Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Presidentedott.ssa Gabriella Portale
Consigliere dott.ssa Barbara Fatale
Consigliere relatore dott. Antonio Cestone
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 669 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano, Roberto Annovazzi, Marcello Carnovale, Carmela Filice e Umberto Ferrato
appellante
E
CP 1 , con l'Avv. Marco Naccarato
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Ripetizione di indebito. Indennità di disoccupazione agricola. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 10.5.21 CP 1 esponeva di aver ricevuto una nota datata 15.12.20, con cui le aveva chiesto la restituzione della somma di euro 1.687,71 indebitamente pagata a titolo di 1' - indennità di disoccupazione agricola “per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008” per mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ovvero per avvenuta cancellazione dagli stessi. Nella missiva si indicava che analoga richiesta era stata comunicata alla CP_1 con “precedente lettera del 25/01/2019".
2) La ricorrente sosteneva di aver lavorato in agricoltura negli anni 2006 e 2007 per 82 giornate in ciascuno di tali anni, come documentato dall'estratto conto previdenziale in atti, e che dunque nulla doveva restituire all'ente previdenziale. Eccepiva inoltre la prescrizione decennale della pretesa
3) Nella resistenza dell',CP con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso della CP_1 avendo ritenuto maturato il termine di prescrizione decennale. In particolare, il tribunale ha affermato che le prestazioni ritenute indebite erano state erogate “nel corso del 2008” e che l' non aveva provato di aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione decennale. Ciò in quanto: "l'istituto ha depositato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata, ma da esso, pur risultando la restituzione per compiuta giacenza, non emerge alcuna attestazione effettuata dall' Ufficiale postale di avere lasciato avviso di deposito della stessa nella cassetta postale del destinatario o sulla porta dello stesso o in altro luogo al medesimo accessibile. La circostanza che, successivamente, l'Ufficiale postale abbia indicato la "compiuta giacenza" non è idonea a dimostrare la regolarità della procedura seguita dal medesimo, posto che lo stesso non ha attestato, con dichiarazione fornita di data, timbro e firma, l'avvenuto inserimento dell'avviso di deposito presso l'Ufficio postale nella cassetta postale del destinatario o in altro luogo idoneo. La mancanza dell'avviso, come evidente, comporta la assoluta inesistenza della notifica per compiuta giacenza, poiché il destinatario, senza di esso, non è in grado di sapere che l'Ufficiale postale ha depositato presso un Ufficio Postale il piego, né quando lo abbia fatto, né quale sia l'Ufficio Postale, né quali siano i termini per il ritiro, con la conseguenza che la circostanza che l'atto non sia stato ritirato presso l'Ufficio postale da parte del destinatario che ignorava che un atto a lui indirizzato vi fosse stato depositato non può determinare il perfezionarsi di una notifica per compiuta giacenza. Nella specie, sull'avviso di ricevimento depositato in atti dall CP_2 si legge solo la dicitura "al mittente per compiuta giacenza" con la data del 18.02.2019 senza firma, ma non si legge in alcun punto del medesimo che l'Ufficiale Postale, all'atto di un accesso presso il domicilio della ricorrente, avesse immesso in cassetta o affisso alla porta o lasciato in altro luogo idoneo un avviso di deposito della raccomandata presso un determinato ufficio postale, segnalando le modalità di ritiro. Osserva il giudicante che, quindi, non vi è prova della interruzione dei termini di prescrizione, con la conseguenza che il credito vantato deve ritenersi prescritto. Infatti, considerato che il provvedimento con cui l' Pt 1 ha chiesto la restituzione degli importi è stato comunicato solo il 15 dicembre 2020 per pretese creditorie relative al 2008, tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi, va rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione decennale riguardo alla pretesa dell' CP_2.
CP 4) Avverso tale sentenza 1" ha proposto appello sostenendo che la prestazione previdenziale, riferita all'anno 2008, era stata indebitamente pagata a seguito di domanda della CP 1 del 18.3.09, come risultante dalla missiva del 15.12.18 in atti. Ha quindi denunciato che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, tale missiva era stata regolarmente notificata per compiuta giacenza in data 18.2.19, come attestato nell'avviso di ricevimento in atti, sicché il corso della prescrizione decennale era stato tempestivamente interrotto rispetto al pagamento delle prestazioni certamente avvenuto dopo la domanda amministrativa del 18.3.09.
4.1) Quanto alla regolarità della notifica per compiuta giacenza della missiva datata 15.12.18, l'ente previdenziale ha sostenuto quanto segue:
"La suprema Corte ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge 890/1982. (Cass. N. 8293/2018; Cass. N. 12083/2016; Cass. N. 17598/2010)
Infatti, ai sensi del Regolamento sui servizi postali (DM 9/4/2001) la notifica a mezzo raccomandata (non eseguita ai sensi della legge 890/82) si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011 (recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/01, cosa che è assistita da presunzione superabile solo con querela di falso che non è stata proposta dalla controparte, ed in assenza della quale la notifica per compiuta giacenza deve intendersi perfezionata ai sensi di legge. Per quanto d'interesse, l'articolo 40 del Dpr 655/1982 prevede che il piego spedito a mezzo raccomandata ordinaria che non abbia potuto essere distribuito rimane in giacenza per un periodo di trenta giorni nell'ufficio postale di destinazione, ove può essere ritirato dall'interessato (al quale deve essere dato avviso della giacenza dell'atto).
A sua volta, il citato Dm del 9 aprile 2001 prevede per gli invii raccomandati che, in caso di assenza all'indirizzo indicato, "il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarli presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49" (articolo 32, secondo comma). Detto articolo 49 fissa in trenta giorni "a decorrere dal mancato recapito" il termine di giacenza degli invii raccomandati. Dunque, laddove l'atto spedito con raccomandata ordinaria sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato, nessun addebito può muoversi al notificante qualora l'atto stesso non venga ritirato dal destinatario. In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.
Lo ha del resto affermato anche la S.C. (Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2012, n. 21939) secondo cui "per giurisprudenza costante di questa Corte la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. n. 17417 del 08/08/2007; Cass. n 758 del 16/01/2006; Cass. 24 novembre 2004, n. 22133).
Da questi principi non risulta essersi discostata la Corte di merito che ha ricollegato la presunzione di conoscenza non tanto all'apposizione delle dizione "LA" ma alla circostanza certa dell'inoltro della raccomandata".
-Quindi, in applicazione di tali principi, nel caso specifico poiché la legge non richiede l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario si debbano applicare le comuni regole del servizio postale, per il caso di mancato recapito e la notifica si intende eseguita decorso il termine di giacenza.
Ebbene nel caso di specie l'addetto postale ha provveduto a tutte le formalità richieste per la notifica per compiuta giacenza. È sufficiente a tale fine prendere visione dell'allegato avviso di ricevimento della diffida (allegato SAPIA notifica indebito 2018.tiff) per constatare che l'addetto al servizio postale ha correttamente annotato "CAD 26" in data 10.1.2019 nell'attestazione per compiuta giacenza riferito alla n. 68953860380-3, ossia alla diffida con la quale CP_2 ha richiesto il pagamento dei contributi per cui è causa. la Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro. Quindi, in sintesi, la raccomandata A/R n. 68953860380-3 del 21/12/2018, con la quale CP_2 ha contestato all'appellata l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione relativa all'anno 2008, è stata regolarmente notificata all'odierna appellata nelle forme della compiuta giacenza in data 18/2/2019, in base alle norme concernenti il servizio postale ordinario. E poiché, come precisato nella stessa raccomandata A/R n. 68953860380-3 del 21/12/2018 notificata in data 18/2/2019, l'indebito si riferisce all'indennità di disoccupazione 2008 la cui domanda è stata presentata in data 18.3.2009, l'CP_2 ha sicuramente interrotto la prescrizione entro il termine di ordinario di dieci anni. In realtà, infatti, il termine decorre da quando l'indennità di disoccupazione è stata effettivamente erogata, ma anche tenendo conto del momento della domanda (ovviamente sicuramente precedente alla liquidazione della prestazione) la prescrizione non risulta maturata nella fattispecie".
4.2) L'appellante ha inoltre ribadito l'eccezione di decadenza ex art. 7 DL n° 7/70 sollevata nel costituirsi in giudizio, ribadendo che l'Istituto aveva provveduto, sulla scorta di verbale ispettivo ( doc. 1-2) alla cancellazione delle giornate denunciate per la ricorrente nell'anno 2008 - 2009, notificando la cancellazione a mezzo pubblicazione telematica del terzo elenco di variazione del 2012 dal 15/12/2012 al 11/1/2013 e e del quarto elenco di variazione del 2012, dal 10/03/2013 al 25/03/2013 (doc. ti 5/6).
4.3) Nel merito, 1,CP ha ribadito l'infondatezza del ricorso come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi condotti nei confronti della ditta Azienda agricola EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. e, si precisa che il disconoscimento TOTALE delle giornate (N.10) lavorative in agricoltura, relativo all'anno 2007 , e' avvenuta per l'azienda menzionata. L'azienda menzionata nel ricorso dal ricorrente, ( non ha MAI Parte 2 Parte 3
DENUNCIATO al nostro Istituto n. 102, ma soltanto n. 05 giornate di lavoro agricolo, E NON SONO MAI STATE OGGETTO DI CANCELLAZIONE E/O VARIAZIONE DA PARTE DEL NOSTRO
ISTITUTO la Sig.ra risulta essere iscritta per l'anno 2007 con numero di giornate agricole 82 gg".
5) L'appellata ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
6) Le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è infondato perché deve essere comunque confermata la decisione con cui il tribunale ha accertato il maturare della prescrizione decennale del diritto dell' a ripetere la somma di euro
1.687,71 corrisposta a titolo di prestazioni previdenziali in agricoltura.
8) Al riguardo risulta dirimente che la comunicazione datata 15.12.18, che 1'CP- sostiene aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione a seguito di compiuta giacenza, risulta essere stata spedita ad un indirizzo che l'appellata ha chiaramente documentato non essere il suo.
CP 9) Dall'avviso di ricevimento prodotto dall' emerge che la spedizione di tale nota venne effettuata all'indirizzo di Corigliano-Rossano, Via Gran Sasso, 34, mentre dal certificato di residenza storico prodotto dalla CP 1 emerge che ella è stata residente dalla nascita al 25.7.23, data del certificato di residenza storico, all'indirizzo di Corigliano Rossano, Contrada Ceradonna snc, fino al 1981, e Contrada Ceradonna, 7, dal 1981 al 2023.
10) Non è un caso che la successiva comunicazione del 15.12.20, avverso la quale la CP_1 puntualmente insorta giudizialmente, è stata dall' correttamente notificata all'indirizzo di Corigliano-Rossano, Contrada Ceradonna, 7, non presso l'indirizzo di Via Gran Sasso, 34, che non risulta avere alcun collegamento con la CP_1, dovendosi rilevare che sul punto l' non ha preso alcuna posizione nemmeno con le note di trattazione scritta.
11) La conseguenza è che la notifica per compiuta giacenza che l'agente postale risulta aver attestato il 18.2.19 è radicalmente invalida e di essa non può tenersi conto ai fini di una eventuale interruzione dei termini di prescrizione. 12) A ciò si aggiunga che nell'avviso di ricevimento in atti, l'agente postale non ha barrato alcuna delle caselle appositamente previste circa il motivo per cui era stato impossibile recapitare il plico alla destinataria, ma soprattutto l'agente postale nulla ha chiarito sugli accertamenti espletati in ordine ad un indirizzo di spedizione che è risultato del tutto inesatto alla luce del certificato storico di residenza in atti.
13) Del resto, l'art. 35, comma 2, del regolamento postale prevede la possibilità, anche in ipotesi di indirizzo inesatto come nel caso di specie, di recapitare egualmente il plico quando “risulta possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficoltà".
14) Tuttavia, ciò non è avvenuto, né l'agente postale ha chiarito in cosa siano consistiti i suoi accertamenti prodromici alla sua attestazione di compiuta giacenza, sicché non è dato davvero comprendere come a tale attestazione l'agente sia pervenuto.
15) Per completezza di motivazione si rileva che è comunque infondata l'eccezione di decadenza ex art. 7 DL n° 7/70 che l' ha sollevato sin dal primo grado di giudizio.
16) Sul punto l'ente previdenziale continua a sostenere di aver provveduto sulla scorta di verbale ispettivo (doc. 1-2) alla cancellazione delle giornate denunciate per la ricorrente nell'anno 2008- 2009, notificando la cancellazione a mezzo pubblicazione telematica del terzo elenco di variazione del 2012 dal 15/12/2012 al 11/1/2013 e del quarto elenco di variazione del 2012, dal 10/03/2013 al 25/03/2013 (doc. ti 5/6).
17) Tuttavia, di tale verbale ispettivo, riferito alle giornate 2008 e 2009 e che sarebbe stato prodotto con i doc 1-2, nonché dell'avvenuta pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi, che sarebbe attestata dai doc. ti 5/6, continua a non trovarsi traccia negli atti di causa, sicché continua ad ignorarsi come e, soprattutto, in che data, il provvedimento di cancellazione dell'appellata dagli elenchi dei braccianti agricoli le sarebbe stato notificato.
18) Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza. Sul punto occorre solo precisare che le spese si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia che non è indeterminabile, come sostenuto in pappello, ma evidentemente pari ad euro 1.687,71, ovvero all'ammontare della somma di cui l' ha chiesto la restituzione, azionando un diritto ormai estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n° 1015/23, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 - quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale Dr. Antonio Cestone