Sentenza breve 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 19/10/2023, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 00476/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’articolo 74 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2021, proposto da
SA LA, rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Caserma Angelini n. 14;
contro
Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza, presentata dalla ricorrente in data 29 luglio 2021, di accesso agli atti relativi alla graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con atto depositato in data 9 ottobre 2023, il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio deve perciò dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La definizione del ricorso in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO