Art. 22. ((Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.))
Versione
28 marzo 1951
28 marzo 1951
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Versione
13 settembre 1960
13 settembre 1960
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/10/2009, n. 2276Provvedimento: […] Alla luce di quanto testé affermato si ritiene pertanto necessario procedere ad una verifica delle predette operazioni sia mediante esame diretto delle schede elettorali, sul numero di voti effettivamente spettanti – nelle consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Brindisi, svoltesi nelle date 6 e 7 giugno 2009 – al candidato a consigliere PP MA, nell'ambito della sezione elettorale n. 44 del collegio uninominale provinciale Brindisi II; sia mediante acquisizione dei restanti verbali di sezione relativi al medesimo collegio ed inviati all'ufficio elettorale centrale ai sensi dell'art. 22 della legge n. 122 del 1951, nonché del prospetto riepilogativo dei voti riportati dall'interessato in tutte le sezioni del collegio Brindisi II.Leggi di più...
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