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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/05/2024, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2013/2023 RG Lavoro e Previdenza, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cuseo;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ 1) accertare e dichiarare illegittima, nulla e di nessun effetto la pretesa dell' di CP_1 conseguire la restituzione della somma di Euro 50.630,84 ovvero della maggiore o minore somma di cui al provvedimento del 14.03.2021 per i motivi esposti in premessa;
2) in subordine, accertare e dichiarare sanato e pertanto non dovuto l'indebito di cui alla comunicazione del 14.03.2021 per i motivi esposti in premessa;
3) in ogni caso, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] non intraprendere alcuna azione di recupero nei confronti del sig. ed Parte_1 a restituire quanto ingiustamente trattenuto relativamente all'indebito di cui alla comunicazione del 14.03.2021”.
Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver provveduto ad annullare in via di autotutela CP_1
l'indebito oggetto di causa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, celebrata con modalità di trattazione cartolare così come indicato in epigrafe, parte ricorrente, preso atto degli esiti del riesame della fattispecie condotto dall' , aderiva alla CP_3 domanda di cessata materia del contendere, insistendo, però, al contempo, per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
Deve a questo punto ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, essendo stata annullata in via di autotutela la nota di indebito impugnata col ricorso introduttivo. Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l'abdicazione della pretesa restitutoria contestata è intervenuta soltanto il 23.04.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella ridotta misura liquidata in dispositivo, anche in considerazione della limitatissima CP_1 attività processuale svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, 9 maggio 2024
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 9 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2013/2023 RG Lavoro e Previdenza, promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cuseo;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ 1) accertare e dichiarare illegittima, nulla e di nessun effetto la pretesa dell' di CP_1 conseguire la restituzione della somma di Euro 50.630,84 ovvero della maggiore o minore somma di cui al provvedimento del 14.03.2021 per i motivi esposti in premessa;
2) in subordine, accertare e dichiarare sanato e pertanto non dovuto l'indebito di cui alla comunicazione del 14.03.2021 per i motivi esposti in premessa;
3) in ogni caso, condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] non intraprendere alcuna azione di recupero nei confronti del sig. ed Parte_1 a restituire quanto ingiustamente trattenuto relativamente all'indebito di cui alla comunicazione del 14.03.2021”.
Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando di aver provveduto ad annullare in via di autotutela CP_1
l'indebito oggetto di causa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, celebrata con modalità di trattazione cartolare così come indicato in epigrafe, parte ricorrente, preso atto degli esiti del riesame della fattispecie condotto dall' , aderiva alla CP_3 domanda di cessata materia del contendere, insistendo, però, al contempo, per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
Deve a questo punto ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, essendo stata annullata in via di autotutela la nota di indebito impugnata col ricorso introduttivo. Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l'abdicazione della pretesa restitutoria contestata è intervenuta soltanto il 23.04.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella ridotta misura liquidata in dispositivo, anche in considerazione della limitatissima CP_1 attività processuale svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, 9 maggio 2024
Il Giudice
Umberto Maria Costume