Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 355
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi

    La Corte ritiene che, qualora il contribuente abbia già assolto l'imposta sulla rivalutazione dell'immobile e non si realizzi plusvalenza, non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente trattenuta. L'adempimento formale non può prevalere sul principio di capacità contributiva.

  • Accolto
    Inesistenza della plusvalenza tassabile

    La Corte rileva che, in caso di già avvenuto pagamento dell'imposta sulla rivalutazione e assenza di plusvalenza al momento dell'esproprio, il contribuente ha diritto al rimborso della ritenuta subita senza necessità di presentare la dichiarazione dei redditi. L'omessa dichiarazione non può costituire ostacolo al rimborso di quanto indebitamente pagato.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    La Corte conferma la condanna alle spese in favore del contribuente, evidenziando che la fattispecie era già stata oggetto di pronunce della Cassazione sin dal 2021, rendendo non più sussistente l'elemento di novità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 355
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 355
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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