Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2024, proposto da IU CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania), in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del 8/5/2024 Regione Sicilia, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania di diniego della istanza di condono n. 5271/protocollo 20210025996;
- del provvedimento del 16/5/2024 Regione Sicilia, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania di diniego della istanza di condono 5761/protocollo 20210028529;
- per la declaratoria dell’illegittimità e dell’annullamento dei provvedimenti impugnati essendosi formato il silenzio accoglimento e illegittimità della tardiva risposta rispetto all’istanza di sanatoria presentata, ai sensi della l. n. 326/2003, in data 10/12/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. LE TI e uditi per le parti gli Avvocati Amato F. per il ricorrente e Raineri L., dell’Avvocatura dello Stato, per le Amministrazioni regionali resistenti come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 5 luglio 2024 e depositato in data 27 agosto 2024 (pagine 12), l’odierno ricorrente, CO IU, agiva in giudizio:
- per l’annullamento: - del provvedimento del 8/5/2024 Regione Sicilia, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania di diniego della istanza di condono n. 5271/protocollo 20210025996; - del provvedimento del 16/5/2024 Regione Sicilia, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania di diniego della istanza di condono 5761/protocollo 20210028529;
- per la declaratoria che i provvedimenti impugnati sono da annullare essendosi formato il silenzio accoglimento e illegittimità della tardiva risposta rispetto all’istanza di sanatoria presentata, ai sensi della l. n. 326/2003, in data 10/12/2004.
Nel ricorso per quanto di interesse si rappresenta in punto di fatto quanto segue.
Il ricorrente espone di aver acquistato in data 27 giugno 2001 un fondo sito nel territorio di San Giovanni La Punta, in via del Pozzo 50/52, nel quale insiste un manufatto regolarmente censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 1931, via Pozzo 52, cat. A/4, cl. 3, vani 3,5.
In data 10 dicembre 2004, presentava istanza di condono riferita all’ampliamento del manufatto e alle relative pertinenze, con superfici e volumi determinati secondo la nota 1 alla tabella tipologie abuso l. 47/85, pari a mq 65 per la superficie abusiva, mq 25 per l’ampliamento e mq 164 per le pertinenze, articolati in quattro corpi di fabbrica. Veniva rappresentato che il Comune non concludeva il procedimento per mancanza del necessario parere della Soprintendenza BB.CC.AA., trattandosi di area assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del DPRS n. 548/1968.
Il ricorrente (in data 24 ottobre 2021 e in data 4 novembre 2021), sollecitava quindi la Soprintendenza al rilascio del nulla osta, avendo egli già completato l’istruttoria amministrativa, versato l’oblazione e corrisposto gli oneri concessori.
La Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, rigettava tuttavia la richiesta, ritenendo le opere non condonabili in quanto ricadenti in area vincolata e precisava di non potere esprimere valutazioni nel merito sull’aumento di superficie e sulle pertinenze oggetto dell’istanza di condono.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, veniva proposto ricorso per i seguenti motivi di diritto.
Con il primo motivo di ricorso (rubricato “ Violazione legge. Silenzio accoglimento ”) veniva rappresentato che le opere erano state eseguite in area gravata da vincolo paesaggistico, comportando incremento di superficie come indicato nell’istanza di sanatoria del 10 dicembre 2004. Per il ricorrente, troverebbe applicazione l’art. 46 L.R. n. 17/2004 che prevede la formazione del silenzio assenso in caso di inerzia della Soprintendenza protrattasi oltre il termine di centoventi giorni, con conseguente consolidamento dell’affidamento del privato. Veniva rilevato, inoltre, che la mancata formazione del silenzio assenso sarebbe eccepibile solo ove la fattispecie concreta risulti difforme dalla disciplina vigente al momento dell’abuso, circostanza non ricorrente. Veniva osservato che i provvedimenti impugnati richiamano il vincolo paesaggistico di cui al D.A. n. 1980 del 29 agosto 1978 (con decorrenza dal 31 marzo 1967), fondando su tale presupposto la ritenuta insuscettibilità di sanatoria. Nondimeno, la Soprintendenza si limitava ad affermare di non poter esaminare il merito della domanda, invitando il Comune ad applicare le sanzioni, senza considerare il rilievo dei profili temporali e procedimentali, né svolgere una compiuta valutazione di compatibilità paesaggistica, nonostante l’inerzia dell’Amministrazione protrattasi per oltre un ventennio.
Veniva denunciato un evidente difetto di istruttoria e di motivazione: il diniego non scaturirebbe da un accertamento concreto dell’impatto delle opere sul bene paesaggistico, né esplicita le ragioni ostative alla sanatoria. La tecnica motivazionale adottata risulterebbe in contrasto con i principi enucleati da Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2021, n. 4006, secondo cui i pareri paesaggistici devono contenere la puntuale descrizione dell’abuso e la valutazione della sua compatibilità con il contesto tutelato.
La Soprintendenza avrebbe adottato un’interpretazione rigidamente preclusiva del vincolo, escludendo la sanabilità degli interventi come se il vincolo integrasse un divieto assoluto. Ciò contrasterebbe, per il ricorrente, con la normativa che ammette nuove edificazioni e valutazioni positive anche in sede di condono, ove l’opera sia compatibile; nella specie, l’intervento non avrebbe modificato la percezione del paesaggio né arrecato compromissione ai valori estetici tutelati.
Per il CO, si configurerebbe un eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento della causa tipica dell’azione amministrativa, in violazione dell’art. 131, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 42/2004, che imporrebbe un accertamento sostanziale delle alterazioni dei luoghi. Il Comune non avrebbe ancora esaminato l’istanza di condono e l’interesse ad impugnare sorgerebbe solo a seguito di un eventuale rigetto. Veniva richiamato a sostegno delle proprie ragioni, il principio del tempus regit actum , come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20, secondo cui la compatibilità deve essere valutata in base alla disciplina vigente al momento della decisione. Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 e del relativo Allegato A, talune opere non richiederebbero autorizzazione paesaggistica, con conseguente insussistenza dell’interesse della Soprintendenza a pronunciarsi.
Con il secondo motivo di ricorso (rubricato “Violazione di legge ed eccesso di potere nella formazione del silenzio assenso” ) veniva rilevato che la perdurante inerzia del Comune di San Giovanni La Punta e della Soprintendenza avrebbe ingenerato una posizione qualificata di affidamento nel privato, avendo l’Amministrazione omesso di rendere, nei termini di legge, il parere vincolante previsto dall’art. 46 L.R. n. 17/2004. L’inutile decorso del termine avrebbe determinato la formazione del silenzio assenso, con conseguente consumazione del potere provvedimentale della P.A., che avrebbe potuto intervenire soltanto in autotutela e nel rispetto di un termine ragionevole (art. 20 L. 241/1990; v. anche Caringella, Manuale di diritto amministrativo, 2010, p. 1035).
Veniva richiamata a sostegno delle proprie ragioni la giurisprudenza secondo cui, in presenza di situazioni di affidamento ingenerate dalla prolungata inerzia dell'Amministrazione, l’adozione di provvedimenti repressivi – quali l’ingiunzione di demolizione – sia sorretta da una motivazione rafforzata che evidenzi il prevalente interesse pubblico. Nel caso di specie, nessuna valutazione comparativa risulterebbe svolta e non sarebbe dimostrata la sussistenza di un effettivo pregiudizio al bene paesaggistico. L’inerzia ultradecennale dell’Amministrazione costituirebbe, anzi, indizio significativo dell’assenza di un’effettiva lesione dell'interesse tutelato, con conseguente illegittimità dei provvedimenti repressivi adottati.
Si costituiva in giudizio con atto di mera forma depositato in data 5 settembre 2024, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che, con memoria depositata in data 15 ottobre 2025 rilevava quanto segue: a) occorre tener conto di quanto disposto dall’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che riguarda i vincoli assoluti e i vincoli relativi, con riferimento alle tipologie di illecito di cui all’allegato 1, dal n. 1 al n. 6; b) inoltre, il successivo comma 27, lettera d, nel confermare le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude comunque dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; c) con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, in quanto lesivo della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente, l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, il quale, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge regionale n. 15/2004, che ha recepito il cosiddetto “terzo condono”, ha affermato che era ammissibile la sanatoria delle opere abusive “realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta”; d) è stata, quindi, adottata la menzionata circolare assessoriale n. 2/2022; e) per quanto attiene alle nozioni di volume e di superficie, occorre considerare il significato e il rilievo giuridico che tali espressioni assumono in ambito paesaggistico; f) la motivazione del provvedimento può anche essere resa per relationem; g) in materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non necessitano, comunque, di particolare motivazione o del previo invio della comunicazione di avvio del procedimento; i) la partecipazione procedimentale garantita nel caso di presentazione ex ante di una richiesta di autorizzazione paesaggistica trova giustificazione nel fatto che in tal caso l’opera deve ancora essere realizzata e l’interlocuzione può consentire di superare eventuali criticità, mentre in sede di condono l’opera è già stata definitivamente e immutabilmente realizzata; i) non può trovare applicazione nel caso di specie l’art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4/2003, né l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2003, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2021; l) occorre, altresì, tener conto, di quanto disposto dall’art. 23, terzo comma, della legge regionale n. 7/2019; m) nell’ipotesi in esame la richiesta di condono si riferisce ad un ampliamento, sicché è intervenuta la creazione di nuovi volumi e superfici.
All’udienza del 20 novembre 2025, sentite le parti, la causa veniva assunta in decisione.
All’udienza del 20 novembre 2025, sentite le parti, la causa veniva assunta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il nucleo fondamentale della vicenda è già stato ripetutamente affrontato dalla Sezione con recenti pronunce (cfr., ad esempio, le sentenze n. 1794/2024 e n. 1791/2024, in data 14 maggio 2024; n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1755/2024, n. 1755/2024 in data 10 maggio 2024; n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1629/2024 e n. 1619/2024 in data 3 maggio 2024; n. 1581/2024 in data 30 aprile 2024; n. 1561/2024 in data 29 aprile 2024; n. 1330 in data 8 aprile 2024; n. 1279/2024 in data 3 aprile 2024; n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024 e n. 1090/2024 in data 19 marzo 2024).
Confermando le valutazioni espresse in tali circostanze, la Sezione osserva che con circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 02 in data 30 dicembre 2022 è stato correttamente precisato quanto segue: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge; b) ne consegue, con riferimento al cosiddetto terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa; c) la decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione; d) pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Tali affermazioni sono conformi alla conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, potendo farsi menzione dei seguenti precedenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nonché del T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo e Sezione Distaccata di Catania: a) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 in data 27 novembre 2023 e n. 288/2023 in data 19 aprile 2023; b) T.A.R. di Palermo, I, 22 dicembre 2023, n. 3832; 1 dicembre 2023, n. 3586; 27 novembre 2023, n 3541; c) T.A.R. di Catania, II, n. 3692/2023, n. 3694/2023 e n. 3695/2023 in data 7 dicembre 2023; n. 3304/2023 in data 7 novembre 2023; n. 3222/2023 in data 30 ottobre 2023; n. 3182/2023 in data 27 ottobre 2023.
In particolare, nelle decisioni indicate è stato precisato che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Più analiticamente le affermazioni della giurisprudenza (e dell’Assessorato Regionale) si giustificano sulla base delle seguenti argomentazioni.
L’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recita come segue:
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
Nell’allegato 1 sono contemplate le tipologie di opere suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per quanto in questa sede interessa, prevede, invece, quindi, segue:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
…
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Come si evince da quanto esposto, l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, confermando le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 17 settembre 2015, n. 599).
L’art. 24 della legge regionale n. 15/2003 ha, peraltro, disposto quanto segue:
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
A sua volta, l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021 ha introdotto l’art. 25-bis alla legge regionale n. 16/2016, il cui primo comma stabiliva che:
L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.
Con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003).
Con la menzionata sentenza in data 19 dicembre 2022, n. 252, la Corte Costituzionale - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d, dell’art. 32, il quale attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non poteva prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d.
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia" (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo; b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Deve, peraltro, osservarsi che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza cautelare n. 357/2023 in data 9 novembre 2023, nel disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito innanzi al giudice di primo grado, ha osservato, in relazione a fattispecie parzialmente analoga (e per quanto in questa sede interessa), che il tema da approfondire per la soluzione della problematica oggetto del ricorso attiene alle ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi.
Sul punto occorre, però, considerare che la giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sedi di Palermo e di Catania, trova conforto e fondamento proprio nelle già menzionate ed esplicite pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che appare opportuno riportare testualmente: a) sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 836/2023 in data 27 novembre 2023); b) …anche per la natura vincolata degli atti [si] ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 288/2023 in data 10 aprile 2023).
Quindi, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha già escluso, in sede di merito (cioè a cognitio plena) che vi fosse necessità di “approfondire le ricadute della declaratoria di incostituzionalità”, come si desume dalle inequivocabili enunciazioni contenute nelle due sentenze che sono state indicate, con cui è stata affermata la piena applicabilità della disciplina nazionale relativa al cosiddetto terzo condono in ambito regionale.
La formulazione, peraltro, non del tutto esplicita contenuta nella citata ordinanza cautelare n. 357/2023 in data 9 novembre 2023 (approfondire le “ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi”), sebbene comprensibile avuto riguardo alla natura della decisione adottata (a cognizione sommaria), non appare, allo stato, idonea a giustificare un mutamento dell’indirizzo interpretativo che si è già andato delineando e consolidando alla luce delle non equivoche indicazioni rese dalla Corte Costituzionale, potendo, altresì, farsi menzione sul punto dell’ordinanza cautelare del giudice di appello n. 256/2023 in data 24 luglio 2023, dove parimenti si afferma in modo esplicito che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esistente in materia (sent. Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento, art.32, comma 27, lett. d), D.l. n.269/2003 conv. in L. 326/2003) e della circolare 02/2022 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali che, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex L. 326/2003, sono sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In ordine alle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, in disparte ciò che sarà osservato nel seguito, occorre aggiungere quanto segue: a) la circostanza che il diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali sia stato comunicato al tecnico incaricato non rileva, posto che l’interessato ha, comunque, pienamente conosciuto ed impugnato il provvedimento (cfr. art. 41, secondo comma, c.p.a.: “il ricorso deve essere notificato… entro il termine… decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza…”); b) nel caso in esame viene in rilievo un intervento che ha determinato la creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, come risulta dalla stessa domanda di condono e come esposto in ricorso dall’interessato; c) a fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); d) nella specie il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; e) il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); f) per quanto attiene al citato art. 29 della legge regionale n. 7/2019, deve osservarsi che, in disparte i rilievi sulla specialità del procedimento di condono, il paesaggio è comunque una componente dell’ambiente e non può considerarsi decisivo il rilievo che il legislatore regionale, come osservato dal ricorrente, in altre disposizioni (artt. 27, ottavo comma, e art. 28, quarto comma) abbia separatamente contemplato le due nozioni; g) al riguardo è sufficiente far menzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2021, con cui, richiamando costante giurisprudenza, si è precisato che le competenze legislative regionali, anche esclusive, in materia di paesaggio non possono incidere sulla materia ambientale di competenza dello Stato, proprio a dimostrazione del fatto che il primo concetto non è indipendente dal secondo e che le due nozioni sono interconnesse ed essenzialmente attratte da un rapporto di continenza; h) la disparità di trattamento non assume rilievo, quale figura sintomatica dell’eventuale eccesso di potere, nei provvedimenti che presentano natura vincolata; i) come risulta (anche) dal Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle Isole Eolie approvato con decreto assessoriale in data 8 novembre 2006, l’intero territorio delle Isole Eolie era sottoposto a vincolo paesaggistico già in forza dei seguenti provvedimenti: - decreto del Presidente della Regione n. 5098 in data 7 settembre 1966, relativamente al Comune di Lipari; - decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di S. Marina Salina; - decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di Leni; - decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di Malfa.
Tutto ciò premesso, si rileva, invece, che già con pregresse decisioni (cfr., ad esempio, le sentenze n. 3692/2023 in data 7 dicembre 2023 e n. 2068/2024 in data 3 giugno 2023) la Sezione ha osservato come la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 1 marzo 2023, n. 2194) abbia chiarito che il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale anche spetta l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, posto che le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono in tale procedimento al (solo) fine di esprimere il loro - pur vincolante - avviso.
Nessuna norma relativa a tale specifico provvedimento attribuisce, invero, a tali autorità il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.
I poteri repressivi e sanzionatori nella specifica materia paesaggistica sono disciplinati, invero, con riferimento alle diverse fattispecie procedimentali contemplate dal decreto legislativo n. 42/2004 (cfr., in particolare gli artt. 160 e seguenti, nonché gli artt. 167 e 168), nonché nelle particolari ipotesi normate dal D.P.R. n. 380/2001 (cfr., ad esempio, gli artt. 33, terzo comma, e 35 secondo comma), mentre nel caso di condono edilizio che sia definito con provvedimento di diniego, il successivo ordine di demolizione è di competenza del Comune, trovando applicazione l’ordinaria disciplina di cui all’art. 31 e potendo ipotizzarsi una competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo solo nell’ipotesi - che in questa sede non rileva - di cui al comma 4-bis.
In conclusione, il ricorso è infondato e per l’effetto deve essere rigettato.
Le spese del giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie e degli interessi coinvolti possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA LL, Presidente
LE TI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TI | DA LL |
IL SEGRETARIO