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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 quinques c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.5737 /2017 fra le parti:
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Attolini Parte_1
ATTORE
Contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti E. Guarino e M. Canepa
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 15 aprile 2015 le parti hanno discusso oralmente la causa anche riportandosi alle note conclusive autorizzate e il Giudice ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
La causa ha ad oggetto il risarcimento dei danni occorsi all'attore a causa di una disconnessione nella pavimentazione del marciapiede.
La domanda va accolta nei limiti e per i motivi di cui appresso. È provato che l'attore, mentre percorreva a piedi la via Strabone, rovinava a terra a causa di una disconnessione nella pavimentazione del marciapiede mancante anche di alcune piastrelle e ricoperto da fanghiglia.
Tanto emerge della deposizione dei testi escussi, in particolare di e TE
, testimoni oculari del fatto, che ebbero a prestare soccorso all'attore Testimone_2
e che hanno riconosciuto lo stato dei luoghi nella foto in atti.
Orbene, già dalla documentazione fotografica in atti non si evince una particolare insidiosità del tratto che interessa, dovendosi anche rilevare che il teste ha Tes_1 precisato che i bidoni ritratti nella foto a colori allegata al fascicolo di parte attrice non erano presenti. Rilevante invece la circostanza (emersa dall'esame dei testimoni suddetti ed in sede di interrogatorio formale dell'attore) che sul marciapiede vi fosse fanghiglia.
Per altro verso è pacifico che il luogo in cui è accaduto il sinistro è posto nella cittadina di CP_1
Le circostanze sin qui evidenziate appaiono sufficienti a ritenere applicabile al convenuto il criterio di imputazione di responsabilità previsto dall'art 2051 CP_1 cc (cose in custodia) secondo l'interpretazione della norma offerta dalla più recente giurisprudenza della Cassazione.
Il principio espresso dalle pronunce più recenti della S.C. ha escluso la responsabilità per cose in custodia, sancita dall'art. 2051 c.c., nel caso di danni cagionati da una strada pubblica (bene quindi nella disponibilità dei cittadini) solo quando sia oggettivamente impossibile da parte dell'ente che ne è proprietario, per la estensione del bene e per l'uso generale e diretto da parte dei cittadini, l'esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire situazioni di pericolo per gli utenti.
Diversamente, in ipotesi di beni di dimensioni e/o estensione limitate posti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico, è esigibile un controllo da parte dell'ente proprietario tale da assicurare una adeguata manutenzione degli stessi atta a prevenire pericoli per la pubblica incolumità.
In sintesi la natura demaniale del bene soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti non può costituire una generalizzata ed aprioristica esimente dall'invece permanente obbligo di manutenzione e custodia dei beni da parte degli enti proprietari, in presenza delle sopra specificate condizioni.
Va tuttavia chiarito che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda esclusivamente su una relazione intercorrente tra il titolare del bene e la cosa dannosa, sicchè il limite della conseguente responsabilità risiede nell'intervento del caso fortuito, ossia di un elemento che attiene non ad un comportamento del responsabile ma ai fattori di causazione del danno.
Ne consegue, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Orbene, vi è da evidenziare che l'incidente è avvenuto alle ore 21,00 del mese di dicembre nell'abitato cittadino, quindi non in condizioni di buio assoluto ma con illuminazione pubblica, anche se scarsa per come riferito dai testi, e che il marciapiede era ricoperto da fanghiglia.
Le richiamate circostanze rendono evidente una corresponsabilità dell'attore nell'infortunio occorsogli in applicazione del "principio di autoresponsabilità" posto a carico dell'utente nell'uso ordinario del bene demaniale.
L'attore avrebbe, infatti, dovuto semplicemente prestare maggiore attenzione nell'utenza del luogo, se è vero come egli stesso riferisce in sede di interrogatorio formale che l'area circostante era ricoperta da fanghiglia scura. Non solo;
il marciapiede era stretto e il passaggio in prossimità del palo limitato.
E' noto infatti che gli utenti della pubblica via sono gravati, in coerenza con il noto principio di autoresponsabilità, da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario dei beni demaniali, al fine di salvaguardare la propria incolumità.
E' pertanto ragionevole ritenere che un'adeguata attenzione dell'attore, considerato lo stato dei luoghi, avrebbe evitato la caduta.
Pertanto all'attore va attribuita una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 40%.
Per quel che attiene ai danni fisici, sono senz'altro da accogliersi le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico, tali conclusioni essendo il frutto di un esame obiettivo degli elementi del caso, del quale questo giudice non rileva elementi di contraddittorietà o di imprecisione.
In particolare il consulente medico ha accertato postumi permanenti nella misura del 3%, una ITT al 100% di 33 giorni e una ITP al 50% di 27 giorni.
Pertanto, sulla base dei criteri fissati, nella versione aggiornata, dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno va quantificato nella misura di € 3292,00 per il danno da invalidità permanente, di €3795,00 per ITT al 100% e di €1552,50 per
ITP al 50% .
In conclusione, il danno subito dall' attore ammonta complessivamente ad € 8639,50 e, stante la falcidia del concorso di colpa, il danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, complessivamente a € 5183,70, oltre alla metà delle spese documentate per €1070,51, cioè ad € 535,255. Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, il convenuto va condannato al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, il va Controparte_1 condannato alla rifusione del 60% delle spese del giudizio, ritenendo il Tribunale di disporre, sussistendo giusti motivi ed in considerazione della parziale reciproca soccombenza, la compensazione tra le stesse parti, quanto alla restante parte.
Spese di ctu definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da con atto di citazione ritualmente notificato a in Parte_1 CP_1 CP_1 persona del Sindaco p.t., nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna il CP_1
in persona del Sindaco p.t.. al pagamento, in favore di
[...] [...]
, della somma di €5183,70 + €535,255 per spese oltre interessi Pt_1 legali dal dì del sinistro e sino al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi rivalutata annualmente;
2) spese di lite compensate nella misura del 40 %;
3) condanna l'ente convenuto al rimborso in favore dell'attore delle restanti spese di giudizio che si liquidano in € 1150,00 oltre rimb.for., CAP ed IVA come per legge se dovute;
4) spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Brindisi,16/04/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi