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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420/22 R.G.
Tra
(C.F. e P.IVA , REA n. NU-86492), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. , nella qualità di Presidente del C.d.A., rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Francesco Pisenti,, giusta procura speciale alle liti per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio Dottor repertorio n. 8625, raccolta n. 5984 (Allegato A), elettivamente Persona_1
domiciliata presso lo studio sito a Sassari, in Via Umberto I, n. 28,
Appellante
e
(c.f. ) elettivamente domiciliato in NU Via Controparte_1 C.F._1
Monsignor Cogoni n. 14 presso e nello studio degli avvocati Maria Valeria Falchi e Andrea Puledda dai quali è rappresentata e difesa in virtù di in forza di delega a margine dell'atto di citazione datato
11.03.2015 e dell'atto di citazione in opposizione ad ingiunzione del 28.09.2017.
Appellata
All'udienza del 12.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed Parte_1 eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali risultata soccombente in primo Parte_1 grado;
b) annullare e riformare la sentenza n. 202/2022, emessa e pubblicata in data 28/03/2022, dal Tribunale di NU, a definizione del procedimento contraddistinto al Parte_3
n. di R.G. 610/2015, al quale è riunto quello avente R.G. n. 1300/2017, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi compresa la Parte_1 regolamentazione delle spese di lite e CTU;
c) accertare e dichiarare la debenza delle fatture n.
2014/21107253, emessa in acconto in data 17/12/2014, per euro 29.326,44, ma ingiunta per il minor importo residuo non pagato di euro 29.223,6, n. 2014/21107253, emessa in acconto in data
17/12/2014, per euro 2.988,33 e n. 2016/500366914, emessa in data 28/04/2016, per euro 1574,86, per l'ammontare complessivo di euro 33.786,79, oltre interessi da ritardato pagamento ai sensi del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
d) in via subordinata: accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor per la fornitura Parte_1 Controparte_1 idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle tre predette fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento, a favore di dell'importo che dovesse Parte_1 risultare dovuto in corso di causa, oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, qualora ritenesse fondata e dimostrata l'avversa eccezione di non potabilità delle forniture idriche, di disporre la rinnovazione della CTU con applicazione del corretto criterio di ricalcolo stabilito dalla normativa di settore vigente, in luogo di quello arbitrariamente applicato dal consulente tecnico che ha comportato l'illegittima decurtazione del 50% del consumo fatturato”.
: “Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Controparte_1
Sassari, Voglia rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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1. R.G. 610/2015
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Controparte_1
NU esponendo: Parte_1
- di essere titolare di un contratto di somministrazione per il servizio idrico con per il Pt_1 suo immobile sito in San Teodoro, Borgata Suaredda snc, recante numero di utenza 6067903, matricola contatore AM000066;
- di aver ricevuto la fattura n. 201402134625 nel mese di giugno 2014, relativa ai consumi idrici dal periodo del 16.6.2006 al 16.4.2014, per un ammontare complessivo di € 29.326,44;
- di aver ricevuto la segnalazione sull'anomalia dei consumi da parte del gestore, in quanto superiori a cinque volte il consumo medio regionale, con invito alla verifica della regolarità dell'impianto idrico;
- di aver ricevuto nello stesso mese una diffida ad adempiere per le fatture insolute;
- di aver provveduto ad accertare l'assenza di perdite.
Pertanto, l'attore chiedeva:
1) in via principale, dichiarare la prescrizione del diritto di credito relativo al periodo di tempo dal 2006 al 2009, annullare la fattura e dichiarare non dovute le somme richieste;
2) con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Si costituiva esponendo che: Pt_1
- l'eccezione di prescrizione era infondata, perché il decorso era interrotto dall'emissione delle fatture in acconto e dai pagamenti effettuati dall'attore;
- la contestazione sulla violazione delle regole di lettura e fatturazione era infondata, poiché aveva sempre effettuato almeno due letture all'anno; Pt_1
- la contestazione sui consumi incongrui era infondata poiché generica;
- l'attore aveva l'onere di verificare periodicamente il funzionamento del misuratore;
- l'art. 13 del provvedimento C.I.P. n. 26/1975 sulla riduzione del 50% della tariffa per non potabilità dell'acqua non era applicabile;
- non era stato riscontrato alcun malfunzionamento del contatore.
Pertanto, chiedeva:
1) rigettare tutte le domande avversarie;
2) accertare e dichiarare il EC debitore per l'importo di € 32.364,11, oltre interessi moratori convenzionali, ai sensi dell'art. B.32 del R.S.I.I.;
3) con vittoria di spese e compensi.
3
2. R.G. 1300/2017
Con atto di citazione il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di NU , CP_1 Pt_1 opponendosi all'ingiunzione di pagamento n. 9875/2017 del 24.8.2017 emessa dal gestore idrico, relativa alla medesima utenza sopra indicata, per l'importo di € 33.786,79, costituita dalle seguenti fatture:
1) n. 2014/402134625 del 3.6.2014 per la minor somma di € 29.223,60, in quanto parzialmente pagata dal CP_1
2) n. 2014/21107253 del 17.12.2014 di € 2.988,33, emessa in acconto;
3) n. 2016/500366914 del 28.4.2016 di € 1.574,86 per conguagli regolatori.
La parte attrice chiedeva, previa sospensione dell'atto di ingiunzione:
1) la declaratoria di inammissibilità/illegittimità dell'ingiunzione;
2) l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione del diritto relativamente alle annualità
2006/2011, nonché la declaratoria di non debenza degli importi delle fatture;
3) dichiararsi il difetto di legittimazione di ad emettere l'ingiunzione di pagamento in Pt_1 quanto soggetto privato non contemplato dal R.D. 639/1910 ed in quanto il credito era controverso.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, previo rigetto dell'istanza di sospensione Pt_1 dell'esecuzione.
Il Giudice disponeva la riunione delle cause RR.GG. 610/2015 e 1300/2017 e sospendeva l'efficacia dell'ingiunzione.
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e CTU tecnico-contabile, volta alla verifica del corretto funzionamento del contatore ed all'eventuale ricalcolo dei consumi e dell'importo effettivo dovuto in caso di malfunzionamento. Il Laboratorio di Taratura di Asti rilevava il funzionamento del misuratore, ma il consulente, a seguito dell'incongruità dei consumi, accertava che il contattore non funzionana correttamente e ricalcolava l'importo a credito dell'utente.
Con la sentenza n. 202/2022 del 28.3.2022, il Tribunale, preliminarmente, dichiarava non legittima l'ingiunzione in quanto emessa durante la pendenza di una controversia sul credito e la annullava, dichiarava prescritti i crediti per il periodo dal 16.6.2006 al 6.8.2009 e non dovute le ulteriori somme indicate nelle fatture. Condannava alla restituzione della somma a credito nei confronti del Pt_1 ed alla rifusione delle spese, nonché della CTU. CP_1
***
4 Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione sulla prescrizione del credito di cui alla fattura n. 2014/402134625;
2) erronea interpretazione delle risultanze probatorie relative alla CTU;
3) erronea interpretazione della normativa in tema di potabilità del servizio idrico ed illegittimità della detrazione del 50% sul fatturato;
4) erronea interpretazione della normativa in tema di conguagli regolatori ed errata declaratoria di non debenza della fattura n. 2016/000500366914;
5) erronea statuizione delle spese di giudizio, nonché dei compensi della CTU.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza, domandando: Pt_1
1) in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU in caso di fondatezza della domanda di non potabilità dell'acqua, al fine di applicare il corretto criterio di ricalcolo stabilito dalla normativa vigente;
2) in via principale, accertare e dichiarare la debenza delle fatture sopra indicate;
3) in via subordinata, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da e Pt_1 condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo che risulta in corso di causa, oltre agli interessi per ritardato pagamento;
4) con vittoria di spese di lite, onorari, diritti, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la integrale conferma della CP_1 sentenza.
All'udienza del 12.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla prescrizione dei crediti pretesi per il periodo 2006/2009
Con il primo motivo di doglianza parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione in ordine alla prescrizione dei crediti, indicati nella fattura n. 2014/402134625 emessa in data 3.6.2014 relativa ai consumi effettuati nel periodo fra giugno 2006 e aprile 2014 dell'importo di € 29.223,60. In proposito ha affermato che il parziale pagamento della fattura aveva comportato la rinunzia della prescrizione e il riconoscimento del debito da parte del ai sensi dell'art. 2937 c.c. CP_1
Tale doglianza non merita pregio.
Il costante orientamento della Corte di Cassazione insegna che “il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a
5 scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito
è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”.
La prescrizione del diritto di credito vantato da è di cinque anni, ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. secondo cui “si prescrivono in cinque anni: (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La prescrizione inizia a decorrere dai consumi verificatisi per ciascun periodo e non dalla fatturazione dei relativi crediti.
Inoltre, stabilisce l'art. 2943 c.c. che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito
è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. civ. n. 15140/2021).
Nel caso di specie, osserva questa Corte che non vi è stato alcun atto interruttivo del termine di prescrizione, in quanto la fattura emessa non ha efficacia interruttiva, poiché priva dell'elemento oggettivo volto all'effetto sostanziale di costituzione in mora del somministrato.
Alla luce di quanto esposto, poiché la fattura in oggetto, relativa al periodo compreso fra giugno 2006
e aprile 2014, è stata emessa il 3.6.2014, devono essere dichiarate prescritte le somme indicate per i consumi effettuati dal 16.6.2006 al 6.8.2009, stante la prescrizione quinquennale, in quanto l'unica intimazione agli atti è datata 6.8.2014.
Sulla ricostruzione dei fatti, sulla CTU e sulla non potabilità dell'acqua
6 Il secondo motivo di appello attiene all'erronea valutazione del Giudice nella parte in cui riteneva fondata la domanda proposta dall'opponente relativa alla non potabilità dell'acqua.
Secondo l'appellante nessuna responsabilità potrebbe sussistere a suo carico, in quanto tale vizio dipenderebbe dalla vetustà degli impianti e pertanto, a suo dire, sarebbe errata la detrazione del 50% sul fatturato e il conseguente residuo di un importo a credito in favore dell'utente.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Nonostante le tariffe fissate dall'Autorità d'Ambito non prevedono alcuna distinzione fra forniture potabili e non potabili, le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
L'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato che è rimasta inadempiente, avendo Pt_1 fornito un bene non idoneo all'uso al quale era destinato (acqua non potabile).
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche
“tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di acqua (art. 1559 c.c.), che obbligava a fornire alla controparte acqua potabile per scopi collegati ad attività proprie Pt_1 dell'uso domestico in un'abitazione.
Le ordinanze del di San Teodoro, prodotte agli atti, vietavano l'utilizzo dell'acqua per CP_2 mancanza dei requisiti di potabilità.
Viceversa, non offriva alcuna prova di impiego della diligenza ordinaria, rimanendo Pt_1 inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge.
In ogni caso, anche a voler ritenere che tale vizio dipenda da terzi, rientra nei compiti della società erogatrice quello di curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere inerenti al servizio. Il rapporto intercorrente fra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente pone a carico della società erogatrice gli obblighi di
7 manutenzione e gestione della rete idrica e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento, come avvenuto nel caso di specie.
Non merita peraltro accoglimento l'ulteriore tesi difensiva che ha sostenuto l'erroneità della valutazione del Tribunale nella parte in cui, sulla base della CTU espletata, provvedeva alla riduzione degli importi per la non potabilità dell'acqua nonostante alcun quesito fosse stato dato al consulente.
Anche tale questione non merita pregio.
Correttamente, infatti, il Giudice operava la riduzione di cui sopra valutando, sulla base della CTU, che l'acqua fornita non avesse i requisiti pattuiti nel contratto di somministrazione. A nulla rileva in proposito la eccezione difensiva che non sia stata al CTU fatta un'espressa richiesta in tal senso, in quanto ad esso il Tribunale domandava il ricalcolo di quanto dovuto per il consumo idrico.
In base a quanto disposto dall'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.).
Considerando che la vendita di acqua non potabile è un caso di “aliud pro alio”, consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta ed il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui all'art. 1226 c.c., secondo criterio equitativo, in quanto non più in vigore l'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che prevedeva una riduzione del 50% del prezzo per acqua non potabile.
Non condivisibile la doglianza relativa alla valutazione degli elementi di prova in ordine al consumo: accertato, tramite consulenza, il funzionamento del contattore ma la non attendibilità dei conteggi, il primo Giudice provvedeva alla riquantificazione dei crediti dovuti dal ad CP_1 Pt_1
Al fine di determinare l'entità dell'importo delle fatture, correttamente il Giudice condivideva il ricalcolo operato dal consulente, effettuato in conformità al R.S.I.I. e sulla base dei consumi teorici civili (appartamenti) che risultano nel PRGA (Piano Regolatore Generale degli acquedotti della
Sardegna), a seguito del quale risultava una somma a credito dell'utente pari ad € 2.599,33 (cfr. p. 17
CTU), aumentato per un importo totale di € 2.987,76 considerata ulteriormente la prescrizione dei crediti per i consumi dal 16.6.2006 al 6.8.2009, come accertata.
Alla luce di quanto sopra, non appare necessario l'espletamento di un'ulteriore CTU come richiesta da parte appellante.
Sui conguagli regolatori
8 Ulteriore motivo di censura è riferito alla erronea interpretazione del Giudice della normativa di settore in merito ai conguagli regolatori, che conseguiva alla declaratoria di non debenza della fattura n. 2014/500366914.
Anche tale censura è infondata.
Vero è che le Sezioni Unite attribuiscono ai conguagli regolatori la funzione di recuperare dei costi ora per allora, ma “in tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare
l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa”
(Cass., Ordinanza n. 5127 del 17/02/2023) e “in tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica” (Cass., Ordinanza n. 5492 del 22/02/2023).
Pertanto, è onere del gestore idrico provare i costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e della fatturazione, escludendo in tutti gli altri casi la possibilità di recuperare tali costi.
Nel caso di specie, non assolveva all'onere di tale prova e pertanto gli importi della fattura Pt_1
n. 2016/500366914 del 28.4.2016 di € 1.574,86 indicati per conguagli partite pregresse 2005/2011 non sono dovuti da parte appellata.
Sulle spese di giudizio e sui compensi della CTU
Con l'ultimo motivo di censura ha lamentato l'erronea valutazione in merito alle spese di Pt_1 giudizio e di CTU, posti interamente a carico di essa.
Anche tale doglianza non merita condivisione.
9 Nel caso di specie, il Giudice accoglieva la domanda di parte attrice e correttamente condannava al pagamento delle spese di giudizio, nonché alle spese di CTU, in ossequio al principio Pt_1 della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La sentenza di primo grado deve essere, quindi, confermata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza n. Parte_1
202/2022 del 28.3.2022 emessa dal Tribunale di NU;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00, per compensi oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 12.3.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Dott.ssa Ilaria Macchi
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