Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 08/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
59/2020
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.59 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 ,
vertente
TRA
con l'avv.GUIDARELLI ANDREA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
, ) con l'avv.DANESI DE LUCA Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO MARIA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni della parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza disattesa: a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in ordine alla causazione del Controparte_1 sinistro occorso al sig. il 7/9/2017. b) per l'effetto, condannare la medesima Parte_1
Amministrazione in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore nella misura di € 11.293,43 ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre spese mediche documentate per € 1.000,16, al danno patrimoniale per la distruzione (demolizione) dell'autovettura di € 4.000,00 ovvero in quella somma maggiore o
Conclusioni della parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso.
IN VIA SUBORDINATA per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, chiediamo che l'On.le Giudicante voglia, ai Controparte_1 sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico del Sig.
, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che riterrà di Parte_1 individuare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di _1 parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del _1
, in questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio.”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Con atto di citazione il sig. citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'integrale risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso il 7/9/2017, alle ore 22:00 circa, quando durante precipitazione piovosa, l'odierno attore, sig. alla guida Pt_1
della propria autovettura Fiat Panda, tg. CJ 431 RS, percorreva la Via Falasconi di Fermignano
(PU), con direzione di marcia Bivio Borzaga – Calpino di Fermignano, improvvisamente andava a collidere con una moto livellatrice “grader” di proprietà del , tg. PS AN 797, Controparte_1
che, in sosta in senso opposto a quello consentito e in assenza di idonea segnalazione visiva di illuminazione attiva, impegnava la corsia di marcia percorsa dallo stesso Al momento Pt_1 dell'incidente intervenivano i Carabinieri della Stazione di Apecchio, i quali non rilevavano nessuna violazione da parte del in quanto, secondo quanto affermato da parte attrice, _1 prima del loro arrivo erano già stati presi accorgimenti utili per evitare ulteriori sinistri. Il Sig. veniva poi trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Urbino, ove restava fino al Pt_1
15 settembre 2017, quando veniva rimesso con la diagnosi di un trauma toracico chiuso con fratture costali multiple, giudicato guarito con postumi solo in data 11.12.2Ø17. Per tali ragioni parte attrice lamentava la responsabilità del per violazione dell'art.2051 c.c., in ragione della quale, _1
sulla base della relazione redatta dal medico legale chiedeva la condanna del Persona_1 convenuto ad un risarcimento del danno non patrimoniale pari a € 11.293,43 a cui sommare le spese mediche pari ad euro 1.000,16 nonché un danno patrimoniale per la distruzione dell'auto pari a euro
4.000,00.
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente la Controparte_1
ricostruzione dei fatti svolta dal sig. e in particolare sostenendo che il mezzo comunale era Pt_1 debitamente segnalato e che il sinistro va ricondotto nell'ipotesi di “caso fortuito” addossando la responsabilità in capo alla condotta imprudente del danneggiato. Asserisce che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2Ø51 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, salva la prova liberatoria a carico del custode del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo ed anche dello stesso danneggiato.
E' ormai noto che per aversi caso fortuito o il fatto del terzo occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento.
Il Comune contesta la perizia in atti, redatta dal tecnico di parte, , che ricostruisce Tes_1
il fatto dannoso e che , dalla lettura del rapporto di servizio prot. n. 123Ø9 del 18.9.2Ø17, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune, Arch. il7.9.2Ø17, alle ore 21.ØØ Tes_2 circa, personale dell'Ufficio Tecnico Comunale interveniva sulla Via Falasconi in per _1
allagamenti vari causati da forti precipitazioni a carattere temporalesco e che gli operai del _1
e , si recavano sul posto posizionando preventivamente su Controparte_2 Controparte_3
ambo le carreggiate l'opportuna segnaletica stradale da cantiere, consistente in “limite di velocità”,
“lavori in corso” e boccia luminosa per segnalare l'occupazione della carreggiata. Riferiva anche che il mezzo comunale utilizzato (motogreder) era provvisto di luci anteriori da lavoro e lampeggiante arancione acceso e gli operai erano vestiti con apposite tute e gilet arancioni rifrangenti. Il evidenziava anche che nella relazione era indicato che la Via Falasconi era _1
dotata di impianto di pubblica illuminazione perfettamente funzionante. Di conseguenza, avendo l'amministrazione adottato tutte le precauzioni del caso, alcuna responsabilità può esserle imputata, dovendosi invece individuare la responsabilità del sinistro esclusivamente nella imprudente condotta di guida del Sig. che, nel momento in cui imperversava un violento temporale, Pt_1
In corso di causa venivano escussi i testimoni
La domanda attorea va ritenuta solo parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
In prima analisi va detto che si può ritenere senz'altro pacifica la dinamica dell'evento: in occasione di un forte temporale verificatosi in orario notturno, il sig. alla guida della propria Pt_1
autovettura, andava a collidere con un mezzo comunale fermo sulla carreggiata, in senso opposto alla sua direzione di marcia. Altrettanto pacifico è che il mezzo era stato impiegato da personale del per interventi urgenti di manutenzione stradale resi necessari da un'alluvione in corso. _1
La responsabilità dedotta da parte attrice è quella di cui all'art. 2051 c.c., norma che configura una responsabilità oggettiva del custode della cosa, che nel caso di specie è rappresentato dal mezzo Comunale, per il danno cagionato a terzi, salvo che venga fornita la prova liberatoria del caso fortuito. In tal senso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ai fini della configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito, gravando poi sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, quale fattore esterno, autonomo e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale" (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 30/06/2021, n. 18668). Risulta necessario quindi, di volta in volta rinvenire la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Nel caso concreto, la prova del nesso eziologico tra il posizionamento del mezzo comunale in carreggiata — in assenza di segnaletica sufficiente e adeguata — e l'urto dell'autovettura condotta dall'attore risulta pienamente raggiunta.
Va evidenziato che la documentazione fotografica (in particolare la foto n. 3) dimostra l'assenza di segnaletica luminosa o dispositivi luminosi attivi e la presenza del solo cartello generico “lavori in corso”. Le deposizioni dei testi escussi da parte attrice ( Tes_3 [...]
, confermano che al momento dell'incidente non erano presenti barriere, birilli o Tes_4 Tes_5
lampeggianti tali da rendere evidente la presenza del mezzo comunale sulla carreggiata. Inoltre, sia da quanto dichiarato dai sopra citati testi, sia da quanto attestato dal teste (operaio CP_3
intervenuto la sera del sinistro per il riassetto della strada) si evince che non vi era alcuna persona intenta a regolare il traffico, in quanto tale attività, di cui lui sarebbe stato il soggetto responsabile, non gli fu mai stata ordinata dal capo operaio.
Va quindi constatato che, con tutta probabilità, la predisposizione di adeguati sistemi di preavviso e segnalazione visiva dell'ingombro sarebbero stati di fatto sufficienti a garantire un corretto margine di sicurezza per i veicoli in transito. A fronte di tali elementi, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta (in particolare il tecnico comunale e l'operaio , che riferiscono della predisposizione di Tes_2 CP_3 segnaletica prima dell'inizio dei lavori (parlano di birilli, segnali di pericolo e lavori in corso, nonché della presenza di un operatore con il compito di dirigere il traffico), appaiono generiche e, soprattutto, in gran parte contrastanti con le evidenze fotografiche.
Pertanto, non potendosi ritenere integrata la prova del caso fortuito, deve riconoscersi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il sinistro in esame. Controparte_1
Tuttavia, se è vero che la responsabilità del è accertata, non può trascurarsi il ruolo _1 causalmente concorrente rivestito dalla condotta dell'attore nella causazione dell'evento dannoso.
In questa prospettiva l'art. 1227, comma 1, c.c. dispone che il risarcimento è escluso o ridotto se il fatto dannoso è imputabile anche alla condotta colposa del danneggiato.
Nel caso di specie, va senz'altro tenuto conto che il danneggiato si trovava alla guida della propria vettura in orario notturno e in un contesto di forti precipitazioni, condizioni queste che richiedono un forte grado di attenzione e prudenza. Il fatto che molti dei testimoni accorsi sul luogo abbiamo riportato che il Sig. avesse a più riprese dichiarato “non l'ho visto” (riferendosi al Pt_1
mezzo comunale), depone proprio nel far ritenere la sua condotta non caratterizzata da quel maggior grado di prudenza richiesto dal contesto. Infatti, in simili condizioni, il conducente era tenuto a rispettare con rigore l'obbligo di particolare prudenza, riducendo la velocità e aumentando il livello di attenzione, ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada. In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che:” Il conducente di un veicolo deve sempre adattare la velocità allo stato dei luoghi e alle condizioni ambientali, tenendo un comportamento idoneo a evitare pericoli anche se non segnalati con precisione” (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 19 marzo
2019, n. 7682). Nel caso concreto, nulla è stato allegato in merito alla condotta di guida tenuta dall'attore al momento dell'impatto: non risulta documentato che egli abbia moderato la velocità o preso precauzioni ulteriori, nonostante le condizioni oggettivamente rischiose (buio, pioggia, possibile presenza di ostacoli).
In tale contesto, appare equo, alla luce del criterio di valutazione comparativa delle condotte, riconoscere un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, da applicarsi in sede di quantificazione del risarcimento.
Sul quantum debeatur si osserva quanto segue.
Quanto al danno non patrimoniale, la documentazione medica e la perizia del dott. pur Per_1
redatta unilateralmente, risultano supportate da certificazione ospedaliera, referti clinici e periodo di prognosi compatibile con la tipologia di lesione subita (trauma toracico con fratture costali multiple, guarigione in tre mesi con postumi). La somma richiesta di € 11.293,43 per danno biologico e morale appare congrua in relazione ai parametri delle tabelle milanesi, applicabili anche in ambito extracontrattuale (Cass. n. 12408/2011).
Per quanto concerne le spese mediche pari a € 1.000,16, queste risultano documentate e non specificatamente contestate, per cui si ritengono integralmente rimborsabili.
Quanto al danno patrimoniale per la perdita del veicolo, non si è in grado di stabilire l'effettivo valore della Fiat Panda: la stima eseguita dal carrozziere in circa € Persona_2
3.800/4.000,00 risulta essere approssimativa e non compiutamente suffragata da ulteriori elementi estrinsechi.
Il totale del danno accertato ammonta quindi a € 12.293,59 da cui, per effetto del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, va detratto l'importo di € 3.688,00. Pertanto, il risarcimento spettante all'attore è pari a € 8.605,00.
In ultimo, in considerazione della reciprocità parziale della soccombenza e della peculiarità fattuale e probatoria della vicenda ritiene equo compensare le spese di lite, nella misura del 30% .
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ In parziale accoglimento della domanda, condanna il a Controparte_1
rifondere euro 8.605,00 a titolo di risarcimento del danno subito oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
❖ Le spese legali sono compensate nella misura del 30% e vengono poste a carico del soccombente ed in favore dell'attore, per l'importo di euro Controparte_1
3.554,00 oltre spese generali e accessori di legge, spese anticipate per CU e bolli.
Così deciso in Urbino il 08/05/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )