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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/09/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2854/23 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
da
CF con sede in Lonigo, cap Parte_1 P.IVA_1
36045, Via Baden Powell , rappresentata e difesa dall'avv.
Orazio PELLEGRINI, c.f. ( pec: CodiceFiscale_1
) mail Email_1
, per procura allegata alla Email_2
comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio elegge domicilio in Torri di Quartesolo (VI), Via
Brescia n.33, sui quali recapiti chiede vengano trasmesse tutte le comunicazioni del presente procedimento.
- attrice opponente –
contro
(P.IVA con sede legale COtroparte_1 P.IVA_2
in Milano, Via Jacopo Dal Verme n. 7, e sede operativa in
Udine, Via dei Torriani n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. COtroparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Mattia C.F._2
Tomasetti del Foro di Udine, C.F. , pec C.F._3
, con studio in Udine, Via Email_3
Aquileia n. 23, presso cui ha eletto domicilio giusta mandato
1 allegato ex art. 83 III comma c.p.c. al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa trattenuta in decisione alla scadenza sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice opponente:
La parte opponente precisa le conclusioni come da atto di opposizione e da memorie depositate in atti.
Per la convenuta opposta:
La parte opposta precisa le conclusioni come da comparsa di risposta, con la precisazione che l'importo ivi richiesto va decurtato di Euro 8.000,00 versato da controparte in corso di causa.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene alla pretesa di
CO (di seguito più brevemente anche solo o CP_1
opposta) di vedersi riconosciuto, in virtù del contratto di somministrazione di energia elettrice posto in essere con la somministrata società opponente, il corrispettivo per i consumi effettivi riportati nelle fatture azionate in via monitoria, anche a titolo di indennizzo CMOR, per il complessivo importo di Euro 20.336,56 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002..
CO l'opposizione che ci occupa, la CP_3
contestava sotto vari profili siffatta pretesa, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, contestava che gli importi fatturati a titolo di consumi non corrispondessero alle condizioni contrattuali, anche con riferimento a quelli stimati, nonché l'omesso rispetto della periodicità concordata per l'emissione delle fatture e
2 l'errata applicazione di costi unitari e, soprattutto, la debenza del c.d. indenizzo . CP_4
COcludeva, pertanto, in citazione per pronunzia che rigettasse l'avversaria pretesa, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle eventuali somme che le fossero risultate dovute a seguito della chiesta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
CO Costituitasi tempestivamente in giudizio, la deduceva, in relazione alle contestazioni di controparte, che le condizioni applicate nelle fatture fossero conformi a quelle contrattualmente pattuite, basate sulla formula
" " e altri corrispettivi previsti, rilevando la Parte_2
genericità dei rilievi avversari;
quanto all'indennizzo , CP_4
affermava che l'importo CMOR fosse stato calcolato CP_1
correttamente secondo il TISIND e che essa non aveva la possibilità di verificare o annullare tali importi, essendo questi determinati da altri soggetti (SII), rilevando, in ogni caso, che non aveva contestato formalmente Pt_1
l'importo nei termini previsti;
evidenziava che i consumi fatturati fossero effettivi, considerato che quelli stimati erano stati successivamente conguagliati, come indicato nelle fatture, senza alcuna discrepanza, rispettando la periodicità
mensile di fatturazione e indicando chiaramente il criterio di calcolo dei prezzi;
quanto, infine, alla contestata sovrapposizione dei periodi di fatturazione, che esse sono dovute a ricalcoli di periodi già fatturati in stima e successivamente riemessi in effettivo, pratica legittima e conforme alla normativa di settore.
COcludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio, l'opponente, salvo che con
3 riferimento al contestato indennizzo CMOR, riconosceva,
all'udienza del 3/6/24, il credito vantato da CP_1
di € 10.359,63, impegnandosi a pagarlo in tre rate di cui la prima di € 4.000,00 entro e non oltre il 30.6.2024, la seconda di € 4.000,00 entro e non oltre il 20.7.2024 e il residuo di € 2.359,63 entro e non oltre il 31.8.2024. Allo
stesso tempo entrambe le parti si impegnavano ad avviare tempestivamente nuova procedura di mediazione presso l' Pt_3
per quanto riguarda l'importo in contestazione del CMOR.
All'udienza del 8/10/24 la parte opposta dichiarava che l'opponente non aveva provveduto al versamento della terza rata di € 2.359,63 scadente al 31.8.2024, precisando che in data 20.9.2024 si era conclusa la procedura conciliativa avanti all' con un mancato accordo. Pt_3
Siffatte circostanze venivano confermate dall'opponente. All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte opposta dava, quindi, atto dell'effettivo versamento in suo favore, in seguito al predetto riconoscimento, di Euro
8.000,00 in corso di causa.
Alla luce di quanto sin qui esposto, appare chiaro che l'unica questione controversa è costituita dalla pretesa concernente l'indennizzo , considerato che il residuo CP_4
importo di Euro 2.359,63 è senz'altro dovuto dall'opponente per effetto del predetto riconoscimento.
Orbene, ritiene il Tribunale l'opponente sia tenuta anche al pagamento dell'indennizzo , pari ad Euro CP_4
9.976,93.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre evidenziare che, come correttamente evidenziato dall'opposta, l'indennizzo CMOR (Corrispettivo di
4 Morosità) è una misura per tutelare i fornitori di energia elettrica e gas in caso di morosità del cliente al momento del cambio di gestore. Si tratta di un importo che il nuovo
CO fornitore (nel caso di specie, ) addebita in bolletta su richiesta del precedente fornitore. Esso serve a coprire fatture non pagate relative agli ultimi mesi di fornitura prima del passaggio a un nuovo gestore. Il vecchio fornitore può richiedere il CMOR entro 12 mesi dalla data di switching,
ma non prima di 6 mesi. Riguarda debiti superiori a Euro 10 e solo se il cliente è stato formalmente costituito in mora.
Esso non include consumi errati o contestati, ma va comunque pagato al nuovo fornitore, anche se il cliente decide di fare reclamo.
Come evidenziato dall'opposta sulla scorta della produzione della schermata del SII, il precedente fornitore
Sorgenia S.p.A., essendo la procedura conclusa, ha già
ricevuto il dovuto dalla che, a sua volta, lo fatturerà Pt_4
arrivando così la richiesta, a cascata, a che CP_1
dovrà pagarlo.
Indipendentemente dal fatto che abbia pagato CP_1
o meno tale importo alla l'opposta ha comunque il Pt_4
diritto di richiedere tale importo al cliente in ragione dell'allegato A del TIMOE (Testo Integrato Morosità
Elettrica), nel quale vengono descritte quali azioni da intraprendere nel caso di morosità del Cliente finale e,
soprattutto, l'allegato A del TISIND (Testo Integrato del
Sistema Indennitario a carico finale moroso nei settori dell'Energia Elettrica e del Gas Naturale), nel quale viene effettivamente descritto l'intero meccanismo di valorizzazione, notifica e applicazione del CMOR.
5 Ne consegue che l'opponente è tenuto al pagamento dell'indennizzo , perché la relativa procedura si è CP_4
definitivamente chiusa.
In definitiva, detratto l'importo di Euro 8.000,00
versato in corso di causa, l'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto per effetto di siffatto pagamento parziale in corso di causa, andrà condannato al pagamento, in favore dell'opposta, di Euro 12.336,56, oltre interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza,
comprendendo anche quelle della fase monitoria considerato che la revoca del decreto opposto è stata disposta solo in considerazione del parziale adempimento di parte opponente in corso di causa, considerato che l'importo ingiunto era,
all'epoca dell'emissione del decreto, interamente dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di residui Euro 12.336,56, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in
Euro 5.859,00 a titolo di compenso, Euro 145,50 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali,
CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine 5/9/25.
6 Il Giudice
Gianmarco Calienno
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2854/23 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
da
CF con sede in Lonigo, cap Parte_1 P.IVA_1
36045, Via Baden Powell , rappresentata e difesa dall'avv.
Orazio PELLEGRINI, c.f. ( pec: CodiceFiscale_1
) mail Email_1
, per procura allegata alla Email_2
comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio elegge domicilio in Torri di Quartesolo (VI), Via
Brescia n.33, sui quali recapiti chiede vengano trasmesse tutte le comunicazioni del presente procedimento.
- attrice opponente –
contro
(P.IVA con sede legale COtroparte_1 P.IVA_2
in Milano, Via Jacopo Dal Verme n. 7, e sede operativa in
Udine, Via dei Torriani n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. COtroparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Mattia C.F._2
Tomasetti del Foro di Udine, C.F. , pec C.F._3
, con studio in Udine, Via Email_3
Aquileia n. 23, presso cui ha eletto domicilio giusta mandato
1 allegato ex art. 83 III comma c.p.c. al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa trattenuta in decisione alla scadenza sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice opponente:
La parte opponente precisa le conclusioni come da atto di opposizione e da memorie depositate in atti.
Per la convenuta opposta:
La parte opposta precisa le conclusioni come da comparsa di risposta, con la precisazione che l'importo ivi richiesto va decurtato di Euro 8.000,00 versato da controparte in corso di causa.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene alla pretesa di
CO (di seguito più brevemente anche solo o CP_1
opposta) di vedersi riconosciuto, in virtù del contratto di somministrazione di energia elettrice posto in essere con la somministrata società opponente, il corrispettivo per i consumi effettivi riportati nelle fatture azionate in via monitoria, anche a titolo di indennizzo CMOR, per il complessivo importo di Euro 20.336,56 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002..
CO l'opposizione che ci occupa, la CP_3
contestava sotto vari profili siffatta pretesa, oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, contestava che gli importi fatturati a titolo di consumi non corrispondessero alle condizioni contrattuali, anche con riferimento a quelli stimati, nonché l'omesso rispetto della periodicità concordata per l'emissione delle fatture e
2 l'errata applicazione di costi unitari e, soprattutto, la debenza del c.d. indenizzo . CP_4
COcludeva, pertanto, in citazione per pronunzia che rigettasse l'avversaria pretesa, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle eventuali somme che le fossero risultate dovute a seguito della chiesta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
CO Costituitasi tempestivamente in giudizio, la deduceva, in relazione alle contestazioni di controparte, che le condizioni applicate nelle fatture fossero conformi a quelle contrattualmente pattuite, basate sulla formula
" " e altri corrispettivi previsti, rilevando la Parte_2
genericità dei rilievi avversari;
quanto all'indennizzo , CP_4
affermava che l'importo CMOR fosse stato calcolato CP_1
correttamente secondo il TISIND e che essa non aveva la possibilità di verificare o annullare tali importi, essendo questi determinati da altri soggetti (SII), rilevando, in ogni caso, che non aveva contestato formalmente Pt_1
l'importo nei termini previsti;
evidenziava che i consumi fatturati fossero effettivi, considerato che quelli stimati erano stati successivamente conguagliati, come indicato nelle fatture, senza alcuna discrepanza, rispettando la periodicità
mensile di fatturazione e indicando chiaramente il criterio di calcolo dei prezzi;
quanto, infine, alla contestata sovrapposizione dei periodi di fatturazione, che esse sono dovute a ricalcoli di periodi già fatturati in stima e successivamente riemessi in effettivo, pratica legittima e conforme alla normativa di settore.
COcludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio, l'opponente, salvo che con
3 riferimento al contestato indennizzo CMOR, riconosceva,
all'udienza del 3/6/24, il credito vantato da CP_1
di € 10.359,63, impegnandosi a pagarlo in tre rate di cui la prima di € 4.000,00 entro e non oltre il 30.6.2024, la seconda di € 4.000,00 entro e non oltre il 20.7.2024 e il residuo di € 2.359,63 entro e non oltre il 31.8.2024. Allo
stesso tempo entrambe le parti si impegnavano ad avviare tempestivamente nuova procedura di mediazione presso l' Pt_3
per quanto riguarda l'importo in contestazione del CMOR.
All'udienza del 8/10/24 la parte opposta dichiarava che l'opponente non aveva provveduto al versamento della terza rata di € 2.359,63 scadente al 31.8.2024, precisando che in data 20.9.2024 si era conclusa la procedura conciliativa avanti all' con un mancato accordo. Pt_3
Siffatte circostanze venivano confermate dall'opponente. All'udienza di precisazione delle conclusioni la parte opposta dava, quindi, atto dell'effettivo versamento in suo favore, in seguito al predetto riconoscimento, di Euro
8.000,00 in corso di causa.
Alla luce di quanto sin qui esposto, appare chiaro che l'unica questione controversa è costituita dalla pretesa concernente l'indennizzo , considerato che il residuo CP_4
importo di Euro 2.359,63 è senz'altro dovuto dall'opponente per effetto del predetto riconoscimento.
Orbene, ritiene il Tribunale l'opponente sia tenuta anche al pagamento dell'indennizzo , pari ad Euro CP_4
9.976,93.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione occorre evidenziare che, come correttamente evidenziato dall'opposta, l'indennizzo CMOR (Corrispettivo di
4 Morosità) è una misura per tutelare i fornitori di energia elettrica e gas in caso di morosità del cliente al momento del cambio di gestore. Si tratta di un importo che il nuovo
CO fornitore (nel caso di specie, ) addebita in bolletta su richiesta del precedente fornitore. Esso serve a coprire fatture non pagate relative agli ultimi mesi di fornitura prima del passaggio a un nuovo gestore. Il vecchio fornitore può richiedere il CMOR entro 12 mesi dalla data di switching,
ma non prima di 6 mesi. Riguarda debiti superiori a Euro 10 e solo se il cliente è stato formalmente costituito in mora.
Esso non include consumi errati o contestati, ma va comunque pagato al nuovo fornitore, anche se il cliente decide di fare reclamo.
Come evidenziato dall'opposta sulla scorta della produzione della schermata del SII, il precedente fornitore
Sorgenia S.p.A., essendo la procedura conclusa, ha già
ricevuto il dovuto dalla che, a sua volta, lo fatturerà Pt_4
arrivando così la richiesta, a cascata, a che CP_1
dovrà pagarlo.
Indipendentemente dal fatto che abbia pagato CP_1
o meno tale importo alla l'opposta ha comunque il Pt_4
diritto di richiedere tale importo al cliente in ragione dell'allegato A del TIMOE (Testo Integrato Morosità
Elettrica), nel quale vengono descritte quali azioni da intraprendere nel caso di morosità del Cliente finale e,
soprattutto, l'allegato A del TISIND (Testo Integrato del
Sistema Indennitario a carico finale moroso nei settori dell'Energia Elettrica e del Gas Naturale), nel quale viene effettivamente descritto l'intero meccanismo di valorizzazione, notifica e applicazione del CMOR.
5 Ne consegue che l'opponente è tenuto al pagamento dell'indennizzo , perché la relativa procedura si è CP_4
definitivamente chiusa.
In definitiva, detratto l'importo di Euro 8.000,00
versato in corso di causa, l'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto per effetto di siffatto pagamento parziale in corso di causa, andrà condannato al pagamento, in favore dell'opposta, di Euro 12.336,56, oltre interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza,
comprendendo anche quelle della fase monitoria considerato che la revoca del decreto opposto è stata disposta solo in considerazione del parziale adempimento di parte opponente in corso di causa, considerato che l'importo ingiunto era,
all'epoca dell'emissione del decreto, interamente dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di residui Euro 12.336,56, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs.231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in
Euro 5.859,00 a titolo di compenso, Euro 145,50 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali,
CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine 5/9/25.
6 Il Giudice
Gianmarco Calienno
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