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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2727/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2727/2024 R.G.L., vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Concetta Gaudio e dall'avv. Sergio Mediati ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Concetta Gaudio in Siderno Via Maiori 45/47, in virtù di procura in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. resistente contumace
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/10/2024, deduceva: - di aver iscritto a ruolo, in Parte_2 data 06.09.2023, ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine del riconoscimento dei requisiti sanitari, prodromici al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti la conferma del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e comunque del grado di invalidità al fine di godere di benefici fiscali, lavorativi e di legge;
- che il procedimento assumeva numero di R.G. 2993/2023, e veniva incaricato quale CTU il Dott. Per_1
- che la visita medica veniva fissata per il giorno 08.03.2024 e l'elaborato peritale veniva
[...] depositato il giorno 05.07.2024; - che in data 05.09.2024 proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU ritenendole non corrette in quanto viziate da affermazioni illogiche e scientificamente errate e producendo altresì documentazione sanitaria di formazione successiva.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… previa convocazione per chiarimenti del CTU e/o nuova CTU per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell' istante volta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (con permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali) e alla corresponsione dei ratei relativi alla stessa;
della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti la conferma del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile-( con capacità lavorativa ridotta permanentemente in misura non inferiore al 74% ai sensi dell'art. 1
L. 222/1984) e comunque all'accertamento preliminare del grado di invalidità in capo al ricorrente al fine comunque di godere di benefici fiscali, lavorativi e comunque di legge;
Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre
IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati».
Nessuno si costituiva per l' resistente nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo. CP_1 Con provvedimento del 18.04.2025 veniva chiamato a chiarimenti, il CTU dott. , al Persona_1 fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria in relazione alle deduzioni di parte ricorrente, da valutarsi tenuto conto del quadro clinico già esaminato nella precedente perizia e della documentazione sanitaria di formazione successiva prodotta in atti.
Il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti in data 29.05.2025.
Veniva altresì disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , non costituito in giudizio CP_1 nonostante la rituale notifica degli atti, perfezionata in data 14.10.2024.
Deve inoltre precisarsi che oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott. , lo stesso Persona_1 veniva chiamato a chiarimenti, anche in considerazione della produzione documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
All'esito dell'attività peritale svolta, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dal ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella nota depositata:« .. Dall'analisi della documentazione sanitaria agli atti, dalle risultanze della visita medica e dall'esame obiettivo da me effettuato è possibile giungere alla seguente formulazione diagnostica: • Cardiopatia ipertensiva I classe YH
: • Poliosteoartrosi diffusa al rachide e a grandi articolazioni senza deficit deambulatorio • Marcato disturbo depressivo con componente fobico-ossessiva. Concludendo che la capacità lavorativa del sig. non era superiore ai 2/3. In data 20.04.2025 il sig. Giudice dott.ssa Francesca Parte_1
Caselli mi ha dato incarico per ulteriori chiarimenti tenendo conto sia della documentazione sanitaria e il quadro clinico già valutato e tutta la documentazione sanitaria successiva prodotta in atti , onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario. DIAGNOSI E DISCUSSIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Ad una attenta disamina sia della documentazione sanitaria agli atti e alla documentazione sanitaria presentata successivamente possiamo affermare che il sig. affetto da : • Cardiopatia Parte_3 ipertensiva II classe YH;
cod. 6442- 41-50%; • Poliosteoartrosi diffusa a grandi e piccole articolazioni con spondilosi diffusa al rachide e presenza di ernie discali;
cod An. 7004- 55%; •
Marcato disturbo depressivo con componente fobico-ossessiva;Cod. An. 2205- 25%; Invalidità totale
80%. Le patologie riscontrate sono tutte ad andamento cronico. La poliartrosi è una malattia articolare degenerativa e colpisce le persone indipendentemente dall'età. Le lesioni degenerative osservate a carico delle articolazioni sono molteplici e coinvolgono la cartilagine, l'osso subcondrale e le inserzioni tendinee. Frequentemente il processo infiammatorio può riacutizzarsi periodicamente anche in rapporto alle condizioni atmosferiche e al tipo di attività lavorativa svolta, con limitazione funzionali. La cardiopatia ipertensiva , anch'essa ad andamento cronico, è caratterizzata dall'aumento della pressione arteriosa. Conseguenze di questo aumento sono le ripercussioni a carico del muscolo cardiaco, che può portale anche ad episodi ischemici. Il disturbo depressivo, è un disturbo molto diffuso tra la popolazione indipendentemente dal sesso e dall'età.
Generalmente chi ne soffre mostra un umore depresso , marcata tristezza quasi quotidiana e tende a non riuscire più a provare lo stesso piacere che provava prima. Le persone che ne soffrono presentano spesso pensieri negativi con abbassamento del tono dell'umore. Possiamo concludere e quindi rispondere al quesito che mi è stato posto dal sig. Giudice affermando che il sig. Parte_1
è persona invalida all'80%. Quindi l'incidenza delle predette affezioni provocano una
[...] riduzione della capacità lavorativa generica, tenuto conto anche dell'attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente. Ed è persona Inabile valutabile ai sensi della legge n. 222 del 1984. La decorrenza è dalla data dell'ultima certificazione agli atti 11.01.2025”.
Esaminato l'elaborato peritale e vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Fermo quanto sopra, risultano altresì condivisibili le determinazioni del CTU laddove lo stesso individua la decorrenza dall'11.01.2025 data del referto radiografico che riscontra l'intervenuto aggravamento delle pregresse condizioni di salute.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/1984 il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, stante il riconoscimento del beneficio a decorrere da data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Devono invece porsi a carico dell' le spese di CTU, che sono liquidate, come da separato CP_1 decreto, in favore del dott. . Persona_1
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , (C.F. , R.G. n. 2727/2024, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara persona invalida nella Parte_1 misura dell'80%, con riduzione della capacità lavorativa, inabile ai sensi della l. 222/1984 dalla data del 11.01.2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del L.R.P.T., le spese delle C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2727/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2727/2024 R.G.L., vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Concetta Gaudio e dall'avv. Sergio Mediati ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Concetta Gaudio in Siderno Via Maiori 45/47, in virtù di procura in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. resistente contumace
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/10/2024, deduceva: - di aver iscritto a ruolo, in Parte_2 data 06.09.2023, ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine del riconoscimento dei requisiti sanitari, prodromici al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti la conferma del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e comunque del grado di invalidità al fine di godere di benefici fiscali, lavorativi e di legge;
- che il procedimento assumeva numero di R.G. 2993/2023, e veniva incaricato quale CTU il Dott. Per_1
- che la visita medica veniva fissata per il giorno 08.03.2024 e l'elaborato peritale veniva
[...] depositato il giorno 05.07.2024; - che in data 05.09.2024 proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU ritenendole non corrette in quanto viziate da affermazioni illogiche e scientificamente errate e producendo altresì documentazione sanitaria di formazione successiva.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… previa convocazione per chiarimenti del CTU e/o nuova CTU per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell' istante volta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (con permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali) e alla corresponsione dei ratei relativi alla stessa;
della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti la conferma del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile-( con capacità lavorativa ridotta permanentemente in misura non inferiore al 74% ai sensi dell'art. 1
L. 222/1984) e comunque all'accertamento preliminare del grado di invalidità in capo al ricorrente al fine comunque di godere di benefici fiscali, lavorativi e comunque di legge;
Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre
IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati».
Nessuno si costituiva per l' resistente nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo. CP_1 Con provvedimento del 18.04.2025 veniva chiamato a chiarimenti, il CTU dott. , al Persona_1 fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria in relazione alle deduzioni di parte ricorrente, da valutarsi tenuto conto del quadro clinico già esaminato nella precedente perizia e della documentazione sanitaria di formazione successiva prodotta in atti.
Il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti in data 29.05.2025.
Veniva altresì disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , non costituito in giudizio CP_1 nonostante la rituale notifica degli atti, perfezionata in data 14.10.2024.
Deve inoltre precisarsi che oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott. , lo stesso Persona_1 veniva chiamato a chiarimenti, anche in considerazione della produzione documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
All'esito dell'attività peritale svolta, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dal ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella nota depositata:« .. Dall'analisi della documentazione sanitaria agli atti, dalle risultanze della visita medica e dall'esame obiettivo da me effettuato è possibile giungere alla seguente formulazione diagnostica: • Cardiopatia ipertensiva I classe YH
: • Poliosteoartrosi diffusa al rachide e a grandi articolazioni senza deficit deambulatorio • Marcato disturbo depressivo con componente fobico-ossessiva. Concludendo che la capacità lavorativa del sig. non era superiore ai 2/3. In data 20.04.2025 il sig. Giudice dott.ssa Francesca Parte_1
Caselli mi ha dato incarico per ulteriori chiarimenti tenendo conto sia della documentazione sanitaria e il quadro clinico già valutato e tutta la documentazione sanitaria successiva prodotta in atti , onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario. DIAGNOSI E DISCUSSIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Ad una attenta disamina sia della documentazione sanitaria agli atti e alla documentazione sanitaria presentata successivamente possiamo affermare che il sig. affetto da : • Cardiopatia Parte_3 ipertensiva II classe YH;
cod. 6442- 41-50%; • Poliosteoartrosi diffusa a grandi e piccole articolazioni con spondilosi diffusa al rachide e presenza di ernie discali;
cod An. 7004- 55%; •
Marcato disturbo depressivo con componente fobico-ossessiva;Cod. An. 2205- 25%; Invalidità totale
80%. Le patologie riscontrate sono tutte ad andamento cronico. La poliartrosi è una malattia articolare degenerativa e colpisce le persone indipendentemente dall'età. Le lesioni degenerative osservate a carico delle articolazioni sono molteplici e coinvolgono la cartilagine, l'osso subcondrale e le inserzioni tendinee. Frequentemente il processo infiammatorio può riacutizzarsi periodicamente anche in rapporto alle condizioni atmosferiche e al tipo di attività lavorativa svolta, con limitazione funzionali. La cardiopatia ipertensiva , anch'essa ad andamento cronico, è caratterizzata dall'aumento della pressione arteriosa. Conseguenze di questo aumento sono le ripercussioni a carico del muscolo cardiaco, che può portale anche ad episodi ischemici. Il disturbo depressivo, è un disturbo molto diffuso tra la popolazione indipendentemente dal sesso e dall'età.
Generalmente chi ne soffre mostra un umore depresso , marcata tristezza quasi quotidiana e tende a non riuscire più a provare lo stesso piacere che provava prima. Le persone che ne soffrono presentano spesso pensieri negativi con abbassamento del tono dell'umore. Possiamo concludere e quindi rispondere al quesito che mi è stato posto dal sig. Giudice affermando che il sig. Parte_1
è persona invalida all'80%. Quindi l'incidenza delle predette affezioni provocano una
[...] riduzione della capacità lavorativa generica, tenuto conto anche dell'attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente. Ed è persona Inabile valutabile ai sensi della legge n. 222 del 1984. La decorrenza è dalla data dell'ultima certificazione agli atti 11.01.2025”.
Esaminato l'elaborato peritale e vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Fermo quanto sopra, risultano altresì condivisibili le determinazioni del CTU laddove lo stesso individua la decorrenza dall'11.01.2025 data del referto radiografico che riscontra l'intervenuto aggravamento delle pregresse condizioni di salute.
Vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/1984 il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, stante il riconoscimento del beneficio a decorrere da data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Devono invece porsi a carico dell' le spese di CTU, che sono liquidate, come da separato CP_1 decreto, in favore del dott. . Persona_1
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , (C.F. , R.G. n. 2727/2024, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara persona invalida nella Parte_1 misura dell'80%, con riduzione della capacità lavorativa, inabile ai sensi della l. 222/1984 dalla data del 11.01.2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del L.R.P.T., le spese delle C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 17.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli