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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2024, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
Rg. n. 4404/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4404/2016 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA CAPRIO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.07.2020;
Parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ALDO DE PISAPIA, CP_3 C.F._1 giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto introduttivo di primo grado;
nonché
in persona del Sindaco p.t., non costituito;
Controparte_4
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con tre distinte opposizioni proposte ex art. 615 c.p.c. e ss., , proponeva azione CP_3 di accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020130009868240, notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale;
- l'omessa notifica del verbale presupposto;
pagina 1 di 4 - l'illegittimità della debenza delle maggiorazioni indicate, con vittoria di spese.
i costituiva in primo grado, all'uopo deducendo: Controparte_2
- l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- la legittimità del procedimento di notifica;
- la carenza di legittimazione passiva, atteso che le doglianze del merito dovrebbero essere rivolte all'Ente impositore, con vittoria di spese.
Il si costituiva, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_4 dell'estratto di ruolo e il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre alla legittimità del verbale, con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata n. 1859/2015, depositata il 31.12.2015, il Giudice di Pace di CP_4
previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
[...] affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha accolto l'opposizione, dichiarando nulla ed inefficace la cartella di pagamento nr. 10020130009868240, mancando la prova della notifica, con condanna di CP_2 al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, reiterando le difese come articolate in primo grado con particolare riferimento all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e alla regolarità del procedimento di notifica;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, riproponendo le difese di primo grado e chiedendo pertanto il CP_3 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
Il non si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_4
pagina 2 di 4 All'udienza del 21.03.24, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni di sola parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
Occorre evidenziare, in via assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure. pagina 3 di 4 Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiarala contumacia del Controparte_4
• accogliel'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_5
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
[...] inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro CP_3
(ora ) e Controparte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_4
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18.06.2024
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4404/2016 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA CAPRIO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.07.2020;
Parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ALDO DE PISAPIA, CP_3 C.F._1 giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto introduttivo di primo grado;
nonché
in persona del Sindaco p.t., non costituito;
Controparte_4
Parti appellate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con tre distinte opposizioni proposte ex art. 615 c.p.c. e ss., , proponeva azione CP_3 di accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020130009868240, notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale;
- l'omessa notifica del verbale presupposto;
pagina 1 di 4 - l'illegittimità della debenza delle maggiorazioni indicate, con vittoria di spese.
i costituiva in primo grado, all'uopo deducendo: Controparte_2
- l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- la legittimità del procedimento di notifica;
- la carenza di legittimazione passiva, atteso che le doglianze del merito dovrebbero essere rivolte all'Ente impositore, con vittoria di spese.
Il si costituiva, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_4 dell'estratto di ruolo e il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre alla legittimità del verbale, con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata n. 1859/2015, depositata il 31.12.2015, il Giudice di Pace di CP_4
previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
[...] affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha accolto l'opposizione, dichiarando nulla ed inefficace la cartella di pagamento nr. 10020130009868240, mancando la prova della notifica, con condanna di CP_2 al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, reiterando le difese come articolate in primo grado con particolare riferimento all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e alla regolarità del procedimento di notifica;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, riproponendo le difese di primo grado e chiedendo pertanto il CP_3 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
Il non si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_4
pagina 2 di 4 All'udienza del 21.03.24, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni di sola parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
Occorre evidenziare, in via assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure. pagina 3 di 4 Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiarala contumacia del Controparte_4
• accogliel'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_5
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
[...] inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro CP_3
(ora ) e Controparte_2 Controparte_1 [...]
Controparte_4
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18.06.2024
Il Giudice dott. Simone Iannone
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