Articolo 22 della Legge 8 marzo 1951, n. 122
Articolo 21Articolo 23
Versione
28 marzo 1951
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Versione
13 settembre 1960
Art. 22. ((Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.))
Entrata in vigore il 13 settembre 1960
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