Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 48/2024 del 16/01/2024 del Tribunale di La
Spezia, promossa da:
AVV. SOAVE (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Pedretti, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso la quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Garibaldi, n. 9
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Benedetto, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in La Spezia, via
Tazzoli, n. 72
APPELLATO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di appello;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 48/2024 rep. n.52/2024 ex
1
pubblicata il 17.1.2024, notificata il 17.1.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ossia: In via principale nel merito: - accertata la rispondenza della somma richiesta, per le prestazioni rese, alla vigente tariffa professionale forense, condannare il in persona del sindaco pro tempore con sede municipale Controparte_1 in Arcola (SP), piazza Muccini n.1 – C.F. al pagamento in favore dell'Avv. P.IVA_1
Gian Carlo Soave della somma di euro 43.832,33= al lordo della ritenuta d'acconto a titolo di compensi professionali ed accessori di legge oltre interessi moratori ex art.1284 c.c. di legge dal di della domanda al momento del pagamento e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Condannare, altresì, il alla restituzione delle somme tutte corrisposte Controparte_1 dall'Avv. Gian Carlo Soave in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e
C.P.A. ove dovuti come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dell'Avv. Barbara Pedretti che si dichiara antistataria.
In via subordinata: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 48/2024 rep. n.52/2024 ex art.281 sexies c.p.c., resa inter partes dal Tribunale di La Spezia Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gabriele
Romano – nel procedimento con R.G. n. 625/2023, emessa il 16.1.2024, pubblicata il
17.1.2024, notificata il 17.1.2024, accertata la rispondenza della somma richiesta, per le prestazioni rese, alla vigente tariffa professionale forense, condannare il Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore con sede municipale in Arcola (SP), piazza Muccini n.1
– C.F. e la in amministrazione in P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
persona del legale rappresentante p.t. in GIBILTERRA, 327 Main Street GX11 1 AA (cod. fisc. (p.e.c. RAPPRESENTANZA GENERALE P.IVA_2 Email_1
, in persona del legale rappresentante in carica, in Milano, Piazza delle tre CP_4
Torri 2, (p.e.c. in solido tra loro al pagamento in favore Email_1 dell'Avv. Gian Carlo Soave della somma di euro 43.832,33= al lordo della ritenuta d'acconto
a titolo di compensi professionali ed accessori di legge oltre interessi moratori ex art.1284
c.c. di legge dal di della domanda al momento del pagamento;
2 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e
C.P.A. ove dovuti come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio o quanto meno loro integrale compensazione, con distrazione a favore dell'Avv. Barbara Pedretti che si dichiara antistataria”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis:
a) in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata, in fatto come in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e confermare la sentenza impugnata;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare in persona del legale Controparte_5 rapp.te pt in Gibilterra 327 Main Street GX11 1 AA rappresentanza generale per l'Italia, in persona del legale rapp.te pt in Milano, piazza delle tre Torri 2 (cod. fiscale – P.IVA_2
pec a manlevare e tenere indenne il convenuto da ogni Email_1
conseguenza pregiudizievole possa a lui derivare per effetto della domanda del ricorrente per capitale, interessi e spese;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 9/03/2023, l'Avv. Gian Carlo Soave adiva il Tribunale di La Spezia, esponendo di aver svolto attività di procuratore e difensore del in cinque diversi giudizi civili, aventi ad oggetto richieste di Controparte_1 risarcimento dei danni promosse nei confronti dell'ente, come da procure alle liti rilasciate nei rispettivi procedimenti, ma di non aver ricevuto alcun pagamento per tale attività, neppure a seguito dell'invio di note proforma e del procedimento di negoziazione assistita.
Il ricorrente richiedeva, quindi, che il fosse condannato al pagamento di Controparte_1
una somma pari ad euro 43.832,33, a titolo di compensi professionali, al lordo delle ritenute e degli accessori di legge.
Si costituiva nel giudizio il , deducendo l'infondatezza della domanda Controparte_1 attorea ed eccependo l'inesistenza di un atto o patto idoneo a fondare il diritto del professionista a ricevere un corrispettivo dal Comune. Opponeva: che tenuta al pagamento era la compagnia assicurativa , con la quale l'ente era assicurato, Controparte_2 che aveva indicato l'Avv. Gian Carlo Soave come fiduciario;
che l'incarico di difesa era stato assunto dal ricorrente in forza di deliberazioni formali che, significativamente, escludevano la sussistenza di oneri economici a carico del che, allorquando era sopravvenuto P_
lo stato di insolvenza della compagnia fiduciaria, il ricorrente aveva proposto al Comune di
3 il pagamento di determinati compensi per le residue fasi delle controversie ancora in P_ corso, proposta che non era stata accettata dall'ente; che, inopinatamente, il legale aveva quindi richiesto il pagamento dei compensi relativi a tutti i procedimenti patrocinati, senza neppure informare se avesse o meno proceduto al recupero delle somme a credito del
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia P_
assicurativa . Controparte_2
Autorizza la chiamata in causa, la compagnia assicuratrice, nonostante la regolarità della chiamata in giudizio non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale respingeva la domanda proposta dall'Avv.
Gian Carlo Soave, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore del P_
. Premessa la distinzione tra la procura ad litem, negozio unilaterale con il quale il
[...]
difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, e contratto di patrocinio, negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, e per il quale non è quindi indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", il Tribunale affermava che il ricorrente, a fronte della specifica contestazione del convenuto, non si fosse offerto di provare l'esistenza di un contratto di mandato con il di dal quale derivasse l'obbligo di pagamento del compenso, P_ P_
né tale prova si desumeva dagli atti prodotti dalle parti.
Avverso la sentenza ha interposto appello l'Avv. Gian Carlo Soave, chiedendone l'integrale riforma, con l'accoglimento dell'originaria domanda, ed articolando i motivi di seguito indicati.
Si è costituito nel giudizio il , chiedendo l'integrale rigetto dell'appello Controparte_1
attoreo e, in subordine, la condanna in solido di a manlevare lo Controparte_2
stesso.
Con ordinanza del 22/05/2024, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione per l'udienza del 28/01/2025, concedendo i termini a difesa ex lege previsti, e all'esito la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'Avv. Gian Carlo Soave lamenta la “Errata valutazione ed interpretazione dei fatti e delle prove in atti- violazione- errata applicazione dell'art.2697 c.c.; errata valutazione ed interpretazione del patto di gestione della lite”. Afferma che, terminati gli incarichi affidati difensivi inerenti i cinque procedimenti civili di cui è causa, tramite p.e.c. aveva inviato le relative note proforma al affinché provvedesse al Controparte_1
4 pagamento del dovuto per l'attività svolta, senza che quest'ultimo contestasse mai: a) il conferimento d'incarico; b) lo svolgimento del mandato né la bontà dell'operato professionale del ricorrente, c) la congruità del richiesto rispetto alla tariffazione forense vigente. I procedimenti nel quale egli aveva svolto la propria attività di patrocinatore erano antecedenti alla riforma del 2017 con la quale era stato imposto l'obbligo di preventivo. Il non aveva revocato i mandati pur essendo informato dello stato di decozione della P_ compagnia assicurativa. L'assunto del Tribunale secondo il quale la procura alle liti non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto di mandato trovava smentita nell'insieme degli elementi di fatto che emergevano dall'esame della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, anche dalla stessa parte resistente, e dal comportamento per facta concludentia del , nonché dai principi in materia espressi dalla Controparte_1
giurisprudenza di legittimità, che richiamava. Il Tribunale avrebbe mal interpretato la missiva del 13.2.2020 inviata al , il contenuto delle delibere dell'ente che Controparte_1 escludono oneri in capo al , confermative dell'incarico nonché il contratto Controparte_1 assicurativo intercorso tra l'ente pubblico e la Compagnia, oltre che il patto di gestione della lite: con esso le Compagnie si limitano ad indicare il nominativo del legale, ma l'incarico viene conferito dall'assicurato con la sottoscrizione della procura alle liti;
tanto è vero che l'assicurato può anche chiedere la sostituzione con altro professionista.
Il motivo ad avviso della Corte è infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente richiamato il principio, pacifico in giurisprudenza, inerente la distinzione intercorrente tra la procura alle liti, che è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, e quest'ultimo, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale.
E' vero, come afferma parte appellante, che la giurisprudenza della Corte Suprema si è espressa in più occasioni nel senso che nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (affermazione, questa, peraltro spesso strettamente correlata a quella per cui la P.A. non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica), e che il rilascio della procura alle liti costituisce atto conseguente al contratto di patrocinio, nonché che la relazione funzionale che si instaura tra tali atti porta a presumere la coincidenza soggettiva
5 tra i suoi autori, tuttavia ciò che emerge dai precedenti di legittimità, tra cui la sentenza della
Corte Suprema n. 6808/2019 citata dalla stessa parte appellante, come ben messo in rilievo dal Tribunale, è che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. Nel caso in esame, il ha contestato l'esistenza del contratto di patrocinio, Controparte_1 diversamente da quanto assume l'appellante, avendo fin da subito evidenziato di aver stipulato polizza assicurativa a protezione della responsabilità civile e che è stata la
Compagnia assicurativa ad aver individuato l'Avv. Gian Carlo Soave del Foro di Genova quale proprio legale fiduciario, aggiungendo, altresì, che le delibere dell'ente evidenziavano che il ricorrente era stato nominato dalla Compagnia e che non sussistevano oneri economici a carico del poiché le spese del suddetto incarico erano a carico della P_
predetta Compagnia assicuratrice.
A fronte di tale contestazione, era onere dell'originario ricorrente dare prova dell'esistenza del dedotto contratto di patrocinio – solo presunto in base alle procure alle liti – prova che, alla luce delle risultanze documentali, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, non
è stata fornita.
Ed invero, in primo luogo, la polizza stipulata tra il ed Controparte_1 [...]
, fatta valere dal a confutazione della tesi dell'appellante Controparte_2 P_
- stabilisce, all'art. 25, che “La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, fino
a quando ne ha interesse, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso… Il
Contraente/Assicurato è tenuto a presentare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze…”. Detta dizione conferma e avvalora l'interpretazione della stessa fornita dal Tribunale per cui, poichè la gestione dei sinistri viene direttamente assunta dalla Compagnia, seppure in nome dell'assicurato, l'incarico al difensore – nella specie l'appellante - è stato conferito dalla predetta Compagnia di cui egli è pacificamente legale quale fiduciario, mentre il rilascio della procura da parte dell' è stato solo Parte_2 lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria in adempimento dei doveri di collaborazione previsti nel contratto, ossia, come affermato dal
Tribunale, lo strumento che ha consentito alla compagnia di assumere la lite “a nome del contraente/assicurato”. In sostanza, in forza di tale patto, sussiste il diritto dell'assicuratore di pretendere dall'assicurato un mandato ad litem da rilasciare ad un legale scelto ed incaricato dalla compagnia – e non dall'assicurato come affermato dalla parte appellante -,
6 circostanza – quella dell'incarico da parte della Compagnia - che è avvenuta nel caso di specie in forza della pattuizione di cui sopra, come emerge, oltre che dalla clausola della polizza di cui sopra anche dalle seguenti circostanze:
-dalle delibere di giunta trasmesse al professionista per consentire la costituzione in giudizio dell'ente in cui era esplicitato “preso atto che la Parte_3
con la quale il ha stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile, Controparte_1 ha individuato come legale fiduciario l'Avv. Giancarlo Soave del Foro di Genova, con sede legale in Via Mameli ½ 16122 Genova” e che, oltretutto, escludevano espressamente la sussistenza di oneri finanziari in capo al da esse si ricava in modo inequivoco che P_
l'incarico veniva conferito dalla società di assicurazione;
-dalla mail dell'11.5.2016 (doc. 7 con cui il broker della compagnia assicuratrice, P_ nel comunicare al Comandante della Polizia Municipale di , con riferimento all'atto di P_ citazione notificato da che la compagnia aveva “dato mandato Controparte_6 all'Avv.to Soave di effettuare un tentativo estremo di soluzione transattiva con il Legale di
c/te”, suggerendo comunque di adottare una delibera di giunta da trasmettere all'Avv.
Soave, indicato quale “fiduciario della Compagnia”, per consentire la costituzione in giudizio.
Anche in tal caso, detta comunicazione conferma come il contratto di patrocinio fosse intercorso tra la compagnia assicuratrice ed il difensore proprio fiduciario, al quale la prima aveva dato mandato di seguire le controversie.
A supporto di tale conclusione, il Tribunale ha citato un precedente della Suprema Corte che, in una fattispecie analoga, ha affermato che “L'obbligo di pagare il legale dell'assicurato indicato dall'assicuratore costituisce, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., un debito proprio di quest'ultimo ed ha ad oggetto le mere spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di resistenza alle pretese del terzo, restando fuori quelle per le attività ad essa complementari;
ove, tuttavia, sia stato concordato un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, esso costituisce una modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza con conseguente onere a carico dell'assicuratore di anticipare e concorrere direttamente alle spese del giudizio ed esonero dell'assicurato”
(Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 14107 del 23/05/2019). Trattasi in effetti di precedente di legittimità che corrobora e convalida l'interpretazione del patto di gestione della lite previsto in polizza fornita dal Tribunale e condivisa da questa Corte.
L'appellante, al fine di sostenere che l'incarico proveniva dall'ente comunale, censura l'interpretazione fornita dal Tribunale alla lettera datata 13.2.2020 da lui inviata al Comune
7 di da cui – a suo dire - il primo giudice avrebbe tratto la errata conclusione che egli P_
fosse conscio che la sua attività doveva essere remunerata dalla mandante.
Il Tribunale afferma: “Infine, appare significativa la missiva con la quale l'Avv. SOAVE, in data 13 febbraio 2020, sottoponeva al Comune di una proposta di compenso professionale per le P_
attività da porre in essere in relazione ai contenziosi ancora pendenti a quella data, specificando che
“fino al momento della determina di spesa in ragione della proposta tariffaria in questione la mia attività professionale in relazione ai procedimenti civili sopra elencati sarà fornita senza la richiesta di compenso alcuno” [v. all. 9 conv.]. Tale comunicazione dimostra come lo stesso ricorrente fosse ben conscio del fatto che le attività professionali sino ad allora svolte dovessero essere remunerate dalla compagnia mandante, sua unica controparte contrattuale. Quanto alle attività successive, non consta che il abbia accettato la proposta avanzata dal difensore, a conferma del fatto che P_
non si è mai perfezionato alcun contratto di patrocinio tra le odierne parti in causa”.
Assume l'appellante che: -la predetta missiva è antecedente alla conoscenza della fase di decozione / fallimentare di;
-che egli con tale missiva avanzava Controparte_2
una proposta di compensi che di per sé conferma la sussistenza di un contratto di patrocinio formatosi tra le parti in quanto la proposta di compensi, come si legge nella lettera, era stata richiesta dal stesso, circostanza non contestata dal -che se è vero che P_ P_ non è seguita un'accettazione scritta, è anche vero che il ha proseguito nei mandati P_ conferiti all'appellante, anziché revocarli;
-la circostanza poi che egli nella missiva succitata, abbia indicato che sino alla determina di spesa non avrebbe chiesto i compensi, non può certo interpretarsi come rinuncia agli stessi per le fasi di giudizio già svolte, ma, al contrario, semplicemente un'indicazione temporale per l'incasso degli stessi.
L'assunto non merita pregio, condividendo la Corte appieno la motivazione del Tribunale, posto che dalla predetta lettera-mail, inviata in epoca successiva alla dichiarazione di
“administration” della compagnia dell'11 dicembre 2019 (doc. 8 di parte Controparte_2
di cui parte appellante per la sua qualità di fiduciario della stessa era con tutta P_
probabilità informato (consapevole quindi dei rischi di insolvenza della stessa), emerge che a quel punto egli propose al il pagamento dei compensi determinati secondo tariffa, P_
limitatamente alle fasi processuali da esaurire, relativamente alle controversie ancora in corso ( ), per €. 4.800, proposta che evidenzia di per sè come Per_1 Per_2 Per_3
egli fosse ben conscio del fatto che, invece, le attività professionali sino ad allora svolte dovessero essere remunerate dalla compagnia mandante, sua unica controparte contrattuale. Ciò che assume, quindi, valore interpretativo pregnante, ad avviso della Corte,
8 non è tanto l'indicazione temporale (“fino al momento della determina…la mia prestazione professionale…sarà fornita senza la richiesta di compenso alcuno”) cui fa riferimento parte appellante – che in ogni caso esprime la consapevolezza della necessità di una accettazione formale alla proposta mai pervenuta- quanto il fatto che la proposta riguardasse proprio il segmento terminale delle controversie in esame, sull'implicito presupposto, appunto giustamente affermato dal Tribunale, che la parte iniziale dell'attività dovesse essere remunerata dalla Compagnia, elemento che ancora conforta il dato di fatto che l'incarico di seguire le vertenze fosse stato conferito dalla Compagnia. Né, quanto alle attività successive, consta che il abbia accettato la proposta avanzata dal P_
difensore, a conferma del fatto che non si è mai perfezionato alcun contratto di patrocinio tra le odierne parti in causa.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa motivazione della sentenza relativamente all'estensione della sua domanda nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata nel giudizio dal convenuto . La domanda – afferma - Controparte_1
avrebbe dovuto essere considerata automaticamente estesa a tale soggetto, anche in assenza di un'espressa richiesta dell'Avv. Gian Carlo Soave, posto che il Controparte_1
aveva chiamato in causa la Compagnia al fine di essere liberato dalla pretesa attorea, con conseguente non necessità dell'istanza della parte attrice. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere una responsabilità solidale tra i due soggetti.
Il motivo è infondato.
Come si rileva dalla comparsa di risposta del nella parte in cui ha chiesto Controparte_1 di essere autorizzato alla chiamata in causa della Compagnia, la richiesta è stata fatta “a tenore dell'art. 25 della polizza assicurativa emessa da ELITE INSURANCE COMPANY –
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA n. 2013/E/94105, nella non ritenuta ipotesi che codesto Tribunale ritenesse impegnata la responsabilità dell'Ente convenuto per il pagamento delle spettanze dell'Avv. Soave, il Comune ha diritto di essere tenuto indenne da ogni somma, onere o spesa dalla compagnia assicuratrice”.
Trattasi, quindi, di chiamata da parte del in garanzia cd. impropria, fondata cioè su P_
titolo diverso, ossia sulla polizza contrattuale, sul presupposto di essere manlevato nell'ipotesi di sua condanna, in forza del contratto di assicurazione, con conseguente assenza dei presupposti per l'estensione automatica della domanda. Infondato, poi, è
l'assunto della responsabilità solidale del e della Compagnia, stante la già P_ affermata riconducibilità dell'incarico unicamente alla Compagnia.
9 3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. Lamenta che il
Tribunale ha liquidato le spese legali applicando gli onorari medi, escludendo la sola voce relativa alla fase istruttoria, non essendo stata svolta, quantificandole in euro 5.810,00= oltre accessori di legge. L'appellante chiede che le spese di lite siano compensate o, quantomeno, ridotte.
Il motivo non può essere accolto. Non ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, neppure addotti, dovendo applicarsi il principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. , stante la vittoria integrale del convenuto, oggi appellato. P_
Neppure si ravvisa la eccessività dell'importo, per il quale non vi è doglianza sullo scaglione utilizzato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei valori medi, applicati discrezionalmente dal Tribunale alla luce della natura e del valore della causa.
Ne consegue che l'appello va respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Anche le spese del grado seguono la soccombenza, secondo il medesimo scaglione, e con esclusione della fase istruttoria, in base ai parametri di cui al DM n. 147/2022.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 48/2024, del
16/01/2024, del Tribunale di La Spezia, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'Avv. Giancarlo Soave al pagamento delle spese di lite del grado in favore del che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e Controparte_1
cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 4/02/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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