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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Brugnatelli, presso il cui studio in Pavia, Viale Vittorio Emanuele II n. 5, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.-P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Stefano Nava e domiciliata telematicamente presso l'indirizzo pec dello stesso Email_1
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della Sentenza n. 1147/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia, sezione terza civile, in composizione monocratica, pubblicata il 25 settembre 2023, così giudicare:
In via principale e nel merito In accoglimento delle domande svolte nel primo grado di giudizio, accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e dei malfunzionamenti della 198 VX AL targata AN 576 T. Parte_2
Accertare e dichiarare che tali vizi sono conseguenza diretta degli interventi effettuati dalla e per CP_1 l'effetto dichiararne la responsabilità. Dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto concluso tra le parti per inadempimento, condannando alla restituzione del corrispettivo versato pari ad Euro 8.485,00 oltre IVA;
CP_1 Condannare la al risarcimento dei danni in favore dell'attrice della somma di Euro 40.613,65 o CP_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con maggiorazione degli interessi legali.
pagina 1 di 20 Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche della fase di accertamento tecnico preventivo, ponendo le spese di C.T.U. a carico di parte dell'appellata CP_3 la restituzione a della somma di € 10.732,98 versata a titolo di
[...] Parte_3 Parte_1 rifusione delle spese di lite del primo grado. In via istruttoria
Ove ritenuto rilevante e necessario, ammettersi prova per testi sui capitoli:
Capitolo 1: “Vero che la mietitrebbia Claas Dominator targata AN 576 T venne sempre stata utilizzata nelle campagne di trebbiatura sia sui terreni di proprietà dell'azienda sia sui terreni di terzi Parte_1 coltivatori”.
Capitolo 2: “Vero che i tagliandi manutentivi annuali della vennero sempre effettuati Parte_2CP_ dall'officina – per mezzo di suoi meccanici incaricati – presso la sede di Montalto”.
Capitolo 3: “Vero che fino alla pausa invernale 2017-2018 il mezzo venne regolarmente utilizzato, risultando sempre funzionante”. CP_
Capitolo 4: “Vero che al termine della campagna di raccolta 2017 l'officina consigliò a
[...] di effettuare un intervento manutentivo/migliorativo della mietitrebbia, sottoponendo a revisione i Pt_1 motori idrostatici”. CP_ Capitolo 5: “Vero che durante la pausa invernale 2017-2108, smontò dalla mietitrebbia i motori e la pompa idraulici che inviò alla . Parte_4 Capitolo 6: “Vero che in data 27 giugno 2018 rimontò sulla mietitrebbia i motori e la pompa CP_1 idraulici revisionati dalla . Pt_4 CP_ Capitolo 7: “Vero che durante l'operazione di cui al capitolo precedente il sig. – tecnico Tes_1
– incontrò difficoltà a far spurgare correttamente l'impianto e i reiterati tentativi provocarono l'introduzione di aria (al posto dell'olio) nel motore”. Capitolo 8: “Vero che da un confronto tra e tale sig. emerse che era Tes_1 Tes_2 Parte_4 stato erroneamente collegato il tubo di aspirazione sulla mietitrebbia”. Capitolo 9: “Vero che la nei due giorni successivi (28 e 29 giugno 2018) effettuò i seguenti CP_1 interventi volti al tentativo di riparazione dei componenti ed eliminazione dei danni: Il 28.06.2018, i tecnici tornarono presso l'azienda per effettuare la diagnosi dell'impianto. Il 29.06.2018, effettuarono un secondo smontaggio di pompa e motore idraulici ed inviarono gli stessi alla per le operazioni di riparazione. Parte_4 Il 4.07.2018 la convenuta smontò anche i motori della doppia trazione posteriore e la valvola ripartitrice, per inviarli alla per le verifiche del caso. Questi componenti, prima dell'intervento sui motori Parte_4 idraulici, erano perfettamente funzionanti e la loro rottura era certamente collegata all'errore dei tecnici CP_
. Il 5.07.2018, effettuarono l'installazione di due nuovi motori idraulici della trazione posteriore (quelli inviati alla risultavano irrimediabilmente danneggiati). Parte_4 Il 7.07.2018, effettuarono l'installazione della nuova valvola ripartitrice fornita dalla EP (quella inviata alla risultava irrimediabilmente danneggiata). Parte_4
Capitolo 10: “Vero che i motori della doppia trazione posteriore e la valvola ripartitrice, smontati il 4.072018, prima dell'intervento sui motori idraulici erano perfettamente funzionanti”. CP_
Capitolo 11: “Vero che in data 10.07.2018 testò il macchinario, con esito fallimentare”. CP_
Capitolo 12: “Vero che durante il mese di luglio 2018 effettuò i seguenti ulteriori interventi: Dal giorno 11 al giorno 14, ripetuti smontaggi della valvola ripartitrice e pulizia;
il giorno 16, montaggio di manometri aggiuntivi;
il giorno 18, smontaggio e pulizia ugello della valvola ripartitrice”.
Capitolo 13: “Vero che le successive prove del macchinario sul campo risultarono negative in quanto le componenti erano ostruite e la mietitrebbia non riusciva a funzionare”.
Capitolo 14: “Vero che la relazione sull'accaduto, contenuta nel documento 5 che si mostra al teste, è stata stilata dalla ditta in occasione dell'apertura del sinistro per i danni causati alla mietitrebbia di CP_1 parte attrice (sinistro 000061118000051, Cattolica Assicurazioni)”.
Capitolo 15: “Vero che l'azienda agricola dovette rinunciare alla campagna di raccolta 2018 e Pt_1 ricoverò il mezzo presso la propria sede.
pagina 2 di 20 CP_
Capitolo 16) Vero che riferì che in vista dell'anno successivo (cioè il 2019) sarebbero stati effettuati nuovi test sul campo”.
Capitolo 17: “Vero che il mezzo rimase inutilizzato durante la pausa invernale 2018-2019”. CP_
Capitolo 18: “Vero che verso la fine del mese di giugno 2019 effettuò un intervento di revisione delle componenti danneggiate”.
Capitolo 19: “Vero che la mietitrebbia, non appena messa al lavoro nei campi, presentò perdite di olio dal motore posteriore sinistro”.
Capitolo 20: “Vero che i test durarono circa due giorni ma il mezzo continuò a presentare i medesimi malfunzionamenti”.
Capitolo 21: “Vero che anche la campagna di raccolta 2019 fu compromessa in quanto l'azienda Pt_1 dovette rinunciare ad utilizzare la mietitrebbia sia per i propri raccolti sia sui campi di agricoltori terzi committenti”. CP_
Capitolo 22: “Vero che durante la pausa invernale 2019-2020 smontò nuovamente i motori idraulici posteriori e li portò presso la propria sede;
la mietitrebbia venne ricoverata presso l'azienda agricola e rimase ferma senza alcuna manutenzione per tutto il periodo”.
Capitolo 23: “Vero che anche la campagna di raccolta 2020 fu compromessa in quanto l'azienda Pt_1 dovette rinunciare ad utilizzare la mietitrebbia sia per i propri raccolti sia sui campi di agricoltori terzi committenti”. CP_
Capitolo 24: “Vero che nella primavera del 2020 rimontò i motori asportati l'anno precedente e, prima della messa in campo della mietitrebbia e di sua iniziativa, montò dei filtri aggiuntivi rispetto a quelli già presenti”.
Capitolo 25: “Vero che anche i test effettuati nell'estate 2020 rivelarono l'inutilizzabilità della mietitrebbia: lavorò in tutto circa un'ora a singhiozzi, continuò a perdere pressione, i manometri riscontrarono continui cali e le valvole continuarono ad ostruirsi”. CP_
Capitolo 26: “Vero che nell'autunno del 2020 smontò l'intero impianto di trasmissione della mietitrebbia (tubazioni, radiatore, motori, pompa e filtri aggiuntivi montati dalla stessa) e lo portò presso la propria sede”. CP_
Capitolo 27: “Vero che nel mese di giugno 2021 gli operai di tornarono presso l'azienda agricola per rimontare l'impianto, portando con sé tubazioni modificate rispetto a quelle che erano state Pt_1 smontate nell'autunno 2020”. CP_
Capitolo 28: “Vero che in quell'occasione gli operai di chiesero al sig. di farsi carico Parte_1 dell'acquisto di un nuovo motore idraulico, in quanto quello smontato l'anno precedente risultava rotto”.
Capitolo 29: “Vero che la richiesta di cui al capitolo precedente venne ribadita a mezzo mail, come da documento n. 7 che si mostra al teste”. CP_
Capitolo 30: “Vero che gli operai di rimontarono solamente alcuni componenti, lasciando la mietitrebbia in condizioni di totale inutilizzabilità”. CP_
Capitolo 31: “Vero che gli operai di , dopo l'ultimo intervento di cui ai capitoli immediatamente precedenti, precisarono al sig. che risultava per loro impossibile fornire alcuna garanzia in merito Pt_1 all'effettivo funzionamento del mezzo”.
Capitolo 32: “Vero che il documento n. 7 (che si mostra al teste), rappresenta il testo delle comunicazioni via e.mail tra la e intercorse nell'estate del 2021”. CP_1 Parte_1
Capitolo 33: “Vero che i documenti n. 13 (che si mostrano al teste), rappresentano il testo delle comunicazioni via whatsapp tra e intercorse nell'estate del 2021”. CP_2 Parte_1
Capitolo 34: “Vero che il documento n. 19 che viene rammostrato rappresenta fedelmente il preventivo consegnato da nel 2018”. CP_1
Capitolo 35: “Vero che nel corso del 2018 fu eseguito il sopralluogo di cui ai documenti 20 e 21 che vengono rammostrati e venne esaminata la di . Parte_2 Parte_1
Capitolo 36: “Vero che il sinistro era stato aperto su denuncia dell'assicurato dichiarava di Parte_5 aver causato danni a nel corso dell'esecuzione di riparazioni alla mietitrebbia Claas.. Parte_1
Capitolo 37: “Vero che il documento 5 (che si mostra al teste), rappresenta il testo della ricostruzione del sinistro assicurativo presentata dalla nel 2018”. CP_1
pagina 3 di 20 CP_ Capitolo 38: Vero che l'intervento di ad Oliva Gessi dell'agosto 2017 riguardava la trazione anteriore, per risolvere un problema di apertura e chiusura tramite cavo, come da documento che viene rammostrato
(doc.22).
Capitolo 39: Vero che l'intervento riguardò esclusivamente la trazione anteriore della mietitrebbia CP_
Capitolo 40: Vero che non intervenne sulla trazione posteriore. CP_
Capitolo 41: Vero che e i meccanici di , di comune accordo, stabilirono di non Parte_1 intervenire sui motori posteriori, che non avevano necessità di riparazioni o revisioni.
Capitolo 42: Vero che dopo la rottura delle parti anteriori, la ditta consigliò di verificare anche i Pt_4CP_ motori posteriori che potevano essersi danneggiati dopo l'intervento di del 2018.
Capitolo 43: Vero che dopo la rottura delle parti anteriori, la ditta consigliò di verificare anche i Pt_4CP_ motori posteriori che potevano essersi danneggiati dopo l'intervento di del 2018.
Capitolo 44: Vero che nel 2019 la mietitrebbia lavorò solo pochi giorni, per testare gli interventi eseguiti da CP_
nel 2018. Capitolo 45: Vero che nel corso del test andò in avaria il motore posteriore sinistro.
Capitolo 46: Vero che nel 2020 la mietitrebbia lavorò solo poche ore in esecuzione di un test eseguito alla CP_ presenza dei tecnici di , andando subito in avaria. Si indicano i seguenti testimoni: in Montalto Pavese (PV), 5, Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
in Montalto Pavese (PV), 5, in Montalto Pavese,
[...] Testimone_4 Testimone_6 Tes_7
in Cigognola (PV), via Valle Scuro Passo 125 A, in Castelnuovo Scrivia (AL),
[...] Testimone_8
in Borgo Priolo (PV), presso Lercari S.r.l. Testimone_9 Tes_10
Si chiede inoltre, ove ritenuto rilevante e necessario:
- disporre C.T.U. supplettiva diretta a chiarire i costi delle riparazioni e le cause dei malfunzionamenti del
2020, accertando se siano collegati agli errori tecnici di esposti nella perizia Lercari (doc.23). CP_1
- disporre C.T.U. agraria volta a determinare il costo della trebbiatura dei seminativi coltivati presso l' per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Controparte_4
- emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della LERCARI S.r.l. in Milano, Piazza della Repubblica n.7, della documentazione inerente il verbale di sopralluogo del settembre 2018 presso l'azienda agricola e la perizia di intervento, inerenti la pratica L18022618”. Pt_1
Per CP_1
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
- in via principale respingere le domande avversarie in quanto inammissibili, improponibili per intervenuta decadenza o comunque prescritte nonché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate rigettando l'appello promosso da e confermando integralmente la sentenza n. 1147/2023, pubblicata il Parte_1 25/9/2023, RG 3013/2022, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accertato il concorso di colpa di nella causazione del danno, diminuire proporzionalmente il risarcimento secondo Parte_1 la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso compensare tra le parti e, quindi, portare in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente l'accertato Pt_1 compenso spettante a per i lavori effettuati e i costi sostenuti e dei quali il committente stesso si è CP_1 giovato. In via istruttoria, ove ritenuto, si insiste come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. per l'ammissione dei capitoli di prova per testi ivi dedotti con i testimoni nella stessa indicati e come di seguito ritrascritti: 1) Vero che il Sig. dal 2012 al 2017, ha acquistato dalla i ricambi della Parte_1 CP_1 mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T indicati nelle fatture (ns. docc. nn. 12, 13, 14,
15 e 16 da rammostrare) e che detti ricambi non sono stati istallati sulla macchina da;
CP_1 2) Vero che nell'agosto 2017 (ns. doc. n. 5 da rammostrare) il Sig. chiedeva l'intervento di Parte_1 in Oliva Gessi (PV) per un mancato innesto della doppia trazione posteriore della mietitrebbia CP_1
Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T e vero che durante la verifica si riscontrava impurità sulla
pagina 4 di 20 valvola ripartitrice - facente parte del Kit non originale - che devia parte di flusso dell'olio destinato Pt_2 al motore idrostatico anteriore verso la doppia trazione posteriore?;
3) Vero che puliva la valvola dalla sporcizia e limatura consigliando al cliente di CP_1 Parte_1 fermare la mietitrebbia, di non proseguire nelle lavorazioni agricole e far verificare tutto l'impianto idrostatico?;
4) Vero in particolare che in quella occasione (agosto 2017) il Sig. si opponeva alla Parte_1 raccomandazione di di controllare la doppia trazione posteriore e ciò perché, a dire del CP_1
recentemente istallata e quindi non causa del problema?; Pt_1
5) Vero che il Sig. volendo ultimare la campagna 2017, proseguiva le lavorazioni agricole Parte_1 con la mietitrebbia?;
6) Vero che la mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576T, come da scheda servizio assistenza datata 10/8/2017 aveva “ore lavorate 2.411”? (ns. doc. n. 5 da rammostrare);
7) Vero che dopo la campagna 2017, il Sig. nel maggio 2018 (ns. doc. n. 6 da Parte_1 rammostrare), in Montalto Pavese (PV), ha chiesto a di provvedere alla revisione della pompa CP_1 alta pressione e del motore idrostatico anteriore della mietitrebbia Claas Dominator 198 WX
AL Targata AN 576 T opponendosi ancora una volta alla raccomandazione di di controllare la CP_1 doppia trazione posteriore e ciò perché, a dire del recentemente istallata e quindi non causa del Pt_1 problema?;
8) Vero che la mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576T, come da scheda servizio assistenza datata 27/6/2018 aveva “ore lavorate 2.420”? (ns. doc. n. 7 da rammostrare);
9) Vero che il 29/6/2018 ha di nuovo smontato pompa e motore idrostatico anteriore della CP_1 mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T inviandoli alla di Campogalliano Parte_4 (MO) e che in detta occasione ha preteso lo smontaggio e l'invio anche dei motori idrostatici Parte_4 posteriori da cui potevano derivare le problematiche all'impianto idrostatico della mietitrebbia?;
10) Vero che nel 2019 (ns. docc. n. 8 e 17 da rammostrare), in Montalto Pavese (PV), ha CP_1 effettuato sulla mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T l'unico intervento di sostituzione di una tenuta del motore posteriore sinistro e precisamente in data 12 agosto al termine della mietitura?;
11) Vero che la mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T, come da scheda servizio assistenza datata 12/8/2019 aveva “ore lavorate 2.500”? (ns. doc. n. 8 da rammostrare);
12) Vero che nel 2020, prima della campagna, sulla mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN
576 T ha fatto altri interventi per il montaggio di un sistema filtrante supplementare al fine di CP_1 ottimizzare la pulizia e che a tale momento il mezzo agricolo era in funzione?. A testi sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12: , presso Strada Testimone_11 CP_1
Oriolo n. 168, Voghera;
Paolo Castellani, presso Strada Oriolo n. 168, Voghera;
CP_1 [...]
Via Rampa n. 20, Corvino San Quirico (PV); Via Schizzola n. 79, Torrazza Coste Tes_12 Tes_1 (PV); Località Gabbione n. 5, Borgoratto Mormorolo (PV); Via Testimone_9 Controparte_5
Domenico Mazza n. 40, Codevilla (PV). A teste sul capitolo di prova n. 9: legale rappresentante di Viale Resistenza n. 9, Testimone_13 Parte_4 Campogalliano (MO). In ogni caso, spese e compensi dei due gradi di giudizio rifusi, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, Cpa e Iva di legge se dovuta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio (d'ora Parte_1 CP_1 in avanti, ), domandando, previo accertamento della responsabilità di quest'ultima per i vizi e i CP_1 malfunzionamenti della mietitrebbia Claas Dominator 198 VX AL targata AN 576 T, la risoluzione del contratto d'appalto concluso tra le parti e la restituzione di quanto corrisposto oltre al risarcimento del danno. pagina 5 di 20 A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che:
-nel 2000, l' acquistava una mietitrebbia Claas Dominator 198 VX Controparte_4
AL targata AN 576 T, destinata ad essere utilizzata nelle campagne di trebbiatura su terreni di proprietà e su terreni di terzi, che il mezzo veniva regolarmente utilizzato nei mesi tra luglio e ottobre, senza mai riscontrare alcun problema di funzionamento;
- in esecuzione di un intervento manutentivo suggerito dalla stessa eseguito durante la pausa CP_1 invernale 2017-2108, gli operai di smontavano i motori e la pompa idraulici della mietitrebbia CP_1
e li inviavano alla di Modena, specializzata nella revisione di tali componenti;
Parte_4
-in data 6.06.2018, i motori e la pompa revisionati venivano restituiti a , che provvedeva a CP_1 rimontarli sul mezzo agricolo il 27.06.2018 per mezzo del tecnico il quale, dopo aver Tes_1 riscontrato alcune difficoltà a far spurgare correttamente l'impianto, contattava al fine di Parte_4 ricevere indicazioni e che, all'esito del confronto, emergeva che gli operai di avevano CP_1 erroneamente collegato il tubo di aspirazione e in ragione della maldestra operazione degli operai di
( la pompetta ad ingranaggi, non correttamente collegata al serbatoio, aveva aspirato aria ed il CP_1 circuito non si era riempito correttamente, come evidenziato nella perizia redatta dall'ing. Per_1 il mezzo agricolo riportava gravissimi danni;
riconosceva la propria responsabilità per quanto accaduto, effettuando durante l'estate 2018 CP_1 una serie di interventi, volti a tentare di riparare i componenti e a rimediare ai danni provocati, tutti con esito negativo1, aprendo quindi un sinistro presso la propria assicurazione con inoltro di relazione;
nel frattempo, la campagna di raccolta 2018 andava irrimediabilmente persa;
-a seguito della pausa invernale la mietitrebbia non veniva utilizzata, nel giugno 2019 CP_1 effettuava nuovi interventi al fine di rendere funzionante il mezzo e nella primavera del 2020 venivano istallati filtri aggiuntivi ma la macchina agricola non riusciva più a operare;
nel mese di giugno 2021, chiedeva a farsi carico dell'acquisto di un CP_6 CP_1 Parte_1 nuovo motore idraulico, in quanto quello smontato era inutilizzabile;
si rifiutava, ritenendo Pt_1 che, nel 2017 il motore fosse perfettamente funzionante e i problemi erano da attribuire all'intervento di , che comunicava di non poter fare altro. CP_1
Chiedeva pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, la condanna della società convenuta alla restituzione del corrispettivo versato, pari ad € 8.485,00 oltre
IVA, nonché al risarcimento dei danni quantificati in € 42.613,65 (importo corrispondente alla
CP_ 1 La ricognizione di tali interventi è stata effettuata da in sede di relazione destinata alla apertura del sinistro nei seguenti termini, (doc.5 allegato all'atto di citazione) : “nei due giorni successivi (28 e 29 giugno 2018) effettuò una serie di interventi volti a tentare di riparare i componenti ed a rimediare ai danni provocati. In particolare: − Il 28.06.2018 i tecnici tornarono presso l'azienda per effettuare la diagnosi dell'impianto. − Il 29.06.2018 effettuarono un secondo smontaggio di pompa e motore idraulici ed inviarono gli stessi alla per le operazioni di riparazione. − Il 4.07.2018 la convenuta smontò anche i motori della Parte_4 doppia trazione posteriore e la valvola ripartitrice, per inviarli alla per le verifiche del caso. Questi componenti, prima Parte_4 CP dell'intervento sui motori idraulici, erano perfettamente funzionanti e la loro rottura era collegata all'errore dei tecnici . − Il 5.07.2018 effettuarono l'installazione di due nuovi motori idraulici della trazione posteriore (quelli inviati alla Parte_4 risultavano irrimediabilmente danneggiati). − Il 7.07.2018 effettuarono l'installazione della nuova valvola ripartitrice fornita dalla CP EP (quella inviata alla risultava irrimediabilmente danneggiata). In data 10 luglio 2018 i tecnici della Parte_4 testarono il macchinario sulla parte idraulica, ma dopo pochi minuti di messa in opera vi fu un totale blocco. Nel mese di luglio 2018 la convenuta effettuò ulteriori interventi sul mezzo − Dal giorno 11 al 14, furono eseguiti ripetuti smontaggi della valvola ripartitrice e relativa pulizia, in quanto la valvola era ostruita da impurità ancora presenti nell'impianto. − Il giorno 16, fu eseguito il montaggio di manometri aggiuntivi;
− Il giorno 18 venne operato lo smontaggio e la pulizia dell'ugello della valvola ripartitrice in quanto nuovamente ostruito pagina 6 di 20 somma dell'importo di € 25.000,00, individuata dal perito di parte ing. a titolo di costi Per_1 necessari per le riparazioni, e dell'importo di Euro 15.613,65, a titolo di ristoro per l'impossibilità di utilizzare il mezzo durante le campagne di trebbiatura dal 2018 al 2021 come stimato dal perito agrario di parte) o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio che, eccepita la decadenza e prescrizione, nel merito contestava CP_1
l'esistenza di vizi e chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in via di subordinata, accertato il concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del danno, chiedeva diminuirsi proporzionalmente il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso compensare tra le parti e, quindi, portare in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente l'accertato Pt_1 compenso spettante a per i lavori effettuati e i costi sostenuti e dei quali il committente CP_1 stesso si è giovato.
In corso di causa veniva promosso dall'attore accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale veniva depositata relazione di C.T.U. redatta dall'Ing Per_2
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1147/2023 pubblicata in data 25.09.2023, aderendo al principio della “ragione più liquida” rigettava la domanda attorea e condannava alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, ponendo a carico dello stesso le spese di
C.T.U. del procedimento di ATP.
In particolare il tribunale, attenendosi alle risultanze della C.T.U., ritenuta immune da vizi logici, ha richiamato come fossero state individuate due distinte problematiche: a) una prima, ascrivibile alla responsabilità della società convenuta, dovuta a danneggiamenti conseguenti all'aspirazione di polvere e detriti avvenuta in occasione dell'intervento commissionato, consistente in malfunzionamenti lamentati a seguito dell'intervento di manutenzione conclusosi nel giugno 2018 da cui sarebbe originata la denuncia di sinistro;
b) una seconda, di cui non era possibile individuare con certezza la causa, verificatasi dopo la riconsegna della macchina con la sostituzione delle parti precedentemente danneggiate.Il tribunale, ritenuto che la prima problematica fosse stata risolta con la sostituzione delle relative parti meccaniche, ha ritenuto non provato, in assenza di riscontro tecnico, che gli ulteriori malfunzionamenti fossero riferibili all'attività svolta da , non CP_1 potendosi peraltro procedere per presunzioni, atteso che non potessero escludersi eventuali fattori alternativi, quali il fatto che all'epoca dei fatti il mezzo agricolo era stato acquistato nel 2020 e che potesse considerarsi fatto notorio che avesse una vetustà non indifferente. Infine il tribunale riteneva pertanto non provato l'inadempimento in capo a . CP_1
Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame chiedendo la riforma Parte_1 della sentenza impugnata, in particolare, in accoglimento delle domande svolte nel primo grado di giudizio, di accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e dei malfunzionamenti della mietitrebbia
198 VX AL targata AN 576 T e per l'effetto dichiararsi la risoluzione del Parte_2 contratto d'appalto concluso tra le parti per inadempimento, condannando alla CP_1 restituzione del corrispettivo versato pari ad Euro 8.485,00 oltre IVA, nonché la condanna di CP_1
pagina 7 di 20 al risarcimento dei danni in favore commisurati nella somma di Euro 40.613,65, o quella CP_1 diversa somma ritenuta di giustizia, con maggiorazione degli interessi legali. Ha articolato motivi che possono sintetizzarsi come segue:
I)“Motivazione errata e contraddittoria su fatti decisivi della controversia, errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, errata ricostruzione dell'istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione”: il Tribunale, pur avendo riconosciuto che l'originario intervento di manutenzione non era legato a problemi di funzionamento e che nell'estate 2018 vi era stato per un errore dei tecnici, un danneggiamento, che aveva interessato tutto il motore idrostatico anteriore e posteriore oltre alla valvola ripartitrice, avrebbe erroneamente affermato che nel 2020 era stato diagnosticato un guasto alla pompa, nonostante la pompa stessa, danneggiata nel 2018, non fosse mai tornata operativa;
i problemi alla valvola riparatrice e a tutto il motore idrostatico erano insorti per la errata installazione dei pezzi revisionati e i successivi interventi di fino al 2020 dimostravano come la società avesse tentato per la seconda volta di CP_1 fare revisionare le componenti, dato che depone per il collegamento tra il primo errore e le problematiche successive;
il C.T.U. avrebbe operato una illogica divisione dei vizi riscontrati in due fasi, senza tenere i considerazione che la pompa Linde sostituita non aveva mai avuto modo di funzionare;
II)“Errata ripartizione dell'onere della prova in base alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale, omessa ed erronea valutazione circa fatti decisivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”: il primo Giudice avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di riparto dell'onere probatorio, pretendendo che fosse parte attrice a fornire la prova dell'inadempimento della società convenuta, essendo invece onere dell'attore allegare l'inesatto inadempimento e il convenuto gravato dell'onere dell'esatto adempimento, onere non assolto sulla scorta delle risultanze della consulenza per la mancata individuazione di un riscontro tecnico;
tale riparto dell'onere probatorio troverebbe conforto nella giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di appalto, che , oltre a circoscrivere l'operatività della garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. ai soli casi in cui l'opera sia stata portata a termine, circostanza che nel caso di specie non si sarebbe verificata, atteso che i motori revisionati non sarebbero mai entrati in regime, ha altresì precisato che, fino a quando l'opera non sia stata accettata, sul committente gravi soltanto l'onere di mera allegazione dell'esistenza dei vizi, in ossequio ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale;
III)“Errata ripartizione dell'onere della prova dopo gli interventi di riparazione del 2018, mancata valutazione del riconoscimento di responsabilità. Violazione o falsa applicazione dell'art.
1167 Codice civile. Omessa ed erronea valutazione circa fatti decisivi per la controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”: l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto eliminati i danneggiamenti conseguenti all'aspirazione di detriti, senza che la società convenuta ne avesse fornito prova;
anche sotto questo profilo, il Tribunale sarebbe incorso in una illegittima inversione dell'onere probatorio, atteso che, una volta ritenuto e denunciato il difetto di funzionamento, sarebbe spettato all'appaltatore provare di aver adempiuto sia l'obbligazione principale (e cioè le manutenzioni commissionate), sia pagina 8 di 20 l'obbligazione autonoma sorta con l'impegno all'eliminazione dei danni provocati dall'errore riconosciuto;
IV)“Errata esclusione della presunzione di inadempimento per fatto notorio, errata considerazione del mancato funzionamento del mezzo. Violazione o falsa applicazione dell'art.
1167 e 1218 c.c. Omessa ed erronea valutazione circa fatti decisivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”: il primo Giudice sarebbe incorso in una erronea applicazione dell'art.1218 c.c., escludendo a priori la presunzione di inadempimento attraverso un ragionamento apodittico;
il Tribunale avrebbe posto alla base della propria argomentazione un presunto fatto notorio, legato alla antieconomicità delle riparazioni di una mietitrebbia che aveva 18 anni di vita, nonostante, da un canto, se gli interventi fossero stati antieconomici o incongrui l'officina avrebbe dovuto segnala e la circostanza e rifiutarsi di occuparsi della manutenzione richiesta, dall'altra l'affermazione sulla vetustà del mezzo agricolo sarebbe completamente errata dal punto di vista tecnico, atteso che una mietitrebbia avrebbe una vita superiore ai 40 anni, se oggetto di interventi di manutenzione periodici ed adeguati, come nel caso di specie;
V)“Mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, omessa pronuncia”: il primo Giudice avrebbe giudicato inammissibili e irrilevanti e, perciò, non avrebbe ammesso i capitoli di prova testimoniali senza una motivazione esaustiva ed è giunto a conclusioni errate sulla scorta del mancato apprezzamento di circostanze di fatto;
VI) “Quantum risarcitorio, errata esclusione dei danni per mancato utilizzo. Mancata ammissione di mezzi di prova rilevanti”: l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo
Giudice non ha riconosciuto i danni da mancato utilizzo del mezzo agricolo, nonostante i dati contenuti nella relazione del perito agrario illustrassero puntualmente che l' Per_3 Controparte_4 avesse subìto un danno pari a € 15.613,65 ; coerente sarebbe stata altresì la richiesta di indennizzo, in via equitativa, per deprezzamento del mezzo agricolo per i quattro anni trascorsi senza alcun utilizzo fino al 2022;
VII)“Errata condanna alle spese di lite ed accollo spese di C.T.U.”: oltre ad auspicare la riforma integrale della sentenza gravata, con spese di ambedue i gradi poste definitivamente a carico dell'odierna appellata, parte appellante chiede che il costo della C.T.U., anche in ragione delle inadempienze emerse, venga in ogni caso posto a carico dell'appellata.
Si è costituita in appello che, riproposta l'eccezione di improponibilità e inammissibilità della CP_1 domanda avversaria stante la maturata prescrizione e decadenza dei presunti vizi/difetti lamentati, ha contestatoin fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, chiedendo il rigetto del gravame avversario, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, chiedendo accertarsi il concorso di colpa di nella causazione del danno, e diminuire Parte_1 proporzionalmente il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, con conseguente compensazione tra le ragioni di danno spettanti al committente e l'accertato compenso spettante a per i lavori effettuati e i costi sostenuti e Pt_1 CP_1 dei quali il committente stesso sarebbe giovato.
pagina 9 di 20 All'udienza del 04.07.2024, il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data
24.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
24.10.2024, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 30.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e perciò meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
1. È anzitutto fondato il primo motivo d'appello.
La ricostruzione operata dal giudice di prime cure risente dell'approccio offerto dalla consulenza resa in sede di ATP, avuto riguardo alla individuazione di una cesura consistente nell'intervento sostitutivo operato da dopo l'erroneo intervento di rimontaggio dei componenti revisionati, CP_1 rimontaggio erroneo che è pacifico essere stata la causa del successivo malfunzionamento.
Appare opportuno in primo luogo richiamare che risulta che ha affidato Parte_1 periodicamente all'officina la manutenzione ordinaria della mietitrebbia Claas Dominator 198 CP_1
VX AL targata AN 576 T ( doc. 3 fasc I grado fatture manutenzione ordinaria) , acquistata Pt_1 nel 2000, e che fino alla fine della stagione estiva del 2017, epoca in cui aveva affidato Pt_1 incarico a per operare un intervento manutentivo straordinario consistente nella revisione della CP_1 pompa Linde e del motore idrostatico anteriore Linde, il mezzo agricolo operava regolarmente.
Non vi è dubbio pertanto che ha accettato l'incarico di revisionare il mezzo senza riserva CP_1 alcuna e che nel giugno 2018, , ricevute da le componenti revisionate, in data 27.06.2018 CP_1 Pt_4 ha provveduto a rimontare le stesse sul mezzo agricolo (doc. 7 fascicolo I grado ), e solo dopo CP_1 tale operazione si sono riscontrate difficoltà a far spurgare correttamente l'impianto e la macchina ha manifestato malfunzionamenti.
Non è quindi contestato che l'attività di rimontaggio dei pezzi revisionati ed il ripristino di una efficiente operatività della macchina rientrassero tra le attività oggetto dell'incarico assegnato a
. CP_1
E' quindi accertato che i tecnici di hanno erroneamente installato le tubazioni di mandata e CP_1 arrivo dell'olio idraulico alla pompa e che, in particolare, il tubo di aspirazione dell'olio aspirava aria ( v. p. 4 perizia studio Lercari, richiamata in sede di consulenza di ufficio, fascicolo I grado doc. 23, “Dalle verifiche effettuate emergeva che l'errore nel montaggio della pompa Pt_1 rivisionata con conseguente aspirazione di aria e detriti nell'impianto idraulico aveva anche introdotto nello stesso polvere e detriti che avevano compromesso le varie componenti dello stesso;
doc. 5 relazione per apertura sinistro). prendeva a suo carico la problematica, anche CP_1 CP_1 reinviando i componenti della pompa e del motore idrostatico a ma i successivi interventi Pt_4
pagina 10 di 20 volti a consentire il corretto funzionamento della macchina non avevano esito positivo in quanto
“l'aspirazione di aria e detriti nell'impianto idraulico aveva anche introdotto nello stesso polvere e detriti che avevano compromesso le varie componenti dello stesso. In particolare oltre alla pompa si danneggiavano il motore idraulico principale, i motori idraulici per la trazione delle ruote posteriori e la valvola ripartitrice di connessione agli stessi.”( p.8 c.t.u. in sede di atp che richiama la perizia dello Studio ER
, infine, riconoscendo la propria responsabilità per i malfunzionamenti cagionati nella CP_1 esecuzione dell'incarico assunto, azionava la propria copertura assicurativa e provvedeva alla sostituzione della pompa idrostatica, dei motori idrostatici posteriori, della valvola ripartitrice e del motore idrostatico anteriore.
Nonostante tali interventi sostitutivi è rimasto non contraddetto che la macchina non ha ripreso a funzionare correttamente.
Infatti la società appellata ha provato a risolvere la problematica con ulteriori interventi, quali, per come ricostruiti in sede di c.t.u., nel 2019 la sostituzione di una tenuta del motore posteriore, nella primavera del 2020 l'installazione di un sistema filtrante supplementare, cui seguiva infine, nell'autunno del 2020, un ulteriore smontaggio dell'impianto di trasmissione in occasione del quale veniva diagnosticato un guasto alla pompa sicchè l'impianto non è stato più rimontato ( p.4 c.t.u.).
La problematica è rimasta pertanto in carico a che, solo con comunicazione datata 21.06.21, ha CP_1 chiesto a di farsi carico del costo di una nuova pompa, paragonando i costi di sostituzione Pt_1 con quelli di revisione, offrendo un sostanziale sconto, richiesta a cui il committente rispondeva
“non ho intenzione di pagare ulteriori ricambi in quanto la macchina dopo vostro intervento del 2018 non è più andata”; le interlocuzioni trovavano definitiva conclusione con il riscontro di CP_1
“siamo spiacenti non possiamo fare altro” (doc. 7 fasc. appello . Pt_1
La circostanza che sia intervenuta sulla macchina mal funzionante anche dopo la sostituzione CP_1 di alcuni dei componenti dà conto, quindi, del fatto che la stessa abbia ritenuto che le CP_1 problematiche cagionate con il maldestro intervento del 27.6.2018 non avessero trovato risoluzione definitiva.
Come sopra esposto ha continuato a riscontrare le richieste di riparazione avanzate da CP_1 anche dopo la sostituzione dei pezzi, senza mai avanzare riserve, prospettando che la Pt_1 sostituzione dei pezzi potesse avere risolto la problematica, pacificamente riconducibile al primitivo operato di , né è stato mai neanche ipotizzato che le permanenti problematiche potessero farsi CP_1 risalire ad un diverso guasto, tantomeno all'usura del mezzo.
Non risulta che vi sia stato un collaudo della macchina e che l'opera di manutenzione straordinaria commissionata da sia stata accettata. CP_1
Deve richiamarsi che in materia di appalto, l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe all'appaltatore l'onere di provare che il pagina 11 di 20 committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa ( Cass Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007).
E' accertato che il mezzo non è stato utilizzato per l'attività agricola dopo l'intervento di . CP_1
Emerge verbale congiunto delle riunioni avvenute in data 23 febbraio e 3 marzo 2023 (allegato H alla C.T.U.) che: “propongono la seguente ricostruzione … La macchina viene utilizzata per 80 ore
(test e lavoro), periodo durante il quale vengono rilevati nuovi malfunzionamenti portano ad una diagnosi di guasto alla sola pompa.”.Le schede di servizio assistenza depositate da ( docc. n. CP_1
5, 7 8 fasc. appello che riportano che la macchina il 10/8/2017 aveva “ore lavorate 2.411”, il CP_1
27 giugno 2018 aveva “ore lavorate 2.420” e in data 12 agosto 2019 “ore lavorate 2.500”) danno conto del fatto che la macchina non ha avuto un impiego consono alla sua destinazione dal 2018. Le
80 ore di funzionamento in quattro anni ( dato desumibile dalla differenza del test del 27.6.2018 e del 12.8.2019) è infatti dato incompatibile con un utilizzo a pieno regime della macchina durante le campagne agrarie che si collocano in data successiva all'intervento di , che segna l'inizio del CP_1 malfunzionamento, e appaiono riconducibili a tentativi non andati a buon fine di mettere in funzione il mezzo e testarne la piena utilità.
Non inficia l'assunto la circostanza che in costanza dei malfunzionamenti che non hanno Pt_1 consentito la ripresa dell'utilizzo del mezzo agricolo, abbia saldato la fattura emessa da quest'ultima
(cfr. doc. 6 fascicolo I grado e docc. 2 e 3 fascicolo I grado ). Tale dato, Pt_1 CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellata, non vale a integrare un'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1667, c. 1, c.c., costituendo, all'opposto, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive quale è il contratto di appalto, l'adempimento della prestazione dovuta dal committente, atteso peraltro che, come noto, l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. costituisce una mera facoltà e non un onere per la parte che lamenti l'inadempimento dell'altro contraente.
E' da ritenere pertanto accertato che l'avaria manifestata dalla macchina dopo il primitivo intervento dei tecnici non è stata superata, e non è dato individuare un elemento di cesura tra la serie CP_1 causale avviata dall'intervento dei tecnici e la mancata corretta operatività della macchina nel CP_1 prosieguo. In ultima analisi è rimasto non contraddetto che nonostante la sostituzione di alcuni pezzi,tra cui la pompa, a cui si è acceduto per l'antieconomicità di riparazioni, la macchina non abbia ripreso ad operare correttamente.
Il giudice, pertanto, ha sposato una ricostruzione fattuale attestata su quella operata dal c.t.u. che non trova un ancoraggio tecnico obiettivo: la mera sostituzione di pezzi del macchinario seguita dall'assenza di una accertata ripresa del regolare funzionamento della macchina non consente di potere già solo astrattamente configurare un secondo guasto dopo un primo, attesa la mancata risoluzione delle problematiche cagionate dall'intervento di rimontaggio di . CP_1
Infine la ricostruzione fattuale operata sulla scorta dei dati probatori in atti non è consentito apprezzare un guasto specificatamente individuato, un fattore eziologico autonomo idoneo ad inserirsi nella sequenza causale, che consenta di fondare uno iato logico-cronologico tale da tenere pagina 12 di 20 distinta una prima problematica, ascrivibile alla responsabilità di per via dell'errore commesso CP_1 dai propri tecnici nel corso delle operazioni di rimontaggio del 27.06.2018, da tutti i successivi malfunzionamenti, la cui causa sarebbe invece ignota, con conseguente esenzione di responsabilità in capo a . CP_1
1.1 La ricostruzione fattuale come sopra esposta consente di ritenere infondate le riproposte eccezioni di decadenza e prescrizione avanzate da . CP_1
In tema deve premettersi che non è stato contraddetto che tra le parti si sia concluso un contratto d'appalto di servizio, “nel momento in cui la prima affidò alla seconda alcuni componenti della propria mietitrebbia CLAAS Dominator 198 VX affinché venissero revisionati”. E' pacifico che l'odierna appellante ha tempestivamente denunciato i malfunzionamenti successivi all'intervento manutentivo del 27.06.2018 e, in ogni caso, posto in essere multipli atti idonei a interrompere la prescrizione (cfr. docc. 8, 13, 14, 16 fascicolo I grado . Pt_1
dal suo canto ha riconosciuto il vizio ed ha tentato, infruttuosamente, di porvi rimedio. CP_1
La prospettazione di si fonda pertanto sulla erronea e indimostrata prospettazione secondo cui CP_1 sarebbe individuabile un secondo guasto rispetto all'originario maldestro adempimento, secondo guasto che già in astratto avrebbe richiesto la prova della compiuta risoluzione della originaria problematica riconducibile all'operato di . CP_1
Deve rammentarsi che il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore dà origine ad un nuovo rapporto, fonte di autonoma obbligazione. Sul punto giova richiamare che “ l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'articolo 1667 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 6263 del 20 aprile 2012), poiché costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca alla preesistente obbligazione legale di garanzia ( Cass Sez. 2, Ordinanza n. 14815 del 07/06/2018).
2.Parimenti fondati sono il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello che censurando tutti, pur sotto diversi profili, l'erroneità della ripartizione dell'onere probatorio operata dal primo giudice, possono essere trattati congiuntamente.
Va anzitutto premesso che ha convenuto in giudizio , affinché, previo Parte_1 CP_1 accertamento dell'inadempimento di quest'ultima quanto alla prestazione di manutenzione straordinaria della pompa Linde e del motore idrostatico anteriore Linde, il Tribunale disponesse la risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra le parti, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del corrispettivo versato nonché al risarcimento dei danni patiti da parte attrice.
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto pagina 13 di 20 ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. civ.,
Sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale principio di diritto ha valenza generale in materia di responsabilità contrattuale, trovando pertanto applicazione precipua in riferimento al contratto di appalto, come peraltro confermato dalla stessa Corte di Cassazione, che sul punto ha di recente ulteriormente precisato che “è però decisivo considerare che – a prescindere dall'accettazione – ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag. 15-16)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 13.03.2023, n. 7267).
In tal senso va richiamato che in tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. quale modello astratto di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (Cassazione civ. sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5144). La difficoltà dell'intervento e la diligenza richiedibile vanno valutate in concreto “rapportandole al livello di specializzazione dell'imprenditore e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo
i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto ( se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo ); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente”(Cass.n. 15732 del 15/06/2018; Cass Sez. 2, Sentenza n. 1981/2016).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, ha omesso di assolvere a siffatto onere probatorio, non CP_1 essendosi mai premurata nel corso dell'intero di giudizio di offrire la prova del proprio esatto adempimento, avendo anzi adottato una condotta deponente per il contrario, ammettendo la propria responsabilità per l'erroneo assemblaggio e avendo continuato a farsene carico, o, in alternativa, di un fatto esterno sopravvenuto idoneo a determinare un'interruzione della sequenza eziologica che lega l'errore commesso dai propri tecnici in data 27.06.2018 a tutti i successivi malfunzionamenti patiti dal mezzo agricolo di proprietà di Parte_1
La circostanza che in sede di c.t.u., appurato che dopo gli effettuati interventi di sostituzione, “i danni provocati al macchinario consistevano nel guasto di pompa”, e non sia stato appurata la pagina 14 di 20 causa di tale danno, non fa che confermare l'assenza di accertamento di un fattore esterno, ultroneo, avente autonoma efficienza causale, utile ad interrompere la sequenza causale ed elidere la presunzione di colpa prevista dalla legge a carico dell'appaltatore.
In tal senso il giudice di prime cure, aderendo alla ricostruzione operata dal consulente, ha avallato un approccio che non appare rispettoso del corretto riparto dell'onere della prova, richiedendo un riscontro tecnico della negligenza dell'appaltatore, ponendo a carico di il relativo onere Pt_1 probatorio, piuttosto che un riscontro positivo del conseguimento del risultato utile oggetto della commessa.
La prova liberatoria compete quindi all'appaltatore, prova il cui perimetro si estende fino alla prova
– in positivo- della imputabilità dei vizi ad un fattore esterno alla sua sfera di controllo mentre la sostituzione dei pezzi, da ricondurre ad un intervento volto alla risoluzione della problematica riscontrata, non ha consentito il corretto ripristino del funzionamento della macchina e non è idonea a fondare una interruzione della sequenza causale
Né può considerarsi pertinente il riferimento alla vetustà del macchinario, fattore al quale neppure il consulente, che pure ha esaminato vari fattori alternativi, ha valorizzato. Viene in rilievo che il mezzo era funzionante al momento dell'incarico, e non ha prospettato riserve sulla commessa CP_1 avente ad oggetto la revisione straordinaria del mezzo e sull'esito che tale intervento avrebbe dovuto conseguire. La asserita vetustà non può apprezzarsi in astratto, non potendo assurgere a fatto notorio che la durata fisiologica di una mietitrebbia possa costituire antecedente causale atto a spiegare il malfunzionamento, il tutto in mancanza di dati che consentano di apprezzare l'utilizzo e CP_ la corretta tenuta medio tempore del mezzo che, in ogni caso, è stato ritenuto dalla stessa a ab origine, meritevole di un intervento straordinario di manutenzione e nel prosieguo idoneo ad assicurare piena funzionalità ove marchesi avesse aderito alla proposta di sostituzione della pompa ( ma con pagamento a suo carico).
In ultima analisi il debitore della prestazione , non è riuscito a provare che vi sia stato un CP_1 evento esterno, estraneo alla sua sfera di controllo, che inseritosi nella sequenza causale originata dall'erroneo originale assemblaggio dei pezzi revisionati, abbia avuto una efficacia causale determinante nella produzione del riscontrato perdurante malfunzionamento e ciò a fronte, giova ripeterlo, dell' assenza di prova di un momento in cui la mietitrebbia abbia mai riperso a funzionare regolarmente.
Il primo Giudice ha pertanto erroneamente escluso la responsabilità di senza che questa avesse CP_1 fornito la prova liberatoria di aver adempiuto correttamente la propria prestazione.
pagina 15 di 20 La vicenda fattuale è ricostruibile senza che siano rilevabili profili controversi sulle circostanze che fondano la ricostruzione in merito ai malfunzionamenti e agli interventi di sul mezzo agricolo. CP_1
La domanda svolta da in ordine all'accertamento dei vizi dell'opera e alla Parte_1 riconducibilità all'operato dell'appaltatore, risulta fondata sulla base della documentazione versata in atti, confermandosi dunque l'irrilevanza dell'assunzione delle prove per testi.
4. Accertato il vizio e la responsabilità di , e che è tenuta alla garanzia ex art. 1668 c.c., CP_1 CP_1 occorre esaminare le ricadute di tale accertamento.
La domanda di risoluzione avanzata da con conseguente condanna alla restituzione del Pt_1 corrispettivo versato pari a € 8.485,00 oltre IVA, non può trovare accoglimento. Come ribadito dalla Suprema Corte, “la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (Cass. civ., sez. II, ord. 05.07.2022, n. 21188).
Nel caso di specie la circostanza che abbia accettato di fare sostituire alcuni componenti Pt_1 danneggiati, che la macchina abbia potuto avere una limitata funzionalità, seppure non pienamente confacente all'utilizzo che ne doveva essere fatto, in ragione dei persistenti malfunzionamenti non sfociati tuttavia in una totale inidoneità alla operatività, infine che lo stesso consulente di parte di al pari di quello di ufficio, abbia ritenuto che necessitassero ulteriori interventi per il Pt_1 ripristino della funzionalità ottimale del mezzo, sono circostanze che impediscono di ritenere che vi siano gli estremi per accogliere la domanda di risoluzione.
Invero, nel caso di specie, seppur per periodi di tempo assai limitati e con risultati qualitativamente non soddisfacenti, il mezzo agricolo interessato dall'erroneo intervento di ha mantenuto la CP_1 idoneità al funzionamento a cui è destinata, non potendosi così ravvisare quella totale inadeguatezza dell'opera alla sua destinazione cui il legislatore ha subordinato l'esperibilità dell'azione di risoluzione di cui all'art. 1668, c. 2, c.c.
non ha quindi provato che i vizi siano tali da potere accedere alla risoluzione ex art. 1668 Pt_1 comma 2 c.c.. Tale conclusione preclude l'analisi della prospettata compensazione, invocata da
, tra la posta restitutoria avente ad oggetto il corrispettivo pagato da e quanto CP_1 Pt_1 asseritamente dovuto per gli interventi di cui si sarebbe giovato. Pt_1
5.La Corte di legittimità, aderendo all'impostazione secondo cui la disciplina ex art. 1668 cc sia da considerare derogatoria a quella dettata dall'art. 1453 c.c. ha affermato che “ in tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra
pagina 16 di 20 loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere
l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto”(Cass Sez. 2 -
, Ordinanza n. 12803 del 14/05/2019).
Esclusa quindi la esperibilità della risoluzione, deve richiamarsi che ha chiesto “ inoltre la Pt_1 rifusione dei costi necessari per le riparazioni come stimati dall'ing. in € 25.000,00, Per_1 diretti a porre rimedio ai danni causati dalla convenuta” (p.
9. atto di citazione), domanda reiterata in appello in termini economicamente cumulati alla diversa posta riconducibile al “ristoro dei danni per l'impossibilità di utilizzare il mezzo durante le campagne di trebbiatura dal 2018 al 2021…. danno emergente pari ad Euro 15.613,65. Il danno si estende anche alla campagna 2022 e sul punto, essendo provato il diritto al risarcimento, si chiede il ricorso a valutazioni equitative”
(p.11.atto di citazione ).
Va richiamato altresì che “La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente,
l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto” (Cass.Sez. 2 Sentenza n. 21327 del 29/08/2018).
In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate.
5.1Risulta pertanto che ha chiesto il rimborso spese per l'eliminazione dei vizi ed il Pt_1 risarcimento del danno per le ulteriori conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite in conseguenza della condotta colposa dell'appaltatore ai sensi dell'art 1668 comma 1 c.c.
La commisurazione omnicomprensiva della posta di ristoro oggetto di pretesa ( pari ad euro 25.000
+ 15.613,65) consente di ritenere che non è stata reiterata la domanda che investe il costo di deprezzamento del macchinario per il mancato utilizzo, commisurata in euro 2.000,00, da ritenersi assorbito nella posta di danno inerente il mancato guadagno intervenuto dal mancato utilizzo del mezzo.Infatti la domanda formalizzata in primo grado in euro 42.613,65, comprensiva del deprezzamento del mezzo, è stata ridotta ad euro 40.613,65.
Risulta in ogni caso incompatibile la richiesta di indennizzo per deprezzamento del mezzo agricolo, attesa e la domanda di risarcimento per la eliminazione dei vizi.
5.2 Quanto al rimborso dei costi necessari ad eliminare i malfunzionamenti derivanti dall'inesatto adempimento di , non può essere apprezzata la consulenza di parte dell'Ing. ( doc. CP_1 Per_5
pagina 17 di 20 4 fasc.I grado che deve essere valutata alla stregua di una semplice allegazione Pt_1 difensiva, priva di autonomo valore probatorio ( Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022)
Il consulente ha avuto successivamente modo di partecipare alle operazioni peritali nel contradittorio, all'esito delle quali il c.t.u.. ha individuato l'importo dei costi necessari Per_2 per gli interventi di ripristino del corretto funzionamento della , da attuarsi in limitata Parte_2 misura in ragione delle intervenute pacifiche sostituzioni di pezzi. Gli interventi sono stati individuati dal c.t.u. nella revisione della pompa Linde e nella pulizia dell'impianto (sostituzione olio e flussaggio oppure sostituzione delle tubazioni) risultando il motore Linde e i motori posteriori sani ( cfr. relazione di C.T.U., p. 12).
Tali conclusioni non sono state efficacemente contraddette dall'appellante, che si è limitato a indicare una diversa e maggiore somma necessaria per procedere agli interventi senza farsi carico di inficiare la correttezza dell'assunto secondo cui il rimborso dei costi per la eliminazione dei vizi può riguardare solo le componenti attualmente abbisognevoli di revisione.
Il c.t.u. ha individuato l'importo necessario per gli interventi prendendo come riferimento i costi stimati in sede di perizia e ha pertanto praticato un abbattimento per quanto riguarda Parte_6 le componenti non necessitanti revisione.
5.3. E' infondato il sesto motivo d'appello, con il quale l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto i danni da mancato utilizzo del mezzo agricolo.
Trattasi di danno indiretto per mancato utilizzo del mezzo rispetto al quale, come osservato dal giudice di primo grado, parte appellante ha omesso di fornire qualsivoglia elemento idoneo a provare il pregiudizio sofferto, valorizzando esclusivamente il dato consistente nella relazione del perito agrario di parte (cfr. doc. 18 fascicolo I grado , che, come sopra fatto cenno, Per_3 Pt_1 assume valenza di mera allegazione difensiva.
Trattasi di relazione che ,inoltre, non contiene alcuna indicazione che consenta di apprezzare il percorso valutativo svolto dal tecnico di parte, essendo del tutto omessa l'indicazione della superficie destinata alla mietitura, nonché l'incidenza del mancato utilizzo del macchinario, che neppure è allegato fosse il solo utilizzabile da Non è stata fornita alcuna prova circa Pt_1
l'effettivo esborso delle cifre ivi indicate quali spese che avrebbe dovuto sostenere per Pt_1 poter trebbiare i vari seminativi coltivati durante gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, tantomeno l'indicazione di parametri utili a fondare una valutazione equitativa del supposto, e non provato, danno .
Le carenze riscontrate in ordine alla prova del danno dovuto per mancato utilizzo del mezzo e la perdita del profitto derivante dall'utile dato dalla piena operatività della macchina nelle operazioni di trebbiatura, non sono superabili con le prove orali oggetto di richiesta di supplemento istruttorio che non investono in ogni caso circostanze passibili di avere una ricaduta sulle valutazioni rimesse pagina 18 di 20 alla corte in ordine alla prova della esistenza del danno da mancato utilizzo del mezzo e sua commisurazione.
Nuova, e pertanto inammissibile, la richiesta di c.t.u. agraria volta a determinare il costo della trebbiatura dei seminativi coltivati presso l' per gli Controparte_4 anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, in ogni caso non esperibile per avere, in ragione delle sopra denunciate carenze, valenza esplorativa.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno consente di ritenere superata la domanda dell'appellata che ha chiesto ai sensi dell'art 1227 c.c. di “diminuire proporzionalmente il CP_1 risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”
(p.21 comparsa costituzione in appello), per avere colposamente omesso di ovviare alla Pt_1 temporanea indisponibilità del mezzo di lavoro.
6. Quanto sopra esposto conduce a dovere riformare la sentenza impugnata.
deve essere condannata al pagamento in favore di di euro 10.000,00. CP_1 Pt_1
In tema di appalto la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera di cui all'art. 1668 cod.civ. ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, infatti in materia di obbligazioni di valore il giudice deve tenere conto del processo inflattivo della moneta verificatosi fino alla data della decisione, in quanto la rivalutazione monetaria, che ha la funzione di monetizzare - al momento della liquidazione - il valore del bene distrutto o danneggiato, espresso nell'importo di denaro equivalente, costituisce una componente essenziale del credito (tra le altre
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del 22/06/2004).
Venendo al caso di specie viene in rilievo che solo a seguito del deposito della relazione di ATP finale, in data 19.9.2018 è stata stimata la somma necessaria per effettuare un intervento risolutivo, procedendo ad una valutazione nella attualità, e tale somma è da ritenere tenga luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022). La somma corrispondente alla materiale utilità che il creditore avrebbe avuto diritto ad avere deve essere rivalutata secondo gli indici Istat dalla data di deposito dell' ATP fino alla pubblicazione della presente sentenza, e deve poi essere maggiorata degli interessi compensativi al tasso di legge sul capitale originario rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI calcolato dall'Istat, dalla domanda alla pubblicazione della presente sentenza;
sul complessivo importo così determinato vanno applicati gli interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo ( Cass. n. 25817/2017).
6.La riforma assorbe il settimo motivo di appello.E' infatti costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo pagina 19 di 20 grado si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010).
All'esito complessivo della lite risulta soccombente. CP_1
Le spese di lite del primo e secondo grado sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass., Sez. un., sent. 11 settembre 2007, n. 19014).
L'applicazione del criterio della soccombenza sorte comporta che le spese della c.t.u. esperita in sede di accertamento tecnico preventivo devono porsi interamente in capo a . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1147/2023, pubblicata in data Pt_1
25.09.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, condanna al pagamento a favore di CP_1 [...]
i complessivi euro 10.000,00, oltre interessi come individuati in parte motiva;
Pt_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida per la fase di ATP in complessivi euro 2.337,00, per il primo grado di giudizio in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, nonché, per il presente grado di appello, in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3. pone a carico della parte appellata soccombente le spese di C.T.U. esperita in sede di A.T.P. come già liquidate in primo grado.
Così deciso in Milano in data 30 ottobre 2024
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Francesco Distefano
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Sulla scorta di quanto sopra esposto, e rimandando a quanto ulteriormente precisato in seguito, risulta infondato il quinto motivo d'appello.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Brugnatelli, presso il cui studio in Pavia, Viale Vittorio Emanuele II n. 5, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.-P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Stefano Nava e domiciliata telematicamente presso l'indirizzo pec dello stesso Email_1
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della Sentenza n. 1147/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia, sezione terza civile, in composizione monocratica, pubblicata il 25 settembre 2023, così giudicare:
In via principale e nel merito In accoglimento delle domande svolte nel primo grado di giudizio, accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e dei malfunzionamenti della 198 VX AL targata AN 576 T. Parte_2
Accertare e dichiarare che tali vizi sono conseguenza diretta degli interventi effettuati dalla e per CP_1 l'effetto dichiararne la responsabilità. Dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto concluso tra le parti per inadempimento, condannando alla restituzione del corrispettivo versato pari ad Euro 8.485,00 oltre IVA;
CP_1 Condannare la al risarcimento dei danni in favore dell'attrice della somma di Euro 40.613,65 o CP_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia.
Con maggiorazione degli interessi legali.
pagina 1 di 20 Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche della fase di accertamento tecnico preventivo, ponendo le spese di C.T.U. a carico di parte dell'appellata CP_3 la restituzione a della somma di € 10.732,98 versata a titolo di
[...] Parte_3 Parte_1 rifusione delle spese di lite del primo grado. In via istruttoria
Ove ritenuto rilevante e necessario, ammettersi prova per testi sui capitoli:
Capitolo 1: “Vero che la mietitrebbia Claas Dominator targata AN 576 T venne sempre stata utilizzata nelle campagne di trebbiatura sia sui terreni di proprietà dell'azienda sia sui terreni di terzi Parte_1 coltivatori”.
Capitolo 2: “Vero che i tagliandi manutentivi annuali della vennero sempre effettuati Parte_2CP_ dall'officina – per mezzo di suoi meccanici incaricati – presso la sede di Montalto”.
Capitolo 3: “Vero che fino alla pausa invernale 2017-2018 il mezzo venne regolarmente utilizzato, risultando sempre funzionante”. CP_
Capitolo 4: “Vero che al termine della campagna di raccolta 2017 l'officina consigliò a
[...] di effettuare un intervento manutentivo/migliorativo della mietitrebbia, sottoponendo a revisione i Pt_1 motori idrostatici”. CP_ Capitolo 5: “Vero che durante la pausa invernale 2017-2108, smontò dalla mietitrebbia i motori e la pompa idraulici che inviò alla . Parte_4 Capitolo 6: “Vero che in data 27 giugno 2018 rimontò sulla mietitrebbia i motori e la pompa CP_1 idraulici revisionati dalla . Pt_4 CP_ Capitolo 7: “Vero che durante l'operazione di cui al capitolo precedente il sig. – tecnico Tes_1
– incontrò difficoltà a far spurgare correttamente l'impianto e i reiterati tentativi provocarono l'introduzione di aria (al posto dell'olio) nel motore”. Capitolo 8: “Vero che da un confronto tra e tale sig. emerse che era Tes_1 Tes_2 Parte_4 stato erroneamente collegato il tubo di aspirazione sulla mietitrebbia”. Capitolo 9: “Vero che la nei due giorni successivi (28 e 29 giugno 2018) effettuò i seguenti CP_1 interventi volti al tentativo di riparazione dei componenti ed eliminazione dei danni: Il 28.06.2018, i tecnici tornarono presso l'azienda per effettuare la diagnosi dell'impianto. Il 29.06.2018, effettuarono un secondo smontaggio di pompa e motore idraulici ed inviarono gli stessi alla per le operazioni di riparazione. Parte_4 Il 4.07.2018 la convenuta smontò anche i motori della doppia trazione posteriore e la valvola ripartitrice, per inviarli alla per le verifiche del caso. Questi componenti, prima dell'intervento sui motori Parte_4 idraulici, erano perfettamente funzionanti e la loro rottura era certamente collegata all'errore dei tecnici CP_
. Il 5.07.2018, effettuarono l'installazione di due nuovi motori idraulici della trazione posteriore (quelli inviati alla risultavano irrimediabilmente danneggiati). Parte_4 Il 7.07.2018, effettuarono l'installazione della nuova valvola ripartitrice fornita dalla EP (quella inviata alla risultava irrimediabilmente danneggiata). Parte_4
Capitolo 10: “Vero che i motori della doppia trazione posteriore e la valvola ripartitrice, smontati il 4.072018, prima dell'intervento sui motori idraulici erano perfettamente funzionanti”. CP_
Capitolo 11: “Vero che in data 10.07.2018 testò il macchinario, con esito fallimentare”. CP_
Capitolo 12: “Vero che durante il mese di luglio 2018 effettuò i seguenti ulteriori interventi: Dal giorno 11 al giorno 14, ripetuti smontaggi della valvola ripartitrice e pulizia;
il giorno 16, montaggio di manometri aggiuntivi;
il giorno 18, smontaggio e pulizia ugello della valvola ripartitrice”.
Capitolo 13: “Vero che le successive prove del macchinario sul campo risultarono negative in quanto le componenti erano ostruite e la mietitrebbia non riusciva a funzionare”.
Capitolo 14: “Vero che la relazione sull'accaduto, contenuta nel documento 5 che si mostra al teste, è stata stilata dalla ditta in occasione dell'apertura del sinistro per i danni causati alla mietitrebbia di CP_1 parte attrice (sinistro 000061118000051, Cattolica Assicurazioni)”.
Capitolo 15: “Vero che l'azienda agricola dovette rinunciare alla campagna di raccolta 2018 e Pt_1 ricoverò il mezzo presso la propria sede.
pagina 2 di 20 CP_
Capitolo 16) Vero che riferì che in vista dell'anno successivo (cioè il 2019) sarebbero stati effettuati nuovi test sul campo”.
Capitolo 17: “Vero che il mezzo rimase inutilizzato durante la pausa invernale 2018-2019”. CP_
Capitolo 18: “Vero che verso la fine del mese di giugno 2019 effettuò un intervento di revisione delle componenti danneggiate”.
Capitolo 19: “Vero che la mietitrebbia, non appena messa al lavoro nei campi, presentò perdite di olio dal motore posteriore sinistro”.
Capitolo 20: “Vero che i test durarono circa due giorni ma il mezzo continuò a presentare i medesimi malfunzionamenti”.
Capitolo 21: “Vero che anche la campagna di raccolta 2019 fu compromessa in quanto l'azienda Pt_1 dovette rinunciare ad utilizzare la mietitrebbia sia per i propri raccolti sia sui campi di agricoltori terzi committenti”. CP_
Capitolo 22: “Vero che durante la pausa invernale 2019-2020 smontò nuovamente i motori idraulici posteriori e li portò presso la propria sede;
la mietitrebbia venne ricoverata presso l'azienda agricola e rimase ferma senza alcuna manutenzione per tutto il periodo”.
Capitolo 23: “Vero che anche la campagna di raccolta 2020 fu compromessa in quanto l'azienda Pt_1 dovette rinunciare ad utilizzare la mietitrebbia sia per i propri raccolti sia sui campi di agricoltori terzi committenti”. CP_
Capitolo 24: “Vero che nella primavera del 2020 rimontò i motori asportati l'anno precedente e, prima della messa in campo della mietitrebbia e di sua iniziativa, montò dei filtri aggiuntivi rispetto a quelli già presenti”.
Capitolo 25: “Vero che anche i test effettuati nell'estate 2020 rivelarono l'inutilizzabilità della mietitrebbia: lavorò in tutto circa un'ora a singhiozzi, continuò a perdere pressione, i manometri riscontrarono continui cali e le valvole continuarono ad ostruirsi”. CP_
Capitolo 26: “Vero che nell'autunno del 2020 smontò l'intero impianto di trasmissione della mietitrebbia (tubazioni, radiatore, motori, pompa e filtri aggiuntivi montati dalla stessa) e lo portò presso la propria sede”. CP_
Capitolo 27: “Vero che nel mese di giugno 2021 gli operai di tornarono presso l'azienda agricola per rimontare l'impianto, portando con sé tubazioni modificate rispetto a quelle che erano state Pt_1 smontate nell'autunno 2020”. CP_
Capitolo 28: “Vero che in quell'occasione gli operai di chiesero al sig. di farsi carico Parte_1 dell'acquisto di un nuovo motore idraulico, in quanto quello smontato l'anno precedente risultava rotto”.
Capitolo 29: “Vero che la richiesta di cui al capitolo precedente venne ribadita a mezzo mail, come da documento n. 7 che si mostra al teste”. CP_
Capitolo 30: “Vero che gli operai di rimontarono solamente alcuni componenti, lasciando la mietitrebbia in condizioni di totale inutilizzabilità”. CP_
Capitolo 31: “Vero che gli operai di , dopo l'ultimo intervento di cui ai capitoli immediatamente precedenti, precisarono al sig. che risultava per loro impossibile fornire alcuna garanzia in merito Pt_1 all'effettivo funzionamento del mezzo”.
Capitolo 32: “Vero che il documento n. 7 (che si mostra al teste), rappresenta il testo delle comunicazioni via e.mail tra la e intercorse nell'estate del 2021”. CP_1 Parte_1
Capitolo 33: “Vero che i documenti n. 13 (che si mostrano al teste), rappresentano il testo delle comunicazioni via whatsapp tra e intercorse nell'estate del 2021”. CP_2 Parte_1
Capitolo 34: “Vero che il documento n. 19 che viene rammostrato rappresenta fedelmente il preventivo consegnato da nel 2018”. CP_1
Capitolo 35: “Vero che nel corso del 2018 fu eseguito il sopralluogo di cui ai documenti 20 e 21 che vengono rammostrati e venne esaminata la di . Parte_2 Parte_1
Capitolo 36: “Vero che il sinistro era stato aperto su denuncia dell'assicurato dichiarava di Parte_5 aver causato danni a nel corso dell'esecuzione di riparazioni alla mietitrebbia Claas.. Parte_1
Capitolo 37: “Vero che il documento 5 (che si mostra al teste), rappresenta il testo della ricostruzione del sinistro assicurativo presentata dalla nel 2018”. CP_1
pagina 3 di 20 CP_ Capitolo 38: Vero che l'intervento di ad Oliva Gessi dell'agosto 2017 riguardava la trazione anteriore, per risolvere un problema di apertura e chiusura tramite cavo, come da documento che viene rammostrato
(doc.22).
Capitolo 39: Vero che l'intervento riguardò esclusivamente la trazione anteriore della mietitrebbia CP_
Capitolo 40: Vero che non intervenne sulla trazione posteriore. CP_
Capitolo 41: Vero che e i meccanici di , di comune accordo, stabilirono di non Parte_1 intervenire sui motori posteriori, che non avevano necessità di riparazioni o revisioni.
Capitolo 42: Vero che dopo la rottura delle parti anteriori, la ditta consigliò di verificare anche i Pt_4CP_ motori posteriori che potevano essersi danneggiati dopo l'intervento di del 2018.
Capitolo 43: Vero che dopo la rottura delle parti anteriori, la ditta consigliò di verificare anche i Pt_4CP_ motori posteriori che potevano essersi danneggiati dopo l'intervento di del 2018.
Capitolo 44: Vero che nel 2019 la mietitrebbia lavorò solo pochi giorni, per testare gli interventi eseguiti da CP_
nel 2018. Capitolo 45: Vero che nel corso del test andò in avaria il motore posteriore sinistro.
Capitolo 46: Vero che nel 2020 la mietitrebbia lavorò solo poche ore in esecuzione di un test eseguito alla CP_ presenza dei tecnici di , andando subito in avaria. Si indicano i seguenti testimoni: in Montalto Pavese (PV), 5, Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
in Montalto Pavese (PV), 5, in Montalto Pavese,
[...] Testimone_4 Testimone_6 Tes_7
in Cigognola (PV), via Valle Scuro Passo 125 A, in Castelnuovo Scrivia (AL),
[...] Testimone_8
in Borgo Priolo (PV), presso Lercari S.r.l. Testimone_9 Tes_10
Si chiede inoltre, ove ritenuto rilevante e necessario:
- disporre C.T.U. supplettiva diretta a chiarire i costi delle riparazioni e le cause dei malfunzionamenti del
2020, accertando se siano collegati agli errori tecnici di esposti nella perizia Lercari (doc.23). CP_1
- disporre C.T.U. agraria volta a determinare il costo della trebbiatura dei seminativi coltivati presso l' per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Controparte_4
- emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della LERCARI S.r.l. in Milano, Piazza della Repubblica n.7, della documentazione inerente il verbale di sopralluogo del settembre 2018 presso l'azienda agricola e la perizia di intervento, inerenti la pratica L18022618”. Pt_1
Per CP_1
“Contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
- in via principale respingere le domande avversarie in quanto inammissibili, improponibili per intervenuta decadenza o comunque prescritte nonché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate rigettando l'appello promosso da e confermando integralmente la sentenza n. 1147/2023, pubblicata il Parte_1 25/9/2023, RG 3013/2022, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accertato il concorso di colpa di nella causazione del danno, diminuire proporzionalmente il risarcimento secondo Parte_1 la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso compensare tra le parti e, quindi, portare in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente l'accertato Pt_1 compenso spettante a per i lavori effettuati e i costi sostenuti e dei quali il committente stesso si è CP_1 giovato. In via istruttoria, ove ritenuto, si insiste come da memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. per l'ammissione dei capitoli di prova per testi ivi dedotti con i testimoni nella stessa indicati e come di seguito ritrascritti: 1) Vero che il Sig. dal 2012 al 2017, ha acquistato dalla i ricambi della Parte_1 CP_1 mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T indicati nelle fatture (ns. docc. nn. 12, 13, 14,
15 e 16 da rammostrare) e che detti ricambi non sono stati istallati sulla macchina da;
CP_1 2) Vero che nell'agosto 2017 (ns. doc. n. 5 da rammostrare) il Sig. chiedeva l'intervento di Parte_1 in Oliva Gessi (PV) per un mancato innesto della doppia trazione posteriore della mietitrebbia CP_1
Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T e vero che durante la verifica si riscontrava impurità sulla
pagina 4 di 20 valvola ripartitrice - facente parte del Kit non originale - che devia parte di flusso dell'olio destinato Pt_2 al motore idrostatico anteriore verso la doppia trazione posteriore?;
3) Vero che puliva la valvola dalla sporcizia e limatura consigliando al cliente di CP_1 Parte_1 fermare la mietitrebbia, di non proseguire nelle lavorazioni agricole e far verificare tutto l'impianto idrostatico?;
4) Vero in particolare che in quella occasione (agosto 2017) il Sig. si opponeva alla Parte_1 raccomandazione di di controllare la doppia trazione posteriore e ciò perché, a dire del CP_1
recentemente istallata e quindi non causa del problema?; Pt_1
5) Vero che il Sig. volendo ultimare la campagna 2017, proseguiva le lavorazioni agricole Parte_1 con la mietitrebbia?;
6) Vero che la mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576T, come da scheda servizio assistenza datata 10/8/2017 aveva “ore lavorate 2.411”? (ns. doc. n. 5 da rammostrare);
7) Vero che dopo la campagna 2017, il Sig. nel maggio 2018 (ns. doc. n. 6 da Parte_1 rammostrare), in Montalto Pavese (PV), ha chiesto a di provvedere alla revisione della pompa CP_1 alta pressione e del motore idrostatico anteriore della mietitrebbia Claas Dominator 198 WX
AL Targata AN 576 T opponendosi ancora una volta alla raccomandazione di di controllare la CP_1 doppia trazione posteriore e ciò perché, a dire del recentemente istallata e quindi non causa del Pt_1 problema?;
8) Vero che la mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576T, come da scheda servizio assistenza datata 27/6/2018 aveva “ore lavorate 2.420”? (ns. doc. n. 7 da rammostrare);
9) Vero che il 29/6/2018 ha di nuovo smontato pompa e motore idrostatico anteriore della CP_1 mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T inviandoli alla di Campogalliano Parte_4 (MO) e che in detta occasione ha preteso lo smontaggio e l'invio anche dei motori idrostatici Parte_4 posteriori da cui potevano derivare le problematiche all'impianto idrostatico della mietitrebbia?;
10) Vero che nel 2019 (ns. docc. n. 8 e 17 da rammostrare), in Montalto Pavese (PV), ha CP_1 effettuato sulla mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T l'unico intervento di sostituzione di una tenuta del motore posteriore sinistro e precisamente in data 12 agosto al termine della mietitura?;
11) Vero che la mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN 576 T, come da scheda servizio assistenza datata 12/8/2019 aveva “ore lavorate 2.500”? (ns. doc. n. 8 da rammostrare);
12) Vero che nel 2020, prima della campagna, sulla mietitrebbia Claas Dominator 198 WX AL Targata AN
576 T ha fatto altri interventi per il montaggio di un sistema filtrante supplementare al fine di CP_1 ottimizzare la pulizia e che a tale momento il mezzo agricolo era in funzione?. A testi sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12: , presso Strada Testimone_11 CP_1
Oriolo n. 168, Voghera;
Paolo Castellani, presso Strada Oriolo n. 168, Voghera;
CP_1 [...]
Via Rampa n. 20, Corvino San Quirico (PV); Via Schizzola n. 79, Torrazza Coste Tes_12 Tes_1 (PV); Località Gabbione n. 5, Borgoratto Mormorolo (PV); Via Testimone_9 Controparte_5
Domenico Mazza n. 40, Codevilla (PV). A teste sul capitolo di prova n. 9: legale rappresentante di Viale Resistenza n. 9, Testimone_13 Parte_4 Campogalliano (MO). In ogni caso, spese e compensi dei due gradi di giudizio rifusi, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, Cpa e Iva di legge se dovuta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio (d'ora Parte_1 CP_1 in avanti, ), domandando, previo accertamento della responsabilità di quest'ultima per i vizi e i CP_1 malfunzionamenti della mietitrebbia Claas Dominator 198 VX AL targata AN 576 T, la risoluzione del contratto d'appalto concluso tra le parti e la restituzione di quanto corrisposto oltre al risarcimento del danno. pagina 5 di 20 A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che:
-nel 2000, l' acquistava una mietitrebbia Claas Dominator 198 VX Controparte_4
AL targata AN 576 T, destinata ad essere utilizzata nelle campagne di trebbiatura su terreni di proprietà e su terreni di terzi, che il mezzo veniva regolarmente utilizzato nei mesi tra luglio e ottobre, senza mai riscontrare alcun problema di funzionamento;
- in esecuzione di un intervento manutentivo suggerito dalla stessa eseguito durante la pausa CP_1 invernale 2017-2108, gli operai di smontavano i motori e la pompa idraulici della mietitrebbia CP_1
e li inviavano alla di Modena, specializzata nella revisione di tali componenti;
Parte_4
-in data 6.06.2018, i motori e la pompa revisionati venivano restituiti a , che provvedeva a CP_1 rimontarli sul mezzo agricolo il 27.06.2018 per mezzo del tecnico il quale, dopo aver Tes_1 riscontrato alcune difficoltà a far spurgare correttamente l'impianto, contattava al fine di Parte_4 ricevere indicazioni e che, all'esito del confronto, emergeva che gli operai di avevano CP_1 erroneamente collegato il tubo di aspirazione e in ragione della maldestra operazione degli operai di
( la pompetta ad ingranaggi, non correttamente collegata al serbatoio, aveva aspirato aria ed il CP_1 circuito non si era riempito correttamente, come evidenziato nella perizia redatta dall'ing. Per_1 il mezzo agricolo riportava gravissimi danni;
riconosceva la propria responsabilità per quanto accaduto, effettuando durante l'estate 2018 CP_1 una serie di interventi, volti a tentare di riparare i componenti e a rimediare ai danni provocati, tutti con esito negativo1, aprendo quindi un sinistro presso la propria assicurazione con inoltro di relazione;
nel frattempo, la campagna di raccolta 2018 andava irrimediabilmente persa;
-a seguito della pausa invernale la mietitrebbia non veniva utilizzata, nel giugno 2019 CP_1 effettuava nuovi interventi al fine di rendere funzionante il mezzo e nella primavera del 2020 venivano istallati filtri aggiuntivi ma la macchina agricola non riusciva più a operare;
nel mese di giugno 2021, chiedeva a farsi carico dell'acquisto di un CP_6 CP_1 Parte_1 nuovo motore idraulico, in quanto quello smontato era inutilizzabile;
si rifiutava, ritenendo Pt_1 che, nel 2017 il motore fosse perfettamente funzionante e i problemi erano da attribuire all'intervento di , che comunicava di non poter fare altro. CP_1
Chiedeva pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, la condanna della società convenuta alla restituzione del corrispettivo versato, pari ad € 8.485,00 oltre
IVA, nonché al risarcimento dei danni quantificati in € 42.613,65 (importo corrispondente alla
CP_ 1 La ricognizione di tali interventi è stata effettuata da in sede di relazione destinata alla apertura del sinistro nei seguenti termini, (doc.5 allegato all'atto di citazione) : “nei due giorni successivi (28 e 29 giugno 2018) effettuò una serie di interventi volti a tentare di riparare i componenti ed a rimediare ai danni provocati. In particolare: − Il 28.06.2018 i tecnici tornarono presso l'azienda per effettuare la diagnosi dell'impianto. − Il 29.06.2018 effettuarono un secondo smontaggio di pompa e motore idraulici ed inviarono gli stessi alla per le operazioni di riparazione. − Il 4.07.2018 la convenuta smontò anche i motori della Parte_4 doppia trazione posteriore e la valvola ripartitrice, per inviarli alla per le verifiche del caso. Questi componenti, prima Parte_4 CP dell'intervento sui motori idraulici, erano perfettamente funzionanti e la loro rottura era collegata all'errore dei tecnici . − Il 5.07.2018 effettuarono l'installazione di due nuovi motori idraulici della trazione posteriore (quelli inviati alla Parte_4 risultavano irrimediabilmente danneggiati). − Il 7.07.2018 effettuarono l'installazione della nuova valvola ripartitrice fornita dalla CP EP (quella inviata alla risultava irrimediabilmente danneggiata). In data 10 luglio 2018 i tecnici della Parte_4 testarono il macchinario sulla parte idraulica, ma dopo pochi minuti di messa in opera vi fu un totale blocco. Nel mese di luglio 2018 la convenuta effettuò ulteriori interventi sul mezzo − Dal giorno 11 al 14, furono eseguiti ripetuti smontaggi della valvola ripartitrice e relativa pulizia, in quanto la valvola era ostruita da impurità ancora presenti nell'impianto. − Il giorno 16, fu eseguito il montaggio di manometri aggiuntivi;
− Il giorno 18 venne operato lo smontaggio e la pulizia dell'ugello della valvola ripartitrice in quanto nuovamente ostruito pagina 6 di 20 somma dell'importo di € 25.000,00, individuata dal perito di parte ing. a titolo di costi Per_1 necessari per le riparazioni, e dell'importo di Euro 15.613,65, a titolo di ristoro per l'impossibilità di utilizzare il mezzo durante le campagne di trebbiatura dal 2018 al 2021 come stimato dal perito agrario di parte) o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio che, eccepita la decadenza e prescrizione, nel merito contestava CP_1
l'esistenza di vizi e chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in via di subordinata, accertato il concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del danno, chiedeva diminuirsi proporzionalmente il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In ogni caso compensare tra le parti e, quindi, portare in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente l'accertato Pt_1 compenso spettante a per i lavori effettuati e i costi sostenuti e dei quali il committente CP_1 stesso si è giovato.
In corso di causa veniva promosso dall'attore accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale veniva depositata relazione di C.T.U. redatta dall'Ing Per_2
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1147/2023 pubblicata in data 25.09.2023, aderendo al principio della “ragione più liquida” rigettava la domanda attorea e condannava alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, ponendo a carico dello stesso le spese di
C.T.U. del procedimento di ATP.
In particolare il tribunale, attenendosi alle risultanze della C.T.U., ritenuta immune da vizi logici, ha richiamato come fossero state individuate due distinte problematiche: a) una prima, ascrivibile alla responsabilità della società convenuta, dovuta a danneggiamenti conseguenti all'aspirazione di polvere e detriti avvenuta in occasione dell'intervento commissionato, consistente in malfunzionamenti lamentati a seguito dell'intervento di manutenzione conclusosi nel giugno 2018 da cui sarebbe originata la denuncia di sinistro;
b) una seconda, di cui non era possibile individuare con certezza la causa, verificatasi dopo la riconsegna della macchina con la sostituzione delle parti precedentemente danneggiate.Il tribunale, ritenuto che la prima problematica fosse stata risolta con la sostituzione delle relative parti meccaniche, ha ritenuto non provato, in assenza di riscontro tecnico, che gli ulteriori malfunzionamenti fossero riferibili all'attività svolta da , non CP_1 potendosi peraltro procedere per presunzioni, atteso che non potessero escludersi eventuali fattori alternativi, quali il fatto che all'epoca dei fatti il mezzo agricolo era stato acquistato nel 2020 e che potesse considerarsi fatto notorio che avesse una vetustà non indifferente. Infine il tribunale riteneva pertanto non provato l'inadempimento in capo a . CP_1
Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame chiedendo la riforma Parte_1 della sentenza impugnata, in particolare, in accoglimento delle domande svolte nel primo grado di giudizio, di accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e dei malfunzionamenti della mietitrebbia
198 VX AL targata AN 576 T e per l'effetto dichiararsi la risoluzione del Parte_2 contratto d'appalto concluso tra le parti per inadempimento, condannando alla CP_1 restituzione del corrispettivo versato pari ad Euro 8.485,00 oltre IVA, nonché la condanna di CP_1
pagina 7 di 20 al risarcimento dei danni in favore commisurati nella somma di Euro 40.613,65, o quella CP_1 diversa somma ritenuta di giustizia, con maggiorazione degli interessi legali. Ha articolato motivi che possono sintetizzarsi come segue:
I)“Motivazione errata e contraddittoria su fatti decisivi della controversia, errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, errata ricostruzione dell'istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione”: il Tribunale, pur avendo riconosciuto che l'originario intervento di manutenzione non era legato a problemi di funzionamento e che nell'estate 2018 vi era stato per un errore dei tecnici, un danneggiamento, che aveva interessato tutto il motore idrostatico anteriore e posteriore oltre alla valvola ripartitrice, avrebbe erroneamente affermato che nel 2020 era stato diagnosticato un guasto alla pompa, nonostante la pompa stessa, danneggiata nel 2018, non fosse mai tornata operativa;
i problemi alla valvola riparatrice e a tutto il motore idrostatico erano insorti per la errata installazione dei pezzi revisionati e i successivi interventi di fino al 2020 dimostravano come la società avesse tentato per la seconda volta di CP_1 fare revisionare le componenti, dato che depone per il collegamento tra il primo errore e le problematiche successive;
il C.T.U. avrebbe operato una illogica divisione dei vizi riscontrati in due fasi, senza tenere i considerazione che la pompa Linde sostituita non aveva mai avuto modo di funzionare;
II)“Errata ripartizione dell'onere della prova in base alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale, omessa ed erronea valutazione circa fatti decisivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”: il primo Giudice avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di riparto dell'onere probatorio, pretendendo che fosse parte attrice a fornire la prova dell'inadempimento della società convenuta, essendo invece onere dell'attore allegare l'inesatto inadempimento e il convenuto gravato dell'onere dell'esatto adempimento, onere non assolto sulla scorta delle risultanze della consulenza per la mancata individuazione di un riscontro tecnico;
tale riparto dell'onere probatorio troverebbe conforto nella giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di appalto, che , oltre a circoscrivere l'operatività della garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. ai soli casi in cui l'opera sia stata portata a termine, circostanza che nel caso di specie non si sarebbe verificata, atteso che i motori revisionati non sarebbero mai entrati in regime, ha altresì precisato che, fino a quando l'opera non sia stata accettata, sul committente gravi soltanto l'onere di mera allegazione dell'esistenza dei vizi, in ossequio ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale;
III)“Errata ripartizione dell'onere della prova dopo gli interventi di riparazione del 2018, mancata valutazione del riconoscimento di responsabilità. Violazione o falsa applicazione dell'art.
1167 Codice civile. Omessa ed erronea valutazione circa fatti decisivi per la controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”: l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto eliminati i danneggiamenti conseguenti all'aspirazione di detriti, senza che la società convenuta ne avesse fornito prova;
anche sotto questo profilo, il Tribunale sarebbe incorso in una illegittima inversione dell'onere probatorio, atteso che, una volta ritenuto e denunciato il difetto di funzionamento, sarebbe spettato all'appaltatore provare di aver adempiuto sia l'obbligazione principale (e cioè le manutenzioni commissionate), sia pagina 8 di 20 l'obbligazione autonoma sorta con l'impegno all'eliminazione dei danni provocati dall'errore riconosciuto;
IV)“Errata esclusione della presunzione di inadempimento per fatto notorio, errata considerazione del mancato funzionamento del mezzo. Violazione o falsa applicazione dell'art.
1167 e 1218 c.c. Omessa ed erronea valutazione circa fatti decisivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”: il primo Giudice sarebbe incorso in una erronea applicazione dell'art.1218 c.c., escludendo a priori la presunzione di inadempimento attraverso un ragionamento apodittico;
il Tribunale avrebbe posto alla base della propria argomentazione un presunto fatto notorio, legato alla antieconomicità delle riparazioni di una mietitrebbia che aveva 18 anni di vita, nonostante, da un canto, se gli interventi fossero stati antieconomici o incongrui l'officina avrebbe dovuto segnala e la circostanza e rifiutarsi di occuparsi della manutenzione richiesta, dall'altra l'affermazione sulla vetustà del mezzo agricolo sarebbe completamente errata dal punto di vista tecnico, atteso che una mietitrebbia avrebbe una vita superiore ai 40 anni, se oggetto di interventi di manutenzione periodici ed adeguati, come nel caso di specie;
V)“Mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, omessa pronuncia”: il primo Giudice avrebbe giudicato inammissibili e irrilevanti e, perciò, non avrebbe ammesso i capitoli di prova testimoniali senza una motivazione esaustiva ed è giunto a conclusioni errate sulla scorta del mancato apprezzamento di circostanze di fatto;
VI) “Quantum risarcitorio, errata esclusione dei danni per mancato utilizzo. Mancata ammissione di mezzi di prova rilevanti”: l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo
Giudice non ha riconosciuto i danni da mancato utilizzo del mezzo agricolo, nonostante i dati contenuti nella relazione del perito agrario illustrassero puntualmente che l' Per_3 Controparte_4 avesse subìto un danno pari a € 15.613,65 ; coerente sarebbe stata altresì la richiesta di indennizzo, in via equitativa, per deprezzamento del mezzo agricolo per i quattro anni trascorsi senza alcun utilizzo fino al 2022;
VII)“Errata condanna alle spese di lite ed accollo spese di C.T.U.”: oltre ad auspicare la riforma integrale della sentenza gravata, con spese di ambedue i gradi poste definitivamente a carico dell'odierna appellata, parte appellante chiede che il costo della C.T.U., anche in ragione delle inadempienze emerse, venga in ogni caso posto a carico dell'appellata.
Si è costituita in appello che, riproposta l'eccezione di improponibilità e inammissibilità della CP_1 domanda avversaria stante la maturata prescrizione e decadenza dei presunti vizi/difetti lamentati, ha contestatoin fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, chiedendo il rigetto del gravame avversario, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, chiedendo accertarsi il concorso di colpa di nella causazione del danno, e diminuire Parte_1 proporzionalmente il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, con conseguente compensazione tra le ragioni di danno spettanti al committente e l'accertato compenso spettante a per i lavori effettuati e i costi sostenuti e Pt_1 CP_1 dei quali il committente stesso sarebbe giovato.
pagina 9 di 20 All'udienza del 04.07.2024, il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data
24.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
24.10.2024, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 30.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e perciò meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
1. È anzitutto fondato il primo motivo d'appello.
La ricostruzione operata dal giudice di prime cure risente dell'approccio offerto dalla consulenza resa in sede di ATP, avuto riguardo alla individuazione di una cesura consistente nell'intervento sostitutivo operato da dopo l'erroneo intervento di rimontaggio dei componenti revisionati, CP_1 rimontaggio erroneo che è pacifico essere stata la causa del successivo malfunzionamento.
Appare opportuno in primo luogo richiamare che risulta che ha affidato Parte_1 periodicamente all'officina la manutenzione ordinaria della mietitrebbia Claas Dominator 198 CP_1
VX AL targata AN 576 T ( doc. 3 fasc I grado fatture manutenzione ordinaria) , acquistata Pt_1 nel 2000, e che fino alla fine della stagione estiva del 2017, epoca in cui aveva affidato Pt_1 incarico a per operare un intervento manutentivo straordinario consistente nella revisione della CP_1 pompa Linde e del motore idrostatico anteriore Linde, il mezzo agricolo operava regolarmente.
Non vi è dubbio pertanto che ha accettato l'incarico di revisionare il mezzo senza riserva CP_1 alcuna e che nel giugno 2018, , ricevute da le componenti revisionate, in data 27.06.2018 CP_1 Pt_4 ha provveduto a rimontare le stesse sul mezzo agricolo (doc. 7 fascicolo I grado ), e solo dopo CP_1 tale operazione si sono riscontrate difficoltà a far spurgare correttamente l'impianto e la macchina ha manifestato malfunzionamenti.
Non è quindi contestato che l'attività di rimontaggio dei pezzi revisionati ed il ripristino di una efficiente operatività della macchina rientrassero tra le attività oggetto dell'incarico assegnato a
. CP_1
E' quindi accertato che i tecnici di hanno erroneamente installato le tubazioni di mandata e CP_1 arrivo dell'olio idraulico alla pompa e che, in particolare, il tubo di aspirazione dell'olio aspirava aria ( v. p. 4 perizia studio Lercari, richiamata in sede di consulenza di ufficio, fascicolo I grado doc. 23, “Dalle verifiche effettuate emergeva che l'errore nel montaggio della pompa Pt_1 rivisionata con conseguente aspirazione di aria e detriti nell'impianto idraulico aveva anche introdotto nello stesso polvere e detriti che avevano compromesso le varie componenti dello stesso;
doc. 5 relazione per apertura sinistro). prendeva a suo carico la problematica, anche CP_1 CP_1 reinviando i componenti della pompa e del motore idrostatico a ma i successivi interventi Pt_4
pagina 10 di 20 volti a consentire il corretto funzionamento della macchina non avevano esito positivo in quanto
“l'aspirazione di aria e detriti nell'impianto idraulico aveva anche introdotto nello stesso polvere e detriti che avevano compromesso le varie componenti dello stesso. In particolare oltre alla pompa si danneggiavano il motore idraulico principale, i motori idraulici per la trazione delle ruote posteriori e la valvola ripartitrice di connessione agli stessi.”( p.8 c.t.u. in sede di atp che richiama la perizia dello Studio ER
, infine, riconoscendo la propria responsabilità per i malfunzionamenti cagionati nella CP_1 esecuzione dell'incarico assunto, azionava la propria copertura assicurativa e provvedeva alla sostituzione della pompa idrostatica, dei motori idrostatici posteriori, della valvola ripartitrice e del motore idrostatico anteriore.
Nonostante tali interventi sostitutivi è rimasto non contraddetto che la macchina non ha ripreso a funzionare correttamente.
Infatti la società appellata ha provato a risolvere la problematica con ulteriori interventi, quali, per come ricostruiti in sede di c.t.u., nel 2019 la sostituzione di una tenuta del motore posteriore, nella primavera del 2020 l'installazione di un sistema filtrante supplementare, cui seguiva infine, nell'autunno del 2020, un ulteriore smontaggio dell'impianto di trasmissione in occasione del quale veniva diagnosticato un guasto alla pompa sicchè l'impianto non è stato più rimontato ( p.4 c.t.u.).
La problematica è rimasta pertanto in carico a che, solo con comunicazione datata 21.06.21, ha CP_1 chiesto a di farsi carico del costo di una nuova pompa, paragonando i costi di sostituzione Pt_1 con quelli di revisione, offrendo un sostanziale sconto, richiesta a cui il committente rispondeva
“non ho intenzione di pagare ulteriori ricambi in quanto la macchina dopo vostro intervento del 2018 non è più andata”; le interlocuzioni trovavano definitiva conclusione con il riscontro di CP_1
“siamo spiacenti non possiamo fare altro” (doc. 7 fasc. appello . Pt_1
La circostanza che sia intervenuta sulla macchina mal funzionante anche dopo la sostituzione CP_1 di alcuni dei componenti dà conto, quindi, del fatto che la stessa abbia ritenuto che le CP_1 problematiche cagionate con il maldestro intervento del 27.6.2018 non avessero trovato risoluzione definitiva.
Come sopra esposto ha continuato a riscontrare le richieste di riparazione avanzate da CP_1 anche dopo la sostituzione dei pezzi, senza mai avanzare riserve, prospettando che la Pt_1 sostituzione dei pezzi potesse avere risolto la problematica, pacificamente riconducibile al primitivo operato di , né è stato mai neanche ipotizzato che le permanenti problematiche potessero farsi CP_1 risalire ad un diverso guasto, tantomeno all'usura del mezzo.
Non risulta che vi sia stato un collaudo della macchina e che l'opera di manutenzione straordinaria commissionata da sia stata accettata. CP_1
Deve richiamarsi che in materia di appalto, l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe all'appaltatore l'onere di provare che il pagina 11 di 20 committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa ( Cass Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007).
E' accertato che il mezzo non è stato utilizzato per l'attività agricola dopo l'intervento di . CP_1
Emerge verbale congiunto delle riunioni avvenute in data 23 febbraio e 3 marzo 2023 (allegato H alla C.T.U.) che: “propongono la seguente ricostruzione … La macchina viene utilizzata per 80 ore
(test e lavoro), periodo durante il quale vengono rilevati nuovi malfunzionamenti portano ad una diagnosi di guasto alla sola pompa.”.Le schede di servizio assistenza depositate da ( docc. n. CP_1
5, 7 8 fasc. appello che riportano che la macchina il 10/8/2017 aveva “ore lavorate 2.411”, il CP_1
27 giugno 2018 aveva “ore lavorate 2.420” e in data 12 agosto 2019 “ore lavorate 2.500”) danno conto del fatto che la macchina non ha avuto un impiego consono alla sua destinazione dal 2018. Le
80 ore di funzionamento in quattro anni ( dato desumibile dalla differenza del test del 27.6.2018 e del 12.8.2019) è infatti dato incompatibile con un utilizzo a pieno regime della macchina durante le campagne agrarie che si collocano in data successiva all'intervento di , che segna l'inizio del CP_1 malfunzionamento, e appaiono riconducibili a tentativi non andati a buon fine di mettere in funzione il mezzo e testarne la piena utilità.
Non inficia l'assunto la circostanza che in costanza dei malfunzionamenti che non hanno Pt_1 consentito la ripresa dell'utilizzo del mezzo agricolo, abbia saldato la fattura emessa da quest'ultima
(cfr. doc. 6 fascicolo I grado e docc. 2 e 3 fascicolo I grado ). Tale dato, Pt_1 CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellata, non vale a integrare un'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1667, c. 1, c.c., costituendo, all'opposto, nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive quale è il contratto di appalto, l'adempimento della prestazione dovuta dal committente, atteso peraltro che, come noto, l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. costituisce una mera facoltà e non un onere per la parte che lamenti l'inadempimento dell'altro contraente.
E' da ritenere pertanto accertato che l'avaria manifestata dalla macchina dopo il primitivo intervento dei tecnici non è stata superata, e non è dato individuare un elemento di cesura tra la serie CP_1 causale avviata dall'intervento dei tecnici e la mancata corretta operatività della macchina nel CP_1 prosieguo. In ultima analisi è rimasto non contraddetto che nonostante la sostituzione di alcuni pezzi,tra cui la pompa, a cui si è acceduto per l'antieconomicità di riparazioni, la macchina non abbia ripreso ad operare correttamente.
Il giudice, pertanto, ha sposato una ricostruzione fattuale attestata su quella operata dal c.t.u. che non trova un ancoraggio tecnico obiettivo: la mera sostituzione di pezzi del macchinario seguita dall'assenza di una accertata ripresa del regolare funzionamento della macchina non consente di potere già solo astrattamente configurare un secondo guasto dopo un primo, attesa la mancata risoluzione delle problematiche cagionate dall'intervento di rimontaggio di . CP_1
Infine la ricostruzione fattuale operata sulla scorta dei dati probatori in atti non è consentito apprezzare un guasto specificatamente individuato, un fattore eziologico autonomo idoneo ad inserirsi nella sequenza causale, che consenta di fondare uno iato logico-cronologico tale da tenere pagina 12 di 20 distinta una prima problematica, ascrivibile alla responsabilità di per via dell'errore commesso CP_1 dai propri tecnici nel corso delle operazioni di rimontaggio del 27.06.2018, da tutti i successivi malfunzionamenti, la cui causa sarebbe invece ignota, con conseguente esenzione di responsabilità in capo a . CP_1
1.1 La ricostruzione fattuale come sopra esposta consente di ritenere infondate le riproposte eccezioni di decadenza e prescrizione avanzate da . CP_1
In tema deve premettersi che non è stato contraddetto che tra le parti si sia concluso un contratto d'appalto di servizio, “nel momento in cui la prima affidò alla seconda alcuni componenti della propria mietitrebbia CLAAS Dominator 198 VX affinché venissero revisionati”. E' pacifico che l'odierna appellante ha tempestivamente denunciato i malfunzionamenti successivi all'intervento manutentivo del 27.06.2018 e, in ogni caso, posto in essere multipli atti idonei a interrompere la prescrizione (cfr. docc. 8, 13, 14, 16 fascicolo I grado . Pt_1
dal suo canto ha riconosciuto il vizio ed ha tentato, infruttuosamente, di porvi rimedio. CP_1
La prospettazione di si fonda pertanto sulla erronea e indimostrata prospettazione secondo cui CP_1 sarebbe individuabile un secondo guasto rispetto all'originario maldestro adempimento, secondo guasto che già in astratto avrebbe richiesto la prova della compiuta risoluzione della originaria problematica riconducibile all'operato di . CP_1
Deve rammentarsi che il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore dà origine ad un nuovo rapporto, fonte di autonoma obbligazione. Sul punto giova richiamare che “ l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'articolo 1667 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 6263 del 20 aprile 2012), poiché costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca alla preesistente obbligazione legale di garanzia ( Cass Sez. 2, Ordinanza n. 14815 del 07/06/2018).
2.Parimenti fondati sono il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello che censurando tutti, pur sotto diversi profili, l'erroneità della ripartizione dell'onere probatorio operata dal primo giudice, possono essere trattati congiuntamente.
Va anzitutto premesso che ha convenuto in giudizio , affinché, previo Parte_1 CP_1 accertamento dell'inadempimento di quest'ultima quanto alla prestazione di manutenzione straordinaria della pompa Linde e del motore idrostatico anteriore Linde, il Tribunale disponesse la risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra le parti, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione del corrispettivo versato nonché al risarcimento dei danni patiti da parte attrice.
Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto pagina 13 di 20 ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. civ.,
Sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale principio di diritto ha valenza generale in materia di responsabilità contrattuale, trovando pertanto applicazione precipua in riferimento al contratto di appalto, come peraltro confermato dalla stessa Corte di Cassazione, che sul punto ha di recente ulteriormente precisato che “è però decisivo considerare che – a prescindere dall'accettazione – ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag. 15-16)” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 13.03.2023, n. 7267).
In tal senso va richiamato che in tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, 2° co., c.c. quale modello astratto di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (Cassazione civ. sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5144). La difficoltà dell'intervento e la diligenza richiedibile vanno valutate in concreto “rapportandole al livello di specializzazione dell'imprenditore e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo
i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto ( se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo ); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente”(Cass.n. 15732 del 15/06/2018; Cass Sez. 2, Sentenza n. 1981/2016).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, ha omesso di assolvere a siffatto onere probatorio, non CP_1 essendosi mai premurata nel corso dell'intero di giudizio di offrire la prova del proprio esatto adempimento, avendo anzi adottato una condotta deponente per il contrario, ammettendo la propria responsabilità per l'erroneo assemblaggio e avendo continuato a farsene carico, o, in alternativa, di un fatto esterno sopravvenuto idoneo a determinare un'interruzione della sequenza eziologica che lega l'errore commesso dai propri tecnici in data 27.06.2018 a tutti i successivi malfunzionamenti patiti dal mezzo agricolo di proprietà di Parte_1
La circostanza che in sede di c.t.u., appurato che dopo gli effettuati interventi di sostituzione, “i danni provocati al macchinario consistevano nel guasto di pompa”, e non sia stato appurata la pagina 14 di 20 causa di tale danno, non fa che confermare l'assenza di accertamento di un fattore esterno, ultroneo, avente autonoma efficienza causale, utile ad interrompere la sequenza causale ed elidere la presunzione di colpa prevista dalla legge a carico dell'appaltatore.
In tal senso il giudice di prime cure, aderendo alla ricostruzione operata dal consulente, ha avallato un approccio che non appare rispettoso del corretto riparto dell'onere della prova, richiedendo un riscontro tecnico della negligenza dell'appaltatore, ponendo a carico di il relativo onere Pt_1 probatorio, piuttosto che un riscontro positivo del conseguimento del risultato utile oggetto della commessa.
La prova liberatoria compete quindi all'appaltatore, prova il cui perimetro si estende fino alla prova
– in positivo- della imputabilità dei vizi ad un fattore esterno alla sua sfera di controllo mentre la sostituzione dei pezzi, da ricondurre ad un intervento volto alla risoluzione della problematica riscontrata, non ha consentito il corretto ripristino del funzionamento della macchina e non è idonea a fondare una interruzione della sequenza causale
Né può considerarsi pertinente il riferimento alla vetustà del macchinario, fattore al quale neppure il consulente, che pure ha esaminato vari fattori alternativi, ha valorizzato. Viene in rilievo che il mezzo era funzionante al momento dell'incarico, e non ha prospettato riserve sulla commessa CP_1 avente ad oggetto la revisione straordinaria del mezzo e sull'esito che tale intervento avrebbe dovuto conseguire. La asserita vetustà non può apprezzarsi in astratto, non potendo assurgere a fatto notorio che la durata fisiologica di una mietitrebbia possa costituire antecedente causale atto a spiegare il malfunzionamento, il tutto in mancanza di dati che consentano di apprezzare l'utilizzo e CP_ la corretta tenuta medio tempore del mezzo che, in ogni caso, è stato ritenuto dalla stessa a ab origine, meritevole di un intervento straordinario di manutenzione e nel prosieguo idoneo ad assicurare piena funzionalità ove marchesi avesse aderito alla proposta di sostituzione della pompa ( ma con pagamento a suo carico).
In ultima analisi il debitore della prestazione , non è riuscito a provare che vi sia stato un CP_1 evento esterno, estraneo alla sua sfera di controllo, che inseritosi nella sequenza causale originata dall'erroneo originale assemblaggio dei pezzi revisionati, abbia avuto una efficacia causale determinante nella produzione del riscontrato perdurante malfunzionamento e ciò a fronte, giova ripeterlo, dell' assenza di prova di un momento in cui la mietitrebbia abbia mai riperso a funzionare regolarmente.
Il primo Giudice ha pertanto erroneamente escluso la responsabilità di senza che questa avesse CP_1 fornito la prova liberatoria di aver adempiuto correttamente la propria prestazione.
pagina 15 di 20 La vicenda fattuale è ricostruibile senza che siano rilevabili profili controversi sulle circostanze che fondano la ricostruzione in merito ai malfunzionamenti e agli interventi di sul mezzo agricolo. CP_1
La domanda svolta da in ordine all'accertamento dei vizi dell'opera e alla Parte_1 riconducibilità all'operato dell'appaltatore, risulta fondata sulla base della documentazione versata in atti, confermandosi dunque l'irrilevanza dell'assunzione delle prove per testi.
4. Accertato il vizio e la responsabilità di , e che è tenuta alla garanzia ex art. 1668 c.c., CP_1 CP_1 occorre esaminare le ricadute di tale accertamento.
La domanda di risoluzione avanzata da con conseguente condanna alla restituzione del Pt_1 corrispettivo versato pari a € 8.485,00 oltre IVA, non può trovare accoglimento. Come ribadito dalla Suprema Corte, “la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore” (Cass. civ., sez. II, ord. 05.07.2022, n. 21188).
Nel caso di specie la circostanza che abbia accettato di fare sostituire alcuni componenti Pt_1 danneggiati, che la macchina abbia potuto avere una limitata funzionalità, seppure non pienamente confacente all'utilizzo che ne doveva essere fatto, in ragione dei persistenti malfunzionamenti non sfociati tuttavia in una totale inidoneità alla operatività, infine che lo stesso consulente di parte di al pari di quello di ufficio, abbia ritenuto che necessitassero ulteriori interventi per il Pt_1 ripristino della funzionalità ottimale del mezzo, sono circostanze che impediscono di ritenere che vi siano gli estremi per accogliere la domanda di risoluzione.
Invero, nel caso di specie, seppur per periodi di tempo assai limitati e con risultati qualitativamente non soddisfacenti, il mezzo agricolo interessato dall'erroneo intervento di ha mantenuto la CP_1 idoneità al funzionamento a cui è destinata, non potendosi così ravvisare quella totale inadeguatezza dell'opera alla sua destinazione cui il legislatore ha subordinato l'esperibilità dell'azione di risoluzione di cui all'art. 1668, c. 2, c.c.
non ha quindi provato che i vizi siano tali da potere accedere alla risoluzione ex art. 1668 Pt_1 comma 2 c.c.. Tale conclusione preclude l'analisi della prospettata compensazione, invocata da
, tra la posta restitutoria avente ad oggetto il corrispettivo pagato da e quanto CP_1 Pt_1 asseritamente dovuto per gli interventi di cui si sarebbe giovato. Pt_1
5.La Corte di legittimità, aderendo all'impostazione secondo cui la disciplina ex art. 1668 cc sia da considerare derogatoria a quella dettata dall'art. 1453 c.c. ha affermato che “ in tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra
pagina 16 di 20 loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere
l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto”(Cass Sez. 2 -
, Ordinanza n. 12803 del 14/05/2019).
Esclusa quindi la esperibilità della risoluzione, deve richiamarsi che ha chiesto “ inoltre la Pt_1 rifusione dei costi necessari per le riparazioni come stimati dall'ing. in € 25.000,00, Per_1 diretti a porre rimedio ai danni causati dalla convenuta” (p.
9. atto di citazione), domanda reiterata in appello in termini economicamente cumulati alla diversa posta riconducibile al “ristoro dei danni per l'impossibilità di utilizzare il mezzo durante le campagne di trebbiatura dal 2018 al 2021…. danno emergente pari ad Euro 15.613,65. Il danno si estende anche alla campagna 2022 e sul punto, essendo provato il diritto al risarcimento, si chiede il ricorso a valutazioni equitative”
(p.11.atto di citazione ).
Va richiamato altresì che “La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente,
l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto” (Cass.Sez. 2 Sentenza n. 21327 del 29/08/2018).
In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate.
5.1Risulta pertanto che ha chiesto il rimborso spese per l'eliminazione dei vizi ed il Pt_1 risarcimento del danno per le ulteriori conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite in conseguenza della condotta colposa dell'appaltatore ai sensi dell'art 1668 comma 1 c.c.
La commisurazione omnicomprensiva della posta di ristoro oggetto di pretesa ( pari ad euro 25.000
+ 15.613,65) consente di ritenere che non è stata reiterata la domanda che investe il costo di deprezzamento del macchinario per il mancato utilizzo, commisurata in euro 2.000,00, da ritenersi assorbito nella posta di danno inerente il mancato guadagno intervenuto dal mancato utilizzo del mezzo.Infatti la domanda formalizzata in primo grado in euro 42.613,65, comprensiva del deprezzamento del mezzo, è stata ridotta ad euro 40.613,65.
Risulta in ogni caso incompatibile la richiesta di indennizzo per deprezzamento del mezzo agricolo, attesa e la domanda di risarcimento per la eliminazione dei vizi.
5.2 Quanto al rimborso dei costi necessari ad eliminare i malfunzionamenti derivanti dall'inesatto adempimento di , non può essere apprezzata la consulenza di parte dell'Ing. ( doc. CP_1 Per_5
pagina 17 di 20 4 fasc.I grado che deve essere valutata alla stregua di una semplice allegazione Pt_1 difensiva, priva di autonomo valore probatorio ( Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022)
Il consulente ha avuto successivamente modo di partecipare alle operazioni peritali nel contradittorio, all'esito delle quali il c.t.u.. ha individuato l'importo dei costi necessari Per_2 per gli interventi di ripristino del corretto funzionamento della , da attuarsi in limitata Parte_2 misura in ragione delle intervenute pacifiche sostituzioni di pezzi. Gli interventi sono stati individuati dal c.t.u. nella revisione della pompa Linde e nella pulizia dell'impianto (sostituzione olio e flussaggio oppure sostituzione delle tubazioni) risultando il motore Linde e i motori posteriori sani ( cfr. relazione di C.T.U., p. 12).
Tali conclusioni non sono state efficacemente contraddette dall'appellante, che si è limitato a indicare una diversa e maggiore somma necessaria per procedere agli interventi senza farsi carico di inficiare la correttezza dell'assunto secondo cui il rimborso dei costi per la eliminazione dei vizi può riguardare solo le componenti attualmente abbisognevoli di revisione.
Il c.t.u. ha individuato l'importo necessario per gli interventi prendendo come riferimento i costi stimati in sede di perizia e ha pertanto praticato un abbattimento per quanto riguarda Parte_6 le componenti non necessitanti revisione.
5.3. E' infondato il sesto motivo d'appello, con il quale l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto i danni da mancato utilizzo del mezzo agricolo.
Trattasi di danno indiretto per mancato utilizzo del mezzo rispetto al quale, come osservato dal giudice di primo grado, parte appellante ha omesso di fornire qualsivoglia elemento idoneo a provare il pregiudizio sofferto, valorizzando esclusivamente il dato consistente nella relazione del perito agrario di parte (cfr. doc. 18 fascicolo I grado , che, come sopra fatto cenno, Per_3 Pt_1 assume valenza di mera allegazione difensiva.
Trattasi di relazione che ,inoltre, non contiene alcuna indicazione che consenta di apprezzare il percorso valutativo svolto dal tecnico di parte, essendo del tutto omessa l'indicazione della superficie destinata alla mietitura, nonché l'incidenza del mancato utilizzo del macchinario, che neppure è allegato fosse il solo utilizzabile da Non è stata fornita alcuna prova circa Pt_1
l'effettivo esborso delle cifre ivi indicate quali spese che avrebbe dovuto sostenere per Pt_1 poter trebbiare i vari seminativi coltivati durante gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, tantomeno l'indicazione di parametri utili a fondare una valutazione equitativa del supposto, e non provato, danno .
Le carenze riscontrate in ordine alla prova del danno dovuto per mancato utilizzo del mezzo e la perdita del profitto derivante dall'utile dato dalla piena operatività della macchina nelle operazioni di trebbiatura, non sono superabili con le prove orali oggetto di richiesta di supplemento istruttorio che non investono in ogni caso circostanze passibili di avere una ricaduta sulle valutazioni rimesse pagina 18 di 20 alla corte in ordine alla prova della esistenza del danno da mancato utilizzo del mezzo e sua commisurazione.
Nuova, e pertanto inammissibile, la richiesta di c.t.u. agraria volta a determinare il costo della trebbiatura dei seminativi coltivati presso l' per gli Controparte_4 anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, in ogni caso non esperibile per avere, in ragione delle sopra denunciate carenze, valenza esplorativa.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno consente di ritenere superata la domanda dell'appellata che ha chiesto ai sensi dell'art 1227 c.c. di “diminuire proporzionalmente il CP_1 risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”
(p.21 comparsa costituzione in appello), per avere colposamente omesso di ovviare alla Pt_1 temporanea indisponibilità del mezzo di lavoro.
6. Quanto sopra esposto conduce a dovere riformare la sentenza impugnata.
deve essere condannata al pagamento in favore di di euro 10.000,00. CP_1 Pt_1
In tema di appalto la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera di cui all'art. 1668 cod.civ. ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, infatti in materia di obbligazioni di valore il giudice deve tenere conto del processo inflattivo della moneta verificatosi fino alla data della decisione, in quanto la rivalutazione monetaria, che ha la funzione di monetizzare - al momento della liquidazione - il valore del bene distrutto o danneggiato, espresso nell'importo di denaro equivalente, costituisce una componente essenziale del credito (tra le altre
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del 22/06/2004).
Venendo al caso di specie viene in rilievo che solo a seguito del deposito della relazione di ATP finale, in data 19.9.2018 è stata stimata la somma necessaria per effettuare un intervento risolutivo, procedendo ad una valutazione nella attualità, e tale somma è da ritenere tenga luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022). La somma corrispondente alla materiale utilità che il creditore avrebbe avuto diritto ad avere deve essere rivalutata secondo gli indici Istat dalla data di deposito dell' ATP fino alla pubblicazione della presente sentenza, e deve poi essere maggiorata degli interessi compensativi al tasso di legge sul capitale originario rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI calcolato dall'Istat, dalla domanda alla pubblicazione della presente sentenza;
sul complessivo importo così determinato vanno applicati gli interessi corrispettivi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo ( Cass. n. 25817/2017).
6.La riforma assorbe il settimo motivo di appello.E' infatti costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo pagina 19 di 20 grado si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010).
All'esito complessivo della lite risulta soccombente. CP_1
Le spese di lite del primo e secondo grado sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass., Sez. un., sent. 11 settembre 2007, n. 19014).
L'applicazione del criterio della soccombenza sorte comporta che le spese della c.t.u. esperita in sede di accertamento tecnico preventivo devono porsi interamente in capo a . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1147/2023, pubblicata in data Pt_1
25.09.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, condanna al pagamento a favore di CP_1 [...]
i complessivi euro 10.000,00, oltre interessi come individuati in parte motiva;
Pt_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida per la fase di ATP in complessivi euro 2.337,00, per il primo grado di giudizio in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, nonché, per il presente grado di appello, in complessivi euro 3.966,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3. pone a carico della parte appellata soccombente le spese di C.T.U. esperita in sede di A.T.P. come già liquidate in primo grado.
Così deciso in Milano in data 30 ottobre 2024
Il Consigliere relatore
Roberta Nunnari
Il Presidente
Francesco Distefano
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Sulla scorta di quanto sopra esposto, e rimandando a quanto ulteriormente precisato in seguito, risulta infondato il quinto motivo d'appello.