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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12499 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28831/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
, CF: rappresentato e difeso dall'Avv. Emma Lombardi Parte_1 C.F._1
Appellante-
E
Roma (Codice Fiscale in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore Geom. rappresentato e Controparte_2 difeso, dall' Avv. Mauro Vanga
- Appellato- Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 21327 del 20.9/12.10.2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Giudice di Pace di Parte_1
Roma ha “confermato il decreto ingiuntivo opposto per la somma residua ancora non pagata di € 1000,50 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo” condannando l'opponente al pagamento delle spese del giudizio Espone l'appellante che il in Roma, proponeva ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo nei suoi confronti quale proprietario dell'immobile int. A10 facente parte del fabbricato di Via Luciano Zuccoli 70, per € 1.721,00 di cui: a) € 1.315,00 per oneri di gestione ordinaria e gestione riscaldamento relativi al periodo 1.1.2019/31.12.2019 come da bilancio consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019 nonché bilancio riscaldamento consuntivo 2018 e preventivo 2019; b) € 406,00 per lavori ascensore come da bilancio preventivo lavori ascensore, credito fondato sui bilanci approvati rispettivamente alla assemblea del 4.4.2019 e 13.3.2018; Emesso il decreto ingiuntivo n. 13099/20, provvisoriamente esecutivo (procedimento n. r.g. 30450/2020), notificato in data 16.12.2020, con atto di citazione, notificato in data 25.1.2021, l' appellante ha proposto opposizione chiedendo “ accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, inefficace e/o nullo e/o invalido e/o inesistente il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, pagina 1 di 5 revocarlo in quanto infondata in fatto ed in diritto la ragione creditoria del Parte_3
nei confronti del Sig. ;
[...] Parte_1
- dichiarare, in ogni caso, …, l'inesistenza di qualsiasi ragione creditoria di Controparte_1
in Roma nei confronti del Sig. e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
[...] Parte_1
Solo ove l'Ill.mo Tribunale ritenesse ammissibile la domanda del in Controparte_1
Roma:
- accertare e dichiarare che le delibere assembleari del 4.4.2019 e del 13.3.2018 ed ogni altro successivo atto, decisione e/o delibera compiuti in esecuzione di dette, sono affette da nullità, annullabilità, inesistenza e/o invalidità e comunque inefficacia nei confronti dell'odierno opponente, anche perché illegittime ed arbitrarie, con ogni conseguenza di legge. …”. L'opponente deduceva che: il non aveva registrato in contabilità i pagamenti da lui CP_1 effettuati prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso, le delibere a fondamento della ingiunzione erano nulle e inefficaci ed assunte in violazione delle disposizioni dettate dalla legge a tutela della corretta formazione della volontà assembleare. Il nel costituirsi, dava atto dell'avvenuto pagamento parziale delle somme ingiunte CP_1 risultando ancora dovute: Euro 122,00 residuo gestione ordinaria precedente 2018/2019; Euro 200,00 tassa registrazione del D.I. 13099/2020; Euro 678,00 spese legali liquidate dal giudice nel D.I. 13099/2020.
2. Il Giudice di Pace di Roma ha così motivato: “Risulta dalla documentazione prodotta che il decreto ingiuntivo opposto n. 13099/2020 /RG 30450/20) è sorretto dalla approvazione delle delibere assembleari dei bilanci (ordinari/riscaldamento e lavori ascensore) non impugnate ai sensi dell'art. 1137 c.c. e regolarmente notificate al moroso, prima della fase monitoria richiesta ai sensi CP_1 degli artt. 633 e ss c.p.c. – 63 disp. Att. c.c.”. “Risulta dalla documentazione prodotta che l'amministratore pro tempore curava diligentemente tutti gli invii dei bilanci, CP_2 Controparte_2 le convocazioni assembleari e le copie dei verbali sottesi a giustificare e provare le morosità del
opponente. La ripartizione delle spese condominiali è stata effettuata nel rispetto del CP_1 regolamento di Condominio e della legge, dal momento che la ripartizione sia dei consumi idrici (Allegato n. 10), sia la ripartizione delle spese del garage come i bilanci della gestione Riscaldamento sono state tutte verificate e approvate dalle relative assemblee condominiali, mai impugnate dal condomino nei termini di legge”.: “Dall'estratto conto depositato dal opposto e non CP_1 contestato da parte opponente risulta che l'importo ingiunto nel decreto ingiuntivo non è stato ancora completamente corrisposto. Nell'”Estratto conto debitorio aggiornato … per la gestione oggetto del decreto ingiuntivo risultano ancora dovute: Euro 122,00 residuo gestione ordinaria (precedente 2(318/2019); Euro 200 tassa di registrazione del D.I. 13099/2020; Euro 678,00 spese legali liquidate dal giudice nel D.I. 13099/2020 (oltre spese di richiesta copie e notifica)”.
2. Con la proposta impugnazione , l'appellante preliminarmente rappresenta che successivamente alla pubblicazione della sentenza, con bonifico bancario del 28.10.2021 egli ha versato, con riserva di impugnazione, in favore del somme per cui vi è stata condanna per un totale di CP_3 complessivi € 1.730,06, di cui € 1.005,50 (per residuo credito, spese liquidate nel d.i. e registrazione) ed € 726,56 per spese legali liquidate in sentenza. Ciò premesso, censura la decisione per i seguenti motivi :
- Il Giudice di primo grado fonda la decisione impugnata sulla pretesa approvazione delle delibere assembleari dei bilanci (ordinari/riscaldamento e lavori ascensore), e sulla mancata impugnazione di pagina 2 di 5 dette ai sensi dell'art. 1137 c.c. nonché sulla loro regolare notifica al senza alcun CP_1 riferimento alle date di invio e ricevimento dei bilanci, convocazioni assembleari e copie dei verbali. Ciò con riferimento ad entrambe le delibere assembleari del 4.4.2019 e del 15.3.2018 in ordine alle quali egli allegava di non aver ricevuto né gli avvisi di convocazione né i verbali.
- L'appellante ha dimostrato (v. docc. 9-12 – fascicolo di primo grado del deducente) di avere versato al a mezzo bonifici bancari effettuati prima del deposito della richiesta di ingiunzione CP_1
(3.8.2020), le seguenti somme: in data 31.10.2017 ha versato € 1.085,00 per n. 5 rate gestione ordinaria a preventivo 2017; in data 23/7/2018 ha versato € 1.120,00 per la gestione ordinaria 2018 e saldo gestione riscaldamento 2018 (importo comprensivo di somme indicate nel bilancio preventivo gestione riscaldamento 2017/2018); in data 12/2/2020 ha versato € 1.455,00 per la gestione ordinaria preventivo 2019 e 1 rata gestione ordinaria 2020; in data 1/10/2020 ha versato € 1.055,08 a saldo della gestione ordinaria 2020. Di detti pagamenti, effettuati prima della richiesta di ingiunzione del 3.8.2020, notificata in data 16.12.2020, non vi è traccia nella contabilità del per cui è errato il calcolo del credito CP_1 residuo.
E' inammissibile e, comunque, infondata la richiesta di pagamento e conseguente condanna al pagamento dell'importo di Euro 200,00 a titolo di tassa registrazione del D.I. 13099/2020 non avendo il prodotto l'avviso di liquidazione della Agenzia Entrate della imposta di registrazione. CP_1
Ha concluso l'appellante chiedendo, quindi, di riformare la sentenza n. 21327 del 20.9/12.10.2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, condannare il Parte_3
a restituire al Sig. l'importo di € 1.730,06 da quest'ultimo pagato in data
[...] Parte_1
28.10.2021 in esecuzione della sentenza di primo grado
3.Si è costituito l'appellato ribadendo che alla base del decreto in Controparte_1 oggetto vi sono tutte approvazioni assembleari dei bilanci (ordinari/riscaldamento e lavori ascensore) non impugnate ai sensi dell'art.
1.137 c.c. e regolarmente notificate al condomino moroso, prima della fase monitoria richiesta ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. - 63 disp. att. c.c. Nell'”Estratto conto debitorio aggiornato citato, oltre ad evidenziarsi la persistente morosità per le quote 2020, per la gestione oggetto del decreto ingiuntivo risultavano infatti ancora dovute:− Euro 122,00 residuo gestione ordinaria precedente 2018/2019; − Euro 200,00 tassa di registrazione del D.I. 13099/2020; − Euro 678,00 spese legali liquidate dal giudice nel D.I. 13099/2020 (oltre spese di richiesta copie e notifica). Alla luce del principio della plena cognitio che investiva la fase processuale di primo grado, il Giudice Adito ha verificato quanto asserito dal ovvero che il Sig. avesse pagato solo CP_1 Pt_1 parzialmente alcune somme dovute (gestione ordinaria e gestione riscaldamento) e solo nel 2020 dopo l'iscrizione del D.I.), accertando alla luce dell'estratto conto aggiornato, il residuo credito del
CP_1
3. Com'è noto la giurisprudenza di legittimità vedi da ultimo ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2460 del 2025) ha già più volte chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la CP_1 produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1 pagina 3 di 5 a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui CP_1 ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune. Alla stregua dei principi enunciati nella sentenza Cass. Sez. Unite n. 9839 del 2021, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., domanda che nella specie risulta proposta unitamente all'opposizione al decreto ingiuntivo in primo grado. Gli ipotizzati vizi della delibera assembleare di approvazione dei bilanci prodotti dal CP_1 devono qualificarsi come vizi di annullabilità della delibera , alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite n. 9839 del 2021, non essendo stata dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri. Quanto alla tempestività della domanda di annullamento va ricordato che ( cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29386 del 28/12/2011 ) in tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, "iuris tantum", di conoscenza posta dall'art. 1335 cod. civ. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa. Nel caso in esame dall'esame della documentazione prodotta dal non risulta CP_1 adeguatamente dimostrata l'avvenuta comunicazione dei due verbali assembleari del 4.4.2019 e del 13.3.2018 di approvazione dei documenti contabili posti a base del decreto ingiuntivo per cui non può ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 1137 c.c. ed è ammissibile il sindacato sulle suddette deliberazioni che nella specie si risolve nel vizio di mancata convocazione delle due assemblee. Sul punto, in primo grado, il ha obiettato e documentato che : quanto alla convocazione CP_1 dell'assemblea del 13.3.2018 l'amministratore inviava pec all'indirizzo dell'appellante con ricevuta di ricezione in pari data ( allegato 2) e quanto alla convocazione per l'assemblea del 4 aprile 2019 il inviava raccomandata regolarmente ricevuta dall'appellante in data 21 marzo 2019 ( all. CP_1
3) con mezzo di comunicazione dell'avviso consentito ai sensi dell'art. 66 disp.att. c.c. che prevede che l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, non essendo vincolante per l'amministratore la richiesta da parte del condomino di un diverso mezzo di comunicazione. pagina 4 di 5 Va, quindi, respinto il primo motivo di appello relativo all'invalidità delle deliberazioni assembleari di approvazione dei rendiconti che , come detto, rappresentano titolo sufficiente del credito del e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena . CP_1
Secondo l'estratto conto datato 7 giugno 2021 l'appellante doveva ancora la somma di euro 2.396,50 e il Condominio ha ammesso la parziale estinzione del debito per la gestione oggetto del decreto ingiuntivo risultando ancora dovute:− Euro 122,00 residuo gestione ordinaria precedente 2018/2019. Secondo l'opponente - appellante non sarebbero stati contabilizzati versamenti antecedenti al deposito del ricorso monitorio che, tuttavia, non possono essere più contestati stanti l'acclarata validità delle deliberazioni di approvazione dei rendiconti e dei relativi piani di riparto essendo le contestazioni in ordine all'efficacia probatoria di tale estratto conto del tutto generiche. La sentenza del Giudice di pace va, invece corretta laddove il giudice di primo grado ha “confermato il decreto ingiuntivo opposto per la somma residua ancora non pagata di € 1000,50 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo”
Tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice è tenuto all'accertamento del dovuto dall'ingiunto al momento dell'emissione della sentenza, il Giudice di pace avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente per il residuo debito di € 122,00 regolando unitariamente le spese del giudizio monitorio e quelle del giudizio di opposizione . A ciò va aggiunto che l' appellante ha corrisposto già al l'intero importo dovuto di cui alla CP_1 sentenza impugnata per cui in riforma della sentenza impugnata va revocato il decreto ingiuntivo opposto e soltanto respinta la richiesta restitutoria avanzata dall'appellante stante la non fondatezza dell'appello comprendendo nella somma dovuta a titolo di spese quelle del primo grado di giudizio. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
-in parziale riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge la richiesta di restituzione della somma di € 1.730,06 già corrisposta dall'appellante ;
- condanna alla rifusione al delle spese liquidate in euro 1.200,00 Parte_1 CP_1 oltre Iva,cap e rimborso forfettario spese generali per il giudizio di primo grado e in euro 2.500,00 oltre Iva,cap e rimborso forfettario spese generali per il presente grado di appello;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il 12 settembre 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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