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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 18664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18664/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti PIERMATTEO GAETANO e
FIORILLO MARILENA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI Parte_1 Parte_2
TORINO il 19/06/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
DÀ ATTO che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi resta assegnata in uso esclusivo
(comprensivo di arredi e mobilio) alla moglie, IG.ra per il periodo di anni 5 (cinque) Parte_2 decorrenti dall'omologa della separazione. Alla scadenza del quinquennio – salvo diverso accordo tra le parti, concernente eventuale proroga di tale periodo di tempo – le parti procederanno alla vendita dell'immobile al valore di mercato e alla suddivisione in parti uguali del ricavato, salvo il diritto reciproco di ciascun coniuge di acquistare in prelazione la quota dell'altro coniuge;
analogo diritto competerà a ciascun coniuge nell'eventualità in cui l'altro coniuge intenda vendere la propria quota a terzi. In caso di vendita a terzi dell'immobile, la suddivisione degli arredi e del mobilio sarà stabilita tra le parti di comune accordo. Il mutuo che gravava su detto alloggio è già stato estinto. La IG.ra durante il periodo in cui avrà l'uso esclusivo dell'immobile si farà carico di tutte le spese di Pt_2 ordinaria manutenzione e di riscaldamento, nonché di quelle di riparazione derivanti dal normale deterioramento derivante dall'uso, mentre le spese di straordinaria amministrazione dovranno essere decise di comune accordo e verranno ripartite in parti uguali tra i coniugi. Il IG. si obbliga a Pt_1 corrispondere alla IG.ra la sua quota delle spese straordinarie nel più breve tempo possibile, Pt_2 dietro esibizione degli idonei documenti giustificativi;
DÀ ATTO che il saldo dei conti corrente cointestati n. 0000004681133 presso la di Controparte_1
IV (conto da estinguere) e n. 0000060042815 presso la di NC (conto che Controparte_1
i coniugi si impegnano ad estinguere) verrà diviso in parti eguali tra i coniugi;
DÀ ATTO che i beneficiari delle polizze di cui ai punti 8 e 9 resteranno invariati;
DÀ ATTO che il cane "di famiglia" di nome rimarrà affidato alla IGnora che CP_2 Parte_2 ne è legittima intestataria e si farà carico in via esclusiva di tutte le spese necessarie al suo accudimento
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento. Dichiarano, altresì, di aver già provveduto a definire in separata sede ogni altro aspetto economico e patrimoniale;
DÀ ATTO che la IG.ra rinuncia ad ogni pretesa in ordine a futuri TFR/TFM del IGnor Pt_2 Pt_1 e quest'ultimo rinuncia a far valere qualsiasi pretesa nel caso di liquidazione dell'attività commerciale Gimo' S.N.C. di sita in Torino, Via Giovanni Giolitti 9/C Parte_3 attualmente svolta dalla IGnora Pt_4
sulle spese di lite tra le parti.
[...] Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/04/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 18664/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti PIERMATTEO GAETANO e
FIORILLO MARILENA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI Parte_1 Parte_2
TORINO il 19/06/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
DÀ ATTO che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi resta assegnata in uso esclusivo
(comprensivo di arredi e mobilio) alla moglie, IG.ra per il periodo di anni 5 (cinque) Parte_2 decorrenti dall'omologa della separazione. Alla scadenza del quinquennio – salvo diverso accordo tra le parti, concernente eventuale proroga di tale periodo di tempo – le parti procederanno alla vendita dell'immobile al valore di mercato e alla suddivisione in parti uguali del ricavato, salvo il diritto reciproco di ciascun coniuge di acquistare in prelazione la quota dell'altro coniuge;
analogo diritto competerà a ciascun coniuge nell'eventualità in cui l'altro coniuge intenda vendere la propria quota a terzi. In caso di vendita a terzi dell'immobile, la suddivisione degli arredi e del mobilio sarà stabilita tra le parti di comune accordo. Il mutuo che gravava su detto alloggio è già stato estinto. La IG.ra durante il periodo in cui avrà l'uso esclusivo dell'immobile si farà carico di tutte le spese di Pt_2 ordinaria manutenzione e di riscaldamento, nonché di quelle di riparazione derivanti dal normale deterioramento derivante dall'uso, mentre le spese di straordinaria amministrazione dovranno essere decise di comune accordo e verranno ripartite in parti uguali tra i coniugi. Il IG. si obbliga a Pt_1 corrispondere alla IG.ra la sua quota delle spese straordinarie nel più breve tempo possibile, Pt_2 dietro esibizione degli idonei documenti giustificativi;
DÀ ATTO che il saldo dei conti corrente cointestati n. 0000004681133 presso la di Controparte_1
IV (conto da estinguere) e n. 0000060042815 presso la di NC (conto che Controparte_1
i coniugi si impegnano ad estinguere) verrà diviso in parti eguali tra i coniugi;
DÀ ATTO che i beneficiari delle polizze di cui ai punti 8 e 9 resteranno invariati;
DÀ ATTO che il cane "di famiglia" di nome rimarrà affidato alla IGnora che CP_2 Parte_2 ne è legittima intestataria e si farà carico in via esclusiva di tutte le spese necessarie al suo accudimento
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento. Dichiarano, altresì, di aver già provveduto a definire in separata sede ogni altro aspetto economico e patrimoniale;
DÀ ATTO che la IG.ra rinuncia ad ogni pretesa in ordine a futuri TFR/TFM del IGnor Pt_2 Pt_1 e quest'ultimo rinuncia a far valere qualsiasi pretesa nel caso di liquidazione dell'attività commerciale Gimo' S.N.C. di sita in Torino, Via Giovanni Giolitti 9/C Parte_3 attualmente svolta dalla IGnora Pt_4
sulle spese di lite tra le parti.
[...] Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/04/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.