Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3864/2024
Tribunale Ordinario di Avellino
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note scritte (termine ultimo per il deposito delle note scritte il
28.3.2025); esaminati gli atti del giudizio;
rilevato che l' non risulta costituito in giudizio;
CP_1 esaminate le note scritte depositate il 26.3.2025 da parte ricorrente, con le quali ha chiesto “termine per la rinnovazione essendo stata effettuata la notifica tardivamente per problemi con il PCT”; OSSERVATO CHE
- per effetto del richiamo all'art. 696 bis c.p.c. contenuto nel primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il procedimento per accertamento tecnico preventivo è regolato dagli artt.
694 e 695 c.p.c. (cfr. art. 696 bis che richiama l'art. 696, che a sua volta richiama gli artt. 694 e 695);
- l'art. 694 c.p.c. chiarisce che il termine per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è perentorio;
- nella fattispecie, poiché la notificazione degli atti introduttivi è stata eseguita solo in data 26/3/2025 a mezzo P.E.C., come del resto riconosciuto anche da parte ricorrente, il ricorso deve ritenersi tardivamente notificato rispetto al termine perentorio assegnato nel decreto dell'11/12/2024, comunicato il 12/12/2024 e non vi è spazio per la concessione di termine per la rinotificazione, essendo maturata una decadenza insanabile;
- anche a voler qualificare l'istanza di parte ricorrente in termini di istanza di rimessione in termini, la stessa non può trovare accoglimento;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i
27726);
- nel caso di specie parte ricorrente nulla ha dimostrato in ordine alla non imputabilità della decadenza, essendosi limitata ad allegare, peraltro in maniera oltremodo generica, “problemi con il PCT”, che non avrebbero consentito di eseguire la notifica nel termine perentorio assegnato;
- va segnalato, infine, che la declaratoria d'inammissibilità, in quanto pronuncia in rito, non è idonea ad incidere sulla posizione giuridica sostanziale, e che, con specifico riferimento all'A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c., essa soddisfa la condizione di procedibilità, con contestuale attivabilità delle tutele esperibili a mezzo del ricorso giudiziario ordinario (Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2014, n. 5338; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932).
P. T. M. dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Avellino, 29/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro