Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 93/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio degli CP_1
Avv.ti Settimi Stefania e Mattioli Anna, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2
Settimi Stefania e Mattioli Anna, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione su domanda congiunta
Con ricorso depositato in data 17/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 27/07/1996 in DI (PG), che dall'unione sono nati i figli, il 01/11/2002 in Marsciano (PG) ad oggi Persona_1 maggiorenne e il 18/04/2007 in Marsciano (PG), che il rapporto Persona_2 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_2 CP_1
2) Il sig. , riservandosi il diritto di usufrutto, si obbliga a trasferire, entro CP_1
12 mesi dalla separazione, con successivo OG Notarile e senza corrispettivo ai figli e ciascuno per la quota del 50% e così per Persona_1 Persona_2
l'intero il diritto di nuda proprietà dell'immobile censito al CF. del Comune di ACQUASPARTA (TR) al Foglio 32, Particella 460, Subalterno 4, Rendita Catastale:
Euro 402,84, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 6,5 vani Totale: 144 Mq totale escluse aree scoperte: 138 mq. già sita in Località Campagna n. 38 – piano 1.
3) Il sig. , riservandosi il diritto di usufrutto, si obbliga a trasferire, entro CP_1
12 mesi dalla separazione, con successivo OG Notarile e senza corrispettivo ai figli e ciascuno per la quota del 50% e così per Persona_1 Persona_2
l'intero il diritto di nuda proprietà dell'immobile censito al CF. del Comune di ACQUASPARTA (TR) al Foglio 32, Particella 460, Subalterno 3, Rendita Catastale:
Euro 216,91, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 3,5 vani Totale: 79 Mq totale escluse aree scoperte: 68 mq, già sita in Località Campagna n. 38 – piano T.
4) Il sig. , riservandosi il diritto di usufrutto, si obbliga a trasferire, entro CP_1
12 mesi dalla separazione, con successivo OG Notarile e senza corrispettivo ai figli e ciascuno per la quota del 50% e così per Persona_1 Persona_2
l'intero il diritto di nuda proprietà dell'immobile censito al CF. del Comune di
ACQUASPARTA (TR) al Foglio 32, Particella 460, Subalterno 2, Rendita Catastale:
Euro 42,76, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 23 mq Totale: 30 Mq già sita in
Località Campagna n. 38 – piano T.
5) L'impegno al trasferimento delle U.I. sopra descritte dal sig. ai figli CP_1 Per_1
e in funzione solutorio-compensativa, trova ragione e
[...] Persona_2 giustificazione nella separazione dei coniugi ed è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
6) La figlia unitamente alla sig.ra rimarranno a vivere nella casa Per_2 CP_2 familiare con tutti gli arredi che la compongono, provvedendo a lasciare l'abitazione e trasferire la residenza altrove entro 6 mesi dalla separazione.
7) Il sig. in ragione del diritto di usufrutto, rimarrà a vivere nell'immobile sito al CP_1 piano terra sino a quando la figlia e la sig.ra non lasceranno Per_2 CP_2
l'immobile e trasferiranno la residenza altrove nel termine di cui al punto 5. All'esito del trasferimento anche di residenza il sig. stabilirà la propria dimora CP_1 nell'immobile posto al piano 1.
8) In ragione della età della figlia si stabiliscono modalità di visita padre – Per_2 figlia libere, secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e le occupazioni di entrambi.
9) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento CP_1 Per_2 della somma di euro 200,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT annuale automatica, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra CP_2
10) Con riferimento al figlio il sig. continuerà a versare le tasse Per_1 CP_1 universitarie del figlio, oltre alle spese di bollo e assicurazione dell'autovettura
CHEVROLET MATIZ TG. DB172DB in uso al figlio mentre la sig.ra Per_1 continuerà a versare il canone di locazione per l'immobile locato da CP_2 Per_1 oltreché al pagamento di tutte le utenze relative al predetto immobile locato.
11) Le spese straordinarie per i figli e verranno ripartite nella misura Per_2 Per_1 del 50% a carico di ciascun genitore, giusto prot. 1217/2018 del Tribunale di Terni.
12) Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra a decorrere dal CP_1 CP_2 trasferimento della sig.ra presso una nuova abitazione con contestuale CP_2 trasferimento di residenza, mediante versamento della somma di euro 150,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale automatica, a mezzo bonifico bancario.
13) Tutte le spese del presente procedimento saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Controparte_2 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in DI (PG) in data 27/07/1996, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
OD (PG) (atto n. 51, parte II, Serie A, anno 1996);
spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 26 maggio
2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti