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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4.6.2025 nella causa iscritta al n. 4604/2021 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI DE Parte_1
FR ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. FLAVIO NICOLOSI, Controparte_1
resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente chiede di “A)- dichiarare illegittimo, nullo, inefficace e annullabile ogni atto o dichiarazione eventualmente sottoscritti dal ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti;
B)- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal sig. alle Parte_1 dipendenze del sig. dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio 2019, con mansioni di operaio comune, con Controparte_1 diritto all'inquadramento nel livello E del CCNL Legno Aziende Artigiane;
.” C)- conseguentemente, condannare il sig. alla regolarizzazione del rapporto con gli istituti retributivi e previdenziali, quindi condannarla, per le Controparte_1 causali di cui in premessa, al pagamento della somma di €. 16.433,57 (di cui €. 1.481,91 per TFR) quali differenze retributive maturate e dovute per il lavoro svolto e le incidenze sulla retribuzione diretta, indiretta e differita, come da conteggio allegato e sempre per le causali di cui in premessa, o a quella diversa somma maggiore o minore che risulterà incorso di causa, da liquidarsi, se del caso, ex art. 432 c.p.c.; D)- nei casi di condanna economica, con rivalutazione ed interessi;
E)- condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi legali, oltre spese generali 15% ed accessori, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato antistatario
2. Parte resistente chiede “ In via pregiudizievole - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 n. 4 c.p.c., la nullità del ricorso introduttivo;
In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso stante l'omessa chiamata in causa dell' - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. CP_2 [...]
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, per tutte le motivazioni suesposte e, per CP_1
l'effetto, respingere il ricorso;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il sig. deducendo di aver Controparte_1 prestato senza formale regolarizzazione la propria attività lavorativa dal 2.1.2018 al 28.2.2019 alle dipendenze dello stesso, presso la fabbrica mobili ed infissi in legno, con mansioni di operaio comune addetto alla lucidatura del legno per infissi;
deduce il ricorrente di aver lavorato full time dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 17:00 con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 14:00; afferma che il potere direttivo gerarchico e organizzativo in ordine all'espletamento delle mansioni e alle modalità di svolgimento delle stesse veniva fornito dal sig. CP_1
2. Sulla base di quanto sostenuto ha rivendicato il diritto a vedersi riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 1.1.2018 al 28.2.2019, con inquadramento nella categoria E del
CCNL di riferimento (doc. 2), affermando di non aver percepito la retribuzione dovuta, e ha quindi chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma di euro 16.433,57 a titolo di differenze retribuite, TFR, 13 mensilità straordinario, ferie e permessi non retribuiti, il tutto meglio dettagliato nei conteggi allegati oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con regolarizzazione della CP_ posizione contributiva previdenziale dell'
3. Si è costituita in giudizio la resistente adducendo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo stante l'omessa indicazione dei necessari elementi di fatto e di diritto previsti dall'art. 414
c.p.c., ovvero l'omessa indicazione del luogo dove la prestazione lavorativa si sarebbe svolta impedendo quindi il diritto di difesa;
ha inoltre eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, negando di essere mai stato titolare di alcuna società neppure in forma individuale, ha affermato di aver lavorato come collega del ricorrente collega, fino al 2014, dell'odierno resistente, nell'azienda artigiana di famiglia, denominata F. Palpacelli S.r.l., con sede operativa in Fonte Nuova (RM), Via Caravaggio, n.
43 e che detta azienda fu puoi concessa in locazione all' a far data dal 1.3.2012 Parte_2
(contratto di locazione, doc. 2 della memoria); sostiene altresì l'inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva.
4. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero delle parti, l'escussione di testi e l'acquisizione dei documenti prodotti, e discussa all'udienza odierna. 5. Per quanto attiene all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da parte resistente, va ricordato che la nullità del ricorso si verifica laddove non siano indicati gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda, come nel caso in esame nel quale il ricorrente ha omesso di indicare in ricorso la sede di svolgimento dell'attività lavorativa asseritamente prestata in nero, ma che detta nullità è sanabile con la costituzione del convenuto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 164 co. 5 c.p.c.. Inoltre, deve rilevarsi che in sede di interrogatorio formale è emerso in modo pacifico che il ricorrente si riferisse alla falegnameria con sede in Fonte Nuova (RM). Pertanto, detta eccezione deve essere rigettata.
6. Nel merito, la domanda deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. L'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva avanzata della società resistente deve essere esaminata unitamente al merito.
8. Va premesso che il difetto di legittimazione passiva è stato sollevato dal resistente in via di mera difesa, in quanto contestazione di un fatto costitutivo della domanda, la cui prova incombe sul ricorrente, il quale intende affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione alle dipendenze del resistente in assenza di un contratto scritto.
9. Più in generale, è infatti onere del lavoratore fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia nel caso di specie l'assoggettamento al potere datoriale, consistente nella etero direzione dell'attività svolta da parte del resistente, intesa quale potere di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore.
10. Nel caso di specie, il lavoratore assume che l'esercizio dei poteri datoriali sia stato posto in essere personalmente dal resistente, che egli assume quindi essere suo datore sostanziale. Controparte oppone l'esistenza di un contratto di affitto di azienda in favore di soggetto terzo in virtù del quale difetterebbe in capo al resistente stesso la titolarità dell'azienda cui fa formalmente capo l'attività
d'impresa.
11. Va chiarito che l'affitto di azienda non è provato, essendo in atti esclusivamente un contratto di locazione del, senza menzione alcuna dei beni strumentali ivi contenuti, né dei rapporti di lavoro in essere, né delle commesse, né infine delle licenze rispetto alle quali è anzi previsto che “Il conduttore assume a suo carico l'onere di ottenere il rilascio o il rinnovo della licenza di esercizio e di qualsiasi altra prescritta autorizzazione da parte delle pubbliche autorità”. Ne consegue che alcuna azienda, intesa come complesso organizzato di beni materiali ed immateriali tra loro coordinati a fini produttivi ed economicamente valutabili, è stata concessa in affitto col suddetto contratto. 12. La prova dello svolgimento nel laboratorio di Via Caravaggio di attività di falegnameria da parte di un soggetto denominato L'Artigiano del legno è data dai due testi di parte resistente,
(verbale del 10.7.2024), che hanno ricostruito le vicende legate all'azienda. figlio del Testimone_1 resistente, ha affermato che il signor non vi avrebbe più lavorato a far data dal suo Controparte_1 pensionamento avvenuto prima del 2014, data del licenziamento di tutti gli operai incluso il ricorrente salvo i due più anziani, ed ha altresì affermato che nel periodo oggetto di causa il ricorrente svolgesse attività presso altro esercizio di falegnameria. Il teste commercialista delle varie società facenti Tes_2 capo alla famiglia ha sostanzialmente confermato che l'attività era proseguita sotto la gestione CP_1 di soggetti diversi dal resistente, affittuari dell'immobile, senza saper riferire se il ricorrente avesse o meno prestato la propria opera per gli stessi.
13. La prova orale assunta non consente di ritenere dimostrato che il ricorrente abbia prestato la propria attività nei periodi e con le caratteristiche esposte in ricorso, né che concretamente abbia esercitato il potere datoriale. CP_1
14. Quanto ai testi di parte ricorrente (cfr. verbale del 10.7.2024), il teste ha Testimone_3 riferito di essere stato cliente del laboratorio di falegnameria “nel 2018 o 2019” e di essere stato servito direttamente dal ricorrente, il quale prendeva ordini dal signor afferma la presenza di Controparte_1 altri lavoratori, almeno cinque persone, tra le quali egli nomina, oltre al ricorrente ed a Controparte_1 tale , mentre dichiara di non riconoscere il signor pure presente in Persona_1 Controparte_3 udienza come teste. Quest'ultimo ha dichiarato, in contrasto col teste precedentemente escusso, di aver lavorato insieme al ricorrente nel periodo dal gennaio 2018 al febbraio 2019, e che nel laboratorio fossero presenti esclusivamente lui, il ricorrente ed il signor Controparte_1
15. Da ultimo è stato escusso il teste , chiamato nell'esercizio Controparte_4 dei poteri ufficiosi del giudice in quanto nominato dagli altri testi come già dipendente della società
[...] nonché della società L'Artigiano del legno (amministrata dalla moglie di . Parte_3 Controparte_1
Con riguardo a quest'ultima società, ha dichiarato che il ricorrente vi ha lavorato senza soluzione di continuità né mutamenti quanto a mansioni e orari, e quanto al potere datoriale che: “Col passaggio alla il ruolo di è cambiato perché non era più lui il responsabile diretto, ma a livello Parte_2 Controparte_1 pratico era ancora lui che faceva la parte tecnica. ADR. Lui aveva un'età, veniva e andava, non era lì tutto il giorno, era presente un'ora o due, a volte tre ore al giorno”. Successivamente al fallimento della . A Parte_2
“distanza di circa un anno”, avrebbe preso in gestione una parte dell'azienda, fino al 2021. In CP_4 tale periodo, che copre le allegazioni di cui al ricorso, egli ha dichiarato che nei medesimi locali continuasse a svolgersi attività e che il ricorrente vi abbia lavorato: “ continuava a lavorava a Parte_1 lavorare negli stessi locali, io ne avevo affittato una parte, nell'altra parte c'era un reparto di verniciatura, non so chi lo gestisse, a un certo punto non si capivano più bene le cose. ADR. La falegnameria era grande, c'erano varie postazioni di lavoro, io ne avevo due e le altre erano libere. C'era il figlio di c'era , c'era anche CP_5 CP_1 CP_1 [...]
. ADR. a volte lavorava anche, faceva qualcosina in falegnameria, a volte nel reparto verniciatura. Parte_1 CP_1
Non ho seguito molto, per quello che ho visto faceva un po' di tutto. La sua presenza non era stabile, a volte c'era solo mezza giornata, non era una presenza fissa, comunque veniva tutti i giorni. Pur non lavorando insieme lo vedevo lì abbastanza spesso. ADR. L'ho visto relazionarsi con in termini lavorativi, gli dava istruzioni. Parte_1 Parte_1
a volte mancava, un giorno a settimana, o due, forse a seconda di come andava il lavoro. In ogni caso c'era tutte le settimane qualche giorno. Quando c'era lavorava più o meno tutto il giorno. ADR. dava una mano Parte_4 sia in verniciatura che in falegnameria, ossia il mio reparto, quindi anche lui un artigiano. era lì quasi tutti i CP_5 giorni, non sempre ma l'80% del tempo.”.
16. La deposizione di tale ultimo teste risulta fortemente attendibile, non soltanto per la lucidità, chiarezza e completezza di quanto riferito, ma anche per la sua assoluta estraneità ad entrambe le parti, dovendosi invece rinvenire sia in capo al teste che al teste Testimone_1 Parte_1 un interesse di fatto dato, rispettivamente, dal rapporto di parentela col resistente e dalla posizione processuale di ricorrente in giudizio analogo.
17. Nondimeno, il contrasto tra le dichiarazioni di tutti i testi escussi, e significativamente tra i due testi di parte ricorrente, nonché il contrasto tra le circostanze pur chiaramente descritte dal teste e le allegazioni contenute in ricorso, in cui non si dà atto dello svolgimento di altra ed CP_4 autonoma attività negli stessi spazi, non consente di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il resistente nel periodo dedotto, né per parte di esso. In particolare, non
è emerso con sufficiente chiarezza che l'odierno resistente fosse il datore sostanziale del ricorrente, e quindi il soggetto cui l'attività svolta fosse riferibile dal punto di vista economico, titolare del relativo rischio imprenditoriale nonché esercente i poteri datoriali. Al contrario, risulta che fin dall'istituzione e della il signor avesse dismesso i poteri gestori e fornisse un Parte_2 Controparte_1 apporto esclusivamente tecnico ed esperienziale, sicché non è emersa una continuità nello svolgimento dei poteri datoriali che consenta presuntivamente di estenderli anche nella fase oggetto di ricorso. Al contrario, la presenza sui luoghi di altri soggetti ed in particolare di (presente, Parte_4 secondo il teste , con maggiore frequenza e stabilità rispetto a , impedisce CP_4 Controparte_1
l'operare di una simile presunzione in mancanza di altri elementi, considerato che la presenza fisica del resistente sui luoghi si spiega anche in ragione della prossimità con la propria abitazione e del suo precedente dimostrato coinvolgimento nelle attività imprenditoriali della moglie in ragione dell'esperienza in materia.
18. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso per mancanza di prova. 19. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità probatoria dell'accertamento relativo agli elementi di fatto costitutivi della pretesa nella fattispecie dedotta in giudizio, come dimostrato dall'esito fortemente incerto dell'istruttoria stessa, ritenuto che le difficoltà presumibilmente incontrate dalla parte ricorrente nel dimostrare le concrete modalità di svolgimento del rapporto integrino le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4604/2021 r.g.:
- Rigetta il ricorso,
- compensa tra le parti le spese del giudizio
4.6.2025 CP_6
Il Giudice
LL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4.6.2025 nella causa iscritta al n. 4604/2021 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI DE Parte_1
FR ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. FLAVIO NICOLOSI, Controparte_1
resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente chiede di “A)- dichiarare illegittimo, nullo, inefficace e annullabile ogni atto o dichiarazione eventualmente sottoscritti dal ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti;
B)- accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal sig. alle Parte_1 dipendenze del sig. dal 1° gennaio 2018 al 28 febbraio 2019, con mansioni di operaio comune, con Controparte_1 diritto all'inquadramento nel livello E del CCNL Legno Aziende Artigiane;
.” C)- conseguentemente, condannare il sig. alla regolarizzazione del rapporto con gli istituti retributivi e previdenziali, quindi condannarla, per le Controparte_1 causali di cui in premessa, al pagamento della somma di €. 16.433,57 (di cui €. 1.481,91 per TFR) quali differenze retributive maturate e dovute per il lavoro svolto e le incidenze sulla retribuzione diretta, indiretta e differita, come da conteggio allegato e sempre per le causali di cui in premessa, o a quella diversa somma maggiore o minore che risulterà incorso di causa, da liquidarsi, se del caso, ex art. 432 c.p.c.; D)- nei casi di condanna economica, con rivalutazione ed interessi;
E)- condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi legali, oltre spese generali 15% ed accessori, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato antistatario
2. Parte resistente chiede “ In via pregiudizievole - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 n. 4 c.p.c., la nullità del ricorso introduttivo;
In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso stante l'omessa chiamata in causa dell' - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. CP_2 [...]
Nel merito: - Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda, per tutte le motivazioni suesposte e, per CP_1
l'effetto, respingere il ricorso;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il sig. deducendo di aver Controparte_1 prestato senza formale regolarizzazione la propria attività lavorativa dal 2.1.2018 al 28.2.2019 alle dipendenze dello stesso, presso la fabbrica mobili ed infissi in legno, con mansioni di operaio comune addetto alla lucidatura del legno per infissi;
deduce il ricorrente di aver lavorato full time dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 17:00 con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle 14:00; afferma che il potere direttivo gerarchico e organizzativo in ordine all'espletamento delle mansioni e alle modalità di svolgimento delle stesse veniva fornito dal sig. CP_1
2. Sulla base di quanto sostenuto ha rivendicato il diritto a vedersi riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 1.1.2018 al 28.2.2019, con inquadramento nella categoria E del
CCNL di riferimento (doc. 2), affermando di non aver percepito la retribuzione dovuta, e ha quindi chiesto la condanna del resistente al pagamento della somma di euro 16.433,57 a titolo di differenze retribuite, TFR, 13 mensilità straordinario, ferie e permessi non retribuiti, il tutto meglio dettagliato nei conteggi allegati oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con regolarizzazione della CP_ posizione contributiva previdenziale dell'
3. Si è costituita in giudizio la resistente adducendo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo stante l'omessa indicazione dei necessari elementi di fatto e di diritto previsti dall'art. 414
c.p.c., ovvero l'omessa indicazione del luogo dove la prestazione lavorativa si sarebbe svolta impedendo quindi il diritto di difesa;
ha inoltre eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, negando di essere mai stato titolare di alcuna società neppure in forma individuale, ha affermato di aver lavorato come collega del ricorrente collega, fino al 2014, dell'odierno resistente, nell'azienda artigiana di famiglia, denominata F. Palpacelli S.r.l., con sede operativa in Fonte Nuova (RM), Via Caravaggio, n.
43 e che detta azienda fu puoi concessa in locazione all' a far data dal 1.3.2012 Parte_2
(contratto di locazione, doc. 2 della memoria); sostiene altresì l'inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva.
4. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero delle parti, l'escussione di testi e l'acquisizione dei documenti prodotti, e discussa all'udienza odierna. 5. Per quanto attiene all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da parte resistente, va ricordato che la nullità del ricorso si verifica laddove non siano indicati gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda, come nel caso in esame nel quale il ricorrente ha omesso di indicare in ricorso la sede di svolgimento dell'attività lavorativa asseritamente prestata in nero, ma che detta nullità è sanabile con la costituzione del convenuto per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 164 co. 5 c.p.c.. Inoltre, deve rilevarsi che in sede di interrogatorio formale è emerso in modo pacifico che il ricorrente si riferisse alla falegnameria con sede in Fonte Nuova (RM). Pertanto, detta eccezione deve essere rigettata.
6. Nel merito, la domanda deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. L'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva avanzata della società resistente deve essere esaminata unitamente al merito.
8. Va premesso che il difetto di legittimazione passiva è stato sollevato dal resistente in via di mera difesa, in quanto contestazione di un fatto costitutivo della domanda, la cui prova incombe sul ricorrente, il quale intende affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione alle dipendenze del resistente in assenza di un contratto scritto.
9. Più in generale, è infatti onere del lavoratore fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia nel caso di specie l'assoggettamento al potere datoriale, consistente nella etero direzione dell'attività svolta da parte del resistente, intesa quale potere di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore.
10. Nel caso di specie, il lavoratore assume che l'esercizio dei poteri datoriali sia stato posto in essere personalmente dal resistente, che egli assume quindi essere suo datore sostanziale. Controparte oppone l'esistenza di un contratto di affitto di azienda in favore di soggetto terzo in virtù del quale difetterebbe in capo al resistente stesso la titolarità dell'azienda cui fa formalmente capo l'attività
d'impresa.
11. Va chiarito che l'affitto di azienda non è provato, essendo in atti esclusivamente un contratto di locazione del, senza menzione alcuna dei beni strumentali ivi contenuti, né dei rapporti di lavoro in essere, né delle commesse, né infine delle licenze rispetto alle quali è anzi previsto che “Il conduttore assume a suo carico l'onere di ottenere il rilascio o il rinnovo della licenza di esercizio e di qualsiasi altra prescritta autorizzazione da parte delle pubbliche autorità”. Ne consegue che alcuna azienda, intesa come complesso organizzato di beni materiali ed immateriali tra loro coordinati a fini produttivi ed economicamente valutabili, è stata concessa in affitto col suddetto contratto. 12. La prova dello svolgimento nel laboratorio di Via Caravaggio di attività di falegnameria da parte di un soggetto denominato L'Artigiano del legno è data dai due testi di parte resistente,
(verbale del 10.7.2024), che hanno ricostruito le vicende legate all'azienda. figlio del Testimone_1 resistente, ha affermato che il signor non vi avrebbe più lavorato a far data dal suo Controparte_1 pensionamento avvenuto prima del 2014, data del licenziamento di tutti gli operai incluso il ricorrente salvo i due più anziani, ed ha altresì affermato che nel periodo oggetto di causa il ricorrente svolgesse attività presso altro esercizio di falegnameria. Il teste commercialista delle varie società facenti Tes_2 capo alla famiglia ha sostanzialmente confermato che l'attività era proseguita sotto la gestione CP_1 di soggetti diversi dal resistente, affittuari dell'immobile, senza saper riferire se il ricorrente avesse o meno prestato la propria opera per gli stessi.
13. La prova orale assunta non consente di ritenere dimostrato che il ricorrente abbia prestato la propria attività nei periodi e con le caratteristiche esposte in ricorso, né che concretamente abbia esercitato il potere datoriale. CP_1
14. Quanto ai testi di parte ricorrente (cfr. verbale del 10.7.2024), il teste ha Testimone_3 riferito di essere stato cliente del laboratorio di falegnameria “nel 2018 o 2019” e di essere stato servito direttamente dal ricorrente, il quale prendeva ordini dal signor afferma la presenza di Controparte_1 altri lavoratori, almeno cinque persone, tra le quali egli nomina, oltre al ricorrente ed a Controparte_1 tale , mentre dichiara di non riconoscere il signor pure presente in Persona_1 Controparte_3 udienza come teste. Quest'ultimo ha dichiarato, in contrasto col teste precedentemente escusso, di aver lavorato insieme al ricorrente nel periodo dal gennaio 2018 al febbraio 2019, e che nel laboratorio fossero presenti esclusivamente lui, il ricorrente ed il signor Controparte_1
15. Da ultimo è stato escusso il teste , chiamato nell'esercizio Controparte_4 dei poteri ufficiosi del giudice in quanto nominato dagli altri testi come già dipendente della società
[...] nonché della società L'Artigiano del legno (amministrata dalla moglie di . Parte_3 Controparte_1
Con riguardo a quest'ultima società, ha dichiarato che il ricorrente vi ha lavorato senza soluzione di continuità né mutamenti quanto a mansioni e orari, e quanto al potere datoriale che: “Col passaggio alla il ruolo di è cambiato perché non era più lui il responsabile diretto, ma a livello Parte_2 Controparte_1 pratico era ancora lui che faceva la parte tecnica. ADR. Lui aveva un'età, veniva e andava, non era lì tutto il giorno, era presente un'ora o due, a volte tre ore al giorno”. Successivamente al fallimento della . A Parte_2
“distanza di circa un anno”, avrebbe preso in gestione una parte dell'azienda, fino al 2021. In CP_4 tale periodo, che copre le allegazioni di cui al ricorso, egli ha dichiarato che nei medesimi locali continuasse a svolgersi attività e che il ricorrente vi abbia lavorato: “ continuava a lavorava a Parte_1 lavorare negli stessi locali, io ne avevo affittato una parte, nell'altra parte c'era un reparto di verniciatura, non so chi lo gestisse, a un certo punto non si capivano più bene le cose. ADR. La falegnameria era grande, c'erano varie postazioni di lavoro, io ne avevo due e le altre erano libere. C'era il figlio di c'era , c'era anche CP_5 CP_1 CP_1 [...]
. ADR. a volte lavorava anche, faceva qualcosina in falegnameria, a volte nel reparto verniciatura. Parte_1 CP_1
Non ho seguito molto, per quello che ho visto faceva un po' di tutto. La sua presenza non era stabile, a volte c'era solo mezza giornata, non era una presenza fissa, comunque veniva tutti i giorni. Pur non lavorando insieme lo vedevo lì abbastanza spesso. ADR. L'ho visto relazionarsi con in termini lavorativi, gli dava istruzioni. Parte_1 Parte_1
a volte mancava, un giorno a settimana, o due, forse a seconda di come andava il lavoro. In ogni caso c'era tutte le settimane qualche giorno. Quando c'era lavorava più o meno tutto il giorno. ADR. dava una mano Parte_4 sia in verniciatura che in falegnameria, ossia il mio reparto, quindi anche lui un artigiano. era lì quasi tutti i CP_5 giorni, non sempre ma l'80% del tempo.”.
16. La deposizione di tale ultimo teste risulta fortemente attendibile, non soltanto per la lucidità, chiarezza e completezza di quanto riferito, ma anche per la sua assoluta estraneità ad entrambe le parti, dovendosi invece rinvenire sia in capo al teste che al teste Testimone_1 Parte_1 un interesse di fatto dato, rispettivamente, dal rapporto di parentela col resistente e dalla posizione processuale di ricorrente in giudizio analogo.
17. Nondimeno, il contrasto tra le dichiarazioni di tutti i testi escussi, e significativamente tra i due testi di parte ricorrente, nonché il contrasto tra le circostanze pur chiaramente descritte dal teste e le allegazioni contenute in ricorso, in cui non si dà atto dello svolgimento di altra ed CP_4 autonoma attività negli stessi spazi, non consente di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il resistente nel periodo dedotto, né per parte di esso. In particolare, non
è emerso con sufficiente chiarezza che l'odierno resistente fosse il datore sostanziale del ricorrente, e quindi il soggetto cui l'attività svolta fosse riferibile dal punto di vista economico, titolare del relativo rischio imprenditoriale nonché esercente i poteri datoriali. Al contrario, risulta che fin dall'istituzione e della il signor avesse dismesso i poteri gestori e fornisse un Parte_2 Controparte_1 apporto esclusivamente tecnico ed esperienziale, sicché non è emersa una continuità nello svolgimento dei poteri datoriali che consenta presuntivamente di estenderli anche nella fase oggetto di ricorso. Al contrario, la presenza sui luoghi di altri soggetti ed in particolare di (presente, Parte_4 secondo il teste , con maggiore frequenza e stabilità rispetto a , impedisce CP_4 Controparte_1
l'operare di una simile presunzione in mancanza di altri elementi, considerato che la presenza fisica del resistente sui luoghi si spiega anche in ragione della prossimità con la propria abitazione e del suo precedente dimostrato coinvolgimento nelle attività imprenditoriali della moglie in ragione dell'esperienza in materia.
18. Ne consegue il rigetto integrale del ricorso per mancanza di prova. 19. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità probatoria dell'accertamento relativo agli elementi di fatto costitutivi della pretesa nella fattispecie dedotta in giudizio, come dimostrato dall'esito fortemente incerto dell'istruttoria stessa, ritenuto che le difficoltà presumibilmente incontrate dalla parte ricorrente nel dimostrare le concrete modalità di svolgimento del rapporto integrino le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4604/2021 r.g.:
- Rigetta il ricorso,
- compensa tra le parti le spese del giudizio
4.6.2025 CP_6
Il Giudice
LL NI