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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG. N. 479 /2024 R.G.TRIB.
NA NE / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice riunito nella Camera di consiglio del 6.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 479 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat A11/2023/Immig./III Sez./prot. 64 del 25.9.2023 di “rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da NA NE nato in [...] il [...], alias (come Persona_1 da ), CF. , Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ercole Raffaella che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. SANTINI BRUNO giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 25.9.2023, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 9.11.2022. Il Questore ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova, riportato nel provvedimento impugnato nei seguenti termini: "RITENUTO che il richiedente non abbia sollevato elementi atti a dimostrare che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del divieto di cui all'art. 19. co. 1.1, del D.L. vo 286/98, primo e secondo periodo, che proibisce il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato
1 qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. D.L. vo 286/98; RITENUTO altresì che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'art.19, comma 1.1, terzo periodo, del D.Lvo 286/98, in quanto non è emerso un suo effettivo rinserimento sociale e radicamento in Italia tale per cui il suo allontanamento dal territorio nazionale possa costituire una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare". Nell'atto introduttivo la difesa ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino tunisino, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, in 9.11.2022;
- è radicato sul territorio ed ha numerosi parenti in Italia;
- ha lasciato il Paese d'origine a causa della “situazione sociopolitica che non consente lo svolgimento di una vita lavorativa normale”. In diritto, previa istanza di audizione del GN FA, ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per ottenere la protezione sussidiaria “poiché dalla documentazione allegata relativa alla Relazione di Amnesty, come già espresso, in Perù è una violazione sistematica dei diritti umani, per cui il rientro dello potrebbe provocargli un Per_2 grave danno, sia economico, sia sociale” (n.d.r. no 'erronea indicazioni delle generalità del ricorrente e del Paese di origine il report allegato è riferito correttamente alla Tunisia). In conclusione, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale e, in via di subordine, la protezione sussidiaria. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso, oltre al provvedimento impugnato, ha prodotto:
- copia del passaporto rilasciato dalle autorità tunisine in data 3.2.2022, con scadenza al 2.2.2027, ed il permesso di soggiorno del 9.11.2022 del ricorrente;
- copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Imperia a , Persona_3 nato il [...], cittadino italiano;
copia del permesso di soggio di , cittadino Tunisino, nato il [...]; copia della carta d'identità Persona_4 rilasciata dal Comune di Ascoli Piceno a NAJI Lyes, cittadino tunisino, nato il [...]; copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Pontedassio in favore di Per_5
[...
cittadino tunisino, nato il [...]; copia della carta di identità rila Comune di Imperia in favore di , cittadino tunisino, nato il [...]; Persona_6 copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Imperia in data 11.5.2023 in favore di una cittadina tunisina, nata il [...], avente cognome NA ed il cui nome non risulta leggibile dalla copia depositata dalla difesa al pct;
copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Imperia in favore di cittadino Persona_7 tunisino nato il [...]. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_1 co 20.10.2024, rappresentando, in sintesi, che, al momento della domanda, non sussistessero elementi idonei a ritenere configurato un effettivo radicamento sul territorio italiano del ricorrente e che il predetto, nonostante si trovasse sul territorio italiano già da tre anni, ospite di uno zio, non avesse indicato né lo svolgimento di alcuna attività economica né l'apprendimento della lingua italiana. Nelle conclusioni, dopo avere richiamato la normativa applicabile al caso concreto, ha chiesto il rigetto del ricorso. A sostegno delle difese espresse nella comparsa di risposta, l'avvocatura ha prodotto:
-richiesta di protezione speciale e allegato integrativo all'istanza di protezione speciale;
2 - memoria allegata alla stessa istanza, da cui risulta che il ricorrente avesse formalizzato anche una domanda di protezione internazionale, rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale di Trapani in data 20.7.2022;
- decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale come sopra descritto notificato in data 24.10.2022 a mani del richiedente;
- permesso di soggiorno provvisorio a seguito di formalizzazione della domanda di protezione internazionale del 25.7.2022;
-dichiarazione di ospitalità del ricorrente presso un connazionale, Parte_2 nato in [...] in data [...], vidimata dal Comune di Savona e avente data 31.10.2022, nonché copia della carta di identità dell'ospitante; Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento al mese di luglio 2024. La trattazione e istruttoria del procedimento. Con decreto del 19.3.2024, la G.I. ha fissato l'udienza del 18 luglio 2024 per la comparizione dei difensori delle parti e l'audizione del GN FA, onerando il difensore del ricorrente di notificare il ricorso e il decreto al Ministero nei termini di legge, di presentarsi con un interprete, ove necessario per procedere all'audizione, e di depositare la documentazione relativa al percorso di integrazione svolto in Italia. All'udienza del 18.7. 2024 è comparso solo il difensore del ricorrente, avv. Bruno Santini, il quale ha chiesto un nuovo termine per eseguire le notifiche;
preso atto del mancato rispetto dei termini prescritti per la notifica da parte del ricorrente e della mancata costituzione del , la G.I. ha concesso il termine richiesto, rinviando la CP_1 causa al 29.10.2024 per i medesimi incombenti (comparizione delle parti ed audizione del ricorrente). All'udienza del 29.10.2024, nessuna delle parti è comparsa e la Giudice, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ha rinviato all'udienza del 7.11.2024. All'udienza del 7.11.2024, nessuno è comparso per il costituito, mentre CP_1 per parte ricorrente è comparso il solo difensore, il quale richiedeva ulteriore rinvio per poter procedere all'audizione del GN NA, riservandosi di produrre la documentazione attestante il percorso di integrazione del ricorrente. La G.I., rilevata preliminarmente l'inammissibilità della domanda subordinata di protezione sussidiaria articolata in ricorso, ha fissato ulteriore udienza di rinvio al 17.4.2025, precisando che in tale udienza si sarebbe proceduto all'audizione del ricorrente, ed ha concesso il termine per il deposito della documentazione sino alla suddetta data. All'udienza del 17.4.2025, sono comparsi solo i difensori delle parti mentre non si è presentato il ricorrente ed in detta sede il suo difensore, Avv. Piccini, in sostituzione dell'avv. Santini Bruno, ha chiesto ulteriore rinvio per il medesimo incombente precisando che il GN FA, sentito telefonicamente, gli aveva riferito “di essere impedito a recarsi a Genova per partecipare all'udienza”, rinvio cui si opponeva la controparte. Con il provvedimento reso in udienza, la G.I si è espressa sull'istanza di rinvio e sulla prosecuzione del giudizio nei seguenti termini: “Rilevato che l'audizione del ricorrente era già stata disposta per l'udienza del 29.10.2024, ove nessuno era comparso ed alcuna documentazione relativa ad eventuali impedimenti a comparire era stata depositata al pct dal ricorrente, e che per l'odierno incombente la supposta impossibilità a comparire non è stata né documentata né più precisamente definita dal GN
3 NA NE, nonostante il tempo trascorso dall'avvenuta fissazione dell'odierna udienza, NON concede il rinvio richiesto Rilevato che, nonostante il termine concesso alla difesa del ricorrente nessuna documentazione relativa al percorso di integrazione è stata depositata al pct;
Ritenuta la causa matura per la decisione invita entrambe le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale della causa”. Le parti hanno quindi precisato le proprie conclusioni riportandosi alle difese espresse negli atti introduttivi, e la Giudice, su istanza di parte ricorrente, ha fissato apposita udienza per la discussione orale innanzi a sé al 24.4.2025. All'udienza di discussione del 24.4.2025, sono comparsi i difensori delle parti ed il ricorrente personalmente e l'Avv. Santini ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di produrre la documentazione lavorativa e di procedere all'audizione, giustificando la mancata comparizione personale della parte alla precedente udienza “per impegni lavorativi” ed esibendo, a sostegno dell'istanza, lettera di assunzione da parte della ditta Edilcantieri Costruzioni s.r.l., per il periodo dal 7.1.2025 al 31.1.2025 e relativa busta paga del mese di gennaio nonché busta paga del mese di dicembre 2024, rilasciata dalla medesima ditta, ove era riportata come data di assunzione il 16.12.2024. Autorizzata la produzione in giudizio della descritta documentazione, cui non si è opposta parte convenuta, la Giudice ha invitato le parti alla discussione così motivando:“Richiamato integralmente quanto già osservato nel precedente verbale di udienza in ordine alla ingiustificata mancata comparizione del ricorrente alle due udienze appositamente fissate per la sua audizione e rilevato che il supposto impedimento a comparire per l'udienza del 17.4.2025, in oggi motivato per esigenze di lavoro, risulta privo di effettiva giustificazione risultando dalla stessa documentazione in oggi prodotta a supporto che il contratto di lavoro sia cessato ben prima dell'udienza, ovvero in data 31.1.2025, non concede la rimessione in termini, priva di qualsiasi giustificazione, ed invita le parti alla discussione” e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. OSSERVA Preliminarmente il Collegio, come già rilevato in corso di giudizio dalla G.I., dichiara inammissibile la domanda promossa dal ricorrente in via subordinata, in quanto inerente il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, avendo il presente procedimento limiti ben precisi quanto all'oggetto, ovvero quelli dati dal fatto che si verte esclusivamente sull'impugnativa del rifiuto da parte del Questore della domanda di protezione speciale. Sempre preliminarmente va anche rigettata la domanda riproposta in sede di precisazione delle conclusioni di procedere all'audizione del ricorrente, previa rimessione in termini, ritenendo condivisibili le motivazioni già espresse dalla G.I., e sopra riportate, sulla mancanza dei presupposti di legge, motivazioni da intendersi qui integralmente ritrascritte. Passando al merito, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale ex art 19 comma 1 e 1.1. Cont in quanto il vissuto del ricorrente, delineato nelle sue allegazioni difensive in sede amministrativa ed in questa sede giudiziale, non rientra in alcuno dei su menzionati presupposti. Ed infatti il GN FA, seppure in Italia dall'anno 2022, non ha dato dimostrazione di avere effettuato alcun percorso di integrazione, neppure seriamente avviato, fatta eccezione per la scarnissima documentazione prodotta all'udienza del 24.4.2025 e da
4 cui risulta avere lavorato come operaio per soli 5 giorni nel dicembre 2024 e per 22 giorni nel gennaio 2025. Le richieste integrazioni documentali non sono mai state riscontrate ed il GN NA, nonostante i ripetuti rinvii concessi nel corso del processo su istanza del suo difensore, neppure ha ritenuto di comparire in nessuna delle udienze ove era stata fissata la sua audizione, senza peraltro mai fornire alcuna motivazione idonea a giustificarne l'assenza, ed anzi, al contrario, e solo per l'udienza del 17.4.2025, allegando impegni lavorativi smentiti dalla stessa documentazione lavorativa prodotta a supporto di tale giustificazione (trattandosi di una lettera di assunzione da parte della società “EDILCANTIERI” per il periodo dal 7 al 31 gennaio 2025, con relativa busta paga, e busta paga di dicembre 2024, da cui risulta avere lavorato per la stessa ditta dal 16 al 20 dicembre 2024). Il ricorrente, di fatto, non ha dimostrato il conseguimento di alcun inserimento né nel tessuto economico, né in quello sociale, né in quello culturale italiano né ha dimostrato l'esistenza di alcun legame familiare in Italia da tutelare. I presunti legami affettivi sul territorio nazionale, richiamati genericamente nel ricorso (“ha numerosi parenti in Italia, come da documenti di identità degli stessi” v. pag 2), sono restati del tutto privi di adeguato riscontro documentale ed infatti il ricorrente si è limitato a produrre copie di documenti d'identità rilasciati dalle autorità italiane, intestati ad alcuni cittadini — uno dei quali, peraltro, parzialmente illeggibile — senza Per_8 tuttavia fornire alcuna indicazione circa la natura dei rapporti affettivi che sussisterebbero tra costoro e il GN FA NE, né ha prodotto alcuna certificazione o dichiarazione idonea ad attestare la sussistenza di una eventuale parentela, non risultando in alcun modo sufficiente, a tal fine, la mera corrispondenza, per alcuni di loro, del cognome FA. Al contrario, dalle indicazioni fornite dallo stesso ricorrente in sede di compilazione del modello allegato alla domanda di protezione speciale, è risultato che la sua famiglia di origine risieda in Tunisia e che abbia mantenuto contatti con loro, che la sua conoscenza della lingua italiana sia scarsa, che non abbia svolto alcuna attività in Italia (volontariato, partecipazione ad associazioni, percorsi di studio, formazione professionale, etc) e che non abbia alcuna relazione stabile in Italia (v. modello allegato sub 3 della costituzione di parte convenuta), né, come già evidenziato, risulta che detta complessiva situazione personale – cristallizzata alla data di presentazione della domanda in Questura – si sia modificata in assenza di alcuna ulteriore documentazione, ma neppure specifica allegazione, sull'avvio di un successivo percorso inclusivo sul territorio nazionale. L'unico dato oggettivo, peraltro derivante da una produzione della parte convenuta, è unicamente che in data 31.10.2022 il ricorrente fosse ospite, a Savona, di Parte_2 mentre nulla è emerso, neppure dalle allegazioni difensive, su come si mantenga
[...]
e che lavoro regolarmente svolga sul territorio italiano. Ritiene dunque il Collegio che non possano in alcun modo ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1.1. TUI., applicabile ratione temporis. Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfettariamente in assenza di nota spese e considerato che l'attività difensiva si è svolta unicamente a mezzo della costituzione in giudizio ed alla partecipazione a due udienze in presenza).
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di riconoscimento di protezione speciale
- dichiara inammissibile la domanda di protezione sussidiaria
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta Il Presidente dott. Domenico Pellegrini
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NA NE / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice riunito nella Camera di consiglio del 6.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 479 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat A11/2023/Immig./III Sez./prot. 64 del 25.9.2023 di “rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da NA NE nato in [...] il [...], alias (come Persona_1 da ), CF. , Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ercole Raffaella che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. SANTINI BRUNO giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 25.9.2023, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 9.11.2022. Il Questore ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova, riportato nel provvedimento impugnato nei seguenti termini: "RITENUTO che il richiedente non abbia sollevato elementi atti a dimostrare che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del divieto di cui all'art. 19. co. 1.1, del D.L. vo 286/98, primo e secondo periodo, che proibisce il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato
1 qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. D.L. vo 286/98; RITENUTO altresì che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'art.19, comma 1.1, terzo periodo, del D.Lvo 286/98, in quanto non è emerso un suo effettivo rinserimento sociale e radicamento in Italia tale per cui il suo allontanamento dal territorio nazionale possa costituire una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare". Nell'atto introduttivo la difesa ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino tunisino, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, in 9.11.2022;
- è radicato sul territorio ed ha numerosi parenti in Italia;
- ha lasciato il Paese d'origine a causa della “situazione sociopolitica che non consente lo svolgimento di una vita lavorativa normale”. In diritto, previa istanza di audizione del GN FA, ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per ottenere la protezione sussidiaria “poiché dalla documentazione allegata relativa alla Relazione di Amnesty, come già espresso, in Perù è una violazione sistematica dei diritti umani, per cui il rientro dello potrebbe provocargli un Per_2 grave danno, sia economico, sia sociale” (n.d.r. no 'erronea indicazioni delle generalità del ricorrente e del Paese di origine il report allegato è riferito correttamente alla Tunisia). In conclusione, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale e, in via di subordine, la protezione sussidiaria. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso, oltre al provvedimento impugnato, ha prodotto:
- copia del passaporto rilasciato dalle autorità tunisine in data 3.2.2022, con scadenza al 2.2.2027, ed il permesso di soggiorno del 9.11.2022 del ricorrente;
- copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Imperia a , Persona_3 nato il [...], cittadino italiano;
copia del permesso di soggio di , cittadino Tunisino, nato il [...]; copia della carta d'identità Persona_4 rilasciata dal Comune di Ascoli Piceno a NAJI Lyes, cittadino tunisino, nato il [...]; copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Pontedassio in favore di Per_5
[...
cittadino tunisino, nato il [...]; copia della carta di identità rila Comune di Imperia in favore di , cittadino tunisino, nato il [...]; Persona_6 copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Imperia in data 11.5.2023 in favore di una cittadina tunisina, nata il [...], avente cognome NA ed il cui nome non risulta leggibile dalla copia depositata dalla difesa al pct;
copia della carta di identità rilasciata dal Comune di Imperia in favore di cittadino Persona_7 tunisino nato il [...]. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_1 co 20.10.2024, rappresentando, in sintesi, che, al momento della domanda, non sussistessero elementi idonei a ritenere configurato un effettivo radicamento sul territorio italiano del ricorrente e che il predetto, nonostante si trovasse sul territorio italiano già da tre anni, ospite di uno zio, non avesse indicato né lo svolgimento di alcuna attività economica né l'apprendimento della lingua italiana. Nelle conclusioni, dopo avere richiamato la normativa applicabile al caso concreto, ha chiesto il rigetto del ricorso. A sostegno delle difese espresse nella comparsa di risposta, l'avvocatura ha prodotto:
-richiesta di protezione speciale e allegato integrativo all'istanza di protezione speciale;
2 - memoria allegata alla stessa istanza, da cui risulta che il ricorrente avesse formalizzato anche una domanda di protezione internazionale, rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale di Trapani in data 20.7.2022;
- decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale come sopra descritto notificato in data 24.10.2022 a mani del richiedente;
- permesso di soggiorno provvisorio a seguito di formalizzazione della domanda di protezione internazionale del 25.7.2022;
-dichiarazione di ospitalità del ricorrente presso un connazionale, Parte_2 nato in [...] in data [...], vidimata dal Comune di Savona e avente data 31.10.2022, nonché copia della carta di identità dell'ospitante; Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento al mese di luglio 2024. La trattazione e istruttoria del procedimento. Con decreto del 19.3.2024, la G.I. ha fissato l'udienza del 18 luglio 2024 per la comparizione dei difensori delle parti e l'audizione del GN FA, onerando il difensore del ricorrente di notificare il ricorso e il decreto al Ministero nei termini di legge, di presentarsi con un interprete, ove necessario per procedere all'audizione, e di depositare la documentazione relativa al percorso di integrazione svolto in Italia. All'udienza del 18.7. 2024 è comparso solo il difensore del ricorrente, avv. Bruno Santini, il quale ha chiesto un nuovo termine per eseguire le notifiche;
preso atto del mancato rispetto dei termini prescritti per la notifica da parte del ricorrente e della mancata costituzione del , la G.I. ha concesso il termine richiesto, rinviando la CP_1 causa al 29.10.2024 per i medesimi incombenti (comparizione delle parti ed audizione del ricorrente). All'udienza del 29.10.2024, nessuna delle parti è comparsa e la Giudice, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ha rinviato all'udienza del 7.11.2024. All'udienza del 7.11.2024, nessuno è comparso per il costituito, mentre CP_1 per parte ricorrente è comparso il solo difensore, il quale richiedeva ulteriore rinvio per poter procedere all'audizione del GN NA, riservandosi di produrre la documentazione attestante il percorso di integrazione del ricorrente. La G.I., rilevata preliminarmente l'inammissibilità della domanda subordinata di protezione sussidiaria articolata in ricorso, ha fissato ulteriore udienza di rinvio al 17.4.2025, precisando che in tale udienza si sarebbe proceduto all'audizione del ricorrente, ed ha concesso il termine per il deposito della documentazione sino alla suddetta data. All'udienza del 17.4.2025, sono comparsi solo i difensori delle parti mentre non si è presentato il ricorrente ed in detta sede il suo difensore, Avv. Piccini, in sostituzione dell'avv. Santini Bruno, ha chiesto ulteriore rinvio per il medesimo incombente precisando che il GN FA, sentito telefonicamente, gli aveva riferito “di essere impedito a recarsi a Genova per partecipare all'udienza”, rinvio cui si opponeva la controparte. Con il provvedimento reso in udienza, la G.I si è espressa sull'istanza di rinvio e sulla prosecuzione del giudizio nei seguenti termini: “Rilevato che l'audizione del ricorrente era già stata disposta per l'udienza del 29.10.2024, ove nessuno era comparso ed alcuna documentazione relativa ad eventuali impedimenti a comparire era stata depositata al pct dal ricorrente, e che per l'odierno incombente la supposta impossibilità a comparire non è stata né documentata né più precisamente definita dal GN
3 NA NE, nonostante il tempo trascorso dall'avvenuta fissazione dell'odierna udienza, NON concede il rinvio richiesto Rilevato che, nonostante il termine concesso alla difesa del ricorrente nessuna documentazione relativa al percorso di integrazione è stata depositata al pct;
Ritenuta la causa matura per la decisione invita entrambe le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale della causa”. Le parti hanno quindi precisato le proprie conclusioni riportandosi alle difese espresse negli atti introduttivi, e la Giudice, su istanza di parte ricorrente, ha fissato apposita udienza per la discussione orale innanzi a sé al 24.4.2025. All'udienza di discussione del 24.4.2025, sono comparsi i difensori delle parti ed il ricorrente personalmente e l'Avv. Santini ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di produrre la documentazione lavorativa e di procedere all'audizione, giustificando la mancata comparizione personale della parte alla precedente udienza “per impegni lavorativi” ed esibendo, a sostegno dell'istanza, lettera di assunzione da parte della ditta Edilcantieri Costruzioni s.r.l., per il periodo dal 7.1.2025 al 31.1.2025 e relativa busta paga del mese di gennaio nonché busta paga del mese di dicembre 2024, rilasciata dalla medesima ditta, ove era riportata come data di assunzione il 16.12.2024. Autorizzata la produzione in giudizio della descritta documentazione, cui non si è opposta parte convenuta, la Giudice ha invitato le parti alla discussione così motivando:“Richiamato integralmente quanto già osservato nel precedente verbale di udienza in ordine alla ingiustificata mancata comparizione del ricorrente alle due udienze appositamente fissate per la sua audizione e rilevato che il supposto impedimento a comparire per l'udienza del 17.4.2025, in oggi motivato per esigenze di lavoro, risulta privo di effettiva giustificazione risultando dalla stessa documentazione in oggi prodotta a supporto che il contratto di lavoro sia cessato ben prima dell'udienza, ovvero in data 31.1.2025, non concede la rimessione in termini, priva di qualsiasi giustificazione, ed invita le parti alla discussione” e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. OSSERVA Preliminarmente il Collegio, come già rilevato in corso di giudizio dalla G.I., dichiara inammissibile la domanda promossa dal ricorrente in via subordinata, in quanto inerente il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, avendo il presente procedimento limiti ben precisi quanto all'oggetto, ovvero quelli dati dal fatto che si verte esclusivamente sull'impugnativa del rifiuto da parte del Questore della domanda di protezione speciale. Sempre preliminarmente va anche rigettata la domanda riproposta in sede di precisazione delle conclusioni di procedere all'audizione del ricorrente, previa rimessione in termini, ritenendo condivisibili le motivazioni già espresse dalla G.I., e sopra riportate, sulla mancanza dei presupposti di legge, motivazioni da intendersi qui integralmente ritrascritte. Passando al merito, con riferimento al caso in esame, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale ex art 19 comma 1 e 1.1. Cont in quanto il vissuto del ricorrente, delineato nelle sue allegazioni difensive in sede amministrativa ed in questa sede giudiziale, non rientra in alcuno dei su menzionati presupposti. Ed infatti il GN FA, seppure in Italia dall'anno 2022, non ha dato dimostrazione di avere effettuato alcun percorso di integrazione, neppure seriamente avviato, fatta eccezione per la scarnissima documentazione prodotta all'udienza del 24.4.2025 e da
4 cui risulta avere lavorato come operaio per soli 5 giorni nel dicembre 2024 e per 22 giorni nel gennaio 2025. Le richieste integrazioni documentali non sono mai state riscontrate ed il GN NA, nonostante i ripetuti rinvii concessi nel corso del processo su istanza del suo difensore, neppure ha ritenuto di comparire in nessuna delle udienze ove era stata fissata la sua audizione, senza peraltro mai fornire alcuna motivazione idonea a giustificarne l'assenza, ed anzi, al contrario, e solo per l'udienza del 17.4.2025, allegando impegni lavorativi smentiti dalla stessa documentazione lavorativa prodotta a supporto di tale giustificazione (trattandosi di una lettera di assunzione da parte della società “EDILCANTIERI” per il periodo dal 7 al 31 gennaio 2025, con relativa busta paga, e busta paga di dicembre 2024, da cui risulta avere lavorato per la stessa ditta dal 16 al 20 dicembre 2024). Il ricorrente, di fatto, non ha dimostrato il conseguimento di alcun inserimento né nel tessuto economico, né in quello sociale, né in quello culturale italiano né ha dimostrato l'esistenza di alcun legame familiare in Italia da tutelare. I presunti legami affettivi sul territorio nazionale, richiamati genericamente nel ricorso (“ha numerosi parenti in Italia, come da documenti di identità degli stessi” v. pag 2), sono restati del tutto privi di adeguato riscontro documentale ed infatti il ricorrente si è limitato a produrre copie di documenti d'identità rilasciati dalle autorità italiane, intestati ad alcuni cittadini — uno dei quali, peraltro, parzialmente illeggibile — senza Per_8 tuttavia fornire alcuna indicazione circa la natura dei rapporti affettivi che sussisterebbero tra costoro e il GN FA NE, né ha prodotto alcuna certificazione o dichiarazione idonea ad attestare la sussistenza di una eventuale parentela, non risultando in alcun modo sufficiente, a tal fine, la mera corrispondenza, per alcuni di loro, del cognome FA. Al contrario, dalle indicazioni fornite dallo stesso ricorrente in sede di compilazione del modello allegato alla domanda di protezione speciale, è risultato che la sua famiglia di origine risieda in Tunisia e che abbia mantenuto contatti con loro, che la sua conoscenza della lingua italiana sia scarsa, che non abbia svolto alcuna attività in Italia (volontariato, partecipazione ad associazioni, percorsi di studio, formazione professionale, etc) e che non abbia alcuna relazione stabile in Italia (v. modello allegato sub 3 della costituzione di parte convenuta), né, come già evidenziato, risulta che detta complessiva situazione personale – cristallizzata alla data di presentazione della domanda in Questura – si sia modificata in assenza di alcuna ulteriore documentazione, ma neppure specifica allegazione, sull'avvio di un successivo percorso inclusivo sul territorio nazionale. L'unico dato oggettivo, peraltro derivante da una produzione della parte convenuta, è unicamente che in data 31.10.2022 il ricorrente fosse ospite, a Savona, di Parte_2 mentre nulla è emerso, neppure dalle allegazioni difensive, su come si mantenga
[...]
e che lavoro regolarmente svolga sul territorio italiano. Ritiene dunque il Collegio che non possano in alcun modo ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19.1.1. TUI., applicabile ratione temporis. Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese di giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (forfettariamente in assenza di nota spese e considerato che l'attività difensiva si è svolta unicamente a mezzo della costituzione in giudizio ed alla partecipazione a due udienze in presenza).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di riconoscimento di protezione speciale
- dichiara inammissibile la domanda di protezione sussidiaria
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
La Giudice relatrice Dott.ssa Laura Cresta Il Presidente dott. Domenico Pellegrini
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