Articolo 662 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 673Articolo 663
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 662. Condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale 1. Il concorso di cui all'articolo 652, puo' essere bandito se il prevedibile numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulta inferiore a ((1/26)) della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito frequentano il corso applicativo di cui all'articolo 722, comma 1, lettera b).
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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