli immobili.
Parte opponente ha dedotto, altresì, che solo nel 2019, la sig.ra aveva ricevuto Pt_1
intimazione di pagamento avente ad oggetto, fra le altre, anche la cartella n.
08920060004737854/000-; tuttavia, quest'ultima – come, peraltro, le ulteriori cartelle di pagamento indicate nella stessa intimazione – risultava già ampiamente prescritta
Pertanto, ritenuta l'insussistenza di alcun diritto di ad agire in via esecutiva nei CP_3 confronti della sig.ra quest'ultima ha concluso per l'accoglimento della spiegata Pt_1 opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nonostante la ritualità della notifica effettuata nei confronti di OP
, quest'ultima non si è costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace.
[...]
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n.
08920060004737854/000-; n. 08920120002256967/000-; n. 08920130000976277/000, n.
08920140006157774/000-; n. 08920050000784462/000 e n. 08920050007570735/000, celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
3 R.G. 2060/2024 propone opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso il sollecito Parte_1 di pagamento n. 0892024900417122800 del 28/04/2024 con il quale l'
[...]
di Pistoia richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_2
102.560,27-, portato dalle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 08920060004737854/000, notificata il 13/07/2006, pari ad € 101.255,95;
- n. 08920120002256967/000, notificata il 09/05/2012, pari ad € 107,51-;
- n. 08920130000976277/000, notificata il 27/06/2013, pari ad € 128,16-;
- n. 08920140006157774/000, notificata il 05/11/2014, pari ad € 132,62-;
- n. 08920230007080131/000, notificata il 16/11/2023, pari ad € 84,87-;
- n. 08920240006768358/000, notificata il 17/05/2024, pari ad € 211,23- (cfr. doc. 1 di parte opponente).
In particolare, parte opponente ha dedotto che non avrebbe diritto ad agire in via CP_3 esecutiva per l'importo di € 101.624,14 portato dalle cartelle di pagamento notificate tra il
2006 e il 2014, stante l'intervenuta prescrizione dei debiti ivi riportati.
Ebbene, in via del tutto preliminare va dichiarata la piena ammissibilità del giudizio promosso avverso il sollecito di pagamento adottato dall'agente della riscossione, trattandosi di atto mediante il quale l'agente della riscossione manifesta la sua intenzione di procedere al recupero delle pretese contributive, sollecitandone lo spontaneo pagamento.
Ne deriva che, in conformità al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, secondo il quale vanno qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché non si concluda con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito "bonario" a versare quanto dovuto, l'azione promossa avverso il sollecito di pagamento è ammissibile, trattandosi di atto idoneo a ingenerare nel contribuente l'interesse ad agire per contrastare, mediante azione di accertamento negativo, la procedura di riscossione coatta del credito e le pretese con la stessa azionate dall'ente previdenziale (cfr. Cass. Civ. sez. un. n. 8929/2014; Cass. Civ. sez. un. n. 12244/2009).
4 R.G. 2060/2024 Tanto premesso, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente risulta fondata.
In particolare, con riferimento alla cartella n. 08920060004737854/000 recante un importo di € 101.255,95-, la stessa risulta notificata in data 13/07/2006 e, pertanto, in assenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, la stessa deve ritenersi maturata alla data del
13/07/2016, stante il decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione;
invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'art. 2946 c.c.-, non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c. in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. Civ. n. 23215/2024; Cass. Civ. n.
12740/2020; Cass. Civ. n. 32308/2019).
A ciò si aggiunga che l'unico atto successivo alla notifica della suddetta cartella risulta essere l'intimazione di pagamento inviata da alla sig.ra (cfr. doc. 2 di parte CP_3 Pt_1
opponente); tuttavia, detta intimazione reca la data del 26/09/2019 e, pertanto, è inidonea ad interrompere la prescrizione, a quella data già ampiamente maturata.
Con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento n. 08920120002256967/000-, n.
08920130000976277/000-, n. 08920140006157774/000 indicate nel sollecito di pagamento ricevuto dalla sig.ra in mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi Pt_1
alla loro notifica, si osserva quanto segue:
- quanto alla cartella n. 08920120002256967/000, notificata il 09/05/2012, la stessa ha ad oggetto il pagamento della tariffa smaltimento rifiuti (“TARI”) e, pertanto, deve ritenersi soggetta al termine di prescrizione quinquennale. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il termine di prescrizione deve ritenersi quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. per tutti i Tributi Locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo” (cfr. Cass. Civ. n. 17464/2021); pertanto, essendo la TARI un tributo locale
5 R.G. 2060/2024 avente carattere di prestazione periodica, la cartella di pagamento in esame deve ritersi prescritta alla data del 09/05/2017;
- quanto alla cartelle n. 08920130000976277/000, notificata il 27/06/2013, e n.
08920140006157774/000, notificata il 05/11/2014, le stesse risultano prescritte rispettivamente alla data del 27/06/2018 e del 05/11/2019; difatti, avendo ad oggetto debiti per mancato assolvimento dell'imposta comunale sugli immobili, le stesse si prescrivono nel termine di cinque anni;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“l'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche "uno actu", con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art.
2946 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 13683/2020; Cass. Civ. n. 28576/2017).
Infine, devono ritenersi prescritti anche i debiti portati dalle cartelle di pagamento n.
08920050000784462/000, notificata il 12/04/2005 e n. 08920050007570735/000, notificata il 29/09/2005, entrambe indicate nell'intimazione di pagamento del 26/09/2019 (cfr. doc. 2 di parte opponente); difatti, applicato il termine ordinario decennale di prescrizione, la cartella n. 08920050000784462/000 risulta prescritta alla data del 12/04/2015 e la cartella n. 08920050007570735/000 risulta parimenti prescritta alla data del 29/09/2015.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve accertarsi e dichiararsi che non OP
ha diritto ad agire in via esecutiva nei confronti di in forza delle cartelle di Parte_1
pagamento n. 08920060004737854/000-; n. 08920120002256967/000-; n.
08920130000976277/000, n. 08920140006157774/000-; n. 08920050000784462/000 e n.
08920050007570735/000-, stante l'intervenuta prescrizione degli importi ivi indicati.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'opposta.
Esse sono liquidate secondo i parametri minimi ex DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 110.087,79),
6 R.G. 2060/2024 considerata la bassa complessità delle questioni trattate, oltre che la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara
l'insussistenza del diritto di ad agire in via esecutiva nei OP
confronti della sig.ra in forza delle cartelle di pagamento n. Parte_1
08920060004737854/000, n. 08920120002256967/000, n. 08920130000976277/000, n.
08920140006157774/000, n. 08920050000784462/000, n. 08920050007570735/000-; condanna
a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, € 786,00 per anticipazioni, oltre al 15%
a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
7 R.G. 2060/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 20 maggio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Chiara Cecchi;
- per parte opposta: nessuno;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita parte opponente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale depositata il 12/05/2025 e dunque come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-, richiamandosi alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2060/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2060/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Cecchi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato,
Via Francesco Ferrucci n. 73/8, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
; OP
- parte opposta contumace -
Oggetto: opposizione a precetto.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 12/05/2025 e dunque come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-:
“l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, accerti e dichiari la prescrizione delle cartelle a carico della
Sig.ra e che, in generale e ad ogni modo, l' non Pt_1 Controparte_2
ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' di Pistoia deducendo di aver ricevuto da quest'ultima OP
2 R.G. 2060/2024 sollecito di pagamento con il quale le si intimava il saldo, entro il 11/10/2024, delle seguenti cartelle esattoriali:
- n. 08920060004737854/000, notificata il 13/07/2006, pari ad € 101.255,95;
- n. 08920120002256967/000, notificata il 09/05/2012, pari ad € 107,51-;
- n. 08920130000976277/000, notificata il 27/06/2013, pari ad € 128,16-;
- n. 08920140006157774/000, notificata il 05/11/2014, pari ad € 132,62-, così per complessivi € 101.624,24-;
Parte opponente ha eccepito la prescrizione di tutti gli importi richiesti con le suddette cartelle di pagamento, stante il decorso di più di dieci anni dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione e di più di cinque anni dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo nel caso della cartella n. 08920140006157774/000, relativa ad imposta comunale sugli immobili.
Parte opponente ha dedotto, altresì, che solo nel 2019, la sig.ra aveva ricevuto Pt_1
intimazione di pagamento avente ad oggetto, fra le altre, anche la cartella n.
08920060004737854/000-; tuttavia, quest'ultima – come, peraltro, le ulteriori cartelle di pagamento indicate nella stessa intimazione – risultava già ampiamente prescritta
Pertanto, ritenuta l'insussistenza di alcun diritto di ad agire in via esecutiva nei CP_3 confronti della sig.ra quest'ultima ha concluso per l'accoglimento della spiegata Pt_1 opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nonostante la ritualità della notifica effettuata nei confronti di OP
, quest'ultima non si è costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace.
[...]
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n.
08920060004737854/000-; n. 08920120002256967/000-; n. 08920130000976277/000, n.
08920140006157774/000-; n. 08920050000784462/000 e n. 08920050007570735/000, celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
3 R.G. 2060/2024 propone opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso il sollecito Parte_1 di pagamento n. 0892024900417122800 del 28/04/2024 con il quale l'
[...]
di Pistoia richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_2
102.560,27-, portato dalle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 08920060004737854/000, notificata il 13/07/2006, pari ad € 101.255,95;
- n. 08920120002256967/000, notificata il 09/05/2012, pari ad € 107,51-;
- n. 08920130000976277/000, notificata il 27/06/2013, pari ad € 128,16-;
- n. 08920140006157774/000, notificata il 05/11/2014, pari ad € 132,62-;
- n. 08920230007080131/000, notificata il 16/11/2023, pari ad € 84,87-;
- n. 08920240006768358/000, notificata il 17/05/2024, pari ad € 211,23- (cfr. doc. 1 di parte opponente).
In particolare, parte opponente ha dedotto che non avrebbe diritto ad agire in via CP_3 esecutiva per l'importo di € 101.624,14 portato dalle cartelle di pagamento notificate tra il
2006 e il 2014, stante l'intervenuta prescrizione dei debiti ivi riportati.
Ebbene, in via del tutto preliminare va dichiarata la piena ammissibilità del giudizio promosso avverso il sollecito di pagamento adottato dall'agente della riscossione, trattandosi di atto mediante il quale l'agente della riscossione manifesta la sua intenzione di procedere al recupero delle pretese contributive, sollecitandone lo spontaneo pagamento.
Ne deriva che, in conformità al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, secondo il quale vanno qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché non si concluda con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito "bonario" a versare quanto dovuto, l'azione promossa avverso il sollecito di pagamento è ammissibile, trattandosi di atto idoneo a ingenerare nel contribuente l'interesse ad agire per contrastare, mediante azione di accertamento negativo, la procedura di riscossione coatta del credito e le pretese con la stessa azionate dall'ente previdenziale (cfr. Cass. Civ. sez. un. n. 8929/2014; Cass. Civ. sez. un. n. 12244/2009).
4 R.G. 2060/2024 Tanto premesso, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente risulta fondata.
In particolare, con riferimento alla cartella n. 08920060004737854/000 recante un importo di € 101.255,95-, la stessa risulta notificata in data 13/07/2006 e, pertanto, in assenza di successivi atti interruttivi della prescrizione, la stessa deve ritenersi maturata alla data del
13/07/2016, stante il decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione;
invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'art. 2946 c.c.-, non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c. in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. Civ. n. 23215/2024; Cass. Civ. n.
12740/2020; Cass. Civ. n. 32308/2019).
A ciò si aggiunga che l'unico atto successivo alla notifica della suddetta cartella risulta essere l'intimazione di pagamento inviata da alla sig.ra (cfr. doc. 2 di parte CP_3 Pt_1
opponente); tuttavia, detta intimazione reca la data del 26/09/2019 e, pertanto, è inidonea ad interrompere la prescrizione, a quella data già ampiamente maturata.
Con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento n. 08920120002256967/000-, n.
08920130000976277/000-, n. 08920140006157774/000 indicate nel sollecito di pagamento ricevuto dalla sig.ra in mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi Pt_1
alla loro notifica, si osserva quanto segue:
- quanto alla cartella n. 08920120002256967/000, notificata il 09/05/2012, la stessa ha ad oggetto il pagamento della tariffa smaltimento rifiuti (“TARI”) e, pertanto, deve ritenersi soggetta al termine di prescrizione quinquennale. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il termine di prescrizione deve ritenersi quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. per tutti i Tributi Locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo” (cfr. Cass. Civ. n. 17464/2021); pertanto, essendo la TARI un tributo locale
5 R.G. 2060/2024 avente carattere di prestazione periodica, la cartella di pagamento in esame deve ritersi prescritta alla data del 09/05/2017;
- quanto alla cartelle n. 08920130000976277/000, notificata il 27/06/2013, e n.
08920140006157774/000, notificata il 05/11/2014, le stesse risultano prescritte rispettivamente alla data del 27/06/2018 e del 05/11/2019; difatti, avendo ad oggetto debiti per mancato assolvimento dell'imposta comunale sugli immobili, le stesse si prescrivono nel termine di cinque anni;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“l'imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche "uno actu", con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art.
2946 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 13683/2020; Cass. Civ. n. 28576/2017).
Infine, devono ritenersi prescritti anche i debiti portati dalle cartelle di pagamento n.
08920050000784462/000, notificata il 12/04/2005 e n. 08920050007570735/000, notificata il 29/09/2005, entrambe indicate nell'intimazione di pagamento del 26/09/2019 (cfr. doc. 2 di parte opponente); difatti, applicato il termine ordinario decennale di prescrizione, la cartella n. 08920050000784462/000 risulta prescritta alla data del 12/04/2015 e la cartella n. 08920050007570735/000 risulta parimenti prescritta alla data del 29/09/2015.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve accertarsi e dichiararsi che non OP
ha diritto ad agire in via esecutiva nei confronti di in forza delle cartelle di Parte_1
pagamento n. 08920060004737854/000-; n. 08920120002256967/000-; n.
08920130000976277/000, n. 08920140006157774/000-; n. 08920050000784462/000 e n.
08920050007570735/000-, stante l'intervenuta prescrizione degli importi ivi indicati.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'opposta.
Esse sono liquidate secondo i parametri minimi ex DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 110.087,79),
6 R.G. 2060/2024 considerata la bassa complessità delle questioni trattate, oltre che la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara
l'insussistenza del diritto di ad agire in via esecutiva nei OP
confronti della sig.ra in forza delle cartelle di pagamento n. Parte_1
08920060004737854/000, n. 08920120002256967/000, n. 08920130000976277/000, n.
08920140006157774/000, n. 08920050000784462/000, n. 08920050007570735/000-; condanna
a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_2 Parte_1 liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, € 786,00 per anticipazioni, oltre al 15%
a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
7 R.G. 2060/2024