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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 457/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gorizia in Corso Italia n. 90 presso lo studio dell'Avv. FANELLI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il TE C.F._2
04/06/1950, residente in [...](Israele), Ha'anafa Sr n. 5;
RESISTENTE CONTUMACE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...] sentenza;
Spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in Venezia in data 08/04/1980, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IS D'ON (reg. Atti di Matrimonio, anno 1980, parte 2, serie
C, atto n. 2) con e che dall'unione coniugale era nata la figlia TE [...]
a Monfalcone (GO) il 31/03/1988, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente.
Deduceva, altresì, che le parti si erano separate consensualmente con decreto adottato dal
Tribunale di Gorizia il 28/05/1995 in accoglimento delle conclusioni contenute nel verbale di udienza dell'8.2.1995.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, provvedeva a fissare udienza di comparizione delle parti, assegnando alla resistente il termine per la costituzione ex art. 473-bis.16 c.p.c.
A seguito della prima udienza veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di parte resistente, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, essendo TE
residente in [...].
All'udienza del 30 aprile 2025, a seguito di integrazione documentale, parte resistente non si costituiva e il Giudice delegato, ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2 Orbene, è stato acquisito il parere dell'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere positivo.
Tanto premesso, va preliminarmente, dichiarata la contumacia di , che TE seppur ritualmente citata non si è costituita.
Ciò detto, la domanda di divorzio è da accogliere.
E' invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Gorizia con decreto del 3.3.1995. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L.
11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In mancanza di richieste accessorie devono solo disporsi le formalità di legge conseguenti alla pronuncia sullo status.
In considerazione della natura del giudizio e della sostanziale mancata opposizione alla pronuncia di divorzio sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 8/04/1980 in Venezia con atto trascritto nei registri dello TE
Stato Civile del Comune di IS D'ON (reg. Atti di Matrimonio, anno 1980, parte II, serie C, atto n. 2);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS
D'ON, nonché del Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3 - Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 457/2024 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gorizia in Corso Italia n. 90 presso lo studio dell'Avv. FANELLI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il TE C.F._2
04/06/1950, residente in [...](Israele), Ha'anafa Sr n. 5;
RESISTENTE CONTUMACE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della
[...] sentenza;
Spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito civile in Venezia in data 08/04/1980, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IS D'ON (reg. Atti di Matrimonio, anno 1980, parte 2, serie
C, atto n. 2) con e che dall'unione coniugale era nata la figlia TE [...]
a Monfalcone (GO) il 31/03/1988, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente.
Deduceva, altresì, che le parti si erano separate consensualmente con decreto adottato dal
Tribunale di Gorizia il 28/05/1995 in accoglimento delle conclusioni contenute nel verbale di udienza dell'8.2.1995.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, provvedeva a fissare udienza di comparizione delle parti, assegnando alla resistente il termine per la costituzione ex art. 473-bis.16 c.p.c.
A seguito della prima udienza veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di parte resistente, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, essendo TE
residente in [...].
All'udienza del 30 aprile 2025, a seguito di integrazione documentale, parte resistente non si costituiva e il Giudice delegato, ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
2 Orbene, è stato acquisito il parere dell'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere positivo.
Tanto premesso, va preliminarmente, dichiarata la contumacia di , che TE seppur ritualmente citata non si è costituita.
Ciò detto, la domanda di divorzio è da accogliere.
E' invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Gorizia con decreto del 3.3.1995. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L.
11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In mancanza di richieste accessorie devono solo disporsi le formalità di legge conseguenti alla pronuncia sullo status.
In considerazione della natura del giudizio e della sostanziale mancata opposizione alla pronuncia di divorzio sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 8/04/1980 in Venezia con atto trascritto nei registri dello TE
Stato Civile del Comune di IS D'ON (reg. Atti di Matrimonio, anno 1980, parte II, serie C, atto n. 2);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS
D'ON, nonché del Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3 - Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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