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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2621/ 2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Marina Dallù per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano, via Sciesa, 17/21. ricorrente contro
, in qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale T.S.W. SERVICE di Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Dibenedetto, presso il cui studio
[...] in Milano, alla Via Teodosio n. 62 elegge domicilio, giusta procura in calce alla memoria convenuta
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 febbraio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale, Pt_1 chiedendo accogliersi, nei confronti dell'impresa T.S.W. Service di CP_1
le conclusioni di seguito riportate:
[...]
“accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro definitivo ed a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno fra il ricorrente e il sig.
titolare dell'impresa individuale Controparte_1
ai sensi degli Controparte_2 artt. 2094 cc segg e art. 1 d.lgs. 81/15 ab initio e pertanto dal 14.12.2019 o da diversa data di giustizia e proseguito senza soluzione di continuità fino alla data del
05.03.2022 o da quelle diverse date di giustizia ed alle condizioni di cui al 2^ livello del ccnl pulizia industria come risultante dalla comunicazione unilav di assunzione inoltrata in data 10.3.2022 , o in via subordinata per la denegata ipotesi e fatto salvo il gravame in quel diverso livello e o ccnl di giustizia.
2) Condannare in qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Controparte_2 ai sensi degli artt. 2094 cc e segg e ccnl e 36 Cost. a
[...] corrispondere al ricorrente il complessivo importo di €.16352,81 o di quella diversa somma di giustizia, anche superiore per i titoli di cui alla narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3) Accertare e dichiarare la inesistenza, inefficacia o nullità o illegittimità e comunque annullare il rapporto di lavoro a tempo determinato come risultante presso il centro per l'impiego con decorrenza dal 5.3.2022 nonché il relativo termine al 5.6.22 per violazione della disciplina di cui agli artt. 1418, 1419, 1352 cc ss nonchè per violazione degli artt. 19 e ss d.lgs. 81/15 e in ogni caso annullare la comunicazione unilav di assunzione presso il centro per l'impiego inviata il 10.3.22.
4) Vittoria di spese di lite. Sentenza esecutiva”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver iniziato a lavorare per l'impresa resistente sin dal 14 dicembre 2019, seppur senza un regolare contratto e di aver continuato fino al 7 marzo 2022, quale addetto alle pulizie presso la Residenza Parco Milano 2 a Segrate e presso i Condomini siti in
Milano, via Morandi, 7, 15 e 17;
-di aver, fino al mese di ottobre 2021, ricevuto € 800 al mese in contanti, poi dal mese di novembre, la stessa cifra gli era stata pagata con bonifico;
-di aver usufruito di un periodo di ferie dal 14 novembre 2021 al 22 gennaio 2022;
-che il rapporto era cessato il 7 marzo 2022, dopo aver, per l'ennesima volta, chiesto la sua formalizzazione;
-che da una ricerca presso il Centro per l'impiego, era venuto a conoscenza che l'impresa resistente, in data 5 marzo 2022 aveva inoltrato una comunicazione di inizio di un rapporto a tempo determinato con scadenza al 4 giugno 2022;
-di aver sempre lavorato secondo le direttive del sig. CP_1
-di aver lavorato dal lunedì al sabato secondo gli orari meglio indicati nel ricorso (punti
9 e 10).
Su tali premesse, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita, seppur tardivamente, l'impesa resistente che ha giustificato il pagamento delle somma dedotte come aiuti economici ad un conoscente in difficoltà.
Inoltre, riportando nel corpo del ricorso l'estratto contributivo, ha dedotto che il ricorrente, proprio nel periodo nel quale assume di aver lavorato per l'impresa, ha intrattenuto rapporti di lavoro con altre persone, precisamente, dal 26 aprile 2020 all'8 ottobre 2022 per la famiglia , dapprima per 30 ore settimanali per poi passare Per_1
a 44 ore settimanali per l'intero anno 2021 e per il successivo periodo intercorrente tra l'01.01.2022 all'08.10.2022 per 35 ore settimanali.
Nel periodo intercorrente tra il 12.03.2022 e il 31.12.2022 il Sig. risulterebbe Pt_1 essere stato assunto dalla Soc. Coop Doremifasol Pulizie Società Cooperativa, con 43 ore settimanali.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, acquisiti i contratti di appalto per i servizi di pulizie sottoscritti dall'impresa resistente con i Condomini ove ilo ricorrente ha riferito di aver lavorato, all'udienza del 12 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio presenta differenti e contrapposte prospettazioni che, ciascuna delle parti offre al fine di sostenere le proprie tesi.
Il ricorrente assume di aver lavorato per l'impresa del resistente sin dal dicembre 2019 e di aver, finanche, ricevuto, delle somme mensili a titolo di retribuzione;
parte resistente, pur non disconoscendo i pagamenti e non potendolo fare dal mese di novembre 2021 essendovi in atti le distinte dei bonifici (doc. 5), assume di aver elargito tali somme a titolo di regalia o aiuto al conoscente in difficoltà.
La continuità e cadenza mensile dei pagamenti, nonché la causale riportata su ogni bonifico rendono inverosimile la tesi di parte resistente che non può credersi così sprovveduto dall'attribuire il titolo di retribuzione a somme pagate per altro motivo, non foss'altro che per le conseguenze ed implicazioni che conseguono alla sussistenza, anche apparente, di un rapporto di lavoro subordinato.
Le somme di denaro elargite non sono l'unico elemento che comprova la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro.
I tesi escussi, invero, anche a voler escludere il coinquilino del ricorrente mero teste de relato, hanno confermato che il sig. ha lavorato come addetto alle pulizie presso Pt_1 il condominio n. 15 di via Morandi a Milano e presso il Parco 2 di Segrate.
: Testimone_1
“Conosco di persona il ricorrente, che conosco con il nome di mentre non Per_2 conosco il resistente.
Lo conosco in quanto per un periodo ha svolto attività di addetto alle pulizie presso
l'immobile di via Felicita Morandi dove abito.
Mi viene chiesto di dire se confermo che il ricorrente ha lavorato presso tale immobile dal dicembre 2019 al marzo 2022, rispondo dicendo che nel dicembre 2019, la ditta Cont
già operava (era entrata dopo la delibera dell'assemblea condominiale di ottobre), ma io ho ricordo di aver iniziato ad avere contatti con il ricorrente dai primi mesi del 2020, poi posso confermare di averli avuti fino al marzo 2022. Lo sentivo regolarmente via wa per le pulizie. Questo perché ero una consigliera e mi occupavo di questo.
Lui a volte mi diceva cosa aveva fatto e io anche gli dicevo cosa fare.
Io abito presso il condominio n. 15 di via Morandi, confermo che ha lavorato Per_2 presso il mio condominio, quanto agli altri due ovvero il 7 ed il 17, sono condomini separati, ma credo che l'impresa lavorasse anche sugli altri, così ci disse l'amministratore, non posso però confermo che il ricorrente abbia lavorato sugli altri condomini in quanto io non l'ho visto, me lo disse lui;
nulla so sull'attività eventualmente svolta a Segrate;
confermo di aver visto fare al ricorrente le attività meglio indicate al punto 5 del ricorso;
punto 7) non ho mai visto il sig. personalmente;
Tes_2
quanto all'orario, posso dire che il ricorrente veniva il lunedì, non solo per la rotazione sacchi, ma anche per le pulizie, però non so dire per quante ore;
poi ritengo di poter dire che lui venisse in altro giorno della settimana, non so per quante ore, ma non ricordo il giorno esatto;
poi altri giorni non li posso confermare.
Presso il condominio vi sono due spazi che noi chiamiamo cortiletti dove vi sono delle piante, ma per terra vi è con erba, quindi va pulita da parte degli addetti alle pulizie. Quanto al materiale delle pulizie, il condominio non lo comprava, ricordo che un giorno, essendoci lamentati per l'odore forte di un detersivo, l'amministratore ci rispose che l'avrebbe detto all'impresa”.
Previdi Persona_3
“Conosco il ricorrente con il nome di non conosco il resistente. Per_2
Mi viene chiesto se posso confermare che il ricorrente ha iniziato a lavorare presso il mio condominio da dicembre 2019; posso rispondere dicendo che nella chat di gruppo
“le consigliere” che ora consulto sul mio telefono, rinvengo un messaggio del 27 luglio 2020 con il quale comunico alle altre consigliere di aver incontrato presso il condominio l'addetto alle pulizie che si era presentato come e che mi aveva Per_2 lasciato il suo numero di cellulare.
Nel messaggio io scrivo che il ragazzo mi aveva detto di essere l'addetto alle pulizie del condominio, che faceva questa attività lunedì o il mercoledì, una volta alla settimana e di farlo anche negli altri due condomini n. 7 e 17.
Da lì in poi ci siamo scambiati vari messaggi, mi viene chiesto fino a quando io l'abbia visto, non ricordo, però leggo un messaggio di che risponde l'11 maggio 2022 Tes_1 ad altra consigliera, dicendole che non c'era più come addetto alle pulizie, ma Per_2 vi era altro ragazzo.
Lo vedevo fare in generale le pulizie delle parti comuni, ricordo di avergli fatto i complimenti per la qualità del lavoro, non l'ho mai visto usare la lucidatrice;
quanto al materiale, credo lo acquistasse l'impresa, mi ricordo di aver chiesto a i non Per_2 usare profumatori dei quali sono allergica, so che avorava per un'impresa, ma non ricordo come si chiamasse. Per_2
Posso confermare che veniva una volta a settimana, ma non so dire di altre Per_2 volte, nulla so neppure per gli orari;
non so se si occupasse anche della rotazione dei sacchi, per quanto ne sappia però non paghiamo altre persone per tali attività.
Sugli altri condomini, mi ha riferito lui di lavorare, io non l'ho visto.
Nulla so dell'eventuale attività a Segrate”.
AW SA MO Persona_4
“Non sono mai stato dipendente della TSW Service.
Conosco il ricorrente con il quale ho vissuto e vivo dal 2016. Mi viene chiesto se so dove il ricorrente abbia lavorato tra la fine del 2019 e il mese di marzo 2022, rispondo dicendo che so che lavorava come addetto alle pulizie delle scale a Segrate, Milano 2 ed a Milano in via Moranda.
Questa circostanza me l'ha riferita lui quando ci parliamo a casa dopo il lavoro.
Ora non ci lavora più, credo abbia finito circa due anni fa, credo che abbia iniziato nel 2019 o forse anche prima.
Non so presso quali e quanti condomini abbia lavorato.
Mi ha riferito di pulire le scale, il giardino e di fare la rotazione dei sacchi dell'immondizia.
Mi viene chiesto se conosco il sig. rispondo di sì, meglio preciso che un Pt_2 giorno, mentre ero in compagnia del ricorrente nei pressi di casa nostra che non dista molto da viale Moranda, abbiamo incontrato una persona che oggi vedo in quest'aula il mio amico mi ha detto che era il suo datore di lavoro, io però non ci ho parlato.
C'è un altro mio amico e connazionale di nome non ricordo il cognome che Pt_1 mi ha detto che lavorava sempre per Pt_2
Mi viene chiesto se conosco i giorni e gli orari lavorativi del ricorrente, so che lui lavorava il mattino in via Moranda, non so se tutti i giorni e non so con che orario, non so se lavorasse il mattino in entrambi i posti a giorni alternati o in un posto al mattino ed in un altro il pomeriggio.
Mi viene chiesto se la via dei condomini fosse Morandi o Moranda, ricordo Felice, ma non so se Morandi o Moranda.
Mi viene chiesto se abbia lavorato a Segrate ed a Milano in due momenti diversi o nello stesso momento, rispondo nello stesso momento, ma ribadisco che non sono in grado di dire i giorni e le ore.
Il ricorrente sia prima che ora ha sempre fatto il lavoro di addetto elle pulizie.
Non ricordo il giorno in cui ho visto il resistente per la strada.
Voglio precisare quanto ai giorni ed agli orari, io so che lui lavorava tutta la settimana, meglio dal lunedì al sabato, credo anche di poter dire che lui nello stesso giorno lavorasse prima da una parte e poi dall'altra, ma non so gli orari”.
Controparte_3
“Conosco il ricorrente, da circa cinque anni. Lo conosco in quanto per circa tre anni ha lavorato come addetto alle pulizie delle scale del condominio dove io abito.
Posso riferire solo in merito all'attività svolta dal ricorrente all'interno della Residenza Parco Milano2.
Nulla posso dire dei condomini di via Morandi.
Come periodo posso confermare di ricordare la sua presenza presso il condominio ove abito dal 2020 al 2022, non sono in grado di ricordare fino a che mese del 2022, ricordo però che da un giorno all'altro non l'ho più visto.
Mi viene chiesto se ricordo la presenza di altre persone che dessero indicazioni o ordini al ricorrente, non le ho viste, credo comunque che lui, come tutti gli addetti impegnati a Milano 2, fosse dipendente o lavorasse per un'impresa, ma non so quale fosse.
Confermo che usasse i detergenti e la lucidatrice, ricordo che mi aveva regalato un prodotto spray di cui mi piaceva il profumo, confermo le pulizie delle scale, degli androni, dei vetri e dei giardini così come la rotazione dei sacchi.
Io lo ricordo presente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, non il sabato in quanto non ci sono io, nella fascia oraria tra le 8,30 e le 13,30.
Posso confermare che l'impresa che aveva con il condominio il contratto per le pulizie fosse l'impresa convenuta, questo lo posso dire in quanto, con il ricorrente che io conosco con il nome di ho avuto varie occasioni di parlare anche della sua vita Per_2 personale e, in tali occasioni lui mi ha riferito di lavorare per tale impresa,
l'impresa io la conoscevo in quanto so che lavorava per Milano 2, poi ne ho sentito parlare dal ricorrente quando lui ha avuto problemi con l'impresa.
Lui mi aveva detto che non aveva avuto un contratto regolare di lavoro.
Questi racconti me li aveva fatti ancora quando lavorava presso il condominio.
Non posso dire se l'impresa convenuta fosse nel consuntivo delle spese condominiali in quanto non mi occupo di esaminare i consuntivi.
Il ricorrente veniva con i mezzi pubblici non posso dire se abbia visto o meno furgoni
o altri mezzi con la scritta dell'impresa convenuta in quanto a Milano 2 circolano troppi mezzi.
L'amministratore è il dott. . Persona_5
Il ricorrente mi ha aiutato per dei lavori in casa, è accaduto in maniera del tutto casuale in orari che lui mi diceva essere libero e che sono stati sempre diversi.
Comunque nel pomeriggio. Non ho mai pagato nulla per tali servizi.
Ho riferito prima che vedevo il ricorrente nella fascia tra le 8,30 e le 13,30 in quanto in tale lasso di tempo mi capitava di vederlo se io uscivo dalla mia porta, se no anche di sentirlo che puliva vicino al mio ingresso e di uscire per salutarlo, lo sentivo e lo riconoscevo in quanto lui parlava al telefono con l'auricolare. Gli offrivo anche il caffè che però lui non accettava.
Oltre allo spray di cui ho detto prima e che i ha lasciato in occasione di lavori Per_2 che ha fatto a casa mia, non ho ricevuto altri regali.
Preciso che in tutti gli anni le occasioni in cui venuto a casa mia sono state tre Per_2
o quattro.
Ho visto degli addetti al giardino che indossavano una pettorina gialla, quindi debbo rettificare quanto ho detto prima nel senso che il sig. non si occupava del Per_2 giardino.
Mi viene chiesto di specificare se la rotazione dei sacchi competesse al custode o agli addetti alle pulizie.
Io ricordo gli addetti alle pulizie.
Dico questo in quanto, quando esco vedo i sacchi che dal punto di raccolta sono stati portati al punto dal quale poi gli addetti della municipalizzata li prelevano, non so dire però chi li abbia portati lì, ho risposto gli addetti alle pulizie perché vedo i sacchi vicino ai loro carrelli, ma non posso dire con certezza che siano loro perchè non li ho mai visti di persona.
Il Parco 2 di Segrate e il ON 15 di via Morandi in Milano, sono luoghi, meglio condomini con i quali, come si evince dei contratti prodotti dalla resistente, l'impresa Contr
aveva dei contratti di appalto proprio per il servizio di pulizie.
Più precisamente, è risultato che con il ON , l'impresa ha Controparte_4 sottoscritto un contratto con decorrenza dal 1 luglio 2020, per il servizio di pulizia tre volte alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12 alle 13; con il CP_5
Segrate, dal 18 dicembre 2019, per i lavori di pulizia da eseguirsi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 10.
Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato il lunedì ed il giovedì dalle 5 alle 6 presso i
Condomini di via Morandi per la rotazione dei sacchi, ma tale orario e il giorno di giovedì non trovano conferma nei contratti e, peraltro, neppure nelle deposizioni dei testi;
per il martedì, il sig. ha riferito di aver lavorato dalle 7 alle 13,30 presso il Pt_1
Parco 2.
Nel contratto, non vi è indicazione di orario, la teste ha riferito di aver visto Tes_3 il ricorrente dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le 8,30 e le 13,30. Per i giorni mercoledì e venerdì il sig. ha detto di aver lavorato tra le 7,30 e le Pt_1
12,30 presso Segrate e poi nel pomeriggio in via Morandi, ma tale deduzione non trova conferma né nei contratti, né nelle deposizioni.
Comparando le risultanze in atti, può dirsi che, quanto al momento iniziale dell'attività, la stessa non può che collocarsi nel 2020.
Così ha riferito la condomina del Parco 2 di Segrate, la stessa ha parlato dei primi mesi dell'anno; quanto, invece, al ON di via Morandi, le prove raccolte riguardano solo il civico 15, mentre nulla è dato sapere per gli altri;
in ogni caso, tale contratto è decorso dal mese di luglio e anche le deposizioni delle condomine parlano di tal mese.
Pertanto, si ritiene che dal mese di gennaio 2020, quando già il contratto con il Parco
2 era in vigore, possa valere la deposizione della signora che ha riferito di Tes_3 aver visto il ricorrente tra le 8,30 e le 13,30.
La teste ha parlato di un lavoro dal lunedì al venerdì, tuttavia, tra le 12 e le 13 era previsto il servizio di pulizie presso il ON Morandi, 15.
Le teste escusse non sono state in grado di riferire l'orario e, quanto alla frequenza hanno parlato di una o due volte alla settimana.
Ordunque, deve ritenersi che almeno una volta alla settimana il ricorrente abbia lavorato anche in Milano, via Morandi.
Quindi che per quattro giorni alla settimana abbia lavorato a Segrate, uno di questi giorni, fino alle 13,30, gli altri tre, per stessa ammissione del ricorrente, fino alle 12,30.
Invero, sebbene la teste abbia parlato di un orario fino alle 13,30, è lo stesso ricorrente che circoscrive il suo orario alle 12,30.
Quanto al condominio di via Morandi, le teste non hanno saputo indicare l'orario; questo, da contatto, non può essere nel pomeriggio e, considerando la fascia pattuita tra le 12 e le 13, diventa difficile comprendere come il ricorrente abbia potuto lavorare sino alle 12,30 ed essere a Milano per lavorare tra le 12 e le 13.
Poiché però le condomine ricordano un giorno a Milano, non potendo stabilire quanto tempo lo stesso impiegasse tra Segrate e Milano e, quindi, se per quella giornata fosse a lui possibile lavorare in entrambi i luoghi, deve concludersi che, per un giorno alla settimana, lo stesso abbia lavorato solo tra le 12 e le 13 a Segrate.
In conclusione, si ritiene raggiunta la prova relativamente ad un orario lavorativo che, per tre giorni alla settimana è stato dalle 8,30 alle 12,30, un giorno dalle 8,30 alle 13,30
e per un giorno dalle 12 alle 13.
Provata l'attività, tenuto conto del fatto che il servizio di pulizie presso i condomini indicati era appaltato all'impresa convenuta e che le testimonianze hanno confermato la presenza del ricorrente proprio impegnato in quel servizio, deve concludersi per la prova anche della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'odierna resistente.
L'elargizione del denaro, come detto, non contestato, supporta e corrobora la prova di quanto sopra concluso.
Dovendo dirsi accertato un rapporto di lavoro che, in assenza di un contratto, non può che ritenersi a tempo indeterminato sin dal mese di gennaio, il successivo rapporto comunicato solo con decorrenza dal 5 marzo 2022 e fino al 4 giugno 2022 deve ritenersi privo di ogni effetto, non potendo, dopo il sorgere di un rapporto a tempo indeterminato instaurarsi un valido ed efficace contratto a condizioni peggiorative e meno garantistiche per il lavoratore.
La clausola appositiva del termine è, quindi, invalida.
Il ricorrente ha, tuttavia, dedotto di aver lavorato solo fino al 5 marzo 2022 e tale deve ritenersi la data finale del rapporto.
In conclusione, dal mese di gennaio 2020 al 5 marzo 2022, deve ritenersi sorto ed intercorso tra le parti un contratto di lavoro subordinato con inquadramento del ricorrente, quale addetto alle pulizie, nel livello 2 CCNl Pulizie (ovvero nel livello poi oggetto della comunicazione inoltrata il 5 marzo 2022) con orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, uno dalle 8,30 alle 13,30, tre dalle 8,30 alle 12,30, uno dalle 12 alle 13.
Per tali orari, dedotto il percepito, il ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione.
Benchè la sottoscritta avesse invitato la difesa ad elaborare nuovi conteggi, la lettura del testo dei contratti acquisiti non consente di poter confermare l'orario precedentemente indicato.
Pur non potendo, addivenire ad una liquidazione precisa, si ritiene di poter pronunciare, comunque, sentenza definitiva, potendo far riferimento ai criteri dell'ultimo conteggio depositato seppur riparametrato all'orario sopra indicato.
La prevalente soccombenza dell'impresa convenuta, giustifica la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro fra il ricorrente e il sig. titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Controparte_2 dal gennaio 2020 fino alla data del 05.03.2022, con inquadramento
[...] del ricorrente nel 2^ livello del ccnl pulizia industria;
2) Condanna in qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Controparte_2
a corrispondere al ricorrente la retribuzione spettante sulla
[...] base del seguente orario: cinque giorni alla settimana, un giorno dalle 8,30 alle 13,30, tre giorni dalle 8,30 alle 12,30, un giorno dalle 12 alle 13, dedotto il percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) Accerta e dichiara l'inefficacia della clausola appositiva del termine al contratto del
5 marzo 2022;
4) Condanna la società alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3500 oltre accessori di legge.
Milano, 12 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Marina Dallù per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano, via Sciesa, 17/21. ricorrente contro
, in qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale T.S.W. SERVICE di Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Dibenedetto, presso il cui studio
[...] in Milano, alla Via Teodosio n. 62 elegge domicilio, giusta procura in calce alla memoria convenuta
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 febbraio 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale, Pt_1 chiedendo accogliersi, nei confronti dell'impresa T.S.W. Service di CP_1
le conclusioni di seguito riportate:
[...]
“accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro definitivo ed a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno fra il ricorrente e il sig.
titolare dell'impresa individuale Controparte_1
ai sensi degli Controparte_2 artt. 2094 cc segg e art. 1 d.lgs. 81/15 ab initio e pertanto dal 14.12.2019 o da diversa data di giustizia e proseguito senza soluzione di continuità fino alla data del
05.03.2022 o da quelle diverse date di giustizia ed alle condizioni di cui al 2^ livello del ccnl pulizia industria come risultante dalla comunicazione unilav di assunzione inoltrata in data 10.3.2022 , o in via subordinata per la denegata ipotesi e fatto salvo il gravame in quel diverso livello e o ccnl di giustizia.
2) Condannare in qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Controparte_2 ai sensi degli artt. 2094 cc e segg e ccnl e 36 Cost. a
[...] corrispondere al ricorrente il complessivo importo di €.16352,81 o di quella diversa somma di giustizia, anche superiore per i titoli di cui alla narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3) Accertare e dichiarare la inesistenza, inefficacia o nullità o illegittimità e comunque annullare il rapporto di lavoro a tempo determinato come risultante presso il centro per l'impiego con decorrenza dal 5.3.2022 nonché il relativo termine al 5.6.22 per violazione della disciplina di cui agli artt. 1418, 1419, 1352 cc ss nonchè per violazione degli artt. 19 e ss d.lgs. 81/15 e in ogni caso annullare la comunicazione unilav di assunzione presso il centro per l'impiego inviata il 10.3.22.
4) Vittoria di spese di lite. Sentenza esecutiva”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver iniziato a lavorare per l'impresa resistente sin dal 14 dicembre 2019, seppur senza un regolare contratto e di aver continuato fino al 7 marzo 2022, quale addetto alle pulizie presso la Residenza Parco Milano 2 a Segrate e presso i Condomini siti in
Milano, via Morandi, 7, 15 e 17;
-di aver, fino al mese di ottobre 2021, ricevuto € 800 al mese in contanti, poi dal mese di novembre, la stessa cifra gli era stata pagata con bonifico;
-di aver usufruito di un periodo di ferie dal 14 novembre 2021 al 22 gennaio 2022;
-che il rapporto era cessato il 7 marzo 2022, dopo aver, per l'ennesima volta, chiesto la sua formalizzazione;
-che da una ricerca presso il Centro per l'impiego, era venuto a conoscenza che l'impresa resistente, in data 5 marzo 2022 aveva inoltrato una comunicazione di inizio di un rapporto a tempo determinato con scadenza al 4 giugno 2022;
-di aver sempre lavorato secondo le direttive del sig. CP_1
-di aver lavorato dal lunedì al sabato secondo gli orari meglio indicati nel ricorso (punti
9 e 10).
Su tali premesse, ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita, seppur tardivamente, l'impesa resistente che ha giustificato il pagamento delle somma dedotte come aiuti economici ad un conoscente in difficoltà.
Inoltre, riportando nel corpo del ricorso l'estratto contributivo, ha dedotto che il ricorrente, proprio nel periodo nel quale assume di aver lavorato per l'impresa, ha intrattenuto rapporti di lavoro con altre persone, precisamente, dal 26 aprile 2020 all'8 ottobre 2022 per la famiglia , dapprima per 30 ore settimanali per poi passare Per_1
a 44 ore settimanali per l'intero anno 2021 e per il successivo periodo intercorrente tra l'01.01.2022 all'08.10.2022 per 35 ore settimanali.
Nel periodo intercorrente tra il 12.03.2022 e il 31.12.2022 il Sig. risulterebbe Pt_1 essere stato assunto dalla Soc. Coop Doremifasol Pulizie Società Cooperativa, con 43 ore settimanali.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, acquisiti i contratti di appalto per i servizi di pulizie sottoscritti dall'impresa resistente con i Condomini ove ilo ricorrente ha riferito di aver lavorato, all'udienza del 12 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio presenta differenti e contrapposte prospettazioni che, ciascuna delle parti offre al fine di sostenere le proprie tesi.
Il ricorrente assume di aver lavorato per l'impresa del resistente sin dal dicembre 2019 e di aver, finanche, ricevuto, delle somme mensili a titolo di retribuzione;
parte resistente, pur non disconoscendo i pagamenti e non potendolo fare dal mese di novembre 2021 essendovi in atti le distinte dei bonifici (doc. 5), assume di aver elargito tali somme a titolo di regalia o aiuto al conoscente in difficoltà.
La continuità e cadenza mensile dei pagamenti, nonché la causale riportata su ogni bonifico rendono inverosimile la tesi di parte resistente che non può credersi così sprovveduto dall'attribuire il titolo di retribuzione a somme pagate per altro motivo, non foss'altro che per le conseguenze ed implicazioni che conseguono alla sussistenza, anche apparente, di un rapporto di lavoro subordinato.
Le somme di denaro elargite non sono l'unico elemento che comprova la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro.
I tesi escussi, invero, anche a voler escludere il coinquilino del ricorrente mero teste de relato, hanno confermato che il sig. ha lavorato come addetto alle pulizie presso Pt_1 il condominio n. 15 di via Morandi a Milano e presso il Parco 2 di Segrate.
: Testimone_1
“Conosco di persona il ricorrente, che conosco con il nome di mentre non Per_2 conosco il resistente.
Lo conosco in quanto per un periodo ha svolto attività di addetto alle pulizie presso
l'immobile di via Felicita Morandi dove abito.
Mi viene chiesto di dire se confermo che il ricorrente ha lavorato presso tale immobile dal dicembre 2019 al marzo 2022, rispondo dicendo che nel dicembre 2019, la ditta Cont
già operava (era entrata dopo la delibera dell'assemblea condominiale di ottobre), ma io ho ricordo di aver iniziato ad avere contatti con il ricorrente dai primi mesi del 2020, poi posso confermare di averli avuti fino al marzo 2022. Lo sentivo regolarmente via wa per le pulizie. Questo perché ero una consigliera e mi occupavo di questo.
Lui a volte mi diceva cosa aveva fatto e io anche gli dicevo cosa fare.
Io abito presso il condominio n. 15 di via Morandi, confermo che ha lavorato Per_2 presso il mio condominio, quanto agli altri due ovvero il 7 ed il 17, sono condomini separati, ma credo che l'impresa lavorasse anche sugli altri, così ci disse l'amministratore, non posso però confermo che il ricorrente abbia lavorato sugli altri condomini in quanto io non l'ho visto, me lo disse lui;
nulla so sull'attività eventualmente svolta a Segrate;
confermo di aver visto fare al ricorrente le attività meglio indicate al punto 5 del ricorso;
punto 7) non ho mai visto il sig. personalmente;
Tes_2
quanto all'orario, posso dire che il ricorrente veniva il lunedì, non solo per la rotazione sacchi, ma anche per le pulizie, però non so dire per quante ore;
poi ritengo di poter dire che lui venisse in altro giorno della settimana, non so per quante ore, ma non ricordo il giorno esatto;
poi altri giorni non li posso confermare.
Presso il condominio vi sono due spazi che noi chiamiamo cortiletti dove vi sono delle piante, ma per terra vi è con erba, quindi va pulita da parte degli addetti alle pulizie. Quanto al materiale delle pulizie, il condominio non lo comprava, ricordo che un giorno, essendoci lamentati per l'odore forte di un detersivo, l'amministratore ci rispose che l'avrebbe detto all'impresa”.
Previdi Persona_3
“Conosco il ricorrente con il nome di non conosco il resistente. Per_2
Mi viene chiesto se posso confermare che il ricorrente ha iniziato a lavorare presso il mio condominio da dicembre 2019; posso rispondere dicendo che nella chat di gruppo
“le consigliere” che ora consulto sul mio telefono, rinvengo un messaggio del 27 luglio 2020 con il quale comunico alle altre consigliere di aver incontrato presso il condominio l'addetto alle pulizie che si era presentato come e che mi aveva Per_2 lasciato il suo numero di cellulare.
Nel messaggio io scrivo che il ragazzo mi aveva detto di essere l'addetto alle pulizie del condominio, che faceva questa attività lunedì o il mercoledì, una volta alla settimana e di farlo anche negli altri due condomini n. 7 e 17.
Da lì in poi ci siamo scambiati vari messaggi, mi viene chiesto fino a quando io l'abbia visto, non ricordo, però leggo un messaggio di che risponde l'11 maggio 2022 Tes_1 ad altra consigliera, dicendole che non c'era più come addetto alle pulizie, ma Per_2 vi era altro ragazzo.
Lo vedevo fare in generale le pulizie delle parti comuni, ricordo di avergli fatto i complimenti per la qualità del lavoro, non l'ho mai visto usare la lucidatrice;
quanto al materiale, credo lo acquistasse l'impresa, mi ricordo di aver chiesto a i non Per_2 usare profumatori dei quali sono allergica, so che avorava per un'impresa, ma non ricordo come si chiamasse. Per_2
Posso confermare che veniva una volta a settimana, ma non so dire di altre Per_2 volte, nulla so neppure per gli orari;
non so se si occupasse anche della rotazione dei sacchi, per quanto ne sappia però non paghiamo altre persone per tali attività.
Sugli altri condomini, mi ha riferito lui di lavorare, io non l'ho visto.
Nulla so dell'eventuale attività a Segrate”.
AW SA MO Persona_4
“Non sono mai stato dipendente della TSW Service.
Conosco il ricorrente con il quale ho vissuto e vivo dal 2016. Mi viene chiesto se so dove il ricorrente abbia lavorato tra la fine del 2019 e il mese di marzo 2022, rispondo dicendo che so che lavorava come addetto alle pulizie delle scale a Segrate, Milano 2 ed a Milano in via Moranda.
Questa circostanza me l'ha riferita lui quando ci parliamo a casa dopo il lavoro.
Ora non ci lavora più, credo abbia finito circa due anni fa, credo che abbia iniziato nel 2019 o forse anche prima.
Non so presso quali e quanti condomini abbia lavorato.
Mi ha riferito di pulire le scale, il giardino e di fare la rotazione dei sacchi dell'immondizia.
Mi viene chiesto se conosco il sig. rispondo di sì, meglio preciso che un Pt_2 giorno, mentre ero in compagnia del ricorrente nei pressi di casa nostra che non dista molto da viale Moranda, abbiamo incontrato una persona che oggi vedo in quest'aula il mio amico mi ha detto che era il suo datore di lavoro, io però non ci ho parlato.
C'è un altro mio amico e connazionale di nome non ricordo il cognome che Pt_1 mi ha detto che lavorava sempre per Pt_2
Mi viene chiesto se conosco i giorni e gli orari lavorativi del ricorrente, so che lui lavorava il mattino in via Moranda, non so se tutti i giorni e non so con che orario, non so se lavorasse il mattino in entrambi i posti a giorni alternati o in un posto al mattino ed in un altro il pomeriggio.
Mi viene chiesto se la via dei condomini fosse Morandi o Moranda, ricordo Felice, ma non so se Morandi o Moranda.
Mi viene chiesto se abbia lavorato a Segrate ed a Milano in due momenti diversi o nello stesso momento, rispondo nello stesso momento, ma ribadisco che non sono in grado di dire i giorni e le ore.
Il ricorrente sia prima che ora ha sempre fatto il lavoro di addetto elle pulizie.
Non ricordo il giorno in cui ho visto il resistente per la strada.
Voglio precisare quanto ai giorni ed agli orari, io so che lui lavorava tutta la settimana, meglio dal lunedì al sabato, credo anche di poter dire che lui nello stesso giorno lavorasse prima da una parte e poi dall'altra, ma non so gli orari”.
Controparte_3
“Conosco il ricorrente, da circa cinque anni. Lo conosco in quanto per circa tre anni ha lavorato come addetto alle pulizie delle scale del condominio dove io abito.
Posso riferire solo in merito all'attività svolta dal ricorrente all'interno della Residenza Parco Milano2.
Nulla posso dire dei condomini di via Morandi.
Come periodo posso confermare di ricordare la sua presenza presso il condominio ove abito dal 2020 al 2022, non sono in grado di ricordare fino a che mese del 2022, ricordo però che da un giorno all'altro non l'ho più visto.
Mi viene chiesto se ricordo la presenza di altre persone che dessero indicazioni o ordini al ricorrente, non le ho viste, credo comunque che lui, come tutti gli addetti impegnati a Milano 2, fosse dipendente o lavorasse per un'impresa, ma non so quale fosse.
Confermo che usasse i detergenti e la lucidatrice, ricordo che mi aveva regalato un prodotto spray di cui mi piaceva il profumo, confermo le pulizie delle scale, degli androni, dei vetri e dei giardini così come la rotazione dei sacchi.
Io lo ricordo presente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, non il sabato in quanto non ci sono io, nella fascia oraria tra le 8,30 e le 13,30.
Posso confermare che l'impresa che aveva con il condominio il contratto per le pulizie fosse l'impresa convenuta, questo lo posso dire in quanto, con il ricorrente che io conosco con il nome di ho avuto varie occasioni di parlare anche della sua vita Per_2 personale e, in tali occasioni lui mi ha riferito di lavorare per tale impresa,
l'impresa io la conoscevo in quanto so che lavorava per Milano 2, poi ne ho sentito parlare dal ricorrente quando lui ha avuto problemi con l'impresa.
Lui mi aveva detto che non aveva avuto un contratto regolare di lavoro.
Questi racconti me li aveva fatti ancora quando lavorava presso il condominio.
Non posso dire se l'impresa convenuta fosse nel consuntivo delle spese condominiali in quanto non mi occupo di esaminare i consuntivi.
Il ricorrente veniva con i mezzi pubblici non posso dire se abbia visto o meno furgoni
o altri mezzi con la scritta dell'impresa convenuta in quanto a Milano 2 circolano troppi mezzi.
L'amministratore è il dott. . Persona_5
Il ricorrente mi ha aiutato per dei lavori in casa, è accaduto in maniera del tutto casuale in orari che lui mi diceva essere libero e che sono stati sempre diversi.
Comunque nel pomeriggio. Non ho mai pagato nulla per tali servizi.
Ho riferito prima che vedevo il ricorrente nella fascia tra le 8,30 e le 13,30 in quanto in tale lasso di tempo mi capitava di vederlo se io uscivo dalla mia porta, se no anche di sentirlo che puliva vicino al mio ingresso e di uscire per salutarlo, lo sentivo e lo riconoscevo in quanto lui parlava al telefono con l'auricolare. Gli offrivo anche il caffè che però lui non accettava.
Oltre allo spray di cui ho detto prima e che i ha lasciato in occasione di lavori Per_2 che ha fatto a casa mia, non ho ricevuto altri regali.
Preciso che in tutti gli anni le occasioni in cui venuto a casa mia sono state tre Per_2
o quattro.
Ho visto degli addetti al giardino che indossavano una pettorina gialla, quindi debbo rettificare quanto ho detto prima nel senso che il sig. non si occupava del Per_2 giardino.
Mi viene chiesto di specificare se la rotazione dei sacchi competesse al custode o agli addetti alle pulizie.
Io ricordo gli addetti alle pulizie.
Dico questo in quanto, quando esco vedo i sacchi che dal punto di raccolta sono stati portati al punto dal quale poi gli addetti della municipalizzata li prelevano, non so dire però chi li abbia portati lì, ho risposto gli addetti alle pulizie perché vedo i sacchi vicino ai loro carrelli, ma non posso dire con certezza che siano loro perchè non li ho mai visti di persona.
Il Parco 2 di Segrate e il ON 15 di via Morandi in Milano, sono luoghi, meglio condomini con i quali, come si evince dei contratti prodotti dalla resistente, l'impresa Contr
aveva dei contratti di appalto proprio per il servizio di pulizie.
Più precisamente, è risultato che con il ON , l'impresa ha Controparte_4 sottoscritto un contratto con decorrenza dal 1 luglio 2020, per il servizio di pulizia tre volte alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12 alle 13; con il CP_5
Segrate, dal 18 dicembre 2019, per i lavori di pulizia da eseguirsi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 10.
Il ricorrente ha dedotto di aver lavorato il lunedì ed il giovedì dalle 5 alle 6 presso i
Condomini di via Morandi per la rotazione dei sacchi, ma tale orario e il giorno di giovedì non trovano conferma nei contratti e, peraltro, neppure nelle deposizioni dei testi;
per il martedì, il sig. ha riferito di aver lavorato dalle 7 alle 13,30 presso il Pt_1
Parco 2.
Nel contratto, non vi è indicazione di orario, la teste ha riferito di aver visto Tes_3 il ricorrente dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le 8,30 e le 13,30. Per i giorni mercoledì e venerdì il sig. ha detto di aver lavorato tra le 7,30 e le Pt_1
12,30 presso Segrate e poi nel pomeriggio in via Morandi, ma tale deduzione non trova conferma né nei contratti, né nelle deposizioni.
Comparando le risultanze in atti, può dirsi che, quanto al momento iniziale dell'attività, la stessa non può che collocarsi nel 2020.
Così ha riferito la condomina del Parco 2 di Segrate, la stessa ha parlato dei primi mesi dell'anno; quanto, invece, al ON di via Morandi, le prove raccolte riguardano solo il civico 15, mentre nulla è dato sapere per gli altri;
in ogni caso, tale contratto è decorso dal mese di luglio e anche le deposizioni delle condomine parlano di tal mese.
Pertanto, si ritiene che dal mese di gennaio 2020, quando già il contratto con il Parco
2 era in vigore, possa valere la deposizione della signora che ha riferito di Tes_3 aver visto il ricorrente tra le 8,30 e le 13,30.
La teste ha parlato di un lavoro dal lunedì al venerdì, tuttavia, tra le 12 e le 13 era previsto il servizio di pulizie presso il ON Morandi, 15.
Le teste escusse non sono state in grado di riferire l'orario e, quanto alla frequenza hanno parlato di una o due volte alla settimana.
Ordunque, deve ritenersi che almeno una volta alla settimana il ricorrente abbia lavorato anche in Milano, via Morandi.
Quindi che per quattro giorni alla settimana abbia lavorato a Segrate, uno di questi giorni, fino alle 13,30, gli altri tre, per stessa ammissione del ricorrente, fino alle 12,30.
Invero, sebbene la teste abbia parlato di un orario fino alle 13,30, è lo stesso ricorrente che circoscrive il suo orario alle 12,30.
Quanto al condominio di via Morandi, le teste non hanno saputo indicare l'orario; questo, da contatto, non può essere nel pomeriggio e, considerando la fascia pattuita tra le 12 e le 13, diventa difficile comprendere come il ricorrente abbia potuto lavorare sino alle 12,30 ed essere a Milano per lavorare tra le 12 e le 13.
Poiché però le condomine ricordano un giorno a Milano, non potendo stabilire quanto tempo lo stesso impiegasse tra Segrate e Milano e, quindi, se per quella giornata fosse a lui possibile lavorare in entrambi i luoghi, deve concludersi che, per un giorno alla settimana, lo stesso abbia lavorato solo tra le 12 e le 13 a Segrate.
In conclusione, si ritiene raggiunta la prova relativamente ad un orario lavorativo che, per tre giorni alla settimana è stato dalle 8,30 alle 12,30, un giorno dalle 8,30 alle 13,30
e per un giorno dalle 12 alle 13.
Provata l'attività, tenuto conto del fatto che il servizio di pulizie presso i condomini indicati era appaltato all'impresa convenuta e che le testimonianze hanno confermato la presenza del ricorrente proprio impegnato in quel servizio, deve concludersi per la prova anche della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'odierna resistente.
L'elargizione del denaro, come detto, non contestato, supporta e corrobora la prova di quanto sopra concluso.
Dovendo dirsi accertato un rapporto di lavoro che, in assenza di un contratto, non può che ritenersi a tempo indeterminato sin dal mese di gennaio, il successivo rapporto comunicato solo con decorrenza dal 5 marzo 2022 e fino al 4 giugno 2022 deve ritenersi privo di ogni effetto, non potendo, dopo il sorgere di un rapporto a tempo indeterminato instaurarsi un valido ed efficace contratto a condizioni peggiorative e meno garantistiche per il lavoratore.
La clausola appositiva del termine è, quindi, invalida.
Il ricorrente ha, tuttavia, dedotto di aver lavorato solo fino al 5 marzo 2022 e tale deve ritenersi la data finale del rapporto.
In conclusione, dal mese di gennaio 2020 al 5 marzo 2022, deve ritenersi sorto ed intercorso tra le parti un contratto di lavoro subordinato con inquadramento del ricorrente, quale addetto alle pulizie, nel livello 2 CCNl Pulizie (ovvero nel livello poi oggetto della comunicazione inoltrata il 5 marzo 2022) con orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, uno dalle 8,30 alle 13,30, tre dalle 8,30 alle 12,30, uno dalle 12 alle 13.
Per tali orari, dedotto il percepito, il ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione.
Benchè la sottoscritta avesse invitato la difesa ad elaborare nuovi conteggi, la lettura del testo dei contratti acquisiti non consente di poter confermare l'orario precedentemente indicato.
Pur non potendo, addivenire ad una liquidazione precisa, si ritiene di poter pronunciare, comunque, sentenza definitiva, potendo far riferimento ai criteri dell'ultimo conteggio depositato seppur riparametrato all'orario sopra indicato.
La prevalente soccombenza dell'impresa convenuta, giustifica la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro fra il ricorrente e il sig. titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Controparte_2 dal gennaio 2020 fino alla data del 05.03.2022, con inquadramento
[...] del ricorrente nel 2^ livello del ccnl pulizia industria;
2) Condanna in qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Controparte_2
a corrispondere al ricorrente la retribuzione spettante sulla
[...] base del seguente orario: cinque giorni alla settimana, un giorno dalle 8,30 alle 13,30, tre giorni dalle 8,30 alle 12,30, un giorno dalle 12 alle 13, dedotto il percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) Accerta e dichiara l'inefficacia della clausola appositiva del termine al contratto del
5 marzo 2022;
4) Condanna la società alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3500 oltre accessori di legge.
Milano, 12 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia