Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/03/2023, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 04811/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02757/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2757 del 2018, proposto da
QCII Basilicata S.r.l., QCII Basilicata I S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Saverio Marini, Andrea Sticchi Damiani, Carsten Steinhauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Sticchi Damiani in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fidanzia in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6;
Per l'accertamento
del diritto delle Società ricorrenti agli incentivi di cui al d.m. 28.7.2005, nella percentuale che sarà rideterminata in attuazione dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, e per il conseguente annullamento/disapplicazione del provvedimento prot. GSE/P20170021633 del 3.3.2017 recante “Conclusione del procedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, relativo all'impianto fotovoltaico denominato “GENTILE L FRANCHI”, N. 14978, di potenza pari a 49,84 Kw, sito in Loc. Franchi nel Comune di Craco (MT). Soggetto responsabile QCII Basilicata I S.r.l.”;
e per l'eventuale annullamento/disapplicazione di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, e in particolare delle comunicazioni di avvio del procedimento e delle note con le quali il G.S.E. ha comunicato gli importi degli incentivi percepiti e le relative modalità di recupero, nonché, per quanto occorrer possa: i) del D.M. del 31 gennaio 2014; ii) del D.M. del 23 giugno 2016; iii) del D.M. del 5 maggio 2011; iv) delle “Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016” adottate in data 15 luglio 2016 dal GSE; v) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale;
nonché per la condanna del G.S.E. a rideterminare l'incentivo spettante alle ricorrenti ai sensi del novellato art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in data 21 novembre 2022 parte ricorrente ha depositato un atto con il quale ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente e depositata in giudizio, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968);
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere equamente compensate tra le parti, in adesione alla corrispondente richiesta di parte ricorrente, tenuto peraltro conto della costituzione di mero rito delle intimate Amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza Ter
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Paola Patatini, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO