CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 38431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38431 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 15/12/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 10/5/2021, che aveva condannato UD OR alla pena di mesi sette di reclusione ed euro cento di multa per il reato di truffa, subordinando la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. 2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Evidenzia la difesa che i 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38431 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/09/2023 giudici di merito non hanno svolto alcun accertamento in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, che è soggetto economicamente debole, privo di capacità produttiva ed economica;
che tale omissione determina l'illegittimità della decisione, atteso che l'onere motivazionale non poteva essere assolto con la constatazione che non vi sono elementi che denotino il disagio economico;
che nel caso di specie risultano altresì violati gli artt. 5 e 6 della C.E.D.U. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva la diésa che non è stata considerata L (. l'incensuratezza del OR e che la mancata partecipazione al processo non può essere valutata negativamente per non riconoscere le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Osserva che il OR è stato condannato esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da IU FA, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., in seguito al decesso del testimone;
che non è stato svolto nessun accertamento ulteriore;
che sarebbe stata necessaria una perizia grafologica per accertare l'esatta attribuibilità della sottoscrizione del contratto di mutuo;
che, dunque, risulta violato il dettato dell'art. 111 Cost., a mente del quale l'accusato deve potersi confrontare con l'accusatore, per potersi difendere in maniera piena e diretta. 2.3 In data 8/9/2023 sono pervenute conclusioni scritte, con cui il difensore insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è inammissibile perché generico. Sul tema della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, sussistono diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima impostazione (Sezione 4, n. 4626 del 8/11/2019, Sgrò, Rv. 278290 - 01; Sezione 5, n. 12614 del 9/12/2015, Fanella, Rv. 266873 - 01; Sezione 2, n. 26221 del 11/6/2015, Dannmico, Rv. 254913 - 01; Sezione 6, n. 33020 del 8/5/2014, S., Rv. 260555 - 01), maggiormente restrittiva, il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti sulle condizioni economiche dell'imputato, in quanto la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione. All'opposto, in altri arresti (Sezione 5, n. 46834 del 10/10/2022, Albergo, Rv. 273802 - 01; 2 ,DH-n Sezione 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sezione 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675 - 01; Sezione 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna, Rv. 255665 - 01) è stato affermato che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando sia pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, al fine di verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato, atteso che la subordinazione del beneficio ad una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza sancito all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. Tra questi due opposti orientamenti ve n'è un terzo (Sezione 6, n. 11142 del 7/2/2023, E., Rv. 284609 - 01; Sezione 5, n. 26175 del 4/5/2022, Papa, Rv. 283591 - 01; Sezione 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 01; Sezione 6, n. 22094 del 18/3/2021, A., Rv. 281510 - 01; Sezione 5, n. 3187 del 26/10/2020, Genna, Rv. 280407 - 01; Sezione 5, n. 40480 del 24/6/2019, P., Rv. 278381 - 02), cui il Collegio intende dar continuità, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, dovendo tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. In tale scia è stato, altresì, osservato che è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta, con la conseguenza che non è sufficiente che l'imputato si limiti a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito (Sezione 5, n. 26175/2022 cit.). Tale impostazione risulta convincente perché, da un lato, non demanda ad un momento successivo al giudizio di cognizione, segnatamente alla fase della esecuzione, la verifica della compatibilità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alle condizioni economiche dell'imputato e dall'altro non onera il giudice di un accertamento che risulterebbe del tutto superfluo, ove non reso necessario sulla base delle allegazioni della parte o della emersione di elementi specifici che facciano dubitare della sua capacità economica. In altri termini, ritiene il Collegio che l'onere di motivazione non sia predeterminabile, variando a seconda che l'imputato abbia o meno allegato circostanze specifiche dalle quali desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno;
la motivazione, dunque, dovrà esser parannetrata sugli elementi specificamente dedotti o comunque emersi nel giudizio, nonché tenendo conto dell'entità dell'importo dovuto, in quanto, a seconda dell'entità del risarcimento, potrà risultare più o meno fondato il dubbio in relazione alla incapacità economica dell'imputato. Nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale ha ben evidenziato che agli atti non vi erano elementi che potessero far dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta, emergendo anzi elementi di segno contrario (l'imputato, impiegato nel settore immobiliare e la persona offesa frequentavano la stessa palestra, che - per i costi e la voluttuarietà dell'attività - non può essere frequentata da persone indigenti) e che in ogni caso il ricorrente nemmeno nell'atto di appello aveva fornito idonei elementi di valutazione o richiamato qualsivoglia fonte di prova sul punto, limitandosi ad affermare la propria incapacità economica. Analogamente, il motivo di ricorso per cassazione, come si accennava, è generico, atteso che non fornisce elementi da cui poter desumere l'impossibilità per l'imputato di adempiere alle obbligazioni civili di cui si discute. 1.2 n secondo motivo è manifestamente infondato. Sul punto è sufficiente osservare che la Corte territoriale - dopo aver premesso che, ai sensi dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., lo stato di incensuratezza di per sé solo non è sufficiente a riconoscere le circostanze attenuanti generiche ed aver evidenziato che esse sono funzionali all'adeguamento della pena al reale giudizio di meritevolezza di una sanzione penale - ha ritenuto che, pur a fronte di modalità della condotta particolarmente insidiose, il giudice di prime cure aveva irrogato una pena prossima al minimo edittale, che non meritava ulteriori riduzioni. Trattasi all'evidenza di motivazione congrua e immune da vizi logici, come tale non censurabile in questa sede. 1.3 II terzo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che - costituendo una cosiddetta "doppia conforme" - si fonde con quella di primo grado, costituendo un unico corpo decisionale, in quanto è stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Giova sul punto evidenziare che i giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità del OR su plurimi elementi: non solo le dichiarazioni del teste FA, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ma anche quelle rese dalla persona offesa, oltre che le risultanze dell'attività di indagine, da cui è emerso che gli assegni consegnati dal FA al OR sono stati incassati da quest'ultimo e dalla di lui moglie e che l'assegno consegnato a garanzia dal OR alla persona offesa era tratto su un conto corrente di un soggetto deceduto e dichiarato smarrito. È, dunque, 4 evidente come la difesa ometta di considerare l'intero coacervo probatorio evidenziato dai giudici di merito per la affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA UD, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 15/12/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 10/5/2021, che aveva condannato UD OR alla pena di mesi sette di reclusione ed euro cento di multa per il reato di truffa, subordinando la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. 2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Evidenzia la difesa che i 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38431 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 13/09/2023 giudici di merito non hanno svolto alcun accertamento in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, che è soggetto economicamente debole, privo di capacità produttiva ed economica;
che tale omissione determina l'illegittimità della decisione, atteso che l'onere motivazionale non poteva essere assolto con la constatazione che non vi sono elementi che denotino il disagio economico;
che nel caso di specie risultano altresì violati gli artt. 5 e 6 della C.E.D.U. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva la diésa che non è stata considerata L (. l'incensuratezza del OR e che la mancata partecipazione al processo non può essere valutata negativamente per non riconoscere le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Osserva che il OR è stato condannato esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da IU FA, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., in seguito al decesso del testimone;
che non è stato svolto nessun accertamento ulteriore;
che sarebbe stata necessaria una perizia grafologica per accertare l'esatta attribuibilità della sottoscrizione del contratto di mutuo;
che, dunque, risulta violato il dettato dell'art. 111 Cost., a mente del quale l'accusato deve potersi confrontare con l'accusatore, per potersi difendere in maniera piena e diretta. 2.3 In data 8/9/2023 sono pervenute conclusioni scritte, con cui il difensore insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è inammissibile perché generico. Sul tema della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, sussistono diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima impostazione (Sezione 4, n. 4626 del 8/11/2019, Sgrò, Rv. 278290 - 01; Sezione 5, n. 12614 del 9/12/2015, Fanella, Rv. 266873 - 01; Sezione 2, n. 26221 del 11/6/2015, Dannmico, Rv. 254913 - 01; Sezione 6, n. 33020 del 8/5/2014, S., Rv. 260555 - 01), maggiormente restrittiva, il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti sulle condizioni economiche dell'imputato, in quanto la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione. All'opposto, in altri arresti (Sezione 5, n. 46834 del 10/10/2022, Albergo, Rv. 273802 - 01; 2 ,DH-n Sezione 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sezione 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675 - 01; Sezione 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna, Rv. 255665 - 01) è stato affermato che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando sia pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, al fine di verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato, atteso che la subordinazione del beneficio ad una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza sancito all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. Tra questi due opposti orientamenti ve n'è un terzo (Sezione 6, n. 11142 del 7/2/2023, E., Rv. 284609 - 01; Sezione 5, n. 26175 del 4/5/2022, Papa, Rv. 283591 - 01; Sezione 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 01; Sezione 6, n. 22094 del 18/3/2021, A., Rv. 281510 - 01; Sezione 5, n. 3187 del 26/10/2020, Genna, Rv. 280407 - 01; Sezione 5, n. 40480 del 24/6/2019, P., Rv. 278381 - 02), cui il Collegio intende dar continuità, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, dovendo tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. In tale scia è stato, altresì, osservato che è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta, con la conseguenza che non è sufficiente che l'imputato si limiti a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito (Sezione 5, n. 26175/2022 cit.). Tale impostazione risulta convincente perché, da un lato, non demanda ad un momento successivo al giudizio di cognizione, segnatamente alla fase della esecuzione, la verifica della compatibilità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alle condizioni economiche dell'imputato e dall'altro non onera il giudice di un accertamento che risulterebbe del tutto superfluo, ove non reso necessario sulla base delle allegazioni della parte o della emersione di elementi specifici che facciano dubitare della sua capacità economica. In altri termini, ritiene il Collegio che l'onere di motivazione non sia predeterminabile, variando a seconda che l'imputato abbia o meno allegato circostanze specifiche dalle quali desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno;
la motivazione, dunque, dovrà esser parannetrata sugli elementi specificamente dedotti o comunque emersi nel giudizio, nonché tenendo conto dell'entità dell'importo dovuto, in quanto, a seconda dell'entità del risarcimento, potrà risultare più o meno fondato il dubbio in relazione alla incapacità economica dell'imputato. Nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale ha ben evidenziato che agli atti non vi erano elementi che potessero far dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta, emergendo anzi elementi di segno contrario (l'imputato, impiegato nel settore immobiliare e la persona offesa frequentavano la stessa palestra, che - per i costi e la voluttuarietà dell'attività - non può essere frequentata da persone indigenti) e che in ogni caso il ricorrente nemmeno nell'atto di appello aveva fornito idonei elementi di valutazione o richiamato qualsivoglia fonte di prova sul punto, limitandosi ad affermare la propria incapacità economica. Analogamente, il motivo di ricorso per cassazione, come si accennava, è generico, atteso che non fornisce elementi da cui poter desumere l'impossibilità per l'imputato di adempiere alle obbligazioni civili di cui si discute. 1.2 n secondo motivo è manifestamente infondato. Sul punto è sufficiente osservare che la Corte territoriale - dopo aver premesso che, ai sensi dell'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., lo stato di incensuratezza di per sé solo non è sufficiente a riconoscere le circostanze attenuanti generiche ed aver evidenziato che esse sono funzionali all'adeguamento della pena al reale giudizio di meritevolezza di una sanzione penale - ha ritenuto che, pur a fronte di modalità della condotta particolarmente insidiose, il giudice di prime cure aveva irrogato una pena prossima al minimo edittale, che non meritava ulteriori riduzioni. Trattasi all'evidenza di motivazione congrua e immune da vizi logici, come tale non censurabile in questa sede. 1.3 II terzo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che - costituendo una cosiddetta "doppia conforme" - si fonde con quella di primo grado, costituendo un unico corpo decisionale, in quanto è stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Giova sul punto evidenziare che i giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità del OR su plurimi elementi: non solo le dichiarazioni del teste FA, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ma anche quelle rese dalla persona offesa, oltre che le risultanze dell'attività di indagine, da cui è emerso che gli assegni consegnati dal FA al OR sono stati incassati da quest'ultimo e dalla di lui moglie e che l'assegno consegnato a garanzia dal OR alla persona offesa era tratto su un conto corrente di un soggetto deceduto e dichiarato smarrito. È, dunque, 4 evidente come la difesa ometta di considerare l'intero coacervo probatorio evidenziato dai giudici di merito per la affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FA UD, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2023.