Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 7886/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 7886/2023 Ruolo Generale promossa
DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Appalto: altre ipotesi IA TT per procura in atti;
ex art. 1655 e ss. cc ATTRICE - OPPONENTE
(ivi compresa l'azione contro ex 1669cc) P.IVA_2 PAVER COSTRUZIONI S.P.A. (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
RIPAMONTI CARLA per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra contraria istanza, eccezione e
deduzione reietta e previe le declaratorie del caso:
nel merito:
dichiarare che la somma di € 52.216,00 non era dovuta all'atto della
notifica dell'atto di citazione in opposizione poiché i lavori non erano stati
terminati e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 2934/2023 del
02.11.2023 – R.G. 6581/2023 – emesso dal Giudice del Tribunale di Bergamo con
ogni conseguente statuizione anche in relazione alle somme eventualmente
corrisposte a controparte a seguito della concessione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo;
in via istruttoria
senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettersi le prove per
testi dedotte nelle memorie ex art. 171-ter n. 2 e 3. Con il favore delle spese e
competenze del giudizio”.
Della convenuta – opposta
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale, ritenuta ogni contraria istanza e difesa,
preso atto che in corso di causa è stata concessa la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo,
nel merito: respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e
in diritto per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente - 3 -
giudizio e a quello monitorio.
In ogni caso accertare e dichiarare che VE Costruzioni Spa è
creditrice nei confronti di dell'importo di € 52.216,00 Parte_1
derivante dal mancato pagamento delle fatture per cui è causa o di quella diversa
somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e, per
l'effetto, condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta
opposta della suddetta somma oltre gli interessi di mora sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente
giudizio e al procedimento monitorio.
Con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni
da “lite temeraria” nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. In via
istruttoria,
Ammettere – solo in caso di occorrenza - le prove per interpello del
Presidente di ing. e per testi sulle seguenti Parte_1 Per_1
circostanze, precedute da Vero che:
cap.1) VE Costruzioni Spa nel 2014 ha fornito ed installato vasche
per un impianto di digestori;
cap.2) La comunicazione mail datata 4/10/2021 riguarda un intervento
eseguito in garanzia;
cap.3) ha eseguito lo scoperchiamento delle vasche e Parte_1
chiedeva a VE Costruzioni un parare;
cap.4) VE Costruzioni formulava a una Parte_1 - 4 -
proposta/offerta in data 3/2/2022;
cap.5) In data 22/2/2022 la società accettava la Parte_1
proposta di VE Costruzioni e sottoscriveva in pari data il contratto;
cap.6) La società VE Costruzioni Spa procedeva con l'esecuzione di
quanto previsto in contratto ed emetteva le fatture n. V1-2554 e n. V1-2555
entrambe in data 18/10/2022;
cap.7) I lavori eseguiti da VE commissionati da e impagati Parte_1
riguardavano lavori di sabbiatura, resinatura e sigillatura;
cap.8) Per i lavori di cui alle fatture n. V1-2554 e V1-2555 in data
18/10/22 nessun test era previsto;
cap.9) Nessuna verifica finale prima di procedere al pagamento delle
fatture emesse è prevista.
Teste: Dott. c/o VE Costruzioni Spa. Testimone_1
Con opposizione all'ammissione delle prove richieste da parte attrice
opponente per i motivi già indicati nella memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c.
e, solo in caso di loro eventuale ammissione, ammettere la convenuta opposta alla
prova contraria con il teste già indicato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 dicembre
2023 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dall'Intestato Tribunale in favore di VE Costruzioni
S.p.a. per il complessivo importo di euro 52.216,00, oltre interessi e spese - 5 -
occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto delle fatture nn. 2554 e 2555
del 18 ottobre 2022, emesse in esecuzione del contratto datato 22 febbraio
2022 ed avente ad oggetto il “rifacimento giunti e rivestimento antiacido
digestori H 8,00 per l'Impianto di . Parte_1
A fondamento della propria opposizione, Parte_1
ha eccepito che il pagamento delle opere di ripristino sarebbe dovuto intervenire dopo l'esecuzione dei test da eseguirsi sotto carico, ossia a vasche piene, che tuttavia ad oggi non sono ancora stati realizzati;
ha dunque concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dal momento in cui difetta la legittimazione di VE nel richiedere il pagamento degli importi portati dalle fatture azionate prima dell'ultimazione dei lavori.
Costituendosi in giudizio VE Costruzioni S.p.a. ha evidenziato di aver fornito ed installato vasche per un impianto di digestori presso l'odierna opponente nell'anno 2014 (cfr. doc.1 fascicolo parte opposta –
fattura n. 232/2014), e di aver eseguito lavori di ripristino in garanzia nell'anno 2021; ha inoltre fatto rilevare che le fatture azionate monitoriamente rinvengono titolo nell'ordine datato 22 febbraio 2022 ed hanno ad oggetto prestazioni diverse da quelle eseguite nel 2021 in garanzia sull'impianto di digestione anaerobica.
VE Costruzioni S.p.a. ha dunque concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, dal momento in cui la controparte non aveva mai, prima - 6 -
dell'introduzione di questo giudizio, contestato le prestazioni indicate nelle fatture azionate ed aveva altresì riconosciuto il proprio debito.
La causa, all'esito di infruttuosi tentativi di conciliazione, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe, senza svolgimento di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondata l'opposizione promossa da la quale non merita accoglimento nei termini e per Parte_1
le ragioni che seguono.
È documentato agli atti che:
- VE Costruzioni S.p.a. ha proceduto alla “fornitura e posa in
opera di strutture prefabbricate in cls per la realizzazione di un impianto di
produzione di energia elettrica da biogas, prodotto dalla digestione
anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse - 999 kwe” in favore di giusto ordine n. 113/2013 ed in relazione al quale Parte_1
è stata emessa la fattura n. 232/2014 (cfr. doc. 1 di parte opposta);
- nel corso dell'anno 2021 VE Costruzioni S.p.a., all'esito di un sopralluogo effettuato dai propri tecnici sui digestori dell'impianto, ha eseguito interventi manutentivi in garanzia, in particolar modo ha sostituito i tiranti dell'impianto (cfr. doc. 1 di parte opponente);
- in data 3 febbraio 2022 VE Costruzioni S.p.a. ha inviato a un'offerta avente ad oggetto il rifacimento dei Parte_1 - 7 -
giunti del digestore, il rivestimento antiacido delle pareti dell'impianto ed il noleggio di due piattaforme a braccio e gru (cfr. doc. 2 di parte opponente);
- in data 22 febbraio 2022 ha accettato la Parte_1
proposta di VE Costruzioni S.p.a. (cfr. doc. 3 di parte opponente);
- il credito azionato in sede monitoria da VE Costruzioni S.p.a.
rinviene titolo nelle fatture n. 2554 e 2555 del 18 ottobre 2022, emesse in esecuzione del contratto concluso tra le parti in data 22 febbraio 2022 (cfr.
docc.
5-6 di parte opposta);
- VE Costruzioni S.p.a. ha diffidato in data 13 giugno 2023
al pagamento degli importi portati dalle fatture nn. Parte_1
2554 e 2555 del 18 ottobre 2022 (cfr. doc. 3 di parte opposta);
- ha riscontrato tale comunicazione in data Parte_1
28 giugno 2023, chiedendo di poter differire di almeno un mese il pagamento del dovuto (cfr. doc. 4 di parte opposta).
Ferme le superiori considerazioni, si fa rilevare come
[...]
non abbia contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate Parte_1
nelle fatture azionate, che pacificamente nulla hanno a che vedere con i precedenti interventi rimediali svolti in garanzia nell'anno 2021 e per cui non risulta essere stata sollevata contestazione di sorta. Anzi, la stessa opponente con la propria comparsa conclusionale di replica ha dedotto di non aver “contestato il credito ma unicamente l'esigibilità dello stesso
all'atto del deposito e della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo”. - 8 -
In argomento si fa rilevare che le prestazioni indicate nelle fatture azionate sono quelle meglio indicate nel contratto del febbraio 2022, e che soltanto nel presente giudizio l'opponente ne ha contestato il pagamento,
dal momento in cui aveva riscontrato la diffida ad Parte_1
adempiere di VE Costruzioni S.p.a. con la richiesta di “ritardare il
pagamento delle somme dovute di almeno un mese” (doc. 4 fascicolo parte opposta).
D'altro verso, nel contratto risalente al mese di febbraio 2022 il pagamento non era condizionato alla previa esecuzione di un test di verifica a vasche piene, dovendo – in assenza di diverse indicazioni - applicarsi le usuali norme in tema di contratto d'appalto riguardanti la verifica dell'opera ed il collaudo.
A conferma di una tale considerazione non può non richiamarsi la missiva a mezzo pec del 28 giugno 2023 inviata da la Parte_1
quale – a seguito della richiesta di pagamento – nulla ha replicato in ordine alla necessità di esecuzione di un test a vasche piene.
Difettando, pertanto, la previsione contrattuale di una condizione per l'esigibilità del credito, deve concludersi nel senso che la pretesa creditoria vantata da VE Costruzioni S.p.a. al momento del deposito del ricorso era liquida, certa ed esigibile.
Da ultimo, deve richiamarsi il verbale del sopralluogo eseguito in data 27 giugno 2024, sottoscritto da entrambe le parti (doc. 8 di parte - 9 -
opposta), da cui risulta che l'impianto è ad oggi funzionante e nessuna anomalia è stata riscontrata quanto allo stato strutturale del medesimo e dei tiranti delle vasche.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione promossa da
è infondata ed il decreto ingiuntivo deve essere Parte_1
integralmente confermato.
Non si ravvedono invece gli elementi per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., difettando la prova della colpa grave in capo a
[...]
Controparte_1
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione promossa da e, per Parte_1
l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a Parte_1
favore di VE Costruzioni S.p.a., liquidandone l'ammontare in euro
14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e - 10 -
c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, 26 maggio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)