Art. 24.
Le norme di cui agli articoli 288 , 289 , 290 e 292 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , non si applicano ai circuiti elettrici in opera sui rotabili, escluse le sottostazioni ambulanti.
Le norme di cui agli articoli 288 , 289 , 290 e 292 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , non si applicano ai circuiti elettrici in opera sui rotabili, escluse le sottostazioni ambulanti.