Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 23/01/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02670/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2019, proposto da
Radio BA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Brancaccio, Claudio Chiola, Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Fiore in Roma, via Buonarroti, 40;
contro
Regione LA, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di San Polo dei Cavalieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione della Regione LA - Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti - Area qualità dell'ambiente - n. G 09513 del 25.7.2018 - avente ad oggetto: sentenza Tar LA - sezione prima quater, n. 4701/2018. Radio subasio c/ Regione LA e altri. Provvedimento di ottemperanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota del 10 febbraio 2003, il Dipartimento Territorio della Regione LA ha sollecitato Radio BA a presentare una proposta di trasferimento dei suoi impianti da Roma, località Monte Mario, per finalità connesse al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 66/2001.
La ricorrente ha, quindi, presentato alla Regione LA una proposta di nuova ubicazione degli impianti in località Monte Gennaro Vetta, sulla quale la stessa Regione ha richiesto, con nota del 7 luglio 2003, la convocazione di una conferenza di servizi e, contestualmente, alla ricorrente la presentazione di una serie di atti (cfr. nota regionale dell’11 luglio 2003), tra cui una relazione
generale illustrativa concernente la nuova sistemazione degli impianti, corredata da uno studio di inserimento paesaggistico, l’indicazione dell’esatta ubicazione degli impianti, la descrizione delle opere da sottoporre a permesso di costruire, uno studio previsionale dell’andamento dei campi elettromagnetici, da inoltrare per esigenze di celerità dalla conferenza medesima alle altre amministrazioni coinvolte (Dipartimento del Territorio Direzione regionale ambiente e protezione civile, Direzione regionale urbanistica, Comune di San Polo dei Cavalieri, Ente Parco dei Monti Lucretili, Ministero delle comunicazioni, CORECOM LA, Soprintendenza beni ambientali ed
architettonici per il LA).
La Regione ha, quindi, convocato la Conferenza di servizi riguardo alla quale, dal resoconto del 16 marzo 2004, risultano essere stati resi pareri favorevoli dall’ARPA LA, dal Ministero delle Comunicazioni, dall’Ispettorato territoriale del LA, dal Comune di San Polo dei Cavalieri.
Risultano, altresì, espresse dall’Ente Parco esigenze di risanamento ambientale dell’area “ pur non avendo elementi ostativi alla designazione dell’area da destinare a sito per impianti radio ”. Dallo stesso Ente è stata inoltre rappresentata, sia una situazione di “ poca chiarezza delle norme del piano del parco in ordine alla compatibilità di simili impianti ”, sia l’esigenza di “ porre un quesito alla Regione per accertare nello specifico caso in questione la fattibilità della proposta alla luce dei vantaggi che essa determinerebbe nell’area del Parco ”.
Con nota del 5 marzo 2014 Radio BA s.r.l., premessa la sua legittima pretesa alla realizzazione del progetto di delocalizzazione dei suoi impianti elettromagnetici presso il sito di Monte Gennaro Vetta, ha formalmente richiesto alla Regione – anche al fine di superare situazioni di contrasto insorte su impulso di associazioni ed enti coinvolti e nella prospettiva di bonificare l’area circostante – l’adozione di un provvedimento conclusivo della succitata conferenza di servizi.
A tale richiesta nulla è stato risposto dalla Regione LA.
Con sentenza n. 8481/2015 pronunciata sulla domanda di annullamento del silenzio rifiuto opposto dalla Regione LA sulla istanza di conclusione della conferenza di servizi, il Tribunale Amministrativo Regionale del LA ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, nel termine ivi
previsto.
In ottemperanza a tale ordine, la Regione LA con la determinazione n. 408760 del 14 luglio 2015, si è dichiarata incompetente ad adottare il provvedimento di autorizzazione all’installazione dell’impianto.
Radio BA ha, quindi, censurato la determinazione regionale, evidenziando una serie di profili di illegittimità riguardanti la asserita incompetenza regionale anche in considerazione del fatto che è stata la stessa Regione LA ad indire la conferenza di servizi sulla proposta progettuale della Radio BA s.r.l., per finalità connesse alla delocalizzazione degli impianti di trasmissione
ai sensi dell’art. 2 della legge n. 66/2001.
Radio BA, in primo luogo, ha denunciato il vizio della determinazione regionale nella parte in cui afferma l’incompetenza della Regione ad assentire – rectius , autorizzare – la propria proposta progettuale, considerata l’intervenuta indizione da parte della Regione della predetta Conferenza di servizi, ancor più in assenza di atti provvedimentali regionali di segno opposto.
Radio BA ha, inoltre, eccepito la violazione dell’art. 87, comma 9, del decreto legislativo n. 259/2003 e dell’art. 2 della legge n. 66/2001, evidenziando la realizzazione degli effetti favorevoli all’accoglimento della sua istanza progettuale essendo trascorso il termine di novanta giorni dalla
presentazione della sua istanza di nuova installazione.
Il TAR del LA, con la sentenza n. 4701/2018, ha accolto il ricorso. Dopo aver premesso che la normativa di riferimento va individuata nell’art. 2, della legge n. 66/2001 di conversione del decreto legge n. 5/2001, in quanto espressamente stabilisce che “ 1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico ”, nel merito ha affermato che la proposta progettuale di nuova ubicazione degli impianti di emittenza della ricorrente è stata sollecitata dalla Regione LA fin dal 2003 mediante una richiesta di trasferimento degli impianti già ubicati nel sito di Roma, località Monte Mario, in attuazione delle specifiche competenze attribuite alla Regione dall’art. 2 della legge n. 66/2001.
A fronte di tale iniziativa regionale, Radio BA ha presentato alla Regione LA una proposta progettuale di nuova localizzazione degli impianti, nel sito di Monte Gennaro Vetta, e più precisamente nell’ambito territoriale del Comune di San Polo dei Cavalieri.
La stessa sentenza ha quindi affermato che la Regione LA ha indetto, a seguito della presentazione della succitata proposta progettuale, una Conferenza di servizi con lo scopo di acquisire i pareri dei soggetti istituzionalmente competenti e conclusasi con l’espressione della maggioranza di pareri favorevoli.
Sulla base di tali accadimenti la determinazione d’incompetenza adottata dalla Regione Lazo in tema di formalizzazione della conclusione della Conferenza di servizi del 2004 è stata ritenuta illegittima.
Inoltre, con la stessa sentenza è stato affermato che la Regione LA, non soltanto è competente ad indicare il sito nel quale va collocato il nuovo impianto trasmissivo, ma deve adottare il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi dalla stessa indetta e relativa a tutti gli aspetti autorizzatori coinvolti e strettamente connessi all’installazione del nuovo impianto.
E ciò, ancor più in presenza del parere favorevole espresso dal Comune di San Polo dei Cavalieri nell’ambito della stessa conferenza dei servizi sulla predetta proposta progettuale, il quale, in particolare, nulla ha opposto in merito alla compatibilità edilizia della nuova installazione.
La Regione LA, con la determina G09513 del 25.7.18, comunicata il 27.7.18, dopo aver dichiarato che agiva in ottemperanza alla citata sentenza del TAR LA 4701/18, ha dichiarato conclusa la Conferenza di servizi del 16 marzo 2004.
Peraltro, non ne ha dichiarato l’esito positivo; ha affermato la natura “istruttoria” della stessa; ne ha limitato il campo di azione alla scelta del sito; ha escluso il carattere positivo del parere reso dall’Ente Parco dei Monti Lucretili in sede di Conferenza; ha assunto quale finalità prevalente della
Conferenza l’idoneità del sito per il posizionamento dell’impianto; ha affermato la competenza autorizzatoria all’installazione dell’impianto, ai sensi dell’art. 87, c. 1, D.Lgs. n. 259/2003, del Comune di S.Polo dei Cavalieri, in quanto Comune sul cui territorio è prevista l’installazione dell’impianto radiofonico di Radio BA; ha considerato “opportuno” ottemperare al dispositivo della sentenza Tar LA n. 4701/2018 adottando un provvedimento meramente “ ricognitivo” .
Si è costituita in giudizio la Regione LA, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria del 20 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio – con una trattazione congiunta dei motivi di ricorso presentati – come legittimamente la Regione LA, in ottemperanza alla sentenza n. 4701/2018, ha adottato il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi finalizzata, come risulta dalla documentazione depositata in atti, alla mera valutazione di idoneità del sito proposto dalla odierna ricorrente per il posizionamento dell’impianto radioelettrico e, conseguentemente, al fine della individuazione della zona che rispondesse ai criteri imposti dalla normativa.
Con la Determinazione regionale n. G G09513 del 25.07.18, la Regione LA, dunque, tenendo conto della normativa ratione temporis applicabile e sulla base del resoconto dell’unica seduta della Conferenza, convocata con l’espressa finalità di “ definire la localizzazione degli impianti di emittenza radiofonica ”, ha chiuso formalmente la stessa, rimettendo ogni atto inerente l’autorizzazione all’installazione dell’impianto radioelettrico al Comune di San Polo Dei Cavalieri, quale ente competente al rilascio della autorizzazione.
Sotto tale profilo, dunque, deve ritenersi che legittimamente la Regione LA ha ottemperato alla sentenza n. 4701/2018, concludendo la Conferenza di Servizi avviata; come rilevato dalla Regione LA nelle memorie difensive, infatti, a seguito della Deliberazione del Consiglio regionale n. 50/2001, avente oggetto “ Approvazione del Piano Territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza in attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il sistema televisivo regionale. Legge 17 agosto 1942, n. 11150, artt. 5 e 6, leggi 6 agosto 1999, n. 223, art. 3 e 31 luglio 1997, n. 249 ”, risulta venuta meno la competenza delle Regioni a “ disporre (in mancanza del Piano regionale) il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare i limiti e i valori di campo elettromagnetico nei siti individuati dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica ”.
D’altra parte, l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 259/2003 (“ Codice delle comunicazioni elettroniche ”), ha chiaramente indicato nell’Ente locale il soggetto competente in materia di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ( medio tempore , peraltro, è intervenuto il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, “ Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) ”, modificando il precedente d.lgs. n. 259/2003; nel caso in esame, l’art. 87 del Codice 2003 è stato sostituito dall’art. 44 del D.lgs. n. 207/2021, “ Nuovi impianti – Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ”, il cui comma 1 ribadisce che l’installazione dei suddetti impianti viene autorizzata dall’ente locale, nel caso di specie, il Comune di S. Polo dei Cavalieri).
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali, considerata la peculiarità della vicenda e la vetustà del procedimento, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO