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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 26/01/2026, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1265/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
LUPI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8271/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da ricorrente Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507I103426 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30.4.2025 AFM s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
TF507I105426/2025 inerente al mancato versamento di ritenute per l'anno d'imposta 2018, con l'applicazione delle relative sanzioni.
Il predetto avviso faceva seguito all'avviso di accertamento n.TF503I103408/2024, con il quale l'Ufficio aveva accertato nei confronti della predetta società per il medesimo anno d'imposta 2018, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del d.P.R. n.600/73 che il reddito d'impresa era pari ad €. 299.159,00 rispetto al reddito dichiarato pari ad €. 210.123,00 con il recupero di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti pari ad €.
89.036,00.
Il ricorrente eccepiva: la non definitività dell'avviso di accertamento presupposto nei confronti del quale era stato presentato ricorso (n. 8266/2025); la mancata allegazione dell'avviso di accertamento presupposto;
il difetto di motivazione.
In data 8.7.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In considerazione dei rilievi formulati, ragioni di ordine logico impongono di analizzare preventivamente eventuali vizi di motivazione dell'atto impugnato, specie con riferimento al richiamo a soggetto ( Nominativo_1) diverso rispetto ai soci.
In merito è appena il caso di precisare che l'avviso di accertamento per cui si procede, notificato oltre che alla società ricorrente, per conoscenza ai soci Rappresentante_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, dopo avere richiamato i principi della Suprema Corte in ordine alla ristretta base azionaria come presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci, ritiene che nella fattispecie sono realizzati i presupposti di ristretta base sociale, evidenziando che:
“... è logico e legittimo ritenere che gli utili extracontabili siano stati distribuiti al socio.
Visto che il socio Nominativo_1 partecipa al capitale nella misura del 100% considerato che il predetto apporto, costituisce ''partecipazione non qualificata'' in quanto non soddisfa alcuno dei requisiti previsti dalla lettera c) del c. 1°dell'art. 67 del T.U.I.R. 917/86;
in violazione dell'art. 27 DPR 600/73, codesta società si è resa responsabile della mancata effettuazione della ritenuta a titolo di imposta pari al 26,00% sugli utili corrisposti al predetto socio nell'anno di imposta 2018”.
Ebbene l'indicata motivazione, nel richiamare il ruolo di socio assunto da Nominativo_1, soggetto unico e diverso dai soci indicati in precedenza nel medesimo atto, appare evidentemente contraddittoria ed inadeguata a sorreggere l'avviso di accertamento impugnato.
Né l'evidenziata mancanza di una motivazione adeguata risulta in alcun modo contestata, spiegata ovvero comunque rettificata da parte resistente che, pur costituendosi, non risponde alla specifica eccezione. Il motivo di ricorso in esame, pertanto, deve essere accolto.
2. Le indicate conclusioni devono essere tenute ferme nonostante l'intervenuto rigetto, con sentenza del
17.10.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, del ricorso n. 8266/2025 proposto avverso l'avviso di accertamento presupposto.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato (rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento presupposto), ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 27, in composizione collegiale così decide:
- accoglie il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Napoli il 12/01/2026
Il Relatore Il Presidente
(FR de CO NO) (Antonietta Scrima)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCRIMA ANTONIETTA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
LUPI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8271/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da ricorrente Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF507I103426 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30.4.2025 AFM s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
TF507I105426/2025 inerente al mancato versamento di ritenute per l'anno d'imposta 2018, con l'applicazione delle relative sanzioni.
Il predetto avviso faceva seguito all'avviso di accertamento n.TF503I103408/2024, con il quale l'Ufficio aveva accertato nei confronti della predetta società per il medesimo anno d'imposta 2018, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del d.P.R. n.600/73 che il reddito d'impresa era pari ad €. 299.159,00 rispetto al reddito dichiarato pari ad €. 210.123,00 con il recupero di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti pari ad €.
89.036,00.
Il ricorrente eccepiva: la non definitività dell'avviso di accertamento presupposto nei confronti del quale era stato presentato ricorso (n. 8266/2025); la mancata allegazione dell'avviso di accertamento presupposto;
il difetto di motivazione.
In data 8.7.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In considerazione dei rilievi formulati, ragioni di ordine logico impongono di analizzare preventivamente eventuali vizi di motivazione dell'atto impugnato, specie con riferimento al richiamo a soggetto ( Nominativo_1) diverso rispetto ai soci.
In merito è appena il caso di precisare che l'avviso di accertamento per cui si procede, notificato oltre che alla società ricorrente, per conoscenza ai soci Rappresentante_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, dopo avere richiamato i principi della Suprema Corte in ordine alla ristretta base azionaria come presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci, ritiene che nella fattispecie sono realizzati i presupposti di ristretta base sociale, evidenziando che:
“... è logico e legittimo ritenere che gli utili extracontabili siano stati distribuiti al socio.
Visto che il socio Nominativo_1 partecipa al capitale nella misura del 100% considerato che il predetto apporto, costituisce ''partecipazione non qualificata'' in quanto non soddisfa alcuno dei requisiti previsti dalla lettera c) del c. 1°dell'art. 67 del T.U.I.R. 917/86;
in violazione dell'art. 27 DPR 600/73, codesta società si è resa responsabile della mancata effettuazione della ritenuta a titolo di imposta pari al 26,00% sugli utili corrisposti al predetto socio nell'anno di imposta 2018”.
Ebbene l'indicata motivazione, nel richiamare il ruolo di socio assunto da Nominativo_1, soggetto unico e diverso dai soci indicati in precedenza nel medesimo atto, appare evidentemente contraddittoria ed inadeguata a sorreggere l'avviso di accertamento impugnato.
Né l'evidenziata mancanza di una motivazione adeguata risulta in alcun modo contestata, spiegata ovvero comunque rettificata da parte resistente che, pur costituendosi, non risponde alla specifica eccezione. Il motivo di ricorso in esame, pertanto, deve essere accolto.
2. Le indicate conclusioni devono essere tenute ferme nonostante l'intervenuto rigetto, con sentenza del
17.10.2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, del ricorso n. 8266/2025 proposto avverso l'avviso di accertamento presupposto.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato (rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento presupposto), ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 27, in composizione collegiale così decide:
- accoglie il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Napoli il 12/01/2026
Il Relatore Il Presidente
(FR de CO NO) (Antonietta Scrima)