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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 44786/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nato a NT (BS) il 12.6.1944 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] sottoposto ad Amministrazione di Sostegno con provvedimento del Tribunale di Milano del 28.5.2024 che ha nominato Amministratore di Sostegno il Signor Persona_1 con l'Avv. Stefania Volonterio presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 18.2.1951 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
pagina 1 di 5 sottoposta ad Amministrazione di Sostegno con provvedimento del Tribunale di Milano dell'11.3.2025 che ha nominato Amministratore di Sostegno l'Avv. Francesca Bianchi con l'Avv. Fiorenza Bianchi presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 6.5.2020 (anno 2000 atto n. 0500 reg. 01 parte II serie A) In separazione dei beni.
FATTO Nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi instaurato da Parte_1 nei confronti di , le parti con istanza ex art. 473 bis 51 c.p.c.
[...] Parte_2 personalmente sottoscritto dagli stessi e dai rispettivi Amministratori di Sostegno, previe debite autorizzazioni dei rispettivi Giudici Tutelari in atti, depositata in data 15.07.2025 hanno congiuntamente chiesto di:
dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(BS) il 12.6.1944, C.F. , residente in [...]
6, e , nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Milano, Piazzale F.lli Zavattari 6, autorizzandoli a continuare a vivere separati, e ordinando al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in Milano, il 6 maggio 2000 (atto n. 0500, Reg. 01 Parte II Serie A, anno 2000); 2) Omologare le seguenti condizioni di separazione:
- il Signor verserà alla Signora alle coordinate bancarie che il suo Pt_1 Pt_2
Amministratore di Sostegno Avv. Francesca Bianchi indicherà, un contributo al mantenimento di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025 e fino alla comunicazione della pronuncia del richiesto scioglimento degli effetti civili del matrimonio. 3)pronunciata la sentenza di separazione, rimettere la causa sul ruolo del giudice delegato affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, secondo comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a mesi sei decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio, così provveda:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano tra
[...] nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Milano, Piazzale F.lli Zavattari 6, e , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
pagina 2 di 5 , residente in [...], il 6 maggio 2000 e C.F._2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano come atto n. 0500, Reg. 01 Parte II Serie A, anno 2000;
-omologare le seguenti condizioni, dichiarando equa l'attribuzione una tantum di cui al seguente punto;
il Signor verserà alla Signora la somma di € 40.000,00, previa dichiarazione di Pt_1 Pt_2 equità da parte dell'Ill.mo Tribunale, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della Signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970, Pt_2 che verrà versata entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di € 40.000,00, e viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti del citato art. 5 comma 8 della L. 898/1980, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
-ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 12 cpc e all'impugnazione della sentenza. Con ordinanza del 17.07.2025 il giudice delegato ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. ed è cessata. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pagina 3 di 5 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in
[...] Parte_2
Milano il 6.5.2020 (trascritto negli Atti di Stato Civile del Comune di Milano anno 2000 atto n. 0500 reg. 01 parte II serie A)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice per la prosecuzione del giudizio
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nato a NT (BS) il 12.6.1944 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] sottoposto ad Amministrazione di Sostegno con provvedimento del Tribunale di Milano del 28.5.2024 che ha nominato Amministratore di Sostegno il Signor Persona_1 con l'Avv. Stefania Volonterio presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 18.2.1951 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
pagina 1 di 5 sottoposta ad Amministrazione di Sostegno con provvedimento del Tribunale di Milano dell'11.3.2025 che ha nominato Amministratore di Sostegno l'Avv. Francesca Bianchi con l'Avv. Fiorenza Bianchi presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 6.5.2020 (anno 2000 atto n. 0500 reg. 01 parte II serie A) In separazione dei beni.
FATTO Nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi instaurato da Parte_1 nei confronti di , le parti con istanza ex art. 473 bis 51 c.p.c.
[...] Parte_2 personalmente sottoscritto dagli stessi e dai rispettivi Amministratori di Sostegno, previe debite autorizzazioni dei rispettivi Giudici Tutelari in atti, depositata in data 15.07.2025 hanno congiuntamente chiesto di:
dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(BS) il 12.6.1944, C.F. , residente in [...]
6, e , nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Milano, Piazzale F.lli Zavattari 6, autorizzandoli a continuare a vivere separati, e ordinando al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in Milano, il 6 maggio 2000 (atto n. 0500, Reg. 01 Parte II Serie A, anno 2000); 2) Omologare le seguenti condizioni di separazione:
- il Signor verserà alla Signora alle coordinate bancarie che il suo Pt_1 Pt_2
Amministratore di Sostegno Avv. Francesca Bianchi indicherà, un contributo al mantenimento di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025 e fino alla comunicazione della pronuncia del richiesto scioglimento degli effetti civili del matrimonio. 3)pronunciata la sentenza di separazione, rimettere la causa sul ruolo del giudice delegato affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, secondo comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a mesi sei decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio, così provveda:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano tra
[...] nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Milano, Piazzale F.lli Zavattari 6, e , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
pagina 2 di 5 , residente in [...], il 6 maggio 2000 e C.F._2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano come atto n. 0500, Reg. 01 Parte II Serie A, anno 2000;
-omologare le seguenti condizioni, dichiarando equa l'attribuzione una tantum di cui al seguente punto;
il Signor verserà alla Signora la somma di € 40.000,00, previa dichiarazione di Pt_1 Pt_2 equità da parte dell'Ill.mo Tribunale, a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della Signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970, Pt_2 che verrà versata entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, di € 40.000,00, e viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti del citato art. 5 comma 8 della L. 898/1980, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
-ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 12 cpc e all'impugnazione della sentenza. Con ordinanza del 17.07.2025 il giudice delegato ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. ed è cessata. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pagina 3 di 5 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in
[...] Parte_2
Milano il 6.5.2020 (trascritto negli Atti di Stato Civile del Comune di Milano anno 2000 atto n. 0500 reg. 01 parte II serie A)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice per la prosecuzione del giudizio
Così deciso in Milano, il 23.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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