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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2569 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. DI ROSA PINA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. GALEANO MANLIO P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS -
Inpdai - Enpals, etc.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 2 , con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha contestato le Parte_1
conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a sé del presupposto sanitario dell'indennità di accompagnamento.
L'INPS ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “la sig.ra può essere giudicata invalida con percentuale del 100% e con Pt_1
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal mese di gennaio del 2025”.
Le parti non hanno contestato tali conclusioni.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese vanno compensate risalendo gli status accertati a data successiva alla proposizione del ricorso. Le spese di c.t.u. restano invece a carico dell'INPS essendo state strettamente funzionali all'accertamento dello status, comunque sussistente al momento dell'indagine.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- dichiara bisognevole di accompagnamento con decorrenza Parte_1
dal gennaio 2025;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'INPS.
15/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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