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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2024, n. 6311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6311 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Angela Arena - Giudice -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22473 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RUGGIERO Parte_1
TIZIANA presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO Controparte_1
FRANCESCO e dall'avv. IODICE SILVIO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/11/2023 e , sulle Parte_1 Controparte_1
premesse di cui in atti, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione personale omologata dal Tribunale di Napoli n. cron. 4499 del
25.7.2019 reso nel procedimento 10718/19, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 8.07.2019, già oggetto di modifica come da decreto cron 121/22 reso nella procedura 17521/20 Tribunale di Roma.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss. cpc.
Per l'udienza cartolare del 19.3.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti con le quali queste ultime dichiaravano congiuntamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermavano la volontà di modifica
1 della disciplina come da accordi ulteriormente modificati (a seguito delle rappresentate circostanze sopravvenute quali l'assunzione della figlia riportati in note sottoscritte dalle parti e Parte_2
dai difensori
Le parti hanno chiesto definirsi i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede in accoglimento della domanda ed in parziale modifica dei provvedimenti sopprarichiamati:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
2. Prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22/03/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Angela Arena - Giudice -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22473 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RUGGIERO Parte_1
TIZIANA presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO Controparte_1
FRANCESCO e dall'avv. IODICE SILVIO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/11/2023 e , sulle Parte_1 Controparte_1
premesse di cui in atti, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione personale omologata dal Tribunale di Napoli n. cron. 4499 del
25.7.2019 reso nel procedimento 10718/19, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 8.07.2019, già oggetto di modifica come da decreto cron 121/22 reso nella procedura 17521/20 Tribunale di Roma.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss. cpc.
Per l'udienza cartolare del 19.3.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti con le quali queste ultime dichiaravano congiuntamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermavano la volontà di modifica
1 della disciplina come da accordi ulteriormente modificati (a seguito delle rappresentate circostanze sopravvenute quali l'assunzione della figlia riportati in note sottoscritte dalle parti e Parte_2
dai difensori
Le parti hanno chiesto definirsi i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede in accoglimento della domanda ed in parziale modifica dei provvedimenti sopprarichiamati:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
2. Prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22/03/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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