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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1730/2021 introdotta con ricorso depositato in data 04.10.2021 da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Regno Unito) il 10/12/1976 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maria Serpilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Santoni, sito in Monteprandone (AP), Largo XXIV
Maggio 5
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il RT C.F._2
20.04.1968 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Simonetti del Foro di Fermo RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13.06.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi addebitandola al marito.
Pronunciare i provvedimenti presidenziali suddetti da confermarsi poi con la sentenza definitiva o quelli che si riterranno di giustizia, da integrarsi con le conclusioni precisate ed integralmente trascritte nella memoria integrativa ex art. 709 comma 3
c.p.c. con atto depositato l'11/05/22. Dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitandola per colpa esclusiva al Sig. , in considerazione delle RT
accertate violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal matrimonio, alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno. 2) in considerazione delle accertate violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal matrimonio, dichiarare l'addebito della separazione a carico del marito;
3) Affido condiviso del figlio minore RT
; 4) Assegnazione della casa coniugale sita a Carassai in via Persona_1
Garibaldi 31/33 alla Sig. in quanto genitore affidatario del figlio minore, Parte_1
ove risiederà altresì il figlio maggiorenne non economicamente Persona_2
autosufficiente. 5) porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere RT
alla ricorrente un assegno di concorso al mantenimento mensile per i figli pari ad €
500 cadauno, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6)I coniugi parteciperanno alle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie, in base alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. 7) condannare il Sig. al risarcimento in favore RT
della ricorrente, , del danno non patrimoniale da lei subito Parte_1
che si chiede nella misura di € 70.000,00 o in quella somma che il Tribunale vorrà determinare. 8) Si chiede altresì che l'Ill.ma Autorità adita disponga lo svincolo delle somme che la coppia aveva deciso di destinare ai figli pari ad € 15.000,00 ciascuno, al fine di permettere ai medesimi il finanziamento dei propri studi. 9) Restituzione del possesso di Pontenina di proprietà della Sig.ra Con vittoria di spese e Parte_1
compenso di causa”
PER IL RESISTENTE: “CHIEDE: voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: rimettere in istruttoria il presente procedimento per le motivazioni sopra elencate;
in via subordinata: accogliere le richieste già formulate e contenute negli scritti difensivi sin qui depositati, quivi da considerarsi integralmente riportate e trascritte, sulle quali si insiste e, nel contempo, provvedere all'integrale rigetto di tutto quanto formulato, dedotto e richiesto da controparte. Con vittoria di spese e competenze professionali”. Nei precedenti scritti difensivi, richiamati nelle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, aveva invece chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1. autorizzare
i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. in considerazione della condotta della manifestamente volta Parte_1
ad infrangere il legame di fiducia ed affettività dei coniugi instaurato col matrimonio ed a minare in modo grave e determinante l'unione della coppia, dichiarare l'addebito della separazione a carico della predetta, nel contempo rigettando la richiesta di parte avversa di addebito della separazione a carico del marito;
3. RT
concedere ai coniugi l'affido congiunto del figlio minore , nel Persona_1
contempo rigettando la richiesta di affido esclusivo dello stesso alla madre in quanto infondata in fatto e diritto;
4. assegnare la casa coniugale sita a Carassai, in via
Garibaldi 33, alla Sig. ove però potrà risiedere con i figli, solo fino a Parte_1 quando gli stessi raggiungeranno l'indipendenza economica ovvero decideranno di stabilirsi altrove;
5. stabilire che il Sig. corrisponda alla ricorrente RT
un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli, pari ad € 250,00 cadauno, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella quota del 50%, vista l'esiguità del reddito percepito dal resistente;
6. rigettare nella loro interezza tutte le restanti pretese avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto, in particolare - quella inerente alla restituzione dell'immobile di Ponte Nina di proprietà della Sig.ra del cui Parte_1
possesso lo continuerà a godere fino al termine indicato nella scrittura CP_1
autenticata a firma del notaio Dott. di Porto Sant'Elpidio; - quella Persona_3
inerente al conferimento della somma di € 70.000,00 o in quella somma che il
Tribunale vorrà determinare, in favore della sig.ra a titolo Parte_1
di danno non patrimoniale - endofamiliare da lei asseritamente subito, dichiarandola infondata e comunque inammissibile in questa sede per le ragioni esaustivamente esaminate nella suestesa narrativa;
- quella inerente alla richiesta di svincolo delle somme del fondo di accumulo destinato ai figli, in quanto non vi era nessun accordo di base a riguardo tra la coppia, trattandosi di un'iniziativa del padre alla quale la madre non ha contribuito in alcun modo. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2021 sulla Parte_1
premessa che:
- in data 25.04.1999, nel Comune di Carassai (AP), aveva contratto matrimonio civile con il sig. , C.F. , nato a [...] RT C.F._2
(AP) il 20.04.1968;
- dall'unione coniugale erano nati i figli , in data 08.08.2002, e Persona_2
, in data 27.12.2004; Persona_1 - il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del marito, il quale, nel corso della vita coniugale, aveva costantemente umiliato e denigrato la moglie, mediante reiterate offese, sia in pubblico che in privato;
il marito aveva altresì, sin dall'inizio del matrimonio, esercitato una prevaricazione sulla ricorrente, tale per cui la donna non poteva frequentare altre persone, andare in palestra o a lezioni di tennis, nonché, per molti anni, lavorare, poiché ella avrebbe dovuto esclusivamente occuparsi della casa e della cura dei figli;
il controllo esercitato dallo riguardava anche la scelta CP_1
dei vestiti, atteso che la ricorrente non poteva indossare scarpe con tacchi o gonne, essendo, nel pensiero del marito, abiti non adatti a donne sposate;
la moglie doveva essere sempre presente a pranzo e a cena e, qualora il marito le avesse telefonato, ella avrebbe dovuto rispondere immediatamente, altrimenti la reazione violenta dell'uomo sarebbe stata spropositata;
lo aveva, peraltro, attacchi di ira improvvisi, CP_1
durante i quali diventava violento verbalmente ed iniziava anche a lanciare o a sbattere cose, arrivando persino a ferirsi e sanguinare;
egli minacciava spesso di morte la moglie e chi le stava vicino, compreso il nucleo familiare di origine della donna;
riferiva la ricorrente che lo aveva avuto una relazione extraconiugale durata oltre dieci CP_1
anni, da lui confessata alla moglie, la quale veniva disprezzata dal marito mediante continui confronti con l'amante, anche con riferimento alla sfera sessuale;
a partire dal mese di maggio 2021, si erano verificati episodi ancor più espliciti di minacce del resistente nei confronti della ricorrente, già oggetto di denuncia e per i quali era stato aperto un procedimento penale presso questo Tribunale;
la aggiungeva che Parte_1
il marito non era nemmeno un buon padre, in quanto denigrava spesso anche i figli e aveva davanti a loro atteggiamenti omofobi e razzisti;
i coniugi avevano tentato in passato di seguire un percorso da uno psicoterapeuta, ma con scarsi risultati a causa dell'atteggiamento poco collaborativo del marito;
in virtù dei comportamenti tenuti dallo la ricorrente soffriva di attacchi di ansia, per cui le era stata prescritta CP_1
una terapia farmacologica, come da certificazioni mediche che produceva in giudizio.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti del marito per violazione dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., affido super esclusivo del figlio minore alla madre nella ex Per_1
casa coniugale, che pertanto doveva essere assegnata alla ricorrente, obbligo del padre di provvedere al mantenimento della prole mediante il versamento alla moglie di un assegno di importo pari a complessivi euro 1.000 (euro 500 per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico dello e CP_1
30% alla Quest'ultima chiedeva altresì la condanna del resistente al Parte_1
risarcimento del danno endofamiliare, lo svincolo di somme destinate a finanziare gli studi universitari dei figli e la restituzione del possesso di un immobile sito a
Campofilone (FM), Località Ponte Nina, di sua proprietà.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione giudiziale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva il rigetto dell'avversa richiesta di addebito in quanto, in considerazione della condotta della a suo dire Parte_1
manifestamente volta ad infrangere il legame di fiducia ed affettività dei coniugi instaurato col matrimonio ed a minare in modo grave e determinante l'unione della coppia, la separazione doveva essere addebitata alla ricorrente;
chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore , che il contributo a suo carico Per_1
per il mantenimento della prole fosse contenuto nella somma di euro 250 per ogni figlio, che le spese straordinarie fossero ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore e che le ulteriori domande proposte dalla moglie fossero dichiarate inammissibili.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 12.01.2022; fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per l'audizione del figlio all'udienza del 13.04.2022, in quanto era Persona_1
necessario decidere in ordine all'affido del predetto minore.
Con istanza del 21.01.2022 la difesa della ricorrente, rappresentando l'impossibilità per la donna di vivere nella ex casa coniugale poiché il marito, che possedeva ancora le chiavi, invadeva costantemente la sua sfera di riservatezza senza preavviso e ritenendo, per tale ragione, necessario adottare nel più breve tempo possibile i provvedimenti temporanei e urgenti, rinunciava alla domanda di affido esclusivo del minore aderendo alla richiesta di affido condiviso avanzata dal resistente. Per_1
Il Presidente del Tribunale, preso atto dell'istanza della ricorrente, anticipava al giorno
09.03.2022 l'udienza già fissata al 13.04.2022, non essendo più necessario procedere all'audizione del figlio. In quella sede, il Presidente si riservava, concedendo termine di dieci giorni alla controparte per il deposito di note di replica all'istanza del
21.01.2022 depositata dalla ricorrente.
Con ordinanza del 23.03.2022 venivano, infine, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole, con i quali: i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
il figlio minore Persona_1
veniva affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale, che veniva pertanto assegnata alla donna per viverci con il figlio minore nonché con l'altro figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
si Persona_2
disponeva, in merito al diritto di visita paterno, che il minore , poiché prossimo Per_1
al raggiungimento della maggiore età, potesse vedere il padre quando voleva, previ accordi, di volta in volta, tra padre e figlio e comunicazione alla ricorrente;
veniva, infine, posto a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento della prole pari ad euro 700,00 (euro 350 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al Giudice Istruttore ove, all'udienza del 23.06.2022, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
e la causa veniva rinviata per la decisione sulle istanze istruttorie e per la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 27.10.2022, successivamente sostituita, con decreto del 18.10.2022, con il deposito di note scritte ex art. 16 DL 228/2021.
Alla predetta udienza il resistente, , seppure era stata disposta la RT
trattazione cartolare, compariva personalmente e, sentito dal Giudice, dichiarava che non era ancora riuscito ad asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale a causa dell'opposizione della ricorrente, la quale aveva anche occupato, con scatoloni contenenti i beni di proprietà del marito, un seminterrato locato a terzi di cui lo non aveva le chiavi di accesso;
il Giudice, preso atto di quanto dichiarato CP_1
dal resistente, rinviava la causa all'udienza del 03.11.2022, disponendo la comparizione personale delle parti. In quella sede il G.I., stante l'elevata conflittualità tra i coniugi, stabiliva altresì che gli stessi dovessero farsi assistere dai rispettivi legali o da persone di loro fiducia per l'individuazione e l'asportazione dall'abitazione familiare dei beni di proprietà dello fissando per tale incombente il giorno CP_1
14.11.2022 e prevedendo che, in caso di disaccordo sulla proprietà degli oggetti, essi dovessero essere custoditi nel garage dalla ricorrente. Infine, il G.I. si riservava di decidere sulle istanze istruttorie, assegnando alle parti termine sino al 15.12.2022 per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 13.03.2023 venivano ammesse le prove orali proposte dalla parte ricorrente ritenute rilevanti ai fini della decisione, mentre quelle avanzate dal resistente venivano rigettate poiché afferenti a fatti avvenuti nella primavera del 2021, quando la crisi tra i coniugi era già conclamata;
il Giudice disponeva, inoltre, che lo CP_1
depositasse le ultime dichiarazioni dei redditi, essendo fatto notorio che il settore dell'edilizia, ove svolgeva la propria attività il resistente, aveva subito un notevole miglioramento per effetto degli incentivi pubblici.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi, con provvedimento del 06.06.2023 , veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 06.06.2024, con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; a tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione personale va accolta. Invero, l'articolo 151, primo comma, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta reciproca di addebito della separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, le denunce penali della ricorrente verso il marito
– per le quali è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dello
–, nonché la perdurante cessazione della convivenza dal mese di maggio CP_1
2021, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione del rapporto coniugale.
Si evince quindi che, ormai, si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In merito alla richiesta avanzata dal resistente di rimettere in istruttoria il presente procedimento, va rilevato come tale domanda sia infondata per le ragioni già espresse dal G.I. nell'ordinanza del 13.03.2023, secondo cui: “I capitoli di prova orale proposti da parte resistente nella seconda memoria ex articolo 183 numero 6 cpc non sono ammissibili perché relativi a circostanze ininfluenti ai fini del decidere;
essi, infatti, si riferiscono essenzialmente al particolare rapporto fra la ricorrente e la sua amica
ON, ma, all'evidenza, si tratta di fatti (quando sono circostanziati e non sempre
è così) riferibili alla primavera del 2021, allorquando la crisi coniugale, come detto, era ormai conclamata: tali fatti, pertanto, potrebbero essere considerati più l'effetto che la causa della crisi”. Invero, la stessa ricorrente, nell'atto di denuncia-querela del
08.09.2021, acquisito agli atti, aveva dichiarato ai militari del Comando Provinciale
Carabinieri di Ascoli Piceno, di avere tentato di avviare le pratiche per separarsi dallo già 3 anni prima (e dunque nel 2017-2018), ma che era stata costretta a CP_1
rinunciarvi a causa della mancanza di denaro;
ciò è confermato dalla lettera datata 22.11.2017 a firma dell'avv. Lorella Crosta, precedente legale della Parte_1
Peraltro, davanti ai Carabinieri, la ricorrente ha dichiarato che in quel momento i coniugi erano già separati di fatto e non avevano rapporti intimi dal mese di maggio
2021. D'altra parte, che l'episodio del pranzo del 23 maggio 2021 fosse una conseguenza della crisi già in atto, lo comprovano le stesse s.i.t., depositate dal resistente, della sig.ra la quale, nel riportare unicamente quanto Parte_2
accaduto quel giorno, ha comunque precisato che, a seguito di ciò, erano riemerse
“vecchie cose del passato”; del resto, la missiva del 2017 sopra citata ed a quella del
2010 in atti (afferente, tra le altre, la denuncia al marito da parte della moglie, tramite il suo legale di allora, delle vessazioni subite, nonché alle dichiarazioni rese dalla ricorrente dinanzi ai Carabinieri in data 08.09.2021) dimostrano che il legame matrimoniale si era già rotto da tempo e che le riferite minacce pronunciate dallo non hanno avuto alcuna efficacia causale con la disgregazione del nucleo CP_1
familiare e l'intollerabilità della convivenza.
In merito alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente va invece rilevato quanto segue.
La sig.ra ha dedotto, a sostegno della propria domanda, che il marito, nel Parte_1
corso della vita matrimoniale, si era reso responsabile della violazione degli obblighi coniugali rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di essere stata sottoposta a reiterate umiliazioni e violenze psicologiche da parte del marito, il quale l'aveva anche, in più occasioni, minacciata di morte. Deduceva, inoltre, la violazione del dovere di fedeltà da parte dello CP_1
il quale aveva confessato alla moglie di avere avuto una relazione extraconiugale con un'altra donna durata circa dieci anni.
Dal canto suo, il resistente ha contestato quanto affermato dalla ricorrente, sostenendo,
a sua volta, di avere adempiuto ai doveri di assistenza morale e materiale e di non avere mai tenuto le condotte descritte dalla moglie.
Queste ultime vanno ricondotte nell'ambito del fenomeno del c.d. “mobbing coniugale”, riguardo al quale occorre, innanzitutto, precisare che per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili (illeciti o anche leciti se considerati singolarmente) che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (v., tra le altre, Cass., sez. lav., n. 3785/2009; anche n.
18093/2013).
In ambito familiare, invece, vige il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 3 Cost.) e, dunque, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.
13983/2014), la nozione di mobbing, in tale contesto, assume un rilievo meramente descrittivo, ma idoneo a rappresentare quell'insieme di condotte del coniuge che si rivelino offensive, denigratorie e svalutanti dell'altro coniuge, causando pregiudizio, anche psicologico.
Pertanto, anche nel caso di “mobbing familiare”, ai fini della prova dell'addebito, rimangono fermi i principi enunciati dalla costante giurisprudenza che impongono di verificare se risulta provato il compimento da parte del coniuge di specifici atti contrari ai doveri del matrimonio – non solo quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c., ma anche quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. – sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (cfr. Cass. n. 25843/2013, n. 2059/2012, n. 14840/2006).
Ciò posto, con riguardo alle asserite umiliazioni e violenze psicologiche poste in essere dal marito nei confronti della moglie, concretizzatesi in attacchi sistematici alla sua dignità, atteggiamenti di prevaricazione e attacchi alla sua reputazione, occorre rilevare che quanto rappresentato da parte ricorrente ha trovato adeguato riscontro nel corso dell'istruttoria.
Al riguardo, va premesso, come già evidenziato in ordine al rigetto della richiesta di rimessione della causa in istruttoria e correttamente rilevato dal G.I. nell'ordinanza del 13.03.2023, che tutti gli episodi verificatisi a partire dalla primavera del 2021 non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'imputabilità all'uno o all'altro coniuge della disgregazione del nucleo familiare, apparendo piuttosto come conseguenze e non cause della separazione, poiché in quel periodo la crisi del matrimonio era già evidente.
Tanto premesso, in merito alle violenze psicologiche subite dalla moglie durante il matrimonio e prima degli episodi del 2021 sopra richiamati (pranzo del 23 maggio
2021 e successive minacce di cui alla querela sporta in data 08.09.2021 in atti), si consideri, in primo luogo, che già nel 2010 la ricorrente, tramite il suo legale di allora, aveva inviato allo una lettera nella quale contestava le continue vessazioni CP_1
subite da parte del resistente, che si comportava come “padrone” e non marito e che veniva meno, altresì, ai doveri di assistenza morale e materiale, costringendo infatti la donna a provvedere a tutte le esigenze della famiglia con l'esigua somma di euro 350 mensili. Dalla predetta missiva risulta inoltre che il resistente proibiva alla consorte di far salire la propria madre in auto e impediva alla suocera di entrare nella casa coniugale;
il disinteresse nei confronti dei figli e della moglie si era manifestato anche in occasione delle festività natalizie, ove lo non aveva acquistato regali per CP_1
loro, bensì esclusivamente per sé e i suoi familiari. Il contenuto di tale lettera, in quanto allegata dallo stesso resistente, deve ritenersi non contestato, come già rilevato dal G.I. nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori.
D'altra parte, anche i testimoni di parte ricorrente hanno confermato, con una versione concordante e convincente di cui non si ha motivo di dubitare, che nel corso della vita matrimoniale, il sig. era solito offendere e denigrare la moglie, anche RT
alla presenza di altre persone, e che esercitava un controllo sulla vita della donna.
Non può, infatti, essere ritenuto inattendibile il teste figlio delle parti, Persona_2
per il solo fatto di essere stato ricevuto dall'avv. Serpilli, difensore della madre nel presente giudizio, prima dell'udienza in cui avrebbe dovuto essere assunta la sua testimonianza, atteso che nessuna norma di legge vieta all'avvocato di incontrare o perfino di convocare presso il proprio studio i testimoni che intende sentire durante il processo, costituendo tale condotta, al massimo, un illecito deontologico qualora il legale si intrattenga con gli stessi “con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”, ai sensi dell'art. 55 Codice deontologico forense;
di detta circostanza, peraltro, il resistente non ha fornito alcuna prova. Allo stesso modo, appare pretestuosa, oltre che indimostrata, l'eccepita inattendibilità della teste Testimone_1
per presunta compiacenza con la ricorrente.
[...]
Ciò posto, la sig.ra , sentita all'udienza del 26.04.2023, ha in Testimone_1
particolare dichiarato che lo umiliava la sig.ra e la denigrava CP_1 Parte_1
pubblicamente, sia davanti ai parenti che agli sconosciuti ed ella era stata presente in alcune occasioni (“È vero. Ero presente in alcune occasioni”, con riferimento al capitolo 1 della II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte ricorrente). La testimone ha riferito altresì che il resistente impediva alla moglie di frequentare chicchessia, di vestirsi come voleva, di mantenere contatti con i colleghi di lavoro, di frequentare la palestra. Al riguardo ha, nello specifico, dichiarato: “È vero, ho lavorato con l'attrice per circa due anni, spesso il marito la chiamava per telefono e le chiedeva quando rientrava;
a volte, l'attrice nascondeva le scarpe con i tacchi in auto e le indossava dopo, in quanto il marito le diceva che non doveva indossare i tacchi, perché in caso contrario sarebbe stata “una poco di buono”; il marito diceva che la moglie poteva andare a cena solo in sua presenza;
sentivo quanto detto dal marito perché
l'attrice aveva il cellulare in viva voce”. È stato confermato dalla sig.ra Testimone_1
che lo voleva che la moglie fosse presente a casa per pranzo e
[...] CP_1
cena e che doveva rispondere immediatamente alle chiamate del marito, onde evitare sue reazioni sproporzionate (“È vero. Ero presente a volte in casa loro e l'attrice si agitava e diventava nervosa”). Infine, la teste ha dichiarato di essere stata presente personalmente in un'occasione in cui il resistente, a causa di un attacco di ira, aveva iniziato a lanciare o a sbattere cose, arrivando anche a ferirsi e a sanguinare.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del figlio delle parti, sentito Persona_2
all'udienza del 30.05.2023, il quale ha dichiarato di avere sentito il padre, in più di un'occasione, umiliare pubblicamente la madre, pronunciando le parole “puttana” ed invitando la donna a tornarsene al suo paese in Inghilterra, facendo intendere che ella fosse venuta in Italia per portarsi qualcosa del tipo di beni materiali. Il giovane ha anche riferito di avere sentito il padre rimproverare la madre sul modo di vestirsi, in particolare in merito all'uso di scarpe con i tacchi, ritenendo che, uscendo con tali indumenti, la ricorrente avesse obiettivi diversi da quelli dichiarati, alludendo evidentemente a frequentazioni con altri uomini. Oltretutto, anche il teste
[...]
ha confermato che il resistente pretendeva che la moglie dovesse essere a Per_2
casa per pranzo e cena e dovesse rispondere immediatamente alle chiamate del marito, al fine di evitare reazioni sproporzionate, essendo un comportamento che il padre teneva anche con loro figli. Sul punto, il testimone ha infatti dichiarato: “È vero. Mio padre lo faceva anche con noi. Mi ricordo che se non rispondevamo al telefono, mio padre si infuriava contro chi non gli aveva risposto;
io stesso sono stato insultato da mio padre
per questi motivi
; ricordo che mio padre voleva che mia madre fosse presente a pranzo e a cena anche per i preparativi che erano un obbligo per mia madre, la quale, comunque lavorava”.
Va inoltre considerato che le minacce di morte del resistente nei confronti della moglie, seppure, per le ragioni innanzi espresse, non siano state la causa della crisi del matrimonio, sono comunque indice della personalità dell'uomo e dell'atteggiamento da egli tenuto nei confronti della ricorrente.
L'istruttoria svolta ha confermato quanto dedotto dalla ricorrente e ha, dunque, comprovato la sussistenza di un costante comportamento offensivo e denigratorio posto in essere dal sig. nei confronti della moglie durante il RT
matrimonio; tale condotta, si pone in evidente contrasto con i doveri del matrimonio – primo tra tutti quello del rispetto della dignità e della personalità del coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. – ed è causalmente idoneo, in quanto ripetuto nel tempo – come dimostrano, oltre alle testimonianze sopra riportate, la lettera del 2010 in atti, la circostanza che i coniugi avessero intrapreso un percorso psicoterapeutico e la richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente, per la prima volta, già a novembre del 2017 –, a provocare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a fondare, dunque, l'addebito della separazione (in questi termini, Tribunale Foggia sez. I, 28/06/2021, n. 1626).
Peraltro, in tema di addebitabilità della separazione, anche la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha statuito che ove i fatti accertati a carico del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, come tali costituiscono un mezzo per legittimare l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (ex plurimis, Cass. Civ., 22.03.2017 n. 7388; Cass. Civ., 7.04.2006 n.
7321; Trib. Roma 27.01.2015 n. 1821; Tribunale Foggia sez. I, 28/06/2021, n. 1626 cit.).
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento, non rendendosi necessario, dunque, analizzare a tal fine le ulteriori asserite violazioni dei doveri coniugali, in particolare del dovere di fedeltà, da parte del sig. RT
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito formulata dal resistente, questa va rigettata.
Invero, il resistente ha dedotto che la ricorrente, nel momento in cui ha denunciato il marito, seppure fosse, a detta dello consapevole dell'insussistenza delle CP_1
condotte contestate, ha infranto il legame di fiducia ed affettività dei coniugi instaurato col matrimonio e ha minato in modo grave e determinante l'unione della coppia.
Nondimeno, le querele sporte dalla moglie non hanno avuto alcuna incidenza causale sulla rottura del legame matrimoniale, atteso che sono state presentate dalla donna tra il mese di maggio e il mese di settembre 2021, quando, come già specificato, la crisi coniugale era già conclamata, tanto che la coppia viveva separata dal mese di maggio di quello stesso anno e tenuto conto che l'ultima delle predette denunce risale a meno di un mese prima dell'introduzione del presente giudizio – la querela è del giorno
8.9.2021 mentre il ricorso per separazione giudiziale è stato depositato in data 4.10.2021 (sulla necessaria efficacia causale tra denuncia “dolosa” e rottura del matrimonio, si veda la Cassazione citata dal medesimo resistente, Cass. ord. n.
20374/18).
Peraltro, non emerge neanche il dolo della ricorrente nella presentazione delle denunce, atteso che questo Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio dello per il reato CP_1
di minaccia aggravata commesso nei confronti della moglie.
Venendo a questo punto alla domanda di affido del figlio , osserva il Persona_1
Collegio che, al riguardo, va dichiarato il non luogo a provvedere, avendo quest'ultimo raggiunto la maggiore età; ciò posto, è incontestato che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti poiché ancora studenti universitari;
dagli atti emerge, inoltre, che ambedue studiano fuori sede ma che, nel momento in cui fanno ritorno a
Carassai per le vacanze o alcuni fine settimana, vanno a stare dalla madre nella ex casa coniugale, sita nel predetto Comune in via Garibaldi n. 33 (tale numero civico risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia prodotto dalla o, comunque, Parte_1
hanno in quel luogo il centro principale dei loro interessi. Tale abitazione, pertanto, Pers viene assegnata alla ricorrente per viverci con i figli e Persona_1
maggiorenni ma non indipendenti economicamente, atteso peraltro che, su detta domanda proposta dalla sig.ra , vi è stata adesione del resistente (si veda Parte_1
punto 4 conclusioni memoria di costituzione richiamate anche nelle note di trattazione scritta per p.c.).
In merito al contributo economico per i figli a carico del padre, rileva il Collegio come il sig. non abbia mai prodotto in giudizio le ultime dichiarazioni dei RT
redditi, nonostante il G.I. ne avesse disposto il deposito con ordinanza del 13.03.2023.
Invero, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi – che, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale –
l'art. 156 c.c., comma 2, deve essere inteso nel senso che il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili "a priori", ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 11/07/2013, n. 17199; Cass., 12/01/2017, n. 605).
In tale prospettiva, nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine non solo del riconoscimento, ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito – nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. – e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi (Cass., 29/11/1986, n. 7061). E nel concorso degli elementi presuntivi, il giudice ben può trarre elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ. dalla mancata produzione, da parte del resistente, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate
(Cassazione civile sez. VI, 15/02/2018, n.3709).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che da tale omissione da parte dello si CP_1
possa desumere che i redditi di quest'ultimo, come già sostenuto dal G.I., siano aumentati rispetto a quelli valutati dal Presidente al momento dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, in conseguenza degli incentivi pubblici al settore edilizio disposti negli ultimi anni.
Di talché, considerato che nella fase presidenziale l'assegno di mantenimento per la prole era stato determinato nella somma complessiva di euro 700,00 (euro 350 per ciascun figlio), il contributo a carico del padre deve essere, in questa sede e per la ragioni innanzi esposte, aumentato nell'importo di euro 1.000,00 (euro 500 per ciascun figlio), come richiesto dalla ricorrente.
Con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie, si consideri che i guadagni percepiti dallo in mancanza della produzione delle ultime dichiarazioni dei CP_1 redditi, si presumono superiori a quelli della ricorrente e, in ogni caso, accresciuti rispetto alla fase presidenziale;
il resistente ha, oltretutto, un patrimonio immobiliare notevolmente maggiore della moglie, come risulta dall'autodichiarazione patrimoniale e reddituale allegata dal medesimo;
quest'ultimo, inoltre, ha affermato di avere concesso in locazione l'immobile, di cui è proprietario, sito in Carassai, via Garibaldi
n. 31, dal quale, dunque, ricava un reddito mensile;
la , al contrario, Parte_1
percepisce per il suo lavoro di insegnante uno stipendio di circa 1.200/1.300 euro al mese (si vedano dichiarazioni dei redditi ricorrente); ella gode solo dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, atteso che, l'unico immobile di cui è titolare, sito in Campofilone (FM), Località Ponte Nina, è occupato dallo CP_1
il quale ha dichiarato di averne pagato integralmente il prezzo per l'acquisto, sebbene questo risulti formalmente di proprietà della moglie;
peraltro, sempre in base a quanto riferito dal resistente, su detto bene grava, in forza di atto pubblico, un diritto di godimento in favore dello stesso sino all'anno 2054, con la conseguenza CP_1
che la ricorrente non può ricavare alcun reddito dall'immobile di sua proprietà.
Pertanto, ritiene il Collegio che la domanda della debba essere accolta, Parte_1
seppur non nei termini da ella indicati, e che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non possano essere poste a carico dei genitori per il 50% ciascuno, in quanto si reputa congruo ripartirle nella misura del 60% a carico dello e del 40% a carico della ricorrente;
il tutto secondo i tempi, le modalità e le CP_1
voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto.
Invero, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (Cassazione civile sez. VI,
10/05/2022, n.14813; Cassazione civile sez. I, 19/11/2021, n.35710).
Con riferimento, invece, alle domande, proposte dalla ricorrente, di risarcimento del danno endofamiliare, di svincolo delle somme destinate ai figli e di restituzione del possesso dell'immobile sito in Campofilone, Località Ponte Nina, di sua proprietà, rileva il Collegio come le stesse devono essere dichiarate inammissibili per le seguenti ragioni.
La giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma
Cartabia – applicabile ratione temporis alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 04.10.2021 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs.
164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. Trib. Rieti, sentenza 8 settembre 2022 n. 376).
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.). Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande di cui sopra devono essere, in definitiva, dichiarate inammissibili, siccome connesse a quella di separazione ma soggette a rito diverso.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nel quale sono state accolte le domande, proposte dalla ricorrente, di addebito della separazione al resistente, di quantificazione, nell'importo complessivo di euro 1.000, del contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, di una diversa ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per la prole (seppur non nelle modalità indicate dalla ricorrente), di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , ma in cui è stato dichiarato il Parte_1
non luogo a provvedere in merito alla domanda di affido del figlio Persona_1
ed è stata dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente, ricorre l'ipotesi della parziale soccombenza reciproca, sicché ritiene il
Collegio che vi siano i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare, nella misura di 1/3, le spese processuali, con i restanti 2/3 a carico del resistente, in quanto parte che ha cagionato in misura prevalente gli oneri processuali.
Invero, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., Sezioni Unite
31 ottobre 2022 n. 32061).
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
C.F. nata a [...] il [...] e C.F._1
, C.F. , nato a [...] il RT C.F._2
20.04.1968, unitisi in matrimonio in data 25.04.1999 in Carassai (AP);
2) dichiara che la separazione va addebitata al sig. ; RT
3) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carassai (AP), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1999, al Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1;
4) assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Carassai (AP), via Garibaldi n. 33, Pers per viverci con i figli e maggiorenni ma economicamente non Persona_1
indipendenti;
5) dispone che lo corrisponda alla , entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 Parte_1
ed a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, un assegno determinato nella misura complessiva di €
1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026;
6) dispone che ciascun genitore debba contribuire, la ricorrente nella misura del 40% e il resistente nella misura del 60%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo
Distretto;
6) dichiara il non luogo a provvedere in merito alla domanda di affido del figlio
[...]
in quanto divenuto maggiorenne;
Per_1
7) rigetta la domanda di addebito e ogni altra domanda proposta dalla parte resistente;
8) dichiara inammissibili la domanda di risarcimento del danno, di svincolo delle somme in favore dei figli e di restituzione del possesso dell'immobile di Campofilone,
Località Ponte Nina, proposte dalla parte ricorrente;
9) condanna il resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da compensare per 1/3, con i restanti 2/3 a carico del sig. . RT
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 07/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1730/2021 introdotta con ricorso depositato in data 04.10.2021 da
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Regno Unito) il 10/12/1976 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maria Serpilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Santoni, sito in Monteprandone (AP), Largo XXIV
Maggio 5
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il RT C.F._2
20.04.1968 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Simonetti del Foro di Fermo RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 13.06.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi addebitandola al marito.
Pronunciare i provvedimenti presidenziali suddetti da confermarsi poi con la sentenza definitiva o quelli che si riterranno di giustizia, da integrarsi con le conclusioni precisate ed integralmente trascritte nella memoria integrativa ex art. 709 comma 3
c.p.c. con atto depositato l'11/05/22. Dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitandola per colpa esclusiva al Sig. , in considerazione delle RT
accertate violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal matrimonio, alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno. 2) in considerazione delle accertate violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal matrimonio, dichiarare l'addebito della separazione a carico del marito;
3) Affido condiviso del figlio minore RT
; 4) Assegnazione della casa coniugale sita a Carassai in via Persona_1
Garibaldi 31/33 alla Sig. in quanto genitore affidatario del figlio minore, Parte_1
ove risiederà altresì il figlio maggiorenne non economicamente Persona_2
autosufficiente. 5) porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere RT
alla ricorrente un assegno di concorso al mantenimento mensile per i figli pari ad €
500 cadauno, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
6)I coniugi parteciperanno alle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie, in base alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. 7) condannare il Sig. al risarcimento in favore RT
della ricorrente, , del danno non patrimoniale da lei subito Parte_1
che si chiede nella misura di € 70.000,00 o in quella somma che il Tribunale vorrà determinare. 8) Si chiede altresì che l'Ill.ma Autorità adita disponga lo svincolo delle somme che la coppia aveva deciso di destinare ai figli pari ad € 15.000,00 ciascuno, al fine di permettere ai medesimi il finanziamento dei propri studi. 9) Restituzione del possesso di Pontenina di proprietà della Sig.ra Con vittoria di spese e Parte_1
compenso di causa”
PER IL RESISTENTE: “CHIEDE: voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: rimettere in istruttoria il presente procedimento per le motivazioni sopra elencate;
in via subordinata: accogliere le richieste già formulate e contenute negli scritti difensivi sin qui depositati, quivi da considerarsi integralmente riportate e trascritte, sulle quali si insiste e, nel contempo, provvedere all'integrale rigetto di tutto quanto formulato, dedotto e richiesto da controparte. Con vittoria di spese e competenze professionali”. Nei precedenti scritti difensivi, richiamati nelle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, aveva invece chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1. autorizzare
i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. in considerazione della condotta della manifestamente volta Parte_1
ad infrangere il legame di fiducia ed affettività dei coniugi instaurato col matrimonio ed a minare in modo grave e determinante l'unione della coppia, dichiarare l'addebito della separazione a carico della predetta, nel contempo rigettando la richiesta di parte avversa di addebito della separazione a carico del marito;
3. RT
concedere ai coniugi l'affido congiunto del figlio minore , nel Persona_1
contempo rigettando la richiesta di affido esclusivo dello stesso alla madre in quanto infondata in fatto e diritto;
4. assegnare la casa coniugale sita a Carassai, in via
Garibaldi 33, alla Sig. ove però potrà risiedere con i figli, solo fino a Parte_1 quando gli stessi raggiungeranno l'indipendenza economica ovvero decideranno di stabilirsi altrove;
5. stabilire che il Sig. corrisponda alla ricorrente RT
un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli, pari ad € 250,00 cadauno, da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella quota del 50%, vista l'esiguità del reddito percepito dal resistente;
6. rigettare nella loro interezza tutte le restanti pretese avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto, in particolare - quella inerente alla restituzione dell'immobile di Ponte Nina di proprietà della Sig.ra del cui Parte_1
possesso lo continuerà a godere fino al termine indicato nella scrittura CP_1
autenticata a firma del notaio Dott. di Porto Sant'Elpidio; - quella Persona_3
inerente al conferimento della somma di € 70.000,00 o in quella somma che il
Tribunale vorrà determinare, in favore della sig.ra a titolo Parte_1
di danno non patrimoniale - endofamiliare da lei asseritamente subito, dichiarandola infondata e comunque inammissibile in questa sede per le ragioni esaustivamente esaminate nella suestesa narrativa;
- quella inerente alla richiesta di svincolo delle somme del fondo di accumulo destinato ai figli, in quanto non vi era nessun accordo di base a riguardo tra la coppia, trattandosi di un'iniziativa del padre alla quale la madre non ha contribuito in alcun modo. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2021 sulla Parte_1
premessa che:
- in data 25.04.1999, nel Comune di Carassai (AP), aveva contratto matrimonio civile con il sig. , C.F. , nato a [...] RT C.F._2
(AP) il 20.04.1968;
- dall'unione coniugale erano nati i figli , in data 08.08.2002, e Persona_2
, in data 27.12.2004; Persona_1 - il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del marito, il quale, nel corso della vita coniugale, aveva costantemente umiliato e denigrato la moglie, mediante reiterate offese, sia in pubblico che in privato;
il marito aveva altresì, sin dall'inizio del matrimonio, esercitato una prevaricazione sulla ricorrente, tale per cui la donna non poteva frequentare altre persone, andare in palestra o a lezioni di tennis, nonché, per molti anni, lavorare, poiché ella avrebbe dovuto esclusivamente occuparsi della casa e della cura dei figli;
il controllo esercitato dallo riguardava anche la scelta CP_1
dei vestiti, atteso che la ricorrente non poteva indossare scarpe con tacchi o gonne, essendo, nel pensiero del marito, abiti non adatti a donne sposate;
la moglie doveva essere sempre presente a pranzo e a cena e, qualora il marito le avesse telefonato, ella avrebbe dovuto rispondere immediatamente, altrimenti la reazione violenta dell'uomo sarebbe stata spropositata;
lo aveva, peraltro, attacchi di ira improvvisi, CP_1
durante i quali diventava violento verbalmente ed iniziava anche a lanciare o a sbattere cose, arrivando persino a ferirsi e sanguinare;
egli minacciava spesso di morte la moglie e chi le stava vicino, compreso il nucleo familiare di origine della donna;
riferiva la ricorrente che lo aveva avuto una relazione extraconiugale durata oltre dieci CP_1
anni, da lui confessata alla moglie, la quale veniva disprezzata dal marito mediante continui confronti con l'amante, anche con riferimento alla sfera sessuale;
a partire dal mese di maggio 2021, si erano verificati episodi ancor più espliciti di minacce del resistente nei confronti della ricorrente, già oggetto di denuncia e per i quali era stato aperto un procedimento penale presso questo Tribunale;
la aggiungeva che Parte_1
il marito non era nemmeno un buon padre, in quanto denigrava spesso anche i figli e aveva davanti a loro atteggiamenti omofobi e razzisti;
i coniugi avevano tentato in passato di seguire un percorso da uno psicoterapeuta, ma con scarsi risultati a causa dell'atteggiamento poco collaborativo del marito;
in virtù dei comportamenti tenuti dallo la ricorrente soffriva di attacchi di ansia, per cui le era stata prescritta CP_1
una terapia farmacologica, come da certificazioni mediche che produceva in giudizio.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti del marito per violazione dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., affido super esclusivo del figlio minore alla madre nella ex Per_1
casa coniugale, che pertanto doveva essere assegnata alla ricorrente, obbligo del padre di provvedere al mantenimento della prole mediante il versamento alla moglie di un assegno di importo pari a complessivi euro 1.000 (euro 500 per ciascun figlio), con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico dello e CP_1
30% alla Quest'ultima chiedeva altresì la condanna del resistente al Parte_1
risarcimento del danno endofamiliare, lo svincolo di somme destinate a finanziare gli studi universitari dei figli e la restituzione del possesso di un immobile sito a
Campofilone (FM), Località Ponte Nina, di sua proprietà.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione giudiziale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva il rigetto dell'avversa richiesta di addebito in quanto, in considerazione della condotta della a suo dire Parte_1
manifestamente volta ad infrangere il legame di fiducia ed affettività dei coniugi instaurato col matrimonio ed a minare in modo grave e determinante l'unione della coppia, la separazione doveva essere addebitata alla ricorrente;
chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore , che il contributo a suo carico Per_1
per il mantenimento della prole fosse contenuto nella somma di euro 250 per ogni figlio, che le spese straordinarie fossero ripartite nella misura del 50% tra ciascun genitore e che le ulteriori domande proposte dalla moglie fossero dichiarate inammissibili.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 12.01.2022; fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per l'audizione del figlio all'udienza del 13.04.2022, in quanto era Persona_1
necessario decidere in ordine all'affido del predetto minore.
Con istanza del 21.01.2022 la difesa della ricorrente, rappresentando l'impossibilità per la donna di vivere nella ex casa coniugale poiché il marito, che possedeva ancora le chiavi, invadeva costantemente la sua sfera di riservatezza senza preavviso e ritenendo, per tale ragione, necessario adottare nel più breve tempo possibile i provvedimenti temporanei e urgenti, rinunciava alla domanda di affido esclusivo del minore aderendo alla richiesta di affido condiviso avanzata dal resistente. Per_1
Il Presidente del Tribunale, preso atto dell'istanza della ricorrente, anticipava al giorno
09.03.2022 l'udienza già fissata al 13.04.2022, non essendo più necessario procedere all'audizione del figlio. In quella sede, il Presidente si riservava, concedendo termine di dieci giorni alla controparte per il deposito di note di replica all'istanza del
21.01.2022 depositata dalla ricorrente.
Con ordinanza del 23.03.2022 venivano, infine, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole, con i quali: i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
il figlio minore Persona_1
veniva affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale, che veniva pertanto assegnata alla donna per viverci con il figlio minore nonché con l'altro figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
si Persona_2
disponeva, in merito al diritto di visita paterno, che il minore , poiché prossimo Per_1
al raggiungimento della maggiore età, potesse vedere il padre quando voleva, previ accordi, di volta in volta, tra padre e figlio e comunicazione alla ricorrente;
veniva, infine, posto a carico del resistente un contributo mensile per il mantenimento della prole pari ad euro 700,00 (euro 350 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al Giudice Istruttore ove, all'udienza del 23.06.2022, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
e la causa veniva rinviata per la decisione sulle istanze istruttorie e per la comparizione personale dei coniugi all'udienza del 27.10.2022, successivamente sostituita, con decreto del 18.10.2022, con il deposito di note scritte ex art. 16 DL 228/2021.
Alla predetta udienza il resistente, , seppure era stata disposta la RT
trattazione cartolare, compariva personalmente e, sentito dal Giudice, dichiarava che non era ancora riuscito ad asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale a causa dell'opposizione della ricorrente, la quale aveva anche occupato, con scatoloni contenenti i beni di proprietà del marito, un seminterrato locato a terzi di cui lo non aveva le chiavi di accesso;
il Giudice, preso atto di quanto dichiarato CP_1
dal resistente, rinviava la causa all'udienza del 03.11.2022, disponendo la comparizione personale delle parti. In quella sede il G.I., stante l'elevata conflittualità tra i coniugi, stabiliva altresì che gli stessi dovessero farsi assistere dai rispettivi legali o da persone di loro fiducia per l'individuazione e l'asportazione dall'abitazione familiare dei beni di proprietà dello fissando per tale incombente il giorno CP_1
14.11.2022 e prevedendo che, in caso di disaccordo sulla proprietà degli oggetti, essi dovessero essere custoditi nel garage dalla ricorrente. Infine, il G.I. si riservava di decidere sulle istanze istruttorie, assegnando alle parti termine sino al 15.12.2022 per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 13.03.2023 venivano ammesse le prove orali proposte dalla parte ricorrente ritenute rilevanti ai fini della decisione, mentre quelle avanzate dal resistente venivano rigettate poiché afferenti a fatti avvenuti nella primavera del 2021, quando la crisi tra i coniugi era già conclamata;
il Giudice disponeva, inoltre, che lo CP_1
depositasse le ultime dichiarazioni dei redditi, essendo fatto notorio che il settore dell'edilizia, ove svolgeva la propria attività il resistente, aveva subito un notevole miglioramento per effetto degli incentivi pubblici.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi, con provvedimento del 06.06.2023 , veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 06.06.2024, con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; a tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione personale va accolta. Invero, l'articolo 151, primo comma, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta reciproca di addebito della separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, le denunce penali della ricorrente verso il marito
– per le quali è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dello
–, nonché la perdurante cessazione della convivenza dal mese di maggio CP_1
2021, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione del rapporto coniugale.
Si evince quindi che, ormai, si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In merito alla richiesta avanzata dal resistente di rimettere in istruttoria il presente procedimento, va rilevato come tale domanda sia infondata per le ragioni già espresse dal G.I. nell'ordinanza del 13.03.2023, secondo cui: “I capitoli di prova orale proposti da parte resistente nella seconda memoria ex articolo 183 numero 6 cpc non sono ammissibili perché relativi a circostanze ininfluenti ai fini del decidere;
essi, infatti, si riferiscono essenzialmente al particolare rapporto fra la ricorrente e la sua amica
ON, ma, all'evidenza, si tratta di fatti (quando sono circostanziati e non sempre
è così) riferibili alla primavera del 2021, allorquando la crisi coniugale, come detto, era ormai conclamata: tali fatti, pertanto, potrebbero essere considerati più l'effetto che la causa della crisi”. Invero, la stessa ricorrente, nell'atto di denuncia-querela del
08.09.2021, acquisito agli atti, aveva dichiarato ai militari del Comando Provinciale
Carabinieri di Ascoli Piceno, di avere tentato di avviare le pratiche per separarsi dallo già 3 anni prima (e dunque nel 2017-2018), ma che era stata costretta a CP_1
rinunciarvi a causa della mancanza di denaro;
ciò è confermato dalla lettera datata 22.11.2017 a firma dell'avv. Lorella Crosta, precedente legale della Parte_1
Peraltro, davanti ai Carabinieri, la ricorrente ha dichiarato che in quel momento i coniugi erano già separati di fatto e non avevano rapporti intimi dal mese di maggio
2021. D'altra parte, che l'episodio del pranzo del 23 maggio 2021 fosse una conseguenza della crisi già in atto, lo comprovano le stesse s.i.t., depositate dal resistente, della sig.ra la quale, nel riportare unicamente quanto Parte_2
accaduto quel giorno, ha comunque precisato che, a seguito di ciò, erano riemerse
“vecchie cose del passato”; del resto, la missiva del 2017 sopra citata ed a quella del
2010 in atti (afferente, tra le altre, la denuncia al marito da parte della moglie, tramite il suo legale di allora, delle vessazioni subite, nonché alle dichiarazioni rese dalla ricorrente dinanzi ai Carabinieri in data 08.09.2021) dimostrano che il legame matrimoniale si era già rotto da tempo e che le riferite minacce pronunciate dallo non hanno avuto alcuna efficacia causale con la disgregazione del nucleo CP_1
familiare e l'intollerabilità della convivenza.
In merito alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente va invece rilevato quanto segue.
La sig.ra ha dedotto, a sostegno della propria domanda, che il marito, nel Parte_1
corso della vita matrimoniale, si era reso responsabile della violazione degli obblighi coniugali rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, la ricorrente ha rappresentato di essere stata sottoposta a reiterate umiliazioni e violenze psicologiche da parte del marito, il quale l'aveva anche, in più occasioni, minacciata di morte. Deduceva, inoltre, la violazione del dovere di fedeltà da parte dello CP_1
il quale aveva confessato alla moglie di avere avuto una relazione extraconiugale con un'altra donna durata circa dieci anni.
Dal canto suo, il resistente ha contestato quanto affermato dalla ricorrente, sostenendo,
a sua volta, di avere adempiuto ai doveri di assistenza morale e materiale e di non avere mai tenuto le condotte descritte dalla moglie.
Queste ultime vanno ricondotte nell'ambito del fenomeno del c.d. “mobbing coniugale”, riguardo al quale occorre, innanzitutto, precisare che per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili (illeciti o anche leciti se considerati singolarmente) che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (v., tra le altre, Cass., sez. lav., n. 3785/2009; anche n.
18093/2013).
In ambito familiare, invece, vige il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 3 Cost.) e, dunque, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.
13983/2014), la nozione di mobbing, in tale contesto, assume un rilievo meramente descrittivo, ma idoneo a rappresentare quell'insieme di condotte del coniuge che si rivelino offensive, denigratorie e svalutanti dell'altro coniuge, causando pregiudizio, anche psicologico.
Pertanto, anche nel caso di “mobbing familiare”, ai fini della prova dell'addebito, rimangono fermi i principi enunciati dalla costante giurisprudenza che impongono di verificare se risulta provato il compimento da parte del coniuge di specifici atti contrari ai doveri del matrimonio – non solo quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c., ma anche quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. – sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (cfr. Cass. n. 25843/2013, n. 2059/2012, n. 14840/2006).
Ciò posto, con riguardo alle asserite umiliazioni e violenze psicologiche poste in essere dal marito nei confronti della moglie, concretizzatesi in attacchi sistematici alla sua dignità, atteggiamenti di prevaricazione e attacchi alla sua reputazione, occorre rilevare che quanto rappresentato da parte ricorrente ha trovato adeguato riscontro nel corso dell'istruttoria.
Al riguardo, va premesso, come già evidenziato in ordine al rigetto della richiesta di rimessione della causa in istruttoria e correttamente rilevato dal G.I. nell'ordinanza del 13.03.2023, che tutti gli episodi verificatisi a partire dalla primavera del 2021 non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'imputabilità all'uno o all'altro coniuge della disgregazione del nucleo familiare, apparendo piuttosto come conseguenze e non cause della separazione, poiché in quel periodo la crisi del matrimonio era già evidente.
Tanto premesso, in merito alle violenze psicologiche subite dalla moglie durante il matrimonio e prima degli episodi del 2021 sopra richiamati (pranzo del 23 maggio
2021 e successive minacce di cui alla querela sporta in data 08.09.2021 in atti), si consideri, in primo luogo, che già nel 2010 la ricorrente, tramite il suo legale di allora, aveva inviato allo una lettera nella quale contestava le continue vessazioni CP_1
subite da parte del resistente, che si comportava come “padrone” e non marito e che veniva meno, altresì, ai doveri di assistenza morale e materiale, costringendo infatti la donna a provvedere a tutte le esigenze della famiglia con l'esigua somma di euro 350 mensili. Dalla predetta missiva risulta inoltre che il resistente proibiva alla consorte di far salire la propria madre in auto e impediva alla suocera di entrare nella casa coniugale;
il disinteresse nei confronti dei figli e della moglie si era manifestato anche in occasione delle festività natalizie, ove lo non aveva acquistato regali per CP_1
loro, bensì esclusivamente per sé e i suoi familiari. Il contenuto di tale lettera, in quanto allegata dallo stesso resistente, deve ritenersi non contestato, come già rilevato dal G.I. nell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori.
D'altra parte, anche i testimoni di parte ricorrente hanno confermato, con una versione concordante e convincente di cui non si ha motivo di dubitare, che nel corso della vita matrimoniale, il sig. era solito offendere e denigrare la moglie, anche RT
alla presenza di altre persone, e che esercitava un controllo sulla vita della donna.
Non può, infatti, essere ritenuto inattendibile il teste figlio delle parti, Persona_2
per il solo fatto di essere stato ricevuto dall'avv. Serpilli, difensore della madre nel presente giudizio, prima dell'udienza in cui avrebbe dovuto essere assunta la sua testimonianza, atteso che nessuna norma di legge vieta all'avvocato di incontrare o perfino di convocare presso il proprio studio i testimoni che intende sentire durante il processo, costituendo tale condotta, al massimo, un illecito deontologico qualora il legale si intrattenga con gli stessi “con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”, ai sensi dell'art. 55 Codice deontologico forense;
di detta circostanza, peraltro, il resistente non ha fornito alcuna prova. Allo stesso modo, appare pretestuosa, oltre che indimostrata, l'eccepita inattendibilità della teste Testimone_1
per presunta compiacenza con la ricorrente.
[...]
Ciò posto, la sig.ra , sentita all'udienza del 26.04.2023, ha in Testimone_1
particolare dichiarato che lo umiliava la sig.ra e la denigrava CP_1 Parte_1
pubblicamente, sia davanti ai parenti che agli sconosciuti ed ella era stata presente in alcune occasioni (“È vero. Ero presente in alcune occasioni”, con riferimento al capitolo 1 della II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte ricorrente). La testimone ha riferito altresì che il resistente impediva alla moglie di frequentare chicchessia, di vestirsi come voleva, di mantenere contatti con i colleghi di lavoro, di frequentare la palestra. Al riguardo ha, nello specifico, dichiarato: “È vero, ho lavorato con l'attrice per circa due anni, spesso il marito la chiamava per telefono e le chiedeva quando rientrava;
a volte, l'attrice nascondeva le scarpe con i tacchi in auto e le indossava dopo, in quanto il marito le diceva che non doveva indossare i tacchi, perché in caso contrario sarebbe stata “una poco di buono”; il marito diceva che la moglie poteva andare a cena solo in sua presenza;
sentivo quanto detto dal marito perché
l'attrice aveva il cellulare in viva voce”. È stato confermato dalla sig.ra Testimone_1
che lo voleva che la moglie fosse presente a casa per pranzo e
[...] CP_1
cena e che doveva rispondere immediatamente alle chiamate del marito, onde evitare sue reazioni sproporzionate (“È vero. Ero presente a volte in casa loro e l'attrice si agitava e diventava nervosa”). Infine, la teste ha dichiarato di essere stata presente personalmente in un'occasione in cui il resistente, a causa di un attacco di ira, aveva iniziato a lanciare o a sbattere cose, arrivando anche a ferirsi e a sanguinare.
Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del figlio delle parti, sentito Persona_2
all'udienza del 30.05.2023, il quale ha dichiarato di avere sentito il padre, in più di un'occasione, umiliare pubblicamente la madre, pronunciando le parole “puttana” ed invitando la donna a tornarsene al suo paese in Inghilterra, facendo intendere che ella fosse venuta in Italia per portarsi qualcosa del tipo di beni materiali. Il giovane ha anche riferito di avere sentito il padre rimproverare la madre sul modo di vestirsi, in particolare in merito all'uso di scarpe con i tacchi, ritenendo che, uscendo con tali indumenti, la ricorrente avesse obiettivi diversi da quelli dichiarati, alludendo evidentemente a frequentazioni con altri uomini. Oltretutto, anche il teste
[...]
ha confermato che il resistente pretendeva che la moglie dovesse essere a Per_2
casa per pranzo e cena e dovesse rispondere immediatamente alle chiamate del marito, al fine di evitare reazioni sproporzionate, essendo un comportamento che il padre teneva anche con loro figli. Sul punto, il testimone ha infatti dichiarato: “È vero. Mio padre lo faceva anche con noi. Mi ricordo che se non rispondevamo al telefono, mio padre si infuriava contro chi non gli aveva risposto;
io stesso sono stato insultato da mio padre
per questi motivi
; ricordo che mio padre voleva che mia madre fosse presente a pranzo e a cena anche per i preparativi che erano un obbligo per mia madre, la quale, comunque lavorava”.
Va inoltre considerato che le minacce di morte del resistente nei confronti della moglie, seppure, per le ragioni innanzi espresse, non siano state la causa della crisi del matrimonio, sono comunque indice della personalità dell'uomo e dell'atteggiamento da egli tenuto nei confronti della ricorrente.
L'istruttoria svolta ha confermato quanto dedotto dalla ricorrente e ha, dunque, comprovato la sussistenza di un costante comportamento offensivo e denigratorio posto in essere dal sig. nei confronti della moglie durante il RT
matrimonio; tale condotta, si pone in evidente contrasto con i doveri del matrimonio – primo tra tutti quello del rispetto della dignità e della personalità del coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. – ed è causalmente idoneo, in quanto ripetuto nel tempo – come dimostrano, oltre alle testimonianze sopra riportate, la lettera del 2010 in atti, la circostanza che i coniugi avessero intrapreso un percorso psicoterapeutico e la richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente, per la prima volta, già a novembre del 2017 –, a provocare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a fondare, dunque, l'addebito della separazione (in questi termini, Tribunale Foggia sez. I, 28/06/2021, n. 1626).
Peraltro, in tema di addebitabilità della separazione, anche la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha statuito che ove i fatti accertati a carico del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, come tali costituiscono un mezzo per legittimare l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (ex plurimis, Cass. Civ., 22.03.2017 n. 7388; Cass. Civ., 7.04.2006 n.
7321; Trib. Roma 27.01.2015 n. 1821; Tribunale Foggia sez. I, 28/06/2021, n. 1626 cit.).
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento, non rendendosi necessario, dunque, analizzare a tal fine le ulteriori asserite violazioni dei doveri coniugali, in particolare del dovere di fedeltà, da parte del sig. RT
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito formulata dal resistente, questa va rigettata.
Invero, il resistente ha dedotto che la ricorrente, nel momento in cui ha denunciato il marito, seppure fosse, a detta dello consapevole dell'insussistenza delle CP_1
condotte contestate, ha infranto il legame di fiducia ed affettività dei coniugi instaurato col matrimonio e ha minato in modo grave e determinante l'unione della coppia.
Nondimeno, le querele sporte dalla moglie non hanno avuto alcuna incidenza causale sulla rottura del legame matrimoniale, atteso che sono state presentate dalla donna tra il mese di maggio e il mese di settembre 2021, quando, come già specificato, la crisi coniugale era già conclamata, tanto che la coppia viveva separata dal mese di maggio di quello stesso anno e tenuto conto che l'ultima delle predette denunce risale a meno di un mese prima dell'introduzione del presente giudizio – la querela è del giorno
8.9.2021 mentre il ricorso per separazione giudiziale è stato depositato in data 4.10.2021 (sulla necessaria efficacia causale tra denuncia “dolosa” e rottura del matrimonio, si veda la Cassazione citata dal medesimo resistente, Cass. ord. n.
20374/18).
Peraltro, non emerge neanche il dolo della ricorrente nella presentazione delle denunce, atteso che questo Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio dello per il reato CP_1
di minaccia aggravata commesso nei confronti della moglie.
Venendo a questo punto alla domanda di affido del figlio , osserva il Persona_1
Collegio che, al riguardo, va dichiarato il non luogo a provvedere, avendo quest'ultimo raggiunto la maggiore età; ciò posto, è incontestato che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti poiché ancora studenti universitari;
dagli atti emerge, inoltre, che ambedue studiano fuori sede ma che, nel momento in cui fanno ritorno a
Carassai per le vacanze o alcuni fine settimana, vanno a stare dalla madre nella ex casa coniugale, sita nel predetto Comune in via Garibaldi n. 33 (tale numero civico risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia prodotto dalla o, comunque, Parte_1
hanno in quel luogo il centro principale dei loro interessi. Tale abitazione, pertanto, Pers viene assegnata alla ricorrente per viverci con i figli e Persona_1
maggiorenni ma non indipendenti economicamente, atteso peraltro che, su detta domanda proposta dalla sig.ra , vi è stata adesione del resistente (si veda Parte_1
punto 4 conclusioni memoria di costituzione richiamate anche nelle note di trattazione scritta per p.c.).
In merito al contributo economico per i figli a carico del padre, rileva il Collegio come il sig. non abbia mai prodotto in giudizio le ultime dichiarazioni dei RT
redditi, nonostante il G.I. ne avesse disposto il deposito con ordinanza del 13.03.2023.
Invero, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi – che, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale –
l'art. 156 c.c., comma 2, deve essere inteso nel senso che il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili "a priori", ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 11/07/2013, n. 17199; Cass., 12/01/2017, n. 605).
In tale prospettiva, nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine non solo del riconoscimento, ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito – nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. – e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi (Cass., 29/11/1986, n. 7061). E nel concorso degli elementi presuntivi, il giudice ben può trarre elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ. dalla mancata produzione, da parte del resistente, delle dichiarazioni dei redditi aggiornate
(Cassazione civile sez. VI, 15/02/2018, n.3709).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che da tale omissione da parte dello si CP_1
possa desumere che i redditi di quest'ultimo, come già sostenuto dal G.I., siano aumentati rispetto a quelli valutati dal Presidente al momento dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, in conseguenza degli incentivi pubblici al settore edilizio disposti negli ultimi anni.
Di talché, considerato che nella fase presidenziale l'assegno di mantenimento per la prole era stato determinato nella somma complessiva di euro 700,00 (euro 350 per ciascun figlio), il contributo a carico del padre deve essere, in questa sede e per la ragioni innanzi esposte, aumentato nell'importo di euro 1.000,00 (euro 500 per ciascun figlio), come richiesto dalla ricorrente.
Con riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie, si consideri che i guadagni percepiti dallo in mancanza della produzione delle ultime dichiarazioni dei CP_1 redditi, si presumono superiori a quelli della ricorrente e, in ogni caso, accresciuti rispetto alla fase presidenziale;
il resistente ha, oltretutto, un patrimonio immobiliare notevolmente maggiore della moglie, come risulta dall'autodichiarazione patrimoniale e reddituale allegata dal medesimo;
quest'ultimo, inoltre, ha affermato di avere concesso in locazione l'immobile, di cui è proprietario, sito in Carassai, via Garibaldi
n. 31, dal quale, dunque, ricava un reddito mensile;
la , al contrario, Parte_1
percepisce per il suo lavoro di insegnante uno stipendio di circa 1.200/1.300 euro al mese (si vedano dichiarazioni dei redditi ricorrente); ella gode solo dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, atteso che, l'unico immobile di cui è titolare, sito in Campofilone (FM), Località Ponte Nina, è occupato dallo CP_1
il quale ha dichiarato di averne pagato integralmente il prezzo per l'acquisto, sebbene questo risulti formalmente di proprietà della moglie;
peraltro, sempre in base a quanto riferito dal resistente, su detto bene grava, in forza di atto pubblico, un diritto di godimento in favore dello stesso sino all'anno 2054, con la conseguenza CP_1
che la ricorrente non può ricavare alcun reddito dall'immobile di sua proprietà.
Pertanto, ritiene il Collegio che la domanda della debba essere accolta, Parte_1
seppur non nei termini da ella indicati, e che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli non possano essere poste a carico dei genitori per il 50% ciascuno, in quanto si reputa congruo ripartirle nella misura del 60% a carico dello e del 40% a carico della ricorrente;
il tutto secondo i tempi, le modalità e le CP_1
voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto.
Invero, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (Cassazione civile sez. VI,
10/05/2022, n.14813; Cassazione civile sez. I, 19/11/2021, n.35710).
Con riferimento, invece, alle domande, proposte dalla ricorrente, di risarcimento del danno endofamiliare, di svincolo delle somme destinate ai figli e di restituzione del possesso dell'immobile sito in Campofilone, Località Ponte Nina, di sua proprietà, rileva il Collegio come le stesse devono essere dichiarate inammissibili per le seguenti ragioni.
La giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma
Cartabia – applicabile ratione temporis alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 04.10.2021 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs.
164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. Trib. Rieti, sentenza 8 settembre 2022 n. 376).
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.). Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande di cui sopra devono essere, in definitiva, dichiarate inammissibili, siccome connesse a quella di separazione ma soggette a rito diverso.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nel quale sono state accolte le domande, proposte dalla ricorrente, di addebito della separazione al resistente, di quantificazione, nell'importo complessivo di euro 1.000, del contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, di una diversa ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per la prole (seppur non nelle modalità indicate dalla ricorrente), di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , ma in cui è stato dichiarato il Parte_1
non luogo a provvedere in merito alla domanda di affido del figlio Persona_1
ed è stata dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente, ricorre l'ipotesi della parziale soccombenza reciproca, sicché ritiene il
Collegio che vi siano i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare, nella misura di 1/3, le spese processuali, con i restanti 2/3 a carico del resistente, in quanto parte che ha cagionato in misura prevalente gli oneri processuali.
Invero, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., Sezioni Unite
31 ottobre 2022 n. 32061).
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
C.F. nata a [...] il [...] e C.F._1
, C.F. , nato a [...] il RT C.F._2
20.04.1968, unitisi in matrimonio in data 25.04.1999 in Carassai (AP);
2) dichiara che la separazione va addebitata al sig. ; RT
3) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carassai (AP), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1999, al Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1;
4) assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Carassai (AP), via Garibaldi n. 33, Pers per viverci con i figli e maggiorenni ma economicamente non Persona_1
indipendenti;
5) dispone che lo corrisponda alla , entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 Parte_1
ed a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, un assegno determinato nella misura complessiva di €
1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026;
6) dispone che ciascun genitore debba contribuire, la ricorrente nella misura del 40% e il resistente nella misura del 60%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo
Distretto;
6) dichiara il non luogo a provvedere in merito alla domanda di affido del figlio
[...]
in quanto divenuto maggiorenne;
Per_1
7) rigetta la domanda di addebito e ogni altra domanda proposta dalla parte resistente;
8) dichiara inammissibili la domanda di risarcimento del danno, di svincolo delle somme in favore dei figli e di restituzione del possesso dell'immobile di Campofilone,
Località Ponte Nina, proposte dalla parte ricorrente;
9) condanna il resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da compensare per 1/3, con i restanti 2/3 a carico del sig. . RT
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 07/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo