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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/11/2024, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1. Dr. Saverio U. DE SIMONE - Presidente rel.
2. Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
3. Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4793/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gigante Parte_1 giusta mandato in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio e CP_1
Alberto Moretti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione personale delle parti, i coniugi, che avevano contratto matrimonio il 9/6/2018 a
Monopoli (trascritto al n. 32, parte II, serie A, anno 2018), depositavano telematicamente il 9/11/2024 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate affinché fossero recepite in sentenza.
Il P.M. non depositava le sue conclusioni fino alla data della decisione in camera di consiglio.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione
(assegnazione della casa coniugale al affidamento CP_1 condiviso del figlio con collocamento prevalente presso il Per_1 padre, regolamentazione del diritto di visita materno, obbligo della madre di versare € 120,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione dell'AUU in favore del padre ed altre condizioni costituenti espressione della libertà contrattuale delle parti) sono conformi a legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. 473 bis.47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente il
9/11/2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I
Civile, il 14/11/2024.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1. Dr. Saverio U. DE SIMONE - Presidente rel.
2. Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
3. Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4793/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gigante Parte_1 giusta mandato in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio e CP_1
Alberto Moretti giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione personale delle parti, i coniugi, che avevano contratto matrimonio il 9/6/2018 a
Monopoli (trascritto al n. 32, parte II, serie A, anno 2018), depositavano telematicamente il 9/11/2024 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate affinché fossero recepite in sentenza.
Il P.M. non depositava le sue conclusioni fino alla data della decisione in camera di consiglio.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione
(assegnazione della casa coniugale al affidamento CP_1 condiviso del figlio con collocamento prevalente presso il Per_1 padre, regolamentazione del diritto di visita materno, obbligo della madre di versare € 120,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione dell'AUU in favore del padre ed altre condizioni costituenti espressione della libertà contrattuale delle parti) sono conformi a legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 158 C. C. 473 bis.47 e ss. c.p.c., così provvede;
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente il
9/11/2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I
Civile, il 14/11/2024.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone