Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 2088 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 15.1.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2088/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZINZI PAOLO e ANTONIO ROSARIO
BONGARZONE, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto Controparte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della CP_1 predetta carta elettronica per un importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere educatore di ruolo dal 1.9.1998 e di aver svolto la propria attività lavorativa negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Parte ricorrente ha dunque dedotto l'equiparazione del personale educativo dei Convitti al personale docente della scuola ai sensi del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015, degli artt. 440 e 398, comma 2 del D.Lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 25, 127, 128 del CCNL Comparto Scuola 2016-2018, dell'art. 28 del CCNL Comparto Scuola 1994-1997 e degli artt. 63-64 del
CCNL Comparto Scuola 2006-2009, richiamando la giurisprudenza comunitaria in tema di principio di c.d. parità di trattamento ex artt. 20-21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e la più recente giurisprudenza amministrativa e di legittimità in materia a sostegno di una accezione ampia della nozione di docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107 del 2015.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei docenti di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d.
“Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97 Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della
Carta elettronica cit. (art. 1 commi da 121 a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che come la ricorrente hanno prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato sino CP_2 al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Si è costituito il e ha chiesto in rigetto del ricorso Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il ha rilevato la legittimità dell'operato della CP_1 amministrazione, la inammissibile disapplicazione di norme interne, la specialità della disciplina del settore, l'illegittima trasformazione della carta elettronica in erogazione di denaro e l'applicabilità delle disposizioni richiamate dalla parte ricorrente esclusivamente ai docenti e non anche agli educatori.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica. Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, rientrante nel personale educativo di ruolo dei Convitti, all'erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015
a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici indicati, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
La questione oggetto della controversia è stata recentemente affrontata dalla Corte di Appello di Roma, sentenza sez. II, 11/03/2019, n.1077, la cui motivazione è qui integralmente richiamata e recepita ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale.
Con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo pari ad E 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Con la legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti, è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno
2015. 124.
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni Controparte_4 sindacali rappresentative di categoria. (omissis).
Per l'attuazione del Pi. nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre
2015. Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato Destinatari, che 1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui Controparte_3 al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_3 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte Controparte_3 da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di Controparte_3 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.
La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, CP_2 rubricato “Destinatari”, dispone che: “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari” (art.2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del "Pi. straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015.
Ritiene il Giudicante invero che l'interpretazione dell'art. 1, co. 121 della
L. n. 107/2015 cit., offerta dal , volta a circoscrivere l'ambito di CP_1 applicazione della norma al solo personale docente risulta in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria. In senso conforme, del resto, si è già pronunciato il giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio sentenza n.
7769/2016 del 6.07.2016, versata agli atti da parte ricorrente, da intendersi qui integralmente richiamata).
Occorre soffermarsi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico-normativa di riferimento. L'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: "Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari".
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico. Il richiamato principio di equivalenza è stato quindi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo il quale "I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". La circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano.
A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie. L'art. 38, co. 2 del C. Co. Scuola 1994 - 1997 (doc. 6), infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente "i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza". Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C. Co. Scuola 2006 - 2009.
Quanto al personale educativo, il successivo Art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semi convittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semi convittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative), le azioni funzionali all'attività educativa (tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa), le attività aggiuntive di progettazione (Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva) svolte dagli educatori.
Deve dunque ritenersi che dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione propriamente educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, tuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semi convittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma 124.
Va sottolineato invero che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come osservato dal Giudice amministrativo nella richiamata sentenza: “Ai fini che qui ci occupano, vale osservare che il giudice amministrativo ha avuto modo di rimarcare che "In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa" (cfr. Ro., Sez. III bis, 18 luglio 2014 n. 7721). Né, del Tes_1 resto, può giustificarsi una tale irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio".
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121
e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre
2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i docenti e il personale docente, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato (nello stesso senso, con richiamo della motivazione citata, C. App. Roma, sez. V, 16/12/2019, n.4596; C. App.
Roma, sez. IV, 24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II, 05/07/2021,
n.2208; C. App. Roma, sez. IV, 07/02/2022, n. 409).
La menzionata ricostruzione è stata recentemente avallata dal giudice di legittimità, il quale ha evidenziato, all'esito della ricognizione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia che la carta docente dell'importo nominale di Euro 500 annui costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori (Cass. civ. n. 32104 del 31.10.2022).
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e di quello educativo operata dall'art. 395 del D.Lgs. n. 297 del 1994: La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
Inoltre, da una lettura coordinata delle disposizioni del c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018, e segnatamente dell'art. 25 (1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili), dell'art. 127 (Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semi convittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive) e 128 (1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semi convittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento) la Suprema Corte ha desunto che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semi convittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Quanto all'obbligo formativo, lo stesso grava anche sugli educatori, ai sensi dell'art. 129 c.c.n.l. cit. il quale prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", correlandosi funzionalmente tali iniziative formative alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Avuto riguardo alla ratio dell'introduzione del bonus in parola, dunque, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra personale docente ed educativo, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
Facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, deve, dunque, concludersi che parte ricorrente, appartenente al personale educativo di ruolo dei Convitti, ha diritto all'erogazione dell'importo di cui all'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al
2023/2024, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno scolastico e dunque complessivamente nella misura di euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Va pertanto dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della Carta elettronica CP_1 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di euro 2.500,00.
In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi indicati. Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del , e liquidate, Controparte_1 come da dispositivo, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoca dalla giurisprudenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2088/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
-Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo Controparte_1 favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 2.500,00, oltre interessi legali come per legge;
-Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1030,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 16/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore