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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 settembre 2023
Da
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona del Responsabile di Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
; PEC , Barbara Grasselli (C.F. C.F._1 Email_1
; PEC , Alberto Testi (C.F. C.F._2 Email_2
; PEC e Ilaria Romano (C.F. C.F._3 Email_3
; PEC , che la rappresentano e C.F._4 Email_4
difendono come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812, appellante
Contro
(C.F. , residente in [...] C.F._5
Bixio Nino 32, elettivamente domiciliato nel corso del giudizio di primo grado presso il domicilio digitale PEC dell'Avv. Emanuele Zanarello , Email_5
Appellato 1
nonché contro
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in CP_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
), fax 0544.472923 – pec , in C.F._6 Email_6
primo grado, contumace in appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 218/2023 pubblicata il 29 marzo
2023 e non notificata.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003; differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 218/2023 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 1030/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Barbara Bortot, in data 29 marzo 2023 non notificata e, per l'effetto:
In via preliminare,
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti ai §§ 4.1, 4.4 e 4.6;
- conseguentemente, condannare il Sig. a restituire a quanto CP_2 Parte_1
corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- conseguentemente, condannare il Sig. a restituire a quanto CP_2 Parte_1
corrisposto dalla Società stessa al difensore antistatario dello stesso avv. Zanarello pari all'importo di Euro 5.909,44 pari a netti Euro 4.550,27.
Sempre in via preliminare,
2 - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. dal diritto di rivendicare nei CP_2
confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione Parte_1
alle dipendenze di EW OR VI S.r.l. al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti ai §§ dal 4.1 al 4.3 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di Parte_1
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo lordo di Euro CP_2
5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dal Sig. con CP_2
riferimento al periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di EW OR VI S.r.l. al 19 luglio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti al § 4.4 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di Parte_1
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione della somma lorda di Euro CP_2
148,53 pari a netti Euro 114,36, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
− respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dal Sig. ed assolvere CP_2 da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto: Parte_1
− condannare l'odierno appellato a restituire a quanto corrisposto dalla Società Parte_1
stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
− condannare, il Sig. a restituire a quanto corrisposto dalla Società CP_2 Parte_1 stessa al difensore anticipatario dello stesso Avv. Emanuele Zanarello pari all'importo di 5.909,44 pari a netti Euro 4.550,27.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello, condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 707,92 a titolo di CP_2
differenze retributive pari a netti Euro 545,10, per i motivi esposti al § 4.6; (ii) Euro 3.164,44 pari a netti 2.436,89 a titolo di tredicesima mensilità, per i motivi esposti al § 47; (iii) Euro 1.066,51 pari a netti Euro 821,32 a titolo di TFR, per i motivi esposti al § 4.8; (iv) Euro 1.576,25 a titolo di elemento perequativo, pari a netti Euro 1.2123,72, per i motivi esposti al § 4.9; o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
3 In ogni caso,
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al
§4.10.
In via di mero subordine si insiste per l'accoglimento dei conteggi e delle osservazioni conclusive contenute nelle note autorizzate depositate da in data 20 novembre 2024. Parte_1
Per parte appellata
Nel merito
1. Rigettarsi l'appello proposto e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n.
218/2023 pubbl. il 29/03/2023 RG n. 1030/2022 Tribunale di Venezia il Giudice Dott.ssa Barbara
Bortot e conseguentemente nei limiti di quanto statuito con la sentenza di primo grado
2. Accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla categoria/livello 2A del CCNL metalmeccanica PMI dalla data di assunzione a luglio 2020 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
3. Condannare la EW OR VI SRL (P.IVA ) in persona del legale P.IVA_3 rappresentante “pro tempore” con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100 - Ancona (AN) al pagamento di € 12.022,09 (diconsi euro dodicimilaventidue/09) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata categoria, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Accertare la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, d. lgs. n. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) e della società (P.IVA Parte_1 P.IVA_4 CP_3
) e per l'effetto P.IVA_2
5. Condannare la società (P.IVA. ) e la società (P.IVA Parte_1 P.IVA_4 CP_3
) ex art. 29, 2° comma, D. Lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al pagamento della P.IVA_2 somma di € 12.022,09 (diconsi euro dodicimilaventidue/09) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata categoria, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso
6. Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si contesta tutto quanto rilevato ed eccepito da controparte;
si insiste nelle istanze istruttorie e rigetto di quelle avversarie;
4 confida nell'accoglimento delle conclusioni come da memoria di costituzione;
si oppone a qualsiasi eccezione e/o produzione di controparte in quanto tardiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da dipendente della EW OR VI dal 2.5.17 ( a tempo determinato) fino al CP_2
2.08.20 ( data delle dimissioni volontarie), il quale rivendicava il mancato riconoscimento del II livello del CCNL e il mancato pagamento di alcune voci retributive nei confronti della datrice di lavoro, della committente e della sub-committente Nello specifico, Parte_1 CP_3 in virtù del rapporto d'appalto tra e e del subappalto tra quest'ultima e EW Parte_1 CP_3
OR VI, chiedeva l'accertamento della responsabilità di e ex art. 29 d. lgs. Parte_1 CP_3
276/2003, nonché ai sensi dell'art. 1676 c.c. in relazione ai crediti maturati fino alla cessazione dell'appalto.
Preliminarmente il giudice di prime cure osservava che risultava accertata l'esistenza del rapporto lavorativo con EW OR VI in ragione dell'allegazioni del lavoratore supportate dalle prove documentali offerte ( buste paga, lettera di assunzione e modulo di dimissioni); dalle allegazioni di poi, emergeva come fossero intercorsi, nel periodo di causa, alcuni contratti di appalto Parte_1
con , che a propria volta aveva subappaltato alcune lavorazioni a EW OR VI. CP_3
Il primo giudice accertava che la prestazione resa dal ricorrente, alle dipendenze di EW OR
VI e presso lo stabilimento di Marghera, risultava dalla Parte_1 Parte_2
di assunzione e dal modulo di recesso dal rapporto di lavoro, in cui la sede indicata era Marghera, all'indirizzo corrispondente a quello dello stabilimento di dai verbali di incontro presso Parte_1
la Direzione del lavoro della Regione del Veneto e dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi.
Riconosceva al lavoratore le differenze retributive tra il I livello – riconosciuto in contratto e busta paga – e il II livello, a partire dal quinto mese dall'assunzione, come previsto dal CCNL per i lavoratori addetti alla produzione, tra i quali venivano considerati i coibentatori, mansione svolta dall'attore che nel corso del giudizio aveva rinunciato all'inquadramento superiore anche per i primi quattro mesi decorrenti dall'assunzione; i ratei di tredicesima non pagati, come risultava dalle buste paga, e il TFR residuale, non risultando alcuna corresponsione da parte di EW OR VI, su cui gravava l'onere probatorio dell'avvenuto pagamento. Riconosceva come dovuto l'elemento perequativo di cui all'art. 48 CCNL di riferimento, nonché il cd. il welfare (elemento aggiuntivo alla retribuzione o EAR di cui all'art. 53 del CCnl) in ragione della mancata adesione di EW OR
VI al sistema di bilateralità.
5 Rigettava la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie, permessi ed ex festività maturate e non godute in quanto il lavoratore non aveva provato i fatti costitutivi del diritto al pagamento delle indennità e in quanto dall'ultima busta paga risultava che avesse già goduto degli istituti contrattuali rivendicati.
Riconosceva che i crediti oggetto della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 erano, peraltro, esclusivamente quelli di natura strettamente retributiva e pertanto escludeva il credito azionato ex art. 53.
Quanto alla responsabilità ex art. 1676 c.c rigettava la domanda rispetto ad entrambe le società e richiamava precedenti sentenze del medesimo Tribunale, in cui i giudici del tribunale di Venezia avevano escluso l'applicabilità della disposizione nei confronti di per assenza di appalto Parte_1
diretto e nei confronti di per inesistenza di residua esposizione debitoria verso la datrice di CP_3
lavoro.
Rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 sollevata dalla e Parte_1
. Sul punto, il giudice, alla luce delle recenti pronunce del Supremo Consesso (n. 7815/2022 e CP_3
n. 29629/2019) rimeditava il precedente orientamento secondo cui la decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, sarebbe da verificare sulla base della cessazione delle attività commissionate sulla singola nave, tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto Marghera (VE) - anche se su differenti navi in Parte_1
costruzione, in un medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con , tra loro CP_3
sovrapponendosi, vari contratti di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad . Parte_1 CP_3
Pertanto il tribunale riteneva che non fosse era ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave, come nel caso in esame, potesse far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs.
276/03, considerato che il ricorrente non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto sulla base del quale le loro prestazioni si erano svolte.
Rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale, considerato che i crediti erano stati azionati entro il termine quinquennale rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Infine condannava le società in solido tra loro, a rifondere al procuratore del ricorrente – che si era dichiarato antistatario – le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.050,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso spese generali.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello instando per la riforma Parte_1
parziale della decisione impugnata.
Si costituiva ritualmente il lavoratore che instava per il rigetto dell'appello.
6 La società evocata ritualmente in giudizio non si costituiva in grado di appello e il Collegio CP_3
ne dichiarava la contumacia.
La società EW OR VI s.r.l. già contumace in primo grado non si costituiva neppure in questo grado.
3. La causa subiva un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, invitava le parti a trovare componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società EW OR VI s.r.l. che si trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del tribunale di Ancona dimessa dai lavoratori.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare della controversia ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo censurava la sentenza del giudice nella parte in cui il tribunale, Parte_1 rigettando l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle società, affermava che il ricorrente aveva continuamente operato nel medesimo cantiere, anche se su differenti navi in costruzione, e nel medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con , tra loro sovrapponendosi, CP_3
vari contratto di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad . Ne conseguiva che, nel caso di specie, il mero mutamento dell'oggetto fisico Parte_1 CP_3
sul quale veniva svolta la prestazione lavorativa non era idoneo a far percepire con immediatezza l'intervenuta cessazione dell'appalto, non essendovi ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave facesse decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di
Cassazione, senza fornire alcuna argomentazione logico – giuridica e un ragionamento che riconducesse il caso di specie a quanto statuito dalla Suprema Corte.
Con il secondo motivo la società appellante censurava la sentenza laddove il giudice rigettava l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute, ritenendo viziato il capo della motivazione per il fatto che il giudice di primo grado non aveva considerato che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, infatti, la fattispecie era relativa a contratti di appalto
7 aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di erronea ricostruzione del fatto laddove assimilava le due fattispecie, completamente differenti. Ad avviso di non si era in Parte_1
presenza di una successione di appalti del tutto identici, in quanto i contratti di appalto stipulati tra e erano ontologicamente distinti ed autonomi, aventi ad oggetto navi diverse e Parte_1 CP_3
financo lavorazioni differenti.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – sarebbe chiaramente percepita e percepibile, al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore. Dalle risultanze istruttorie risultava quindi evidente che i lavoratori fossero perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conoscevano altrettanto perfettamente il nome e che soltanto una volta conclusa una nave, passavano a quella successiva.
Proprio il fatto che solo una volta terminati i lavori su una nave, si passava alla nave successiva consentiva di dimostrare la chiara percezione da parte dell' odierno appellato di quella cesura temporale e logistica tra la fine di un contratto di appalto e l'inizio del successivo, tale da consentire la decorrenza della decadenza dal termine dei singoli contratti di appalto.
Di conseguenza, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dal lavoratore rappresentato dalla consegna della nave per la quale aveva cessato ogni prestazione lavorativa.
Con il terzo motivo d'appello, inerente alla carenza di motivazione e all'erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, riteneva sussistente la violazione dell'art. 29, d.lgs. 276/2003, e dell'art. 14 Prel. Cod. Civ. nonché dell'art. 111 comma 6 Cost.
Affermava che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che i diversi appalti stipulati tra e Parte_1
costituissero un unicum, sostenendo, al contempo, che non vi era alcuna prova in tal senso;
CP_3
era assente anche un ragionamento giuridico che potesse giustificare l'unificazione dei diversi contratti di appalto stipulati tra e , ribadendo che tali contratti avevano ad oggetto Parte_1 CP_3
distinte costruzioni navali, inevitabilmente distinti e autonomi.
L'unico elemento comune che si rinveniva era dato dal fatto che tutti i contratti di appalto stipulati tra e si basavano sulle medesime condizioni generali di appalto, che regolavano a Parte_1 CP_3
monte i rapporti commerciali tra le parti
8 Tale regolamento non poteva in alcun modo essere considerato un contratto di appalto, dovendo, bensì, essere qualificato come contratto normativo a cui, pertanto, non poteva essere applicata in via analogica la disciplina sulla decadenza dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, pena la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In ogni caso, doveva escludersi che la circostanza dell'impiego continuativo di un lavoratore presso un appalto poteva avere alcuna rilevanza al fine di determinare il dies a quo della decorrenza della decadenza ex art. 29.
Con il quarto motivo d'appello riguardante la violazione degli artt. 2948, comma 1, n. 4 e 2935 c.c., oltre che dell'art. 111, c. 6, Cost., la parte sosteneva che il giudice nel rigettare l'eccezione di prescrizione quinquennale, si sarebbe limitato a richiamare acriticamente la pronuncia della
Cassazione n. 26426/2022.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti del lavoratore decorrerebbe, anche in costanza del rapporto, dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità (Cass. 6 agosto 2002, n. 11793; negli stessi termini,
Cass. 29 ottobre 2004, n. 20987; Cass. 6 febbraio 2004, n. 2322), essendo evidente che debba riconoscersi il decorso della prescrizione in costanza di rapporto e, conseguentemente, considerare prescritte tutte le pretese antecedenti al 19 luglio 2017 (andando a ritroso di 5 anni dalla data di interruzione della prescrizione, ovverosia dalla notifica del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. avvenuta in data 19 luglio 2022).
Pertanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 nonché dell'introduzione del cd. Jobs Act, per i lavoratori che – come l'odierno appellato – abbiano diritto al riconoscimento delle tutele ex. d.lgs. 23/2015 (tutele neppure accordate dall'art. 18 L. n.
92/2012), il termine prescrizionale decorre comunque in corso di rapporto.
Con il quinto motivo censurava la sentenza nella parte in cui si afferma che risultava accertato, per effetto della mancata specifica contestazione, che il ricorrente, per l'intera durata del rapporto alle dipendenze di EW OR VI, fosse impiegato nello stabilimento di in Porto Parte_1
Marghera nell'ambito di appalti da questa commissionati ad , che, come pacifico, aveva CP_3
subappaltato parte degli ordini commissionati da a EW OR VI, ciò fino a tutto Parte_1
luglio 2021.
Sul punto, il Giudice di primo grado avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che l'art. 2697
c.c. affermava che, dalle generiche e contraddittorie deduzioni e allegazioni contenute Parte_1 nel ricorso, non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa dell' gli appalti CP_2
per cui è causa, dichiarandosi totalmente estranea, nulla sapendo delle vicende che riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra l'appellato e EW OR VI e che dalla allegata
9 documentazione emergeva l'esatto contrario. A tal proposito evidenziava che nelle buste paga del lavoratore non era indicato il luogo di lavoro;
che nel contratto erano stato indicati, come luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa, una pluralità di cantieri, in aggiunta a quello di Porto
Marghera, quali «La Spezia», «Ancona», «Riva Trigoso» e «Francia»; che nei mesi di marzo e giugno 2020 il aveva fruito della cassa integrazione guadagni. CP_2
Sosteneva che i testimoni di parte ricorrente erano del tutto inattendibili avendo promosso analoga causa;
pertanto, le loro deposizioni testimoniali non potevano essere prese in considerazione.
Con il sesto motivo di appello l'appellante riteneva che il Tribunale avesse errato nel riconoscere, come dovute da le somme a titolo di differenze retributive tra il I livello, riconosciuto in Parte_1
contratto e busta paga, ed il II livello, dovuto dopo un periodo non superiore a quattro mesi rispetto all'assunzione sia sul lavoro straordinario riconosciuto in busta paga, sia sulla retribuzione ordinaria e relativa incidenza sul TFR;
invero, il CCNL stabilisce il passaggio dal I al II livello dopo un periodo non superiore a 4 mesi per gli addetti alla produzione, tra i quali vanno considerati i coibentatori ed i verniciatori.
L'odierno appellato secondo la società appellante non avrebbe avuto diritto ad alcun automatico passaggio al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli «lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione», come l' «passeranno alla CP_2
2° categoria al compimento del 18° mese»; pertanto, le mansioni di coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria.
Con il settimo motivo di appello impugnava la sentenza de qua laddove riconosceva il Parte_1 diritto dell'appellato ai ratei di tredicesima parzialmente non pagati, non risultando gli stessi dalle buste paga.
In primo luogo, precisava che non era stato possibile stabilire quanto fosse già stato corrisposto a tale titolo all' poiché non tutte le buste paga erano state prodotte in giudizio. Dai conteggi di CP_2
controparte non risultava detratta alcuna somma a titolo di tredicesima e tali conteggi non consentivano, in ogni caso, alcuna verifica di quanto apoditticamente affermato.
Con l'ottavo motivo di appello censurava il capo della sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto dovuto da il TFR residuale, non essendo state prodotte, anche in questo caso, Parte_1
tutte le buste paga.
In ogni caso, i cedolini prodotti da controparte nel giudizio di primo grado smentivano, anziché confermare, che potesse residuare un qualche credito a titolo di TFR e i conteggi avversi non avevano considerato il periodo di cassa integrazione dell' ei mesi da marzo a luglio 2020. CP_2
10 Con il nono motivo di appello impugnava la sentenza nel punto in cui il primo giudice, ritenendo quali crediti di «natura retributiva» l'«elemento perequativo» , statuiva la condanna di a Parte_1
corrispondere importi che non dovevano rientrare nell'ambito della responsabilità solidale in quanto non compresi nei «trattamenti retributivi» strettamente intesi.
Nel riconoscere il pagamento da parte di di tale voce, il giudice di prime cure avrebbe Parte_1 violato sia l'art. 29, d.lgs. n. 276/2003 – ritenendo la voce inclusa nella responsabilità solidale della committente – sia l'art. 1362 c.c., interpretando erroneamente l'art. 48 del CCNL, che l'art. 112
c.p.c.
In punto di violazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003 specificava che l'elemento perequativo non era compreso nell'ambito della responsabilità solidale in capo alla committente disposta da tale norma, data la sua natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di
«trattamenti retributivi». Innanzitutto, riteneva errata la sentenza di primo grado laddove non aveva sottratto, dalla somma richiesta dai lavoratori, i ratei relativi ai mesi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta per meno di 15 giorni, nonché quelli relativi ai mesi di cui mancavano le buste paga.
Con il decimo motivo di appello la società appellante chiedeva la modifica del capo della sentenza in punto spese poichè il giudice avrebbe dovuto disporre la «compensazione delle spese» in ragione della previsione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Nel caso di specie, infatti, la particolarità della questione giuridica trattata - alla luce dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su alcuni dei temi esaminati - avrebbe certamente dovuto condurre il giudice de quo alla compensazione delle spese di lite.
5. Si costituiva ritualmente he insisteva per il rigetto della impugnazione. Contestava quanto CP_2
sostenuto da controparte su decadenza e prescrizione.
Nel caso di specie non era maturata alcuna prescrizione in forza dei principi stabiliti dalla
Cassazione per cui la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro considerando che il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data
2.08.2020.
Invocava gli esiti della istruttoria per la prova della propria adibizione all'appalto, eccependo che nel corso dell'intero rapporto di lavoro aveva svolto esclusivamente la mansione di coibentatore, la quale richiede specifiche conoscenze professionali e abilità manuali. Pertanto, doveva essere inquadrato fin da subito alla II categoria del CCNL applicato.
Sui motivi di appello inerenti alla tredicesima, TFR ed elemento perequativo l'appellato precisava che i conteggi prodotti in atti non venivano contestati né dal datore di lavoro né dalla committente e
11 di conseguenza potevano dirsi provati nel loro ammontare, essendo chiaramente dovute le somme a tali titoli.
L'appellato precisava di aver chiesto esclusivamente il lavoro festivo e non le festività non lavorate.
Quanto all'ultimo motivo la sentenza di primo grado riteneva corretta la condanna a fronte della soccombenza della società.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Appello per quanto esposto proposto dalla sola e che pertanto rileva soltanto rispetto alla Parte_1
condanna solidale disposta dal primo giudice ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03, limitatamente agli importi retributivi.
La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alla domanda di pagamento azionata nei confronti della società EW OR e rispetto alla la cui richiesta ex art. 1676 c.c. non è stata CP_3
oggetto di gravame.
6.1.Nel merito i primi quattro motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/22 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di aver operato presso il cantiere della committente principale con continuità Parte_1
benchè su navi diverse, ritenuto che come documentato dalle parti, si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati ad ulteriori appalti commissionati da a Parte_1 CP_3
che, nel periodo, aveva come unica committente e si era avvalsa in forma esclusiva di Parte_1
EW OR per i lavori commissionati. Infatti cessata l'ultima commessa 6278 nel luglio 2021,
aveva proceduto ad allontanare dal cantiere- per quanto allegato dal ricorrente e non CP_3
contestato in primo grado dalle convenute- la società EW OR.
Pertanto valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto proprio della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
7. Quanto poi alla decadenza biennale , questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa
12 Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata ( sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo ( cfr. sentenza n. 494/24).
7.1. In punto fatto l'appellato- ricorrente in primo grado- lamentava di aver operato nel cantiere di come dipendente di EW OR VI s.r.l. nel periodo dal maggio 2017 ad agosto Parte_1
2020 e di non essere stato retribuito completamente con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03 delle società committenti evocate in giudizio.
All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società e la società Parte_1
di cui, con riferimento alle attività di verniciatura e coibentazione, era subappaltatrice la CP_3
società EW OR VI s.r.l., che aveva come committente esclusivo . CP_3
7.2.Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate- aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E
PONTI” per la costruzione 6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244;
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5 . Parte_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna ( spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e Parte_1
pubblicate nel proprio sito ( cfr.
7-8 parte . Parte_1
7.3. Per quanto provato in via orale ( cfr. verbali dimessi sub. 8) e documentale dall'appellato- cfr. contratto di assunzione in atti e incontri sindacali di cui ai docc. 11-12-13 fascicolo primo grado e informativa del curatore di cui al doc. 11 di fascicolo parte appellata – il ricorrente in primo grado aveva sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatore ( circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di Parte_1
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dal lavoratore e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dal ricorrente in primo grado:”:.. costruzione 6251 dal 22.2.2016 al 31.12.2016, costruzione 6243 dal 29.7.2016 al 31.8.2017, (ma consegna al 28.3.2018 doc. 1 ter , Costruzione 6244 dal 8.6.2017 al 30.11.2018, Parte_1
costruzione 6272 dal 19.10.2017 al 30.11.2018 + dal 11.6.2018 al 31.12.2019, costruzione 6273
13 dal 2.7.2018 al 31.12.2019 + dal 3.10.2018 al 31.12.2019; costruzione 6278 dal 3.4.19 al
31.07.21”; elementi utili a far ritenere che difficilmente un lavoratore straniero potesse avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
8. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che , come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/17, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente ( cfr. CA Venezia 454/23 in causa sub.
Rg.670/21), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui : “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
8.1. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i dipendenti della EW
OR sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la
14 propria datrice di lavoro e la committente ( nel caso de quo la ), cui la legge ha ancorato la CP_3
decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
8.2. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n. 254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno della stessa area CP_3
cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla EW OR s.r.l. nel tempo sono sempre state più o meno le stesse, con CP_3
modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute. In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte- non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra e EW OR service s.r.l. ( che aveva quale Parte_1 CP_3 CP_3
unica committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente
), quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti CP_3
alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al 2020 ( agosto) e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado ( 27 giugno 2022), l'eccezione sollevata in primo grado dalle parti resistenti, va rigettata siccome infondata.
9. Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta anche in questo grado dall'appellante e rigettata dal primo giudice in ragione dell'orientamento di legittimità espresso a partire da Cass. 2646/22.
Il rapporto di lavoro dell'odierno appellato era assistito dalle garanzie di cui al decreto legislativo n.
23/15 che per giurisprudenza condivisa da questa Corte e prevalente “ mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento
15 di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”( cfr.
Cass. 18008/24).
Considerate la data di assunzione nel 2017 e l'allegata cessazione del rapporto di lavoro con EW
OR nell'agosto 2020, termine a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione, il termine risulta utilmente interrotto quanto meno con la notifica del ricorso giudiziale alle parti convenute in data 19 luglio 2022.
Pertanto l'eccezione di prescrizione di cui al motivo di appello va rigettata.
10. Nel merito l'appellante ha censurato la prova della applicabilità nei propri confronti della solidarietà invocata dal ricorrente, in ragione della mancata prova della sua adibizione ai propri appalti.
10.1.Trattasi di motivo infondato.
La disposizione di cui all'art. 29 decreto legislativo 276/03 pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
L'inadempimento contrattuale di EW OR come allegato e documentato anche con l'intervento delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
il ricorrente peraltro ha prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni. Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
10.2. Quanto poi alla prova dell'adibizione dell'appellato all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro ( ove era riportato anche Marghera), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro EW OR e Venezia, la comunicazione Unilav da cui risultava l'assunzione in Venezia per EW OR, le buste paga che riportavano come domicilio Venezia, fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sul lavoratore.
10.3. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dal primo giudice – prove orali del tutto attendibili non rilevando ai fini della capacità la proposizione di parallela causa avverso le medesime convenute, contratto di lavoro, l'esistenza di contratti tra e EW OR di quel CP_3
periodo attestanti che il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello dell'istante, la monocommittenza di rispetto a EW OR, e CP_3
le altre prove documentali riportate al punto 10.2- concretino un quadro di presunzioni gravi precise
16 e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione dell' odierno appellato, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub-committente . Parte_1 CP_3
10.4.A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del subappalto fosse necessario il consenso di Parte_1
e che nell'ambito del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della Parte_1
società EW OR di comunicare alla e i nominativi dei lavoratori impiegati CP_3 Parte_1 nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti( cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto 1 ).
Come evidenziato anche in sede di discussione e non contestato dalle resistenti quale fatto di esperienza e conoscenza comune- inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società Parte_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni del ricorrente in primo grado, producendo l'elenco dei lavoratori inviati da EW OR ai quali era necessario rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via istruttoria il ricorrente aveva chiesto l'esibizione di questi elenchi ( vedi punto 4 pag. 29 ricorso di primo grado richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c.) .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova2 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello proposto dalla parte appellante Parte_1 11. Per quanto esposto il giudice di primo grado, ha riconosciuto in favore dell'appellato i crediti per differenze retributive del secondo livello soltanto a partire dal 4° mese in ottemperanza alle previsione di cui al CCnl ( art. 11) che, con riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione, dispongono l'automatica promozione nel secondo livello, riconosciuto dalla datrice di lavoro soltanto a partire dal marzo 2018.
La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
Infatti per quanto provato in ragione di quanto allegato in primo grado dal ricorrente e non contestato dalle resistenti in modo specifico, risulta provato che le attività svolte dall'appellato, non fossero mansioni prive di professionalità 3, trattandosi di soggetto che aveva sempre svolto attività qualificata di isolamento e coibentazione.
Il Ccnl nella 2° categoria contempla attività professionali che richiedono una certa specializzazione4. 3 La prima categoria del ccnl comprende :”.. - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili. 4 Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate.Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore.
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: - collaudatore.
Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari:- allievo attrezzista.
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti:- allievo manutentore. Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:- saldatore.
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici- formatore a mano;
- animista a mano.
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura
e/o loro parti:- cassaio ecc. 18 Trattandosi di dipendente che ha prestato attività come coibentatore e verniciatori- attività essenziali nella produzione di una nave- e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento riconosciuto dal giudice sia corretto.
L'isolamento e la verniciatura di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato dalle società resistenti, considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Pertanto la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate e consistenti nella differenza tra quanto corrisposto come 1° livello e quanto spettante come 2°( poi 2A equivalente) corrispondente all' esatto inquadramento spettante al ricorrente -odierno appellato, dopo il 4° mese
( come da conteggi depositati in corso di causa dal ricorrente in primo grado), è stata correttamente accolta dal primo giudice con conseguente rigetto delle doglianze di Parte_1
Pertanto anche questo motivo di appello va rigettato.
13. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalla parte convenuta con unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo ( cfr. art. 48 Ccnl applicato).
Rispetto alle richieste di saldo 13° e tfr le contestazioni della parte appellante sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che- come emerge dai conteggi dimessi dal ricorrente in primo grado sub. 14 fascicolo primo grado e specificato anche nel ricorso di primo grado - sia per le retribuzioni che per la tredicesima, che per il saldo del trattamento di fine rapporto, l'odierno appellato ha azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto. Lo stesso giudice ha poi evidenziato che con riferimento al periodo di cassa integrazione dal mese di marzo
2020, nessun credito retributivo era stato azionato in giudizio dall' Pertanto le contestazioni CP_2
anche per questo aspetto da parte della società appellante non hanno pregio.
14. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria ( così tra le più recenti Cass. 28517/19).
19 Pertanto si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 48.
14.1. La disposizione contrattuale citata dispone che « A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal
c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
La lettura della norma collettiva consente di escludere che trattasi di emolumento di natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione delle resistenti va disattesa.
Inoltre nel caso in esame dalle buste paga dimesse appare chiaro che EW OR VI non avesse o non aderisse ad una contrattazione integrativa;
quanto ai superminimi- peraltro un aumento tabellare previsto in misura fissa per il primo livello- nel caso di specie parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo . Circostanza documentata;
laddove presenti superminimi diversi dall'importo fisso corrispondente al primo livello, nei conteggi attorei era evidenziata la detrazione ( cfr. doc. 14 conteggi di primo grado). Pertanto l'eccezione della parte appellante va rigettata siccome infondata.
L'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste del ricorrente sono state limitate ai periodi in cui era dipendente e in forza di EW OR srl.
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto“in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese
20 superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
Come evidenziato dal tribunale, in ragione dei nuovi conteggi dimessi, il ricorrente aveva provveduto a rideterminare i crediti per elemento perequativo soltanto in ragione dell'effettiva durata del rapporto di lavoro ( sospeso dal marzo 2020 per CIG e cessato in via definitiva in data
2.08.20 a seguito di dimissioni del dipendente). Essendo in forza nel gennaio 2020 va da sé che l'elemento perequativo era stato correttamente riproporzionato alla durata del rapporto ( pari ad euro 282,20). Pertanto le ragioni di doglianza della appellante non hanno pregio.
15. Il giudice ha poi negato natura retributiva all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 53 del CCnl azionato in primo grado e riconosciuto rispetto alla sola datrice di lavoro;
orientamento condiviso dal Collegio;
decisione non contestata da alcuna delle parti e pertanto non oggetto di devoluzione in questo grado.
16. Merita accoglimento l'ultimo motivo di appello in punto spese di primo grado;
sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto. La misura delle spese è quella già operata dal primo giudice con conseguente obbligo del difensore che aveva chiesto la distrazione, di restituire all'appellante il maggior importo già ricevuto in pagamento.
Analoga compensazione è disposta per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (
5200-26000,00), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal DM 55/14 e ss modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico della società appellante. Spese distratte su richiesta del procuratore di parte appellata.
La contumacia di consente di disporre la compensazione delle spese nei suoi confronti non CP_3
avendo azionato alcun appello incidentale o difesa nei confronti dei lavoratori come in primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
21 - In parziale accoglimento dell'appello limitatamente al capo delle spese, compensa per un terzo le spese del primo grado che ridetermina per la frazione residua in euro 2700,00 per compensi oltre accessori come per legge;
- Condanna l'avv. Zanarello anticipatario a restituire la maggior somma ricevuta a titolo di spese di lite del primo grado con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Condanna l' appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in euro
1720,00 per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore di avv. Zanarello anticipatario;
- Spese compensate nei confronti di rimasta contumace. CP_3
Venezia, 28 novembre 2024
La Presidente
Annalisa Multari
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali”Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento Parte_1 dell'impresa appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi Parte_1 maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.” 2 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 settembre 2023
Da
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona del Responsabile di Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
; PEC , Barbara Grasselli (C.F. C.F._1 Email_1
; PEC , Alberto Testi (C.F. C.F._2 Email_2
; PEC e Ilaria Romano (C.F. C.F._3 Email_3
; PEC , che la rappresentano e C.F._4 Email_4
difendono come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812, appellante
Contro
(C.F. , residente in [...] C.F._5
Bixio Nino 32, elettivamente domiciliato nel corso del giudizio di primo grado presso il domicilio digitale PEC dell'Avv. Emanuele Zanarello , Email_5
Appellato 1
nonché contro
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in CP_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
), fax 0544.472923 – pec , in C.F._6 Email_6
primo grado, contumace in appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 218/2023 pubblicata il 29 marzo
2023 e non notificata.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003; differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 218/2023 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 1030/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Barbara Bortot, in data 29 marzo 2023 non notificata e, per l'effetto:
In via preliminare,
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti ai §§ 4.1, 4.4 e 4.6;
- conseguentemente, condannare il Sig. a restituire a quanto CP_2 Parte_1
corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- conseguentemente, condannare il Sig. a restituire a quanto CP_2 Parte_1
corrisposto dalla Società stessa al difensore antistatario dello stesso avv. Zanarello pari all'importo di Euro 5.909,44 pari a netti Euro 4.550,27.
Sempre in via preliminare,
2 - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. dal diritto di rivendicare nei CP_2
confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione Parte_1
alle dipendenze di EW OR VI S.r.l. al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti ai §§ dal 4.1 al 4.3 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di Parte_1
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo lordo di Euro CP_2
5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dal Sig. con CP_2
riferimento al periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di EW OR VI S.r.l. al 19 luglio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti al § 4.4 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di Parte_1
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione della somma lorda di Euro CP_2
148,53 pari a netti Euro 114,36, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
− respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dal Sig. ed assolvere CP_2 da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto: Parte_1
− condannare l'odierno appellato a restituire a quanto corrisposto dalla Società Parte_1
stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
− condannare, il Sig. a restituire a quanto corrisposto dalla Società CP_2 Parte_1 stessa al difensore anticipatario dello stesso Avv. Emanuele Zanarello pari all'importo di 5.909,44 pari a netti Euro 4.550,27.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello, condannare il Sig. alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 707,92 a titolo di CP_2
differenze retributive pari a netti Euro 545,10, per i motivi esposti al § 4.6; (ii) Euro 3.164,44 pari a netti 2.436,89 a titolo di tredicesima mensilità, per i motivi esposti al § 47; (iii) Euro 1.066,51 pari a netti Euro 821,32 a titolo di TFR, per i motivi esposti al § 4.8; (iv) Euro 1.576,25 a titolo di elemento perequativo, pari a netti Euro 1.2123,72, per i motivi esposti al § 4.9; o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
3 In ogni caso,
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al
§4.10.
In via di mero subordine si insiste per l'accoglimento dei conteggi e delle osservazioni conclusive contenute nelle note autorizzate depositate da in data 20 novembre 2024. Parte_1
Per parte appellata
Nel merito
1. Rigettarsi l'appello proposto e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n.
218/2023 pubbl. il 29/03/2023 RG n. 1030/2022 Tribunale di Venezia il Giudice Dott.ssa Barbara
Bortot e conseguentemente nei limiti di quanto statuito con la sentenza di primo grado
2. Accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla categoria/livello 2A del CCNL metalmeccanica PMI dalla data di assunzione a luglio 2020 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
3. Condannare la EW OR VI SRL (P.IVA ) in persona del legale P.IVA_3 rappresentante “pro tempore” con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100 - Ancona (AN) al pagamento di € 12.022,09 (diconsi euro dodicimilaventidue/09) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata categoria, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Accertare la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, d. lgs. n. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) e della società (P.IVA Parte_1 P.IVA_4 CP_3
) e per l'effetto P.IVA_2
5. Condannare la società (P.IVA. ) e la società (P.IVA Parte_1 P.IVA_4 CP_3
) ex art. 29, 2° comma, D. Lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al pagamento della P.IVA_2 somma di € 12.022,09 (diconsi euro dodicimilaventidue/09) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata categoria, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso
6. Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si contesta tutto quanto rilevato ed eccepito da controparte;
si insiste nelle istanze istruttorie e rigetto di quelle avversarie;
4 confida nell'accoglimento delle conclusioni come da memoria di costituzione;
si oppone a qualsiasi eccezione e/o produzione di controparte in quanto tardiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da dipendente della EW OR VI dal 2.5.17 ( a tempo determinato) fino al CP_2
2.08.20 ( data delle dimissioni volontarie), il quale rivendicava il mancato riconoscimento del II livello del CCNL e il mancato pagamento di alcune voci retributive nei confronti della datrice di lavoro, della committente e della sub-committente Nello specifico, Parte_1 CP_3 in virtù del rapporto d'appalto tra e e del subappalto tra quest'ultima e EW Parte_1 CP_3
OR VI, chiedeva l'accertamento della responsabilità di e ex art. 29 d. lgs. Parte_1 CP_3
276/2003, nonché ai sensi dell'art. 1676 c.c. in relazione ai crediti maturati fino alla cessazione dell'appalto.
Preliminarmente il giudice di prime cure osservava che risultava accertata l'esistenza del rapporto lavorativo con EW OR VI in ragione dell'allegazioni del lavoratore supportate dalle prove documentali offerte ( buste paga, lettera di assunzione e modulo di dimissioni); dalle allegazioni di poi, emergeva come fossero intercorsi, nel periodo di causa, alcuni contratti di appalto Parte_1
con , che a propria volta aveva subappaltato alcune lavorazioni a EW OR VI. CP_3
Il primo giudice accertava che la prestazione resa dal ricorrente, alle dipendenze di EW OR
VI e presso lo stabilimento di Marghera, risultava dalla Parte_1 Parte_2
di assunzione e dal modulo di recesso dal rapporto di lavoro, in cui la sede indicata era Marghera, all'indirizzo corrispondente a quello dello stabilimento di dai verbali di incontro presso Parte_1
la Direzione del lavoro della Regione del Veneto e dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi.
Riconosceva al lavoratore le differenze retributive tra il I livello – riconosciuto in contratto e busta paga – e il II livello, a partire dal quinto mese dall'assunzione, come previsto dal CCNL per i lavoratori addetti alla produzione, tra i quali venivano considerati i coibentatori, mansione svolta dall'attore che nel corso del giudizio aveva rinunciato all'inquadramento superiore anche per i primi quattro mesi decorrenti dall'assunzione; i ratei di tredicesima non pagati, come risultava dalle buste paga, e il TFR residuale, non risultando alcuna corresponsione da parte di EW OR VI, su cui gravava l'onere probatorio dell'avvenuto pagamento. Riconosceva come dovuto l'elemento perequativo di cui all'art. 48 CCNL di riferimento, nonché il cd. il welfare (elemento aggiuntivo alla retribuzione o EAR di cui all'art. 53 del CCnl) in ragione della mancata adesione di EW OR
VI al sistema di bilateralità.
5 Rigettava la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie, permessi ed ex festività maturate e non godute in quanto il lavoratore non aveva provato i fatti costitutivi del diritto al pagamento delle indennità e in quanto dall'ultima busta paga risultava che avesse già goduto degli istituti contrattuali rivendicati.
Riconosceva che i crediti oggetto della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 erano, peraltro, esclusivamente quelli di natura strettamente retributiva e pertanto escludeva il credito azionato ex art. 53.
Quanto alla responsabilità ex art. 1676 c.c rigettava la domanda rispetto ad entrambe le società e richiamava precedenti sentenze del medesimo Tribunale, in cui i giudici del tribunale di Venezia avevano escluso l'applicabilità della disposizione nei confronti di per assenza di appalto Parte_1
diretto e nei confronti di per inesistenza di residua esposizione debitoria verso la datrice di CP_3
lavoro.
Rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 sollevata dalla e Parte_1
. Sul punto, il giudice, alla luce delle recenti pronunce del Supremo Consesso (n. 7815/2022 e CP_3
n. 29629/2019) rimeditava il precedente orientamento secondo cui la decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, sarebbe da verificare sulla base della cessazione delle attività commissionate sulla singola nave, tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto Marghera (VE) - anche se su differenti navi in Parte_1
costruzione, in un medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con , tra loro CP_3
sovrapponendosi, vari contratti di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad . Parte_1 CP_3
Pertanto il tribunale riteneva che non fosse era ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave, come nel caso in esame, potesse far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs.
276/03, considerato che il ricorrente non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto sulla base del quale le loro prestazioni si erano svolte.
Rigettava l'eccezione di prescrizione quinquennale, considerato che i crediti erano stati azionati entro il termine quinquennale rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.
Infine condannava le società in solido tra loro, a rifondere al procuratore del ricorrente – che si era dichiarato antistatario – le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.050,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso spese generali.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello instando per la riforma Parte_1
parziale della decisione impugnata.
Si costituiva ritualmente il lavoratore che instava per il rigetto dell'appello.
6 La società evocata ritualmente in giudizio non si costituiva in grado di appello e il Collegio CP_3
ne dichiarava la contumacia.
La società EW OR VI s.r.l. già contumace in primo grado non si costituiva neppure in questo grado.
3. La causa subiva un rinvio su richiesta delle parti motivata dalla esigenza di trattazione congiunta con altre cause analoghe pendenti in appello;
indi all'udienza del 12 settembre 2024, il Collegio che in altra controversia analoga aveva emesso sentenza non definitiva, invitava le parti a trovare componimento bonario o comunque a depositare conteggi condivisi.
Disponeva altresì l'interruzione della causa rispetto alla società EW OR VI s.r.l. che si trovava in stato di liquidazione giudiziale per pronuncia del tribunale di Ancona dimessa dai lavoratori.
Indi con il consenso delle parti disponeva la trattazione cartolare della controversia ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, ottenute le note conclusionali, all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo censurava la sentenza del giudice nella parte in cui il tribunale, Parte_1 rigettando l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle società, affermava che il ricorrente aveva continuamente operato nel medesimo cantiere, anche se su differenti navi in costruzione, e nel medesimo contesto lavorativo nel quale erano intercorsi con , tra loro sovrapponendosi, CP_3
vari contratto di subappalto a loro volta correlati ad appalti in sovrapposizione commissionati da ad . Ne conseguiva che, nel caso di specie, il mero mutamento dell'oggetto fisico Parte_1 CP_3
sul quale veniva svolta la prestazione lavorativa non era idoneo a far percepire con immediatezza l'intervenuta cessazione dell'appalto, non essendovi ragione per ritenere che l'avvenuta consegna della nave facesse decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado non avrebbe fornito alcuna argomentazione se non quella derivante dalla mera citazione testuale di stralci della decisione della Corte di
Cassazione, senza fornire alcuna argomentazione logico – giuridica e un ragionamento che riconducesse il caso di specie a quanto statuito dalla Suprema Corte.
Con il secondo motivo la società appellante censurava la sentenza laddove il giudice rigettava l'eccezione di decadenza biennale sollevata dalle convenute, ritenendo viziato il capo della motivazione per il fatto che il giudice di primo grado non aveva considerato che la pronuncia di legittimità n. 7815/2022 riguardava una fattispecie completamente diversa. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, infatti, la fattispecie era relativa a contratti di appalto
7 aventi ad oggetto servizi di logistica, consistenti nella movimentazione delle merci nel magazzino e facchinaggio, da svolgersi nell'ambito di locali della committente.
Il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di erronea ricostruzione del fatto laddove assimilava le due fattispecie, completamente differenti. Ad avviso di non si era in Parte_1
presenza di una successione di appalti del tutto identici, in quanto i contratti di appalto stipulati tra e erano ontologicamente distinti ed autonomi, aventi ad oggetto navi diverse e Parte_1 CP_3
financo lavorazioni differenti.
A differenza dell'ipotesi decisa dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie la cessazione del singolo appalto – dies a quo per la decorrenza della decadenza – sarebbe chiaramente percepita e percepibile, al di là di qualsiasi dubbio dal lavoratore, dovendosi rinvenire nel momento della consegna della nave all'armatore. Dalle risultanze istruttorie risultava quindi evidente che i lavoratori fossero perfettamente a conoscenza di svolgere la propria prestazione lavorativa su navi diverse, di cui conoscevano altrettanto perfettamente il nome e che soltanto una volta conclusa una nave, passavano a quella successiva.
Proprio il fatto che solo una volta terminati i lavori su una nave, si passava alla nave successiva consentiva di dimostrare la chiara percezione da parte dell' odierno appellato di quella cesura temporale e logistica tra la fine di un contratto di appalto e l'inizio del successivo, tale da consentire la decorrenza della decadenza dal termine dei singoli contratti di appalto.
Di conseguenza, il termine biennale della decadenza doveva essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dal lavoratore rappresentato dalla consegna della nave per la quale aveva cessato ogni prestazione lavorativa.
Con il terzo motivo d'appello, inerente alla carenza di motivazione e all'erroneità e illogicità della sentenza nella parte in cui il giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza biennale, riteneva sussistente la violazione dell'art. 29, d.lgs. 276/2003, e dell'art. 14 Prel. Cod. Civ. nonché dell'art. 111 comma 6 Cost.
Affermava che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che i diversi appalti stipulati tra e Parte_1
costituissero un unicum, sostenendo, al contempo, che non vi era alcuna prova in tal senso;
CP_3
era assente anche un ragionamento giuridico che potesse giustificare l'unificazione dei diversi contratti di appalto stipulati tra e , ribadendo che tali contratti avevano ad oggetto Parte_1 CP_3
distinte costruzioni navali, inevitabilmente distinti e autonomi.
L'unico elemento comune che si rinveniva era dato dal fatto che tutti i contratti di appalto stipulati tra e si basavano sulle medesime condizioni generali di appalto, che regolavano a Parte_1 CP_3
monte i rapporti commerciali tra le parti
8 Tale regolamento non poteva in alcun modo essere considerato un contratto di appalto, dovendo, bensì, essere qualificato come contratto normativo a cui, pertanto, non poteva essere applicata in via analogica la disciplina sulla decadenza dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, pena la violazione dell'art. 14 delle Preleggi.
In ogni caso, doveva escludersi che la circostanza dell'impiego continuativo di un lavoratore presso un appalto poteva avere alcuna rilevanza al fine di determinare il dies a quo della decorrenza della decadenza ex art. 29.
Con il quarto motivo d'appello riguardante la violazione degli artt. 2948, comma 1, n. 4 e 2935 c.c., oltre che dell'art. 111, c. 6, Cost., la parte sosteneva che il giudice nel rigettare l'eccezione di prescrizione quinquennale, si sarebbe limitato a richiamare acriticamente la pronuncia della
Cassazione n. 26426/2022.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti del lavoratore decorrerebbe, anche in costanza del rapporto, dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità (Cass. 6 agosto 2002, n. 11793; negli stessi termini,
Cass. 29 ottobre 2004, n. 20987; Cass. 6 febbraio 2004, n. 2322), essendo evidente che debba riconoscersi il decorso della prescrizione in costanza di rapporto e, conseguentemente, considerare prescritte tutte le pretese antecedenti al 19 luglio 2017 (andando a ritroso di 5 anni dalla data di interruzione della prescrizione, ovverosia dalla notifica del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. avvenuta in data 19 luglio 2022).
Pertanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 nonché dell'introduzione del cd. Jobs Act, per i lavoratori che – come l'odierno appellato – abbiano diritto al riconoscimento delle tutele ex. d.lgs. 23/2015 (tutele neppure accordate dall'art. 18 L. n.
92/2012), il termine prescrizionale decorre comunque in corso di rapporto.
Con il quinto motivo censurava la sentenza nella parte in cui si afferma che risultava accertato, per effetto della mancata specifica contestazione, che il ricorrente, per l'intera durata del rapporto alle dipendenze di EW OR VI, fosse impiegato nello stabilimento di in Porto Parte_1
Marghera nell'ambito di appalti da questa commissionati ad , che, come pacifico, aveva CP_3
subappaltato parte degli ordini commissionati da a EW OR VI, ciò fino a tutto Parte_1
luglio 2021.
Sul punto, il Giudice di primo grado avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che l'art. 2697
c.c. affermava che, dalle generiche e contraddittorie deduzioni e allegazioni contenute Parte_1 nel ricorso, non era possibile desumere l'adibizione esclusiva e continuativa dell' gli appalti CP_2
per cui è causa, dichiarandosi totalmente estranea, nulla sapendo delle vicende che riguardavano i rapporti di lavoro intercorsi tra l'appellato e EW OR VI e che dalla allegata
9 documentazione emergeva l'esatto contrario. A tal proposito evidenziava che nelle buste paga del lavoratore non era indicato il luogo di lavoro;
che nel contratto erano stato indicati, come luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa, una pluralità di cantieri, in aggiunta a quello di Porto
Marghera, quali «La Spezia», «Ancona», «Riva Trigoso» e «Francia»; che nei mesi di marzo e giugno 2020 il aveva fruito della cassa integrazione guadagni. CP_2
Sosteneva che i testimoni di parte ricorrente erano del tutto inattendibili avendo promosso analoga causa;
pertanto, le loro deposizioni testimoniali non potevano essere prese in considerazione.
Con il sesto motivo di appello l'appellante riteneva che il Tribunale avesse errato nel riconoscere, come dovute da le somme a titolo di differenze retributive tra il I livello, riconosciuto in Parte_1
contratto e busta paga, ed il II livello, dovuto dopo un periodo non superiore a quattro mesi rispetto all'assunzione sia sul lavoro straordinario riconosciuto in busta paga, sia sulla retribuzione ordinaria e relativa incidenza sul TFR;
invero, il CCNL stabilisce il passaggio dal I al II livello dopo un periodo non superiore a 4 mesi per gli addetti alla produzione, tra i quali vanno considerati i coibentatori ed i verniciatori.
L'odierno appellato secondo la società appellante non avrebbe avuto diritto ad alcun automatico passaggio al II livello dopo un periodo non superiore a quattro mesi, atteso che la norma contenuta nel CCNL applicato prevede espressamente che tale passaggio avvenga per i soli «lavoratori addetti alla produzione», mentre i «lavoratori non addetti alla produzione», come l' «passeranno alla CP_2
2° categoria al compimento del 18° mese»; pertanto, le mansioni di coibentatore non potevano ritenersi rientranti in quelle strettamente produttive, avendo palesemente natura di attività accessoria.
Con il settimo motivo di appello impugnava la sentenza de qua laddove riconosceva il Parte_1 diritto dell'appellato ai ratei di tredicesima parzialmente non pagati, non risultando gli stessi dalle buste paga.
In primo luogo, precisava che non era stato possibile stabilire quanto fosse già stato corrisposto a tale titolo all' poiché non tutte le buste paga erano state prodotte in giudizio. Dai conteggi di CP_2
controparte non risultava detratta alcuna somma a titolo di tredicesima e tali conteggi non consentivano, in ogni caso, alcuna verifica di quanto apoditticamente affermato.
Con l'ottavo motivo di appello censurava il capo della sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto dovuto da il TFR residuale, non essendo state prodotte, anche in questo caso, Parte_1
tutte le buste paga.
In ogni caso, i cedolini prodotti da controparte nel giudizio di primo grado smentivano, anziché confermare, che potesse residuare un qualche credito a titolo di TFR e i conteggi avversi non avevano considerato il periodo di cassa integrazione dell' ei mesi da marzo a luglio 2020. CP_2
10 Con il nono motivo di appello impugnava la sentenza nel punto in cui il primo giudice, ritenendo quali crediti di «natura retributiva» l'«elemento perequativo» , statuiva la condanna di a Parte_1
corrispondere importi che non dovevano rientrare nell'ambito della responsabilità solidale in quanto non compresi nei «trattamenti retributivi» strettamente intesi.
Nel riconoscere il pagamento da parte di di tale voce, il giudice di prime cure avrebbe Parte_1 violato sia l'art. 29, d.lgs. n. 276/2003 – ritenendo la voce inclusa nella responsabilità solidale della committente – sia l'art. 1362 c.c., interpretando erroneamente l'art. 48 del CCNL, che l'art. 112
c.p.c.
In punto di violazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003 specificava che l'elemento perequativo non era compreso nell'ambito della responsabilità solidale in capo alla committente disposta da tale norma, data la sua natura pacificamente indennitaria, non rientrando, così, nella nozione di
«trattamenti retributivi». Innanzitutto, riteneva errata la sentenza di primo grado laddove non aveva sottratto, dalla somma richiesta dai lavoratori, i ratei relativi ai mesi in cui la prestazione lavorativa era stata svolta per meno di 15 giorni, nonché quelli relativi ai mesi di cui mancavano le buste paga.
Con il decimo motivo di appello la società appellante chiedeva la modifica del capo della sentenza in punto spese poichè il giudice avrebbe dovuto disporre la «compensazione delle spese» in ragione della previsione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Nel caso di specie, infatti, la particolarità della questione giuridica trattata - alla luce dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su alcuni dei temi esaminati - avrebbe certamente dovuto condurre il giudice de quo alla compensazione delle spese di lite.
5. Si costituiva ritualmente he insisteva per il rigetto della impugnazione. Contestava quanto CP_2
sostenuto da controparte su decadenza e prescrizione.
Nel caso di specie non era maturata alcuna prescrizione in forza dei principi stabiliti dalla
Cassazione per cui la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro considerando che il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data
2.08.2020.
Invocava gli esiti della istruttoria per la prova della propria adibizione all'appalto, eccependo che nel corso dell'intero rapporto di lavoro aveva svolto esclusivamente la mansione di coibentatore, la quale richiede specifiche conoscenze professionali e abilità manuali. Pertanto, doveva essere inquadrato fin da subito alla II categoria del CCNL applicato.
Sui motivi di appello inerenti alla tredicesima, TFR ed elemento perequativo l'appellato precisava che i conteggi prodotti in atti non venivano contestati né dal datore di lavoro né dalla committente e
11 di conseguenza potevano dirsi provati nel loro ammontare, essendo chiaramente dovute le somme a tali titoli.
L'appellato precisava di aver chiesto esclusivamente il lavoro festivo e non le festività non lavorate.
Quanto all'ultimo motivo la sentenza di primo grado riteneva corretta la condanna a fronte della soccombenza della società.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Appello per quanto esposto proposto dalla sola e che pertanto rileva soltanto rispetto alla Parte_1
condanna solidale disposta dal primo giudice ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03, limitatamente agli importi retributivi.
La sentenza per contro è passata in giudicato rispetto alla domanda di pagamento azionata nei confronti della società EW OR e rispetto alla la cui richiesta ex art. 1676 c.c. non è stata CP_3
oggetto di gravame.
6.1.Nel merito i primi quattro motivi di appello ineriscono la eccezione di decadenza che è stata rigettata dal primo giudice il quale ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione sezione Lavoro con sentenza n. 7815/22 poiché nel caso di specie parte attrice aveva provato di aver operato presso il cantiere della committente principale con continuità Parte_1
benchè su navi diverse, ritenuto che come documentato dalle parti, si erano sovrapposti vari contratti di subappalto che erano correlati ad ulteriori appalti commissionati da a Parte_1 CP_3
che, nel periodo, aveva come unica committente e si era avvalsa in forma esclusiva di Parte_1
EW OR per i lavori commissionati. Infatti cessata l'ultima commessa 6278 nel luglio 2021,
aveva proceduto ad allontanare dal cantiere- per quanto allegato dal ricorrente e non CP_3
contestato in primo grado dalle convenute- la società EW OR.
Pertanto valorizzando la ratio di garanzia della solidarietà per cui è causa e la posizione del lavoratore utilizzato nella catena produttiva il quale non era a conoscenza del contenuto specifico del contratto di appalto, il giudice di primo grado riteneva che la data di consegna della nave non fosse sufficiente per far ritenere decorrente il termine di decadenza , tenuto conto proprio della unitarietà di lavorazioni svolte nel tempo dalla datrice di lavoro.
All'evidenza pertanto il vizio di nullità eccepito dall'appellante non sussiste nel caso di specie in cui il giudice ha esaminato il caso sottoposto alla propria attenzione ritenendo poi di applicare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Operazione del tutto legittima e consentita dall'ordinamento per l'iter motivazionale del giudice.
7. Quanto poi alla decadenza biennale , questo Collegio ritiene infondata l'eccezione dell'appellante alla luce di quanto condivisibilmente valorizzato dal primo giudice e di quanto espresso da questa
12 Corte di Appello nei precedenti citati dalla parte appellata ( sentenza n. 229/16) e recente precedente espresso in contenzioso analogo ( cfr. sentenza n. 494/24).
7.1. In punto fatto l'appellato- ricorrente in primo grado- lamentava di aver operato nel cantiere di come dipendente di EW OR VI s.r.l. nel periodo dal maggio 2017 ad agosto Parte_1
2020 e di non essere stato retribuito completamente con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 decreto legislativo n. 276/03 delle società committenti evocate in giudizio.
All'epoca esisteva un rapporto contrattuale di appalto tra la società e la società Parte_1
di cui, con riferimento alle attività di verniciatura e coibentazione, era subappaltatrice la CP_3
società EW OR VI s.r.l., che aveva come committente esclusivo . CP_3
7.2.Formalmente esistevano una pluralità di contratti di appalto : ogni contratto dimesso riporta infatti un numero distintivo e identificativo della nave sulla quale dovevano essere svolte le lavorazioni commissionate- aventi ad oggetto rispettivamente “REALIZZAZIONE ED
INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E
PONTI” per la costruzione 6243; REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI
TERMOACUSTICHE E TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6244;
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI per la 6251;analoga lavorazione per la 6252 prevedente
REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI ISOLAZIONI TERMOACUSTICHE E
TAGLIAFUOCO SU PARATIE E PONTI,ISOLAZIONI PASSAGGI, RIPRISTINI E
RIFACIMENTI come per la 6273 e così pure per la 6278( cfr. docc. Da 1 a 5 . Parte_1
Contratti che si distinguevano l'uno dall'altro per i tempi di consegna ( spesso prorogati), per l'entità del compenso pattuito, per la necessità di applicazione della normativa di sicurezza;
ogni ordine-contratto richiamava altresì in via generale le condizioni di appalto stabilite da e Parte_1
pubblicate nel proprio sito ( cfr.
7-8 parte . Parte_1
7.3. Per quanto provato in via orale ( cfr. verbali dimessi sub. 8) e documentale dall'appellato- cfr. contratto di assunzione in atti e incontri sindacali di cui ai docc. 11-12-13 fascicolo primo grado e informativa del curatore di cui al doc. 11 di fascicolo parte appellata – il ricorrente in primo grado aveva sempre operato in Venezia con mansioni di coibentatore ( circostanze non specificatamente contestate dalle convenute in primo grado) all'interno del cantiere di Parte_1
La sovrapposizione e continuità temporale lamentata dal lavoratore e valorizzata dal primo giudice emerge dalla documentazione in atti tanto che come evidenziato dal ricorrente in primo grado:”:.. costruzione 6251 dal 22.2.2016 al 31.12.2016, costruzione 6243 dal 29.7.2016 al 31.8.2017, (ma consegna al 28.3.2018 doc. 1 ter , Costruzione 6244 dal 8.6.2017 al 30.11.2018, Parte_1
costruzione 6272 dal 19.10.2017 al 30.11.2018 + dal 11.6.2018 al 31.12.2019, costruzione 6273
13 dal 2.7.2018 al 31.12.2019 + dal 3.10.2018 al 31.12.2019; costruzione 6278 dal 3.4.19 al
31.07.21”; elementi utili a far ritenere che difficilmente un lavoratore straniero potesse avere contezza della cessazione definitiva di un appalto tra una nave e l'altra e dell'esistenza di una pluralità di contratti da impugnare autonomamente.
8. A questo punto considerate le esigenze di tutela del lavoratore sottese alla ratio della disposizione per cui è causa e che , come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza interpretativa di rigetto n. 254/17, hanno indotto il legislatore e l'interprete ad ampliare le aree di applicazione della protezione solidale dei dipendenti per cui è causa, ritiene il Collegio di poter confermare l'orientamento già assunto in altro precedente ( cfr. CA Venezia 454/23 in causa sub.
Rg.670/21), di decorrenza della decadenza dalla cessazione effettiva del rapporto contrattuale tra la datrice di lavoro ed il committente.
Orientamento espresso in adesione ex art. 118 disp. att. c.p.c. all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022 secondo cui : “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
8.1. Nel caso di specie, per quanto evidenziato nei punti che precedono, i dipendenti della EW
OR sono sempre stati utilizzati per lo svolgimento delle stesse prestazioni lavorative indipendentemente dalla nave su cui erano impiegati;
non vi era una cesura temporale tra un appalto e l'altro percepibile dagli interessati poiché si era verificata anche una sovrapposizione temporale delle attività di appalto e le circostanze di luogo di lavoro, modalità orarie, mezzi di lavoro, sono sempre rimaste immutate nel tempo.
Tutti elementi in fatto valorizzabili da questa Corte al fine di ritenere che la consapevolezza di essere impiegati dapprima su una nave e poi su un'altra riconosciuta dai testimoni escussi in altre controversie e valorizzata dalla parte appellante, non costituisca un elemento sufficiente per far ritenere sussistente quella consapevolezza della effettiva cessazione del rapporto contrattuale tra la
14 propria datrice di lavoro e la committente ( nel caso de quo la ), cui la legge ha ancorato la CP_3
decorrenza del termine decadenziale.
Tanto più che se conviene il Collegio che l'istituto de quo sia posto dal legislatore a tutela della certezza del diritto, va altresì considerato che trattasi di disposizione di stretta interpretazione che pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti, incidendo direttamente sull'azionabilità dei diritti di credito fondamentali per il lavoratore.
8.2. Ne consegue che alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale n. 254/17 e della giurisprudenza di legittimità valorizzata dal tribunale, va considerata la peculiare posizione dei lavoratori i quali non avevano accesso alla documentazione contrattuale ed i quali sostanzialmente hanno percepito una continuità temporale della prestazione contrattuale resa in favore della propria datrice di lavoro che aveva operato con appalti continui per all'interno della stessa area CP_3
cantieristica, indipendentemente dalle navi sulle quali di periodo in periodo, hanno prestato attività.
Tanto più che, come evidenziato dall'oggetto dei singoli contratti sopra riportati, le attività appaltate da alla EW OR s.r.l. nel tempo sono sempre state più o meno le stesse, con CP_3
modificazioni particolari soltanto dei termini di adempimento;
modifiche che non incidevano in modo sensibile sulla percezione dei dipendenti della effettività della cessazione del rapporto contrattuale nel senso imposto dal legislatore.
Risulta quindi condivisibile quanto disposto dal primo giudice che ha rigettato l'eccezione di decadenza proposta dalle parti convenute. In applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte- non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e e nello stesso tempo tra e EW OR service s.r.l. ( che aveva quale Parte_1 CP_3 CP_3
unica committente per quanto allegato dagli attori e non contestato in giudizio esclusivamente
), quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti CP_3
alle singole navi, considerati i crediti azionati fino al 2020 ( agosto) e la data di proposizione dell'azione giudiziale in primo grado ( 27 giugno 2022), l'eccezione sollevata in primo grado dalle parti resistenti, va rigettata siccome infondata.
9. Analogamente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta anche in questo grado dall'appellante e rigettata dal primo giudice in ragione dell'orientamento di legittimità espresso a partire da Cass. 2646/22.
Il rapporto di lavoro dell'odierno appellato era assistito dalle garanzie di cui al decreto legislativo n.
23/15 che per giurisprudenza condivisa da questa Corte e prevalente “ mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento
15 di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”( cfr.
Cass. 18008/24).
Considerate la data di assunzione nel 2017 e l'allegata cessazione del rapporto di lavoro con EW
OR nell'agosto 2020, termine a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione, il termine risulta utilmente interrotto quanto meno con la notifica del ricorso giudiziale alle parti convenute in data 19 luglio 2022.
Pertanto l'eccezione di prescrizione di cui al motivo di appello va rigettata.
10. Nel merito l'appellante ha censurato la prova della applicabilità nei propri confronti della solidarietà invocata dal ricorrente, in ragione della mancata prova della sua adibizione ai propri appalti.
10.1.Trattasi di motivo infondato.
La disposizione di cui all'art. 29 decreto legislativo 276/03 pone a carico del lavoratore l'onere di provare di aver operato nell'appalto per il quale sono azionate le poste retributive e che le stesse sono rimaste inadempiute da parte del datore di lavoro.
L'inadempimento contrattuale di EW OR come allegato e documentato anche con l'intervento delle parti sindacali non è stato contrastato in giudizio dalle parti convenute;
il ricorrente peraltro ha prodotto i pagamenti percepiti dalla datrice di lavoro e pertanto in ragione dell'inversione dell'onere della prova per i crediti rimasti insoddisfatti di cui all'art. 1218 cc, era onere delle controparti provare l'estinzione delle obbligazioni. Estinzione non provata utilmente da alcuno dei convenuti.
10.2. Quanto poi alla prova dell'adibizione dell'appellato all'appalto, in primo grado le parti resistenti si erano limitate a contestare che l'indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro ( ove era riportato anche Marghera), oltre alla indicazione nella scheda professionale ove era menzionata la datrice di lavoro EW OR e Venezia, la comunicazione Unilav da cui risultava l'assunzione in Venezia per EW OR, le buste paga che riportavano come domicilio Venezia, fossero elementi insufficienti a superare l'onere probatorio incombente sul lavoratore.
10.3. Questa Corte ritiene che le circostanze valorizzate dal primo giudice – prove orali del tutto attendibili non rilevando ai fini della capacità la proposizione di parallela causa avverso le medesime convenute, contratto di lavoro, l'esistenza di contratti tra e EW OR di quel CP_3
periodo attestanti che il tipo di lavorazione subappaltata imponesse l'utilizzo di dipendenti con inquadramento eguale a quello dell'istante, la monocommittenza di rispetto a EW OR, e CP_3
le altre prove documentali riportate al punto 10.2- concretino un quadro di presunzioni gravi precise
16 e concordanti che consentano di ritenere provata l'adibizione dell' odierno appellato, nei periodi rivendicati, negli appalti di cui era committente principale e sub-committente . Parte_1 CP_3
10.4.A ciò si aggiunga che dalla lettura delle clausole normative disciplinanti gli appalti, stabilite da risulta provato che per la legittimità del subappalto fosse necessario il consenso di Parte_1
e che nell'ambito del subappalto per cui è causa fosse previsto l'obbligo da parte della Parte_1
società EW OR di comunicare alla e i nominativi dei lavoratori impiegati CP_3 Parte_1 nell'appalto insieme ai contratti di assunzione e alla relativa documentazione inerente i singoli dipendenti( cfr. art. 6 contratti di subappalto dimessi e condizioni generali appalto 1 ).
Come evidenziato anche in sede di discussione e non contestato dalle resistenti quale fatto di esperienza e conoscenza comune- inquadrabile nell'ambito dell'art. 115 comma secondo c.p.c.- per accedere all'area cantieristica, area sensibile e protetta, ogni soggetto deve essere dotato di un tesserino e cartellino di riconoscimento che nel caso di specie era rilasciato dalla società Parte_1
Le società convenute erano quindi nella condizione di poter contestare in modo specifico le allegazioni del ricorrente in primo grado, producendo l'elenco dei lavoratori inviati da EW OR ai quali era necessario rilasciare il tesserino di riconoscimento;
d'altra parte in via istruttoria il ricorrente aveva chiesto l'esibizione di questi elenchi ( vedi punto 4 pag. 29 ricorso di primo grado richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c.) .
In applicazione pertanto anche del principio generale del criterio di vicinanza o prossimità della prova, trattandosi di fatti negativi nella disponibilità piena delle parti convenute, era loro onere darne prova2 al fine di paralizzare l'azione avversaria;
conseguentemente va ritenuto infondato il motivo di appello proposto dalla parte appellante Parte_1 11. Per quanto esposto il giudice di primo grado, ha riconosciuto in favore dell'appellato i crediti per differenze retributive del secondo livello soltanto a partire dal 4° mese in ottemperanza alle previsione di cui al CCnl ( art. 11) che, con riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione, dispongono l'automatica promozione nel secondo livello, riconosciuto dalla datrice di lavoro soltanto a partire dal marzo 2018.
La Corte condivide la conclusione del primo giudice.
Infatti per quanto provato in ragione di quanto allegato in primo grado dal ricorrente e non contestato dalle resistenti in modo specifico, risulta provato che le attività svolte dall'appellato, non fossero mansioni prive di professionalità 3, trattandosi di soggetto che aveva sempre svolto attività qualificata di isolamento e coibentazione.
Il Ccnl nella 2° categoria contempla attività professionali che richiedono una certa specializzazione4. 3 La prima categoria del ccnl comprende :”.. - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili. 4 Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate: - guida macchine attrezzate.Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: - montatore.
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: - collaudatore.
Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari:- allievo attrezzista.
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti:- allievo manutentore. Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:- saldatore.
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici- formatore a mano;
- animista a mano.
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura
e/o loro parti:- cassaio ecc. 18 Trattandosi di dipendente che ha prestato attività come coibentatore e verniciatori- attività essenziali nella produzione di una nave- e considerato che nel secondo livello è inserita anche la categoria analoga del montatore, è convincimento del Collegio che l'inquadramento riconosciuto dal giudice sia corretto.
L'isolamento e la verniciatura di una nave rientrano indubbiamente nelle attività essenziali di costruzione e non può essere circoscritta all'ambito delle attività meramente accessorie come allegato dalle società resistenti, considerato che trattasi di operazioni necessarie per la sicurezza e il funzionamento dei natanti;
d'altra parte l'attività di costruzione delle navi è attività complessa che comprende non soltanto l'assemblaggio e la costruzione dello scafo, ma anche lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per la messa in mare del mezzo.
Pertanto la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate e consistenti nella differenza tra quanto corrisposto come 1° livello e quanto spettante come 2°( poi 2A equivalente) corrispondente all' esatto inquadramento spettante al ricorrente -odierno appellato, dopo il 4° mese
( come da conteggi depositati in corso di causa dal ricorrente in primo grado), è stata correttamente accolta dal primo giudice con conseguente rigetto delle doglianze di Parte_1
Pertanto anche questo motivo di appello va rigettato.
13. Residua la questione degli importi retributivi azionati in primo grado in ragione di conteggi e richieste specifiche e contestati genericamente dalla parte convenuta con unica eccezione dell'elemento perequativo e di quello retributivo aggiuntivo ( cfr. art. 48 Ccnl applicato).
Rispetto alle richieste di saldo 13° e tfr le contestazioni della parte appellante sono superabili poiché le pretese azionate ed accolte riguardavano le sole differenze retributive, nel senso che- come emerge dai conteggi dimessi dal ricorrente in primo grado sub. 14 fascicolo primo grado e specificato anche nel ricorso di primo grado - sia per le retribuzioni che per la tredicesima, che per il saldo del trattamento di fine rapporto, l'odierno appellato ha azionato esclusivamente il saldo detraendo quanto corrisposto nel tempo dalla datrice di lavoro;
né è stato provato in causa, come era onere delle parti convenute, il pagamento integrale del trattamento di fine rapporto. Lo stesso giudice ha poi evidenziato che con riferimento al periodo di cassa integrazione dal mese di marzo
2020, nessun credito retributivo era stato azionato in giudizio dall' Pertanto le contestazioni CP_2
anche per questo aspetto da parte della società appellante non hanno pregio.
14. In merito alle poste retributive è costante l'orientamento della Corte di Cassazione , condiviso da questa Corte, che l'interpretazione degli elementi da porre a carico del committente in regime di solidarietà debba essere rigorosa, comprendendovi soltanto le poste aventi natura strettamente retributiva e non risarcitoria ( così tra le più recenti Cass. 28517/19).
19 Pertanto si condivide la valutazione del primo giudice che accanto alle differenze stipendiali conseguenti al livello di inquadramento ( differenze tra 1° e 2°), ha ritenuto di comprendere nel dovuto anche i ratei di 13° e saldo tfr, e il cosiddetto elemento perequativo di cui all'art. 48.
14.1. La disposizione contrattuale citata dispone che « A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal
c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
La lettura della norma collettiva consente di escludere che trattasi di emolumento di natura diversa;
le parti sociali lo hanno definitivo coma quota da corrispondere per perequare la retribuzione;
pertanto l'eccezione delle resistenti va disattesa.
Inoltre nel caso in esame dalle buste paga dimesse appare chiaro che EW OR VI non avesse o non aderisse ad una contrattazione integrativa;
quanto ai superminimi- peraltro un aumento tabellare previsto in misura fissa per il primo livello- nel caso di specie parte attrice allegava di aver sempre detratto i superminimi corrisposti nel tempo . Circostanza documentata;
laddove presenti superminimi diversi dall'importo fisso corrispondente al primo livello, nei conteggi attorei era evidenziata la detrazione ( cfr. doc. 14 conteggi di primo grado). Pertanto l'eccezione della parte appellante va rigettata siccome infondata.
L'unica condizione per la percezione dell'elemento che le parti contrattuali definivano retributivo era l'essere in forza nell'anno; le richieste del ricorrente sono state limitate ai periodi in cui era dipendente e in forza di EW OR srl.
La disposizione contrattuale infatti prevede che l'elemento sia corrisposto“in funzione della durata, anche non consecutiva del rapporto di lavoro nell'anno precedente”. “La frazione di mese
20 superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.” “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione…, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze”.
Come evidenziato dal tribunale, in ragione dei nuovi conteggi dimessi, il ricorrente aveva provveduto a rideterminare i crediti per elemento perequativo soltanto in ragione dell'effettiva durata del rapporto di lavoro ( sospeso dal marzo 2020 per CIG e cessato in via definitiva in data
2.08.20 a seguito di dimissioni del dipendente). Essendo in forza nel gennaio 2020 va da sé che l'elemento perequativo era stato correttamente riproporzionato alla durata del rapporto ( pari ad euro 282,20). Pertanto le ragioni di doglianza della appellante non hanno pregio.
15. Il giudice ha poi negato natura retributiva all'elemento retributivo aggiuntivo di cui all'art. 53 del CCnl azionato in primo grado e riconosciuto rispetto alla sola datrice di lavoro;
orientamento condiviso dal Collegio;
decisione non contestata da alcuna delle parti e pertanto non oggetto di devoluzione in questo grado.
16. Merita accoglimento l'ultimo motivo di appello in punto spese di primo grado;
sussistono i presupposti per disporre compensazione parziale nella misura di 1/3 ritenuta la controvertibilità delle questioni e il diverso orientamento assunto dallo stesso Tribunale in altre controversie analoghe in punto decadenza e quantum dovuto. La misura delle spese è quella già operata dal primo giudice con conseguente obbligo del difensore che aveva chiesto la distrazione, di restituire all'appellante il maggior importo già ricevuto in pagamento.
Analoga compensazione è disposta per le spese di questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello e della controvertibilità delle questioni esaminate.
Spese che sono liquidate come in dispositivo in ragione del valore di causa dichiarato dalle parti (
5200-26000,00), secondo i criteri minimi attesa la serialità del contenzioso, con aumento previsto dal DM 55/14 e ss modificazioni per i collegamenti ipertestuali e sono poste a carico della società appellante. Spese distratte su richiesta del procuratore di parte appellata.
La contumacia di consente di disporre la compensazione delle spese nei suoi confronti non CP_3
avendo azionato alcun appello incidentale o difesa nei confronti dei lavoratori come in primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:
21 - In parziale accoglimento dell'appello limitatamente al capo delle spese, compensa per un terzo le spese del primo grado che ridetermina per la frazione residua in euro 2700,00 per compensi oltre accessori come per legge;
- Condanna l'avv. Zanarello anticipatario a restituire la maggior somma ricevuta a titolo di spese di lite del primo grado con gli interessi legali dal pagamento al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Condanna l' appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado che liquida in euro
1720,00 per compensi oltre a rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore di avv. Zanarello anticipatario;
- Spese compensate nei confronti di rimasta contumace. CP_3
Venezia, 28 novembre 2024
La Presidente
Annalisa Multari
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 le condizioni generali 6.4 prevedono che “L'impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, fornire l'elenco del personale impiegato (…) nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali”Leggendo il documento in questione al punto 7.7 si precisa che “Nel caso di documentazione omessa o comprovante gli inadempimenti retributivi e contributivi del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui venga comunque a conoscenza di un inadempimento Parte_1 dell'impresa appaltatrice ai propri obblighi di legge, (o dei suoi subappaltatori, associate o consorziate), quest'ultima autorizza sin d'ora a trattenere sui propri compensi Parte_1 maturati gli importi corrispondenti alle somme dovute e che non risultino corrisposte.” 2 In tema di diritti di credito del lavoratore e onere della prova ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cp.c. va richiamata Cass. 20484/08:”. La ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa “. 17