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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2024, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1374/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO BONAVENTURA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE MIRANDA PAOLO,
APPELLATO
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 6 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
430/2021; oggetto: opposizione all'esecuzione.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.03.2019, il signor P_
, in qualità di creditore procedente opposto, instaurava dinanzi al
[...]
Tribunale di Ravenna giudizio di merito nel procedimento di opposizione introdotto dalla signora (debitrice) nella Controparte_2
procedura esecutiva promossa anche nei confronti della Parte_1
(terzo pignorato).
[...]
A fronte di un credito portato da sentenza del Tribunale di Ravenna n. 84/2017, il signor aveva promosso azione esecutiva presso terzi, P_
sottoponendo a pignoramento le somme dovute in favore della debitrice dalla in forza di polizza vita sottoscritta dalla Parte_1 [...]
e meglio descritta in atti. CP_2
L'opposizione si fondava sulla presunta impignorabilità della polizza ai sensi dell'art. 1923 c.c.
L'opposto allegava, tra l'altro:
− che l'opposizione proposta dalla signora era Controparte_2
inammissibile, in quanto erroneamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, anziché all'esecuzione, vertendosi in tema di impignorabilità del credito;
pagina 2 di 6 − che, a fronte di dichiarazione negativa del terzo, era stato instaurato procedimento incidentale ex art. 548 c.p.c. che si era concluso con il riconoscimento del credito vantato dalla signora nei Controparte_2
confronti di Parte_1
− che, nel merito, l'eccezione di impignorabilità era infondata, sia perché la sottoscrizione della polizza integrava atto fraudolento volto a sottrarre il patrimonio della debitrice alla garanzia dei creditori, sia perché, in ogni caso, la polizza in questione aveva natura prevalente di strumento finanziario, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1923 c.c.
Si costituiva la signora eccependo la Controparte_2
inammissibilità/irritualità del ricorso, perché il creditore avrebbe dovuto promuovere il giudizio di merito con citazione, e, nel merito, insistendo per la declaratoria di impignorabilità delle somme sottoposte a vincolo.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, in quanto estranea al giudizio di opposizione.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 430 depositata il 10.06.2021, respinte le eccezioni preliminari e pregiudiziali, accertava la pignorabilità della polizza vita di cui era causa, sul presupposto che non avesse natura previdenziale pura, bensì anche di strumento di investimento finanziario, in quanto tale non suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 1923 c.c.
Quanto allo specifico dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicuratrice, il primo giudice concludeva per la sua infondatezza, sul presupposto che il terzo pignorato fosse un litisconsorte necessario sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia in quello di opposizione agli atti esecutivi, per molteplici ragioni di sistema, semplicità e coerenza, come anche sancito dalla Suprema Corte.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la Parte_1
per i seguenti
[...]
pagina 3 di 6 motivi.
1. Diversamente dall'assunto del Tribunale, la Suprema Corte ha precisato il suo concorde orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, qualora, come nel caso in esame, non sia interessato alla vicenda processuale relativa alla legittimità e alla validità del pignoramento;
deve, quindi, ritenersi superato il precedente orientamento richiamato nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio, dato che era già stata considerata positiva la sua dichiarazione e, pertanto, avrebbe dovuto solo attendere la pronuncia sull'opposizione per procedere, eventualmente, al pagamento in sede di processo esecutivo riassunto.
2. La sentenza è, in ogni caso, errata ove condanna la compagnia alla refusione delle spese di lite, non avendo Parte_1
assunto alcuna posizione ad adiuvandum rispetto a quella della debitrice/assicurata.
Si è costituito il signor eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
La signora non si è costituita e ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia.
L'accertamento sulla pignorabilità del credito vantato da quest'ultima nei confronti della compagnia è, quindi, definitivo.
Le parti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni come da note scritte per l'udienza del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti termini abbreviati per il deposito delle difese conclusionali.
∞ ∞ ∞
pagina 4 di 6 L'appello non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla infatti, Parte_1
l'orientamento prevalente della Suprema Corte, anche di recente confermato, sancisce che il terzo pignorato sia litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (ex plurimis: Cass. civ., sent. n.
5476/2023; Cass. civ., ord. n. 30491/2022; Cass. civ., ord. n. 39973/2021;
Cass. civ., sent. n.13533/2021).
Si tratta di pronunce tutte successive rispetto a quella richiamata da parte appellata (sent. n. 10813/2020), che si pone in netta discontinuità rispetto all'interpretazione prevalente.
Il principio è, quindi, quello secondo cui, poiché il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi le cui sorti dipendono dall'esito dell'opposizione, il terzo non può mai dirsi indifferente rispetto a tale giudizio.
Peraltro, pur non trattandosi di circostanza dirimente, va aggiunto che nel procedimento esecutivo in esame, non ha sempre Parte_1 tenuto un atteggiamento “neutrale” rispetto alla posizione delle parti, assumendo, anzi, sia in sede di dichiarazione, sia nel procedimento incidentale ex art. 548 c.p.c., una condotta oppositiva rispetto alle legittime pretese del creditore procedente.
Anche la censura in punto spese non coglie nel segno, considerato che la compagnia è da considerarsi, comunque, soccombente, rispetto all'eccezione preliminare di merito (difetto di legittimazione passiva) cui l'odierno appellato ha resistito e che è stata ritenuta infondata dal Tribunale con decisione condivisa da questa Corte.
∞ ∞ ∞
Le spese, anche in questa fase, seguono la soccombenza di parte appellante e, considerata la natura della causa e la semplicità delle questioni affrontate, vengono liquidate sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi indicati dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo pagina 5 di 6 allo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed
Euro 26.000,00); con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna la alla refusione in favore del Parte_1
signor delle spese di lite che per la presente fase liquida in Controparte_1
Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1374/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO BONAVENTURA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE MIRANDA PAOLO,
APPELLATO
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 6 IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
430/2021; oggetto: opposizione all'esecuzione.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.03.2019, il signor P_
, in qualità di creditore procedente opposto, instaurava dinanzi al
[...]
Tribunale di Ravenna giudizio di merito nel procedimento di opposizione introdotto dalla signora (debitrice) nella Controparte_2
procedura esecutiva promossa anche nei confronti della Parte_1
(terzo pignorato).
[...]
A fronte di un credito portato da sentenza del Tribunale di Ravenna n. 84/2017, il signor aveva promosso azione esecutiva presso terzi, P_
sottoponendo a pignoramento le somme dovute in favore della debitrice dalla in forza di polizza vita sottoscritta dalla Parte_1 [...]
e meglio descritta in atti. CP_2
L'opposizione si fondava sulla presunta impignorabilità della polizza ai sensi dell'art. 1923 c.c.
L'opposto allegava, tra l'altro:
− che l'opposizione proposta dalla signora era Controparte_2
inammissibile, in quanto erroneamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, anziché all'esecuzione, vertendosi in tema di impignorabilità del credito;
pagina 2 di 6 − che, a fronte di dichiarazione negativa del terzo, era stato instaurato procedimento incidentale ex art. 548 c.p.c. che si era concluso con il riconoscimento del credito vantato dalla signora nei Controparte_2
confronti di Parte_1
− che, nel merito, l'eccezione di impignorabilità era infondata, sia perché la sottoscrizione della polizza integrava atto fraudolento volto a sottrarre il patrimonio della debitrice alla garanzia dei creditori, sia perché, in ogni caso, la polizza in questione aveva natura prevalente di strumento finanziario, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1923 c.c.
Si costituiva la signora eccependo la Controparte_2
inammissibilità/irritualità del ricorso, perché il creditore avrebbe dovuto promuovere il giudizio di merito con citazione, e, nel merito, insistendo per la declaratoria di impignorabilità delle somme sottoposte a vincolo.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, in quanto estranea al giudizio di opposizione.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 430 depositata il 10.06.2021, respinte le eccezioni preliminari e pregiudiziali, accertava la pignorabilità della polizza vita di cui era causa, sul presupposto che non avesse natura previdenziale pura, bensì anche di strumento di investimento finanziario, in quanto tale non suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 1923 c.c.
Quanto allo specifico dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicuratrice, il primo giudice concludeva per la sua infondatezza, sul presupposto che il terzo pignorato fosse un litisconsorte necessario sia nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia in quello di opposizione agli atti esecutivi, per molteplici ragioni di sistema, semplicità e coerenza, come anche sancito dalla Suprema Corte.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la Parte_1
per i seguenti
[...]
pagina 3 di 6 motivi.
1. Diversamente dall'assunto del Tribunale, la Suprema Corte ha precisato il suo concorde orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, qualora, come nel caso in esame, non sia interessato alla vicenda processuale relativa alla legittimità e alla validità del pignoramento;
deve, quindi, ritenersi superato il precedente orientamento richiamato nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non aveva alcun interesse a partecipare al giudizio, dato che era già stata considerata positiva la sua dichiarazione e, pertanto, avrebbe dovuto solo attendere la pronuncia sull'opposizione per procedere, eventualmente, al pagamento in sede di processo esecutivo riassunto.
2. La sentenza è, in ogni caso, errata ove condanna la compagnia alla refusione delle spese di lite, non avendo Parte_1
assunto alcuna posizione ad adiuvandum rispetto a quella della debitrice/assicurata.
Si è costituito il signor eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
La signora non si è costituita e ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia.
L'accertamento sulla pignorabilità del credito vantato da quest'ultima nei confronti della compagnia è, quindi, definitivo.
Le parti hanno, da ultimo, precisato le conclusioni come da note scritte per l'udienza del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti termini abbreviati per il deposito delle difese conclusionali.
∞ ∞ ∞
pagina 4 di 6 L'appello non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla infatti, Parte_1
l'orientamento prevalente della Suprema Corte, anche di recente confermato, sancisce che il terzo pignorato sia litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (ex plurimis: Cass. civ., sent. n.
5476/2023; Cass. civ., ord. n. 30491/2022; Cass. civ., ord. n. 39973/2021;
Cass. civ., sent. n.13533/2021).
Si tratta di pronunce tutte successive rispetto a quella richiamata da parte appellata (sent. n. 10813/2020), che si pone in netta discontinuità rispetto all'interpretazione prevalente.
Il principio è, quindi, quello secondo cui, poiché il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi le cui sorti dipendono dall'esito dell'opposizione, il terzo non può mai dirsi indifferente rispetto a tale giudizio.
Peraltro, pur non trattandosi di circostanza dirimente, va aggiunto che nel procedimento esecutivo in esame, non ha sempre Parte_1 tenuto un atteggiamento “neutrale” rispetto alla posizione delle parti, assumendo, anzi, sia in sede di dichiarazione, sia nel procedimento incidentale ex art. 548 c.p.c., una condotta oppositiva rispetto alle legittime pretese del creditore procedente.
Anche la censura in punto spese non coglie nel segno, considerato che la compagnia è da considerarsi, comunque, soccombente, rispetto all'eccezione preliminare di merito (difetto di legittimazione passiva) cui l'odierno appellato ha resistito e che è stata ritenuta infondata dal Tribunale con decisione condivisa da questa Corte.
∞ ∞ ∞
Le spese, anche in questa fase, seguono la soccombenza di parte appellante e, considerata la natura della causa e la semplicità delle questioni affrontate, vengono liquidate sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi indicati dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo pagina 5 di 6 allo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed
Euro 26.000,00); con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna la alla refusione in favore del Parte_1
signor delle spese di lite che per la presente fase liquida in Controparte_1
Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6