Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Sapone Natalino Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 298.2016 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2024 svoltasi con le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]T, in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società RO
, P.I e n. REA 118903, in entrambe le qualità rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv.to Antonio Saffioti, C.F. , giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria via S. Caterina n. 8/d (già via Nazionale
Pentimele n. 189), PEC Email_1
- appellanti
CONTRO
- , Codice Fiscale e P. IVA in persona del legale rappresentante CP P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone (C.F. ) C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Travia sito in Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi n. 64, PEC Email_2
– appellata
- P. IVA e C.F. , già RT P.IVA_3 Controparte_4
e già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_5 legale in Verona Piazzetta Monte n. 1
- appellata contumace
OGGETTO
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.09.2024, a mezzo deposito di note di trattazione scritta le parti così concludevano come di seguito.
- Per parte appellante: “si richiamano tutte le richieste e le contestazioni eseguite nei precedenti atti e le contestazioni alla CTU, insistendo nella richiesta di revoca del precedenti contrari provvedimenti e così si precisano le conclusioni: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, previo rigetto di ogni avversa richiesta, eccezione, deduzione e domanda, così come proposta dalla costituita accogliere l'atto di appello;
sempre in via preliminare, si insiste, Controparte_2
affinché, anche previa revoca di ogni contrario provvedimento, l'On.le Corte di Appello adita
Voglia ammettere l'integrazione della CTU con ammissione dei quesiti, così come formulati in citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. nel primo grado di giudizio, richiesta questa insistita in appello e nelle note di trattazione del presente procedimento del 22.06.20221 dopo la pronunzia della Sentenza parziale;
e più precisamente, accertare l'assenza di pattuizione o di valida pattuizione scritta degli interessi ultralegali e delle spese di tenuta conto e per l'effetto, disporre la loro sostituzione con gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e/o ex art. 4, 5 e 6 della
Legge n. 154/92, e/o ex art. 117 TUB, e ciò, considerato il dato pacifico in atti che il contratto di conto corrente per cui è causa è antecedente all'entrata in vigore della L. 154/1992 e,
l'altrettanto certa circostanza che entrambe le parti hanno spiegato domanda di accertamento e condanna l'attore e domanda riconvenzionale la banca convenuta in relazione al medesimo contratto di conto corrente. Voglia, inoltre, l'On.le Corte, sempre in via preliminare, rigettare le richieste di integrazione della CTU, per come formulate dalla banca appellata e dai suoi
CTP, poiché non essendovi alcuna pattuizione scritta relativa alle valute, l'On.le Corte adita ed il CTU hanno correttamente calcolato le stesse dalla data dell'operazione. Ciò richiesto in via preliminare, Voglia, l'On.le Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda, così come proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e modificata e precisata con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. depositata il
19.09.2011 da questa parte, qui di seguito integralmente si riporta: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che: - nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa, furono applicati, in difetto di pattuizione ovvero sulla scorta di clausole nulle e comunque senza comunicazione ad esso cliente e men che meno sua approvazione, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, valute fittizie, commissioni e spese non dovute;
- nessuna variazione delle condizioni contrattuali è mai stata ad esso cliente efficacemente
2 comunicata;
- la convenuta ha, pertanto, nel corso del rapporto oggetto di causa, illegittimamente preteso ed incassato somme non dovuteLe, per cui disposta C.T.U. al fine di accertare l'esatto ammontare delle somme in-debitamente percepite dalla nel corso del CP_4
rapporto per cui è causa, condannare i convenuti in solido e ciascuno per la sua rispettiva tenutezza, alla restituzione di ciascuna e tutte le somme dalla stessa indebitamente percepite in dipendenza del rapporto intrattenuto con la società attrice, a far tempo dalla data di apertura e sino alla data odierna, e per l'effetto condannare i convenuti in solido e ciascuno per la sua rispettiva tenutezza, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo che risulterà dovuto a seguito della chiesta c.t.u. o del maggiore o minor importo ritenuto di Giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora, o dalla data della presente domanda o dal diverso dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Riconoscere sulle dette somme la rivalutazione monetaria a favore dell'attrice che agisce quale imprenditore commerciale. Rideterminare, in ogni caso, l'esatto saldo del conto. In subordine: - accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di conto corrente di cui alla premessa dell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare che il detto rapporto di conto corrente si è concluso tra le parti prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92; - accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa, furono applicati, in difetto di pattuizione e comunque senza comunicazione ad esso cliente e men che meno sua approvazione, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, valute fittizie, commissioni e spese non dovute;
- accertare e dichiarare che nessuna condizione contrattuale o variazione della stessa è mai stata ad esso cliente efficacemente comunicata, - accertare e dichiarare che la convenuta e le danti causa della stessa ha, pertanto, nel corso del rapporto oggetto di causa, illegittimamente preteso ed incassato somme non dovutele, e conseguentemente disposta C.T.U. al fine di accertare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla nel corso del rapporto per cui è causa a titolo di interessi CP_4
in misura ultralegale, interessi capitalizzati trimestralmente, spese commissioni anche di massimo scoperto ed altri oneri addebitati sul conto in assenza di valida pattuizione o in forza di clausole nulle condannare i convenuti in solido e ciascuno per la sua rispettiva tenutezza, alla restituzione di ciascuna e tutte le somme dalla stessa indebitamente percepite in di- pendenza del rapporto intrattenuto con la società attrice, a far tempo dalla data di apertura e sino alla data odierna, e per l'effetto condannare la convenuta costituita al pagamento in favore di parte attrice dell'importo che risulterà dovuto a seguito della chiesta c.t.u. o del maggiore o minor importo ritenuto di Giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora, o dalla data della presente domanda o dal diverso dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Riconoscere sulle dette somme la rivalutazione monetaria a favore
3 dell'attrice che agisce quale imprenditore commerciale. Rideterminare, in ogni caso, l'esatto saldo del conto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria già nell'atto di citazione si chiedeva, l'emanazione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e segg. contro i convenuti al fine che questi depositino in giudizio gli estratti conto dall'apertura del rapporto al 04.10.1993, nonché il contratto iniziale di conto corrente. Si chiedeva, inoltre, C.T.U. al fine di rideterminare il saldo del conto corrente di cui in premessa eliminando l'incidenza della capitalizzazione trimestrale, senza applicare alcuna capitalizzazione, ricalcolando gli interessi al saggio legale previsto dal codice civile per tutta la durata del rapporto, escludendo l'applicazione di CMS, spese ed oneri non pattuiti contrattualmente o applicati in forza di clausole nulle. Con conseguente condanna della società convenuta al pagamento integrale a favore dell'appellante delle spese del giudizio primo grado e del presente grado d'appello.
Disporre ogni modifica della sentenza di primo grado consequenziale all'accoglimento di ciascuno e tutti i motivi come sopra specificati”.
Per parte appellata costituita si concludeva: “L'esponente , letti i chiarimenti CP
depositati dal CTU, nel riportarsi alle osservazioni depositate dal proprio CTP, dott. Per_1
, impugna e contesta ancora una volta l'elaborato peritale per quanto di ragione. Si
[...]
riporta pertanto ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e, in ogni caso, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, il conteggio da prendere in considerazione non potrà che essere quello indicato dal CTU nella relazione da ultimo depositata a seguito dei chiesti chiarimenti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In relazione allo svolgimento del processo per entrambi i gradi di lite si richiama integralmente quanto esposto in sentenza non definitiva pubblicata il 07.11.2023.
Sinteticamente richiamando quanto più ampiamente ivi indicato, il Tribunale di Reggio
Calabria in impugnata decisione di primo grado, pronunciando sulla domanda proposta dalla società nonché dal legale rappresentante in proprio RO
, contro la e la ,, e Parte_1 Controparte_2 RT
sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultima, così statuiva “1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta le domande riconvenzionale proposte da parte convenuta;
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello parte attrice in primo grado rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, accogliere il presente atto di appello e ciascuno e tutti i motivi in esso riportati e, per l'effetto, la Sentenza n. 582/2016 Reg.
4 Sent., emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, in composizione monocratica, il 4 aprile
2016, pubblicata l'11.04.2016 e comunicata a mezzo pec il 18.04.2016, e per l'effetto Voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda cosi come proposta con atto di citazione introduttivo del presente giudizio e modificata e precisata con la memoria ex art. 183,
VI comma, n. 1 c.p.c. depositata il 19.09.2011 da questa parte, qui di seguito integralmente riportata: Voglia l'On.le Tribunale adito, contraris reiectis, accertato e dichiarato che: nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa, furono applicati, in difetto di pattuizione opero sulla scorta di clausole nulle e comunque senza comunicazione ad esso cliente e men che meno sua approvazione, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, valute fittizie, commissioni e spese non dovute;
nessuna variazione delle condizioni contrattuali è mai stata ad esso cliente efficacemente comunicata, la convenuta ha, pertanto, nel corso del rapporto oggetto di causa, illegittimamente preteso ed in cassato somme non dovuteLe, per cui disposta
C.T.U. al fine di accertare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla nel corso del rapporto per cui è causa, condannare i convenuti in solido e ciascuno per CP_4
la sua rispettiva tenutezza, alla restituzione di ciascuna e tutte le somme dalla stessa indebitamente percepite in dipendenza del rapporto intrattenuto con la società attrice, a far tempo dalla data di apertura e sino alla data odierna, e per l'effetto condannare i convenuti in solido e ciascuno per la sua rispettiva tenutezza, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo che risulterà dovuto a seguito della chiesta c.lu. o del maggiore o minor importo ritenuto di Giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora, o dalla data della presente domanda o dal diverso di del dovuto all'effettivo soddisfo. Riconoscere sulle dette somme la rivalutazione monetaria a favore dell'attrice che agisce quale imprenditore commerciale. Rideterminare, in ogni caso, l'esatto saldo del conto. In subordine: - accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di conto corrente di cui alla premessa dell'atto di citazione;
- accertare e dichiarare che il detto rapporto di conto corrente si è concluso tra le parti prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92; - accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di conto corrente per cui è causa, furono applicati, in difetto di pattuizione e comunque senza comunicazione ad esso cliente e men che meno sua approvazione, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, valute fittizie, commissioni e spese non dovute;
- accertare e dichiarare che nessuna condizione contrattuale o variazione della stessa è mai stata ad esso cliente efficacemente comunicata;
- accertare e dichiarare che la convenuta e le danti causa della stessa ha, pertanto, nel corso del rapporto oggetto di causa, illegittimamente preteso ed incassato somme non dovutele, e conseguentemente disposta C.T.U. al fine di accertare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla nel corso del rapporto per cui è CP_4
5 causa a titolo di interessi in misura ultralegale, interessi capitalizzati trimestralmente, spese commissioni anche di massimo scoperto ed altri oneri addebitati sul conto in assenza di valida pattuizione o in forza di clausole nulle condannare i convenuti in solido e ciascuno per la sua rispettiva tenutezza, alla restituzione di ciascuna e tutte le somme dalla stessa indebitamente percepite in dipendenza del rapporto intrattenuto con la società attrice, a far tempo dalla data di apertura e sino alla data odierna, e per l'effetto condannare la convenuta costituita al pagamento in favore di parte attrice dell'importo che risulterà dovuto a seguito della chiesta c.t.u. o del maggiore o minor importo ritenuto di Giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora, o dalla data della presente domanda o dal diverso di del dovuto all'effettivo soddisfo. Riconoscere sulle dette somme la rivalutazione monetaria a favore dell'attrice che agisce quale imprenditore commerciale. Rideterminare, in ogni caso, l'esatto saldo del conto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria già nell'atto di citazione si chiedeva, l'emanazione di ordine di esibizione ex art. 210 cp.c. e segg. contro i convenuti al fine che questi depositino in giudizio gli estratti conto dall'apertura del rapporto al 04.10. 1993, nonché il contratto iniziale di conto corrente. Si chiedeva, inoltre, C.T.U. al fine di rideterminare il saldo del conto corrente di cui in premessa eliminando l'incidenza della capitalizzazione trimestrale, senza applicare alcuna capitalizzazione, ricalcolando gli interessi al saggio legale previsto dal codice civile per tutta la durata del rapporto, escludendo l'applicazione di CMS, spese ed oneri non pattuiti contrattualmente o applicati in forza di clausole nulle. Con conseguente condanna della società convenuta al pagamento integrale a favore dell'appellante delle spese del giudizio primo grado e del presente grado d'appello.
Disporre ogni modifica della sentenza di primo grado consequenziale all'accoglimento di ciascuno e tutti i motivi come sopra specificati.”
Rimaneva contumace la RT
Si costituiva la cedente, titolare del contratto per cui è causa, quale società Controparte_2
appartenente al Gruppo Bancario in cui indicava essere state fuse per incorporazione CP
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e
[...] RO0 RO1
parte rimasta contumace in RO2
primo grado, che concludeva chiedendo alla Corte di voler: “emettere, all'udienza di cui all'art. 350 cpc, ordinanza succintamente motivata di inammissibilità dell'appello de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis cpc in quanto alla luce della prevalente ed unanime giurisprudenza citata, "(...) non ha una ragionevole probabilità di essere accolto" sulla base degli elementi di fatto riportati negli atti di causa e sulla base dei precedenti conformi;
NEL
6 MERITO: per il rigetto della proposta impugnazione e di ogni domanda con la stessa formulata perché inammissibili, improponibili ed improcedibile oltre che totalmente infondate in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza n. 582 emessa il 11.4.2016 dal Tribunale di Reggio
Calabria. Con vittoria di spese secondo la vigente normativa.”
Con ordinanza del 29.07.2017 la Corte così provvedeva: “dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante p. RO3
t., e invita le parti alla precisazione delle conclusioni”.
Dopo alcuni differimenti per motivi di ufficio, all'udienza del 04.07.22, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. come modificato, le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza non definitiva pubblicata il 07.11.2023 il Collegio così statuiva: “1- rigetta il II e
III motivo di gravame, accoglie il IV e I motivo;
2- in relazione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dagli appellanti: a- rigetta la domanda di accertamento della mancanza di forma scritta del contratto intercorso tra le parti poiché non provata;
b- rigetta la domanda di ripetizione relativamente alle somme che si ritengono illegittimamente corrisposte nel corso del rapporto contrattuale a titolo di interessi a tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto, spese non dovute, per i motivi in narrativa;
c- dispone per il prosieguo della causa per le residue domande come da separata ordinanza;
3- spese al definitivo”, per le motivazioni indicate in sentenza non definitiva che si richiama.
Conseguentemente, il V motivo rimaneva assorbito nella pronuncia di merito sulla domanda proposta, mentre in relazione al VI motivo, attenendo alle spese, si riservava di provvedere con la sentenza definitiva.
Si riteneva, inoltre, “disporre una nuova C.T.U. contabile alla quale si demanda, partendo dal primo estratto conto disponibile e previa verifica se la banca abbia operato o meno l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo 04.10.1993 - 22.10.2006, il ricalcolo dell'indebito percepito dall'istituto di credito per il titolo suindicato, scorporando dal dovuto le maggiori somme corrisposte a titolo di interessi trimestrali senza operare alcuna capitalizzazione”, come da ordinanza del 07.11.2023.
Prestati gli impegni di rito, il CTU nominato dott. depositava un primo elaborato peritale. Per_2
In considerazione delle osservazioni formulate dall'istituto di credito appellato, veniva disposta con ordinanza del 21.05.24 nuova integrazione a chiarimenti, che venivano depositati il
15.07.2024.
7 Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Preliminarmente va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, sicché il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (ex plurimis: Cass. Civ. sez. I n. 6251/2018; n. 13621/2014), senza potersi riesaminare le statuizioni già rese.
Richiamando, quindi, le più ampie motivazioni in sentenza non definiva in atti, si precisa che, per quanto di interesse alla presente pronuncia, il Collegio dichiarava: - che la “mancata produzione del contratto, conseguentemente, non permette di ritenere provate tutte le clausole nulle indicate dagli appellanti (quali il tasso d'interesse ultralegale e la commissione di massimo scoperto o spese non dovute), né che il contratto conteneva la pattuizione di clausole illegittime o che non fossero state concordate per iscritto talune condizioni poi applicate al contratto, e la condotta delle parti convenute può essere intesa come esimente dell'indicato onere”; - non accoglieva “la domanda di accertamento di applicazione di interessi in misura ultralegale, di spese non convenute, di commissioni anche di massimo scoperto ed altri oneri addebitati sul conto in assenza di valida pattuizione o in forza di clausole nulle, con connessa ripetizione di quanto a tal titolo corrisposto” così rigettando la domanda di ripetizione di quanto indicato;
- statuiva potersi accogliere la domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo al contratto in esame, dovendosi dichiarare la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. e calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione;
- precisava che “La mancata indicazione delle somme versate e ingiustamente pretese dall'istituto di credito per il periodo precedente, l'aver limitato nella stessa CTP di parte attrice il calcolo al periodo successivo al settembre 1993, non consentono una valutazione delle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti conto, che non può tradursi, in ragione dell'indicato inadempimento agli obblighi di consegna e produzione, in una posizione di favore per l'istituto di credito. Ove, pertanto, il primo saldo
8 utile rechi un saldo positivo per il correntista, deve considerarsi quale dato iniziale il saldo indicato in estratti conto, mentre ove rechi un saldo negativo per il correntista, deve considerarsi il saldo zero e da questo ricostruire il successivo andamento del rapporto sulla base della documentazione in atti.
Atteso quanto sopra va disattesa la domanda di parte appellante di rimessione della causa sul ruolo e rinnovo del CTU, con “variazione del conteggio con inserimento e senza inserimento del tasso interesse legale e non di quello applicato dalla banca, con inserimento ed esclusione della CMS addebitate in assenza di previsione, con inserimento ed esclusione delle spese bancarie addebitate variazione del conteggio con inserimento e senza inserimento del tasso interesse legale e non di quello applicato dalla banca, con inserimento ed esclusione della CMS addebitate in assenza di previsione, con inserimento ed esclusione delle spese bancarie addebitate in assenza di previsione”, nonché affinché voglia “accertare l'assenza di pattuizione o di valida pattuizione scritta degli interessi ultralegali e delle spese di tenuta conto e per l'effetto, disporre la loro sostituzione con gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e/o ex art. 4, 5 e
6 della Legge n. 154/92, e/o ex art. 117 TUB”, come formulati in note di trattazione scritta, avendo già disposto in merito con sentenza non definitiva che si richiama per quanto relativo.
In relazione, invece, alla domanda di accertamento di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, si è già precisato che “La nullità della condotta contrattuale indicata, e quindi della capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, la cui applicazione risulta dagli estratti conto prodotti in atti, può essere riconosciuta in quanto deriva non dall'analisi del contratto ma dal divieto stabilito dall'art. 1283 c.c.”, giacché “la clausola anatocistica stipulata prima dell'adozione della delibera del 9.2.2000 è da considerare Pt_2
costantemente nulla in quanto convenuta in violazione dell'art. 1283 c.c., oltre che basata su un uso negoziale e non normativo, e con riferimento alla quale, per il periodo anteriore al
2000, risulta del tutto irrilevante accertare se esse fosse stata pattuita per iscritto, stante in ogni caso la nullità di detta clausola e la non debenza di capitalizzazione alcuna”.
Come indicato, si è conseguentemente ritenuto, pertanto, necessario “disporre una nuova
C.T.U. contabile alla quale si demanda, partendo dal primo estratto conto disponibile e previa verifica se la banca abbia operato o meno l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo 04.10.1993 - 22.10.2006, il ricalcolo dell'indebito percepito dall'istituto di credito per il titolo suindicato, scorporando dal dovuto le maggiori somme corrisposte a titolo di interessi trimestrali senza operare alcuna capitalizzazione”, come da ordinanza del
07.11.2023.
Con ordinanza indicata veniva, quindi, disposta la CTU al fine di “1. ricostruire l'andamento
9 del rapporto oggetto di domanda, dal 04.10.1993 al 22.10.2006, considerando, ove il primo saldo utile rechi un saldo positivo per il correntista, il saldo indicato in estratti conto ed ove rechi un saldo negativo per il correntista, il saldo zero e da questo ricostruire il successivo andamento del rapporto sulla base della documentazione in atti;
2. nell'espletare l'accertamento di cui al punto 1, calcolare la sorte capitale e gli interessi nella misura applicata dalla banca e risultante dagli estratti conto depositati, senza capitalizzazione alcuna, computando altresì tutti gli importi, quali risultanti dagli estratti conto, addebitati a titolo di c.m.s., spese ed altri oneri a carico del correntista;
3. Quantificare, all'esito, i rapporti di dare/avere fra le parti”.
Il CTU nominato, dott. depositava in data 23.04.2024 elaborato peritale in cui Persona_3
osservava quanto segue.
Preliminarmente confermava che “in atti non è presente copia di alcun contratto da cui evincere le condizioni, relative ai tassi, alle CMS ed alle Spese, convenuti, mentre sono presenti tutte le movimentazioni bancarie”, per cui rilevava che “Ciò comporta in merito al primo punto dell'odierno supplemento, la ricostruzione dell'andamento del rapporto oggetto di domanda, dal 04.10.1993 al 22.10.2006, considerando, quale primo saldo utile il saldo positivo (per il correntista) pari a € 11.661.703. In merito al secondo punto il calcolo della sorte capitale e gli interessi nella misura applicata dalla banca e risultante dagli estratti conto depositati, senza capitalizzazione alcuna, computando altresì tutti gli importi, quali risultanti dagli estratti conto, addebitati a titolo di c.m.s., spese ed altri oneri a carico del correntista. Invero questo ultimo aspetto, in particolare l'addebito a titolo di CMS di quanto risultante dagli estratti conto, pone alcune criticità, in quanto non essendo presente il contratto da cui trarre le condizioni di applicazioni della CMS, è risultato pressoché impossibile, anche dalla lettura delle staffe, comprendere la metodologia utilizzata dall'istituto bancario per l'applicazione della CMS. A tal fine giova ricordare che fino al 2009 la CMS non era regolamentata ed ogni banca la applicava in modo diverso. Anche per questo motivo, la CMS è stata oggetto di numerose controversie. Infatti, mentre gli interessi bancari venivano (e vengono tuttora calcolati) in base all'ammontare e al tempo di utilizzo dell'affidamento (pertanto anche facilmente applicabile al caso di specie), la commissione di massimo scoperto veniva calcolata in percentuale sulla somma massima utilizzata durante il trimestre, con uno dei seguenti criteri:
Criterio assoluto: Il calcolo veniva effettuato picco massimo di utilizzo del fido nell'arco del trimestre;
Criterio relativo: Il conteggio non veniva effettuato sul picco massimo, ma sull'importo massimo di utilizzo del fido di almeno dieci giorni, anche non consecutivi;
Criterio misto: La commissione veniva calcolata esclusivamente se l'affidamento era utilizzato nel
10 trimestre per un periodo continuativo di almeno 10 giorni. Orbene, non avendo alcun riferimento contrattuale, lo scrivente ha provveduto ad applicare il criterio assoluto, verificando però, che, nonostante i numeri debitori siano di gran lunga inferiori a quelli originari (per effetto della mancata capitalizzazione), la CMS ricalcolata periodo per periodo era talvolta maggiore a quella originariamente applicata dalla banca, determinando un risultato incoerente dal punto di visto della ratio operandi. Ciò posto, lo scrivente procederà all'applicazione del criterio assoluto del calcolo della CMS (ovvero applicando l'aliquota al picco massimo di utilizzo del fido nell'arco del trimestre) inserendo, a favore del correntista,
l'importo della CMS più basso tra quello ricalcolato e quello originariamente applicato dalla banca”.
Il Consulente d'Ufficio ha proceduto, pertanto, al caricamento dei dati ed è pervenuto “ad una nuova configurazione della posizione del conto corrente dalla quale è possibile ottenere la nuova mappa dei c.d. “numeri” e l'importo della c.d. “sorte capitale”, che è data dalla somma algebrica di tutti i versamenti ed i prelevamenti (escluse quindi le competenze trimestrali addebitate) effettuati durante tutta la durata del rapporto di conto corrente. Attraverso i dati elaborati nell'allegato C SUPP denominato “Ricalcolo interessi c/c n. 21684/00”, si è proceduto al ricalcolo del saldo del conto in ossequio alle indicazioni dell'Onorevole ed Pt_3
al ricalcolo della CMS secondo il criterio assoluto. Il risultato ottenuto attraverso i dati elaborati nell'allegato C SUPP, è sinteticamente esposto nella tabella che segue”: Tabella 2 bis Saldo iniziale al 04.10.1993 (L. 11.661.703) + € 6.022,77 - Sorte capitale + € 157.900,31;
Interessi passivi - € 47.121,99; Interessi attivi + € 23.632,44; Spese - € 5.697,48; Cms - €
10.041,65, così da pervenire ad un “Nuovo saldo finale al 22.06.2006 + € 124.694,40”.
Ha, quindi, concluso che “La rielaborazione del conto corrente ordinario n. 21684/00 che prevedeva un saldo finale pari a 160.483,94 (a credito per il correntista) nella precedente CTU, eseguita attraverso il ricalcolo degli interessi e della CMS applicati dall'istituto bancario ha determinato un nuovo saldo del conto corrente ordinario pari ad € 124.694,40 a credito per il correntista.”
A seguito di osservazioni del CTP dell'istituto di credito, il CTU ha rilevato che la ritenuta d'acconto poteva calcolarsi in € 6.383,66, ma “non essendo stata operata alcuna capitalizzazione degli interessi, in ossequio a quanto disposto da codesta Corte, l'osservazione ha carattere meramente “distintivo” e non sostanziale, in quanto il debito per l'istituto bancario rimarrà invariato con la sola distinzione, appunto, del debito v/correntista per gli interessi attivi ed il debito v/Erario (in qualità di sostituto d'imposta) da pagare entro il giorno
16 del mese successivo alla materiale corresponsione dei medesimi interessi”.
11 Con successiva ordinanza del 21.05.2024, in considerazione delle osservazioni sollevate dall'istituto di credito appellato, il Collegio, in diversa composizione, ha invitato il CTU “a rendere chiarimenti per iscritto in merito alle utilizzate modalità di calcolo differenti rispetto a quanto indicato nel quesito posto al n. 2, ed a depositare nuovo elaborato contabile che tenga conto di quanto indicato nel quesito posto – “2. nell'espletare l'accertamento di cui al punto
1, calcolare la sorte capitale e gli interessi nella misura applicata dalla banca e risultante dagli estratti conto depositati, senza capitalizzazione alcuna, computando altresì tutti gli importi, quali risultanti dagli estratti conto, addebitati a titolo di c.m.s., spese ed altri oneri a carico del correntista”.
In relazione apposita, il CTU ha, quindi chiarito che “Nel rispondere al quesito per come formulato dalla Corte d'Appello, il CTU ha calcolato la sorte capitale ed applicato gli interessi per come calcolati negli estratti conto depositati, senza capitalizzazione alcuna, così come previsto nel quesito ed ha provveduto a computare le spese e gli altri oneri a carico del correntista nella misura risultante dagli estratti conto.”
Ha anche precisato che “Per quanto concerne la CMS, andando necessariamente oltre il tenore letterale del quesito, ha proceduto alla rideterminazione della stessa tenendo conto dei nuovi numeri derivanti dalla mancata capitalizzazione degli interessi utilizzando il cd. “criterio assoluto” in quanto non essendo presente il contratto da cui trarre le condizioni di applicazioni della CMS, è risultato pressoché impossibile, anche dalla lettura delle staffe, comprendere la metodologia utilizzata dall'istituto bancario per l'applicazione della CMS.”, secondo quanto già indicato nella relazione precedente.
In relazione alle valute, ha chiarito che “Infine per quanto concerne le valute, unico punto concretamente oggetto delle osservazioni nonché delle note di trattazione di parte convenuta, rappresentando preliminarmente che le stesse non erano state puntuale oggetto di quesito, lo scrivente ha inteso operare come da prassi in assenza di contratto, pertanto l'utilizzo della
“data operazione” per il ricalcolo degli interessi è dipesa dall'assenza in atti del relativo contratto dal quale evincere la fissazione di eventuali accordi contrattuali relativi alle c.d.
“valute”.
È pervenuto, quindi, ad un conteggio caricando “tutti i movimenti dare/avere del conto ordinandoli per “data valuta” ed espungendo, quindi, le operazioni relative all'addebito di tutte le competenze trimestrali”, con conteggio al 22.06.2006 delle somme dovute, dal quale risultano: - Saldo iniziale al 04.10.1993 (L.11.661.703) = € 6.022,77; -Sorte capitale €
157.900,31; - Interessi passivi - € 53.156,88; - Cms € 16.163,92; - Spese - € 5.697,48, Interessi attivi + € 14.789,18; ritenuta d'acconto sugli interessi € 5.471,39; Debito banca finale, espunti
12 gli interessi trimestrali, pari ad € 109.165,38.
Alla perizia risultano allegati conteggi analitici che comprovano le conclusioni indicate.
Come accertato anche dall'elaborato peritale, da intendersi integralmente richiamato, si conferma che la banca ha operato la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per il periodo 04.10.1993 - 22.10.2006 sul conto della società appellante in violazione del divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., per come già esposto in sentenza parziale riportata sul punto, in cui si è anche precisato che “La previsione della capitalizzazione degli interessi passivi (sia essa trimestrale o annuale) deve essere, infatti, sempre eliminata dai contratti di conto corrente (a prescindere dalla prova del contratto, deducendosene la sussistenza solo dal concreto addebito delle somme), giacché la clausola anatocistica stipulata prima dell'adozione della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 è da considerare costantemente nulla in quanto convenuta in violazione dell'art. 1283 c.c., oltre che basata su un uso negoziale e non normativo, e con riferimento alla quale, per il periodo anteriore al 2000, risulta del tutto irrilevante accertare se esse fosse stata pattuita per iscritto, stante in ogni caso la nullità di detta clausola e la non debenza di capitalizzazione alcuna”.
Si dichiara, quindi, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla per il periodo 04.10.1993 - 22.10.2006 sul conto in esame, da cui la non debenza CP
delle relative somme accreditate alla società correntista.
Ne consegue il dovuto ricalcolo della posizione della correntista RO
come rappresentata dal suo socio accomandatario e legale rappresentante
[...]
, al fine di determinare il saldo conto epurato dalla illegittima capitalizzazione Parte_1
degli interessi indicati.
Tanto considerato, per pervenire alla quantificazione della somma dovuta in ripetizione dall'istituto di credito al correntista devono essere valutate le questioni poste in fase di consulenza, anche al fine di aderire ad uno dei due diversi elaborati peritali e considerare applicabile la clausola di decorrenza della valuta o la data contabile, così conteggiando gli interessi dal giorno di effettiva esecuzione dell'operazione.
Come in consulenza che si richiama e come da atti ed in estratti conto, la data valuta è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.
Il CTU, ha inizialmente ritenuto che mancando il contratto l'applicazione della data di valuta fosse illegittima, poiché la stessa deve avere la forma scritta.
Detto assunto non è condiviso da questo giudice perché non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
La clausola di decorrenza delle valute, costituisce , infatti, una clausola contrattuale al pari delle
13 altre già esaminate in sentenza non definitiva, per cui rientra nella già prevista statuizione in merito alla circostanza che “La mancata produzione del contratto, conseguentemente, non permette di ritenere provate tutte le clausole nulle indicate dagli appellanti…né che il contratto conteneva la pattuizione di clausole illegittime o che non fossero state concordate per iscritto talune condizioni poi applicate al contratto”, tant'è che è stato richiesto di computare “tutti gli importi, quali risultanti dagli estratti conto, addebitati a titolo di c.m.s., spese ed altri oneri a carico del correntista”.
Poiché le date di valuta risultano dagli estratti conto versati in atti, le stesse devono, quindi, ritenersi applicate tra le parti al fine del presente giudizio.
Per detto motivo questa Corte fa proprio e aderisce al secondo elaborato del 21.06.24, depositato a seguito di richiesta di chiarimenti, più fedele al quesito posto e rispettoso della valuta applicata dall'istituto di credito, rigettando le diverse domande di parte appellante.
In relazione, invece, alla CMS, il CTU ha affermato che “andando necessariamente oltre il tenore letterale del quesito, ha proceduto alla rideterminazione della stessa tenendo conto dei nuovi numeri derivanti dalla mancata capitalizzazione degli interessi utilizzando il cd. “criterio assoluto” in quanto non essendo presente il contratto da cui trarre le condizioni di applicazioni della CMS, è risultato pressoché impossibile, anche dalla lettura delle staffe, comprendere la metodologia utilizzata dall'istituto bancario per l'applicazione della CMS”, criterio che ha mitigato in favore del correntista secondo una apprezzabile logica di equità, ritenuta dovuta poiché “la CMS ricalcolata periodo per periodo, “applicando l'aliquota al picco massimo di utilizzo del fido nell'arco del trimestre” risultava “maggiore a quella originariamente applicata dalla banca”.
Il criterio di calcolo è condivisibile e si fa proprio. Applicando il medesimo principio prima indicato, infatti, è corretto non porre a carico dell'appellante somme in misura superiore rispetto a quanto risultante negli estratti conto.
Trattasi, tra l'altro di criterio non contestato dalle parti in fase di osservazioni al primo elaborato peritale.
Per quanto sopra, e richiamando le osservazioni del consulente d'ufficio in merito, si rigetta la richiesta di riconteggio operata da parte appellante.
Per quanto attiene, invece, la ritenuta d'acconto, si conviene che sussiste obbligo di ritenuta per la banca al momento dell'erogazione del credito, quale sostituto d'imposta, per cui si aderisce alle conclusioni del perito in secondo elaborato, depositato all'esito dei chiarimenti, precisandosi che le somme indicate a credito per il correntista a seguito del ricalcolo operato si intendono al netto delle ritenute calcolate.
14 Per i motivi su indicati questo Collegio ritiene di aderire e far proprio il secondo elaborato contabile, del 21.06.2024 richiamandolo integralmente.
Infatti, il calcolo del dovuto a credito per le parti appellanti operato nel detto elaborato è condivisibile posto che sia le premesse logico - giuridiche che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette e corrispondenti alle indicazioni fornite dalla Corte al momento del conferimento dell'incarico, nonché conformi alle valutazioni generali formulate in sentenza non definitiva.
Per detto motivo, riconosciuta la illegittimità dell'applicazione degli interessi trimestrali come prima indicato, ed epurato il saldo da quanto illegittimamente conteggiato dall'istituto di credito, si accerta e dichiara che il saldo, come calcolato dal CTU, relativamente al contratto di conto corrente acceso con il n. 21684/00 (in specie, come in atti, distinto con il n. 21684/00, numerazione mantenuta sino al 03/07/2000, data in cui veniva numerato con il n. 4810120), dal
04.10.1993 al 22.06.2006, al netto della ritenuta operata in perizia, deve essere rideterminato nella somma complessiva di € 109.165,38 a credito per la società correntista.
In relazione a detta somma deve, pertanto, disporsi la condanna restitutoria.
Con riferimento alla posizione del legittimato passivo tenuto alla chiesta restituzione, si precisa che in appello veniva riproposta la domanda formulata in primo grado.
In particolare, in atto introduttivo si è chiesto non solo l'accertamento dell'indebito, ma anche volersi “condannare i convenuti in solido e ciascuno per la sua rispettiva tenutezza, alla restituzione di ciascuna e tutte le somme dalla stessa indebitamente percepite in dipendenza del rapporto intrattenuto con la società attrice, a far tempo dalla data di apertura e sino alla data odierna, e per l'effetto condannare i convenuti in solido e ciascuno per la sua rispettiva tenutezza, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo che risulterà dovuto a seguito della chiesta c.t.u. o del maggiore o minor importo ritenuto di Giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora, o dalla data della presente domanda o dal diverso di del dovuto all'effettivo soddisfo”.
In primo grado la , titolare della posizione contrattuale già in essere con Credito CP
Italiano SP (per come da atti di causa) e parte cedente nella riconosciuta intervenuta cessione del credito intervenuta tra la già e la Controparte_6 RT
, (già e subentrata a ) del 24 maggio 2008, rimaneva
[...] CP_4 Controparte_5
contumace.
Si costituiva la affermando di essere “legittimata RT all'esercizio dell'azione ed alla costituzione in giudizio” avendo avuto incarico per la gestione del credito, di essere divenuta “titolare del rapporto bancario”, ed indicando di assumere
15 “specifica posizione su tutte le richieste avanzate da parte attrice”, proponendo anche domanda riconvenzionale “al pagamento in favore della Parte_4
della somma di euro 9.965,23 oltre interessi a far data dal 10 gennaio 2011 e fino al
[...]
giorno del pagamento” (domanda riconvenzionale che veniva rigettata).
La è stata riconosciuta, quindi, parte nel giudizio di RT
primo grado, come da sentenza in atti, e nessuna estromissione è stata richiesta, per cui il processo prosegue nei confronti delle parti originarie, nei confronti dei quali la sentenza va pronunciata.
A conferma, con ordinanza del 21.06.2017 la Corte dichiarava la contumacia della
[...]
, in persona del legale rappresentante p. t. nel presente grado. RT
Il presente giudizio ha, comunque, ad oggetto la sola domanda restitutoria relativamente all'indebito accertato in relazione al contratto di conto ed in costanza del rapporto con la
. CP
Invero, nessuna contestazione è stata sollevata da quest'ultima in relazione alla legittimazione passiva, quale soggetto che ha ricevuto la prestazione in costanza del rapporto.
La stessa nel costituirsi ha fatto propri “i precedenti scritti difensivi, anche del CP primo grado di giudizio, il cui contenuto si abbia anche in questa sede per ripetuto e trascritto” resistendo sull'intero gravame e producendo la produzione di parte in primo grado.
In merito, quindi, alla indicata titolarità all'obbligazione restitutoria, sin dalla sentenza n.
17727/2018 la Cassazione ha sancito il mancato trasferimento della posizione contrattuale nella ipotesi in esame al cessionario, affermando che “la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto…poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”.
Ancora, la Cassazione Sez. 3 in sent. N. 21843 del 30/08/2019 ha affermato che “i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione”.
A conferma, ex multis, la Suprema Corte in ordinanza del 2.5.2022, n 13735 ha sottolineato che l'azione di restituzione è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento, ovvero i
16 pagamenti risultati essere non dovuti ex art. 2033 c.c..
Ciò è rilevato anche appellanti in comparsa conclusionale nella parte in cui ribadiscono che “il cedente nelle operazioni di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB e nelle operazioni di c.d. cartolarizzazione dei crediti resta legittimato passivo per le domande di restituzione e risarcimento del danno, mentre il cessionario resta legittimato alla sola tutela del credito ceduto”.
L'obbligazione restitutoria viene, quindi, posta a capo della , quale titolare della CP
posizione contrattuale già in essere con Credito Italiano SP, per come da atti di causa, e quale parte cedente nella riconosciuta intervenuta cessione del credito tra la , la CP
, (subentrata a del 24 maggio RT Controparte_5
2008, successivamente alla chiusura del conto corrente, quale parte che ha ricevuto il pagamento non dovuto, e come tale parte del procedimento di appello.
L'indicata ,, in persona del suo legale rappresentante p.t., viene, pertanto, Controparte_2
condannata al pagamento in favore della correntista RO
, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario , per le
[...] Parte_1
causali indicate, della somma di € 109.165,38, al netto della ritenuta di legge come operata in
CTU, anche prima indicata, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene al rigetto della domanda di riconoscimento della rivalutazione si è già disposto in sentenza non definitiva.
Anche in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, in cui viene censurata la intervenuta compensazione delle spese del procedimento del primo grado richiedendone l'integrale condanna avversaria, ed in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello e della domanda di merito nei limiti indicati, il riconoscimento di un credito per il correntista a seguito del ricalcolo operato per come infra, impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito alla luce dell'esito complessivo della lite e tenuto conto che la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr Cass. civ, n. 23297/2021, Cass. n. 7616/2021).
Pertanto, in ragione della parziale soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento di alcuni dei motivi di appello principale e della superiore domanda svolta in primo grado, avuto riguardo delle vicende tutte del giudizio di primo grado, considerato che la materia è stata soggetta a continue pronunce giurisprudenziali successive alla data di deposito del primo atto ed alle costituzioni avversarie, nonché rilevata l'attività complessivamente svolta, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate con parziale
17 compensazione nella misura di un terzo tra la correntista e l'istituto di credito appellato per entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata EN , in persona del suo leg. rapp. p.t., viene, pertanto, CP_3 condannata al pagamento in favore dell'appellante società RO
, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario , della
[...] Parte_1
restante parte, che si liquida sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, applicando lo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 ai medi tariffari per tutte le fasi di lite, in complessivi € 9.402,00 per il primo grado di lite ed in complessivi € 9.544,60 per il presente grado, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge
Nulla deve disporsi per spese per quanto attiene la posizione della cessionaria intervenuta in primo grado rimasta contumace, e la posizione del RT
in proprio, appellante volontario, che non ha svolto autonoma attività difensiva Parte_1
rispetto a quanto posto in essere per la società titolare del rapporto contrattuale dallo stesso rappresentata e non ha indicato di agire per la tutela dei propri diritti personali differenti, ma con identica posizione processuale.
Per quanto attiene i compensi delle CTU svolte in entrambi i gradi di lite, in relazione ai rapporti interni fra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio, in riforma della statuizione di compensazione tra le parti già operata dal Tribunale in primo grado ed anche accoglimento del relativo motivo di appello, pone le competenze delle CTU di entrambi i gradi, come liquidate da separati provvedimenti, in capo alla parte appellata . CP
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio Parte_1 accomandatario della società , contro la RO CP
e la entrambe in persona del rispettivo legale
[...] RT
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n.
582/2016 Reg. Sent., del 04.04.2016, pubblicata in data 1.04.2016, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata e parziale accoglimento dell'appello proposto:
a) attesa l'operata illegittima capitalizzazione degli interessi e per le motivazioni in atti, ridetermina il saldo del conto corrente acceso dalla RO
come rappresentata dal suo socio accomandatario e legale rappresentante , Parte_1
acceso con il n. 21684 /00 e successivamente n. 4810120 presso l'istituto di credito appellato, al 22.06.2006 ed al netto della ritenuta operata in perizia, nella somma complessiva di €
109.165,38, a credito per la società correntista;
18 b) - condanna la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione RT
in favore della società correntista come RO
rappresentata dal suo socio accomandatario e legale rappresentante , della Parte_1 relativa somma di € 109.165,38, già calcolata al netto della ritenuta come in perizia, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
c)- compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi, ponendo a carico dell'appellata la restante parte, da corrispondere in favore della società Controparte_2
appellate, che liquida in complessivi € 9.402,00 per il primo grado di lite ed € 9.544,60 per il presente grado, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
d) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU relative ad entrambi i gradi di lite, come liquidate con separati provvedimenti condanna, a carico dell'appellata RT
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 06.06.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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