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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/11/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 20/11/2025, promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. NEGRI GIANMARCO - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.387/2025; nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Domanda di riconoscimento di genere maschile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grassobbio (BG) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 27, parte 1, Serie A, anno Parte_1
2003), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Mio” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di Pt_1 di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per
[...] adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Bergamo di comunicare l'emananda pagina 1 di 5 Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Grassobbio (BG), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/09/2025, - premettendo di identificarsi Parte_1 con il prenome “Mio” con cui è conosciuta nella sua sfera privata e nel contesto sociale - chiedeva all' intestato Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grassobbio (BG) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 27, parte 1, Serie Parte_1
A, anno 2003), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come
“maschile” e come “Mio” e non altrimenti, e di accertare con sentenza il diritto di Pt_1 di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per
[...] adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente dichiarava di essere maggiorenne, di non essere sposata e di non avere figli;
che, fin dall'infanzia, aveva manifestato un'espressione di genere tipicamente maschile, mostrando preferenze per attività, giochi e interessi del sesso opposto rispetto a quello assegnatogli alla nascita e di aver sempre provato disagio nei confronti del proprio corpo, che avvertiva non corrispondergli;
che, in seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel febbraio 2022 si rivolgeva al prof. Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, esperto in Persona_1 tematiche di identità di genere, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinilizzante;
che, pertanto, all'esito di un iter diagnostico veniva formulata la diagnosi di disforia di genere, data la marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie, l'esistenza di un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie a fronte del desiderio opposto verso le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere maschile;
che, pertanto, su questi presupposti e dopo aver ottenuto il relativo nulla osta, nel giugno 2022 veniva intrapresa la terapia ormonale mascolinizzante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio della dott.ssa Medico endocrinologo operante presso l'Istituto Auxologico di Persona_2
Milano; che, per tutta la durata del percorso iniziato e portato avanti con i predetti professionisti, parte ricorrente ha dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della vita quotidiana, mostrando un ottimo adattamento psicologico;
che, dunque, grazie al percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente ha condotto un'esistenza sempre più serena, in cui tutti hanno compreso ed accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno ed identificandolo da tempo con il pagina 2 di 5 prenome “Mio”, ovvero rivolgendosi allo stesso mediante l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo maschili, mentre le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo ed alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati femminili del proprio corpo.
Orbene, quanto dedotto dal ricorrente sulla diagnosi di disforia di genere e sul suo percorso di transizione verso il genere maschile trova ampio riscontro nella documentazione medica allegata al ricorso. In particolare, nella relazione a firma della dr.ssa Persona_2 dell'Istituto Auxologico Italiano, datata 23/04/2025, si rappresenta che il paziente presentava certificazione psicologica favorevole all'avvio di terapia ormonale virilizzante rilasciata in data 25 maggio 2022 dal prof. dott. e, da quel momento, intraprendeva una Persona_1 terapia ormonale affermativa sottoponendosi in maniera attenta e responsabile all'iter medico e agli esami complessivi di valutazione;
il paziente veniva valutato attraverso controlli ambulatoriali con esami ematochimici regolari per una durata complessiva di 34 mesi e all'ultimo controllo clinico mostrava virilizzazione soddisfacente, incremento della massa muscolare, ipertrofia clitoridea, abbassamento del tono della voce e assenza di cicli mestruali; il paziente è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali sono i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di preservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere, rispetto al quale non ha manifestato alcun ripensamento.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
In punto di diritto, pare utile ricordare che il procedimento de quo è regolato sia dall'art. 1 Legge n. 164/1982 (“Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”), che dispone che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, sia dall'art. 31 D. Lgs. n. 150/2011, che, al comma 4, prevedeva che “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Già nell'anno 2015, la Corte Costituzionale forniva una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme contenute nella Legge n. 164/1982, escludendo il carattere necessario dell'intervento chirurgico e sancendo la libertà di autodeterminazione del singolo rispetto alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali anatomici primari, quale corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere, nel pieno rispetto delle libertà costituzionali e dell'art. 8 Cedu (cfr. Corte pagina 3 di 5 Cost. n. 221 del 21/10/2015; Cass. n. 15138 del 20/7/2015; Corte EDU 11/10/2018, ric. n. 55216/08; Corte EDU 10/3/2015, c. Turquie). Ancora recentemente la Corte CP_1
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi - questa volta - sulla lettera dell'art. 31 D. Lgs. n. 150/2011, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024). In questa pronuncia, i giudici riconoscono che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. […] tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo”, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)” (cfr. Corte Cost. cit.).
Ciò ricordato, venendo al caso di specie, a parere di questo Collegio il ricorrente ha sufficientemente dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione dal genere femminile al genere maschile. Anche alla luce di quanto emerso all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 20/11/2025 il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di è stabilmente orientato all'assunzione totale e Pt_1 definitiva del genere maschile, essendo evidente una netta inversione psico-sociale nel ruolo maschile. Può pertanto affermarsi che, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, l'istante abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
pagina 4 di 5 Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere maschile, il Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico- chirurgici a cui vorrà sottoporsi il ricorrente per adeguare i propri carattere sessuali primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte del ricorrente Part del prenome in luogo di e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di stato civile Pt_1 del Comune di Grassobbio, dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo Registro.
Le attestazioni di stato civile riferite alla parte ricorrente saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.
Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “femminile” a
“maschile” avanzata da (nata a [...] il [...]); Parte_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grassobbio di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) e al Part prenome (da a , con tutti gli adempimenti conseguenti di legge (Registro stato Pt_1 civile del Comune di Grassobbio, atto di nascita n. 27, Serie A, anno 2003);
- NULLA OSTA a che parte ricorrente si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico- chirurgici che riterrà opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grassobbio, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
IC AP
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 20/11/2025, promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], con il Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. NEGRI GIANMARCO - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.387/2025; nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Domanda di riconoscimento di genere maschile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: - ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grassobbio (BG) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 27, parte 1, Serie A, anno Parte_1
2003), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Mio” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di Pt_1 di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per
[...] adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Bergamo di comunicare l'emananda pagina 1 di 5 Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Grassobbio (BG), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/09/2025, - premettendo di identificarsi Parte_1 con il prenome “Mio” con cui è conosciuta nella sua sfera privata e nel contesto sociale - chiedeva all' intestato Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Grassobbio (BG) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 27, parte 1, Serie Parte_1
A, anno 2003), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come
“maschile” e come “Mio” e non altrimenti, e di accertare con sentenza il diritto di Pt_1 di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per
[...] adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente dichiarava di essere maggiorenne, di non essere sposata e di non avere figli;
che, fin dall'infanzia, aveva manifestato un'espressione di genere tipicamente maschile, mostrando preferenze per attività, giochi e interessi del sesso opposto rispetto a quello assegnatogli alla nascita e di aver sempre provato disagio nei confronti del proprio corpo, che avvertiva non corrispondergli;
che, in seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel febbraio 2022 si rivolgeva al prof. Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, esperto in Persona_1 tematiche di identità di genere, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinilizzante;
che, pertanto, all'esito di un iter diagnostico veniva formulata la diagnosi di disforia di genere, data la marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie, l'esistenza di un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie a fronte del desiderio opposto verso le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere maschile;
che, pertanto, su questi presupposti e dopo aver ottenuto il relativo nulla osta, nel giugno 2022 veniva intrapresa la terapia ormonale mascolinizzante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio della dott.ssa Medico endocrinologo operante presso l'Istituto Auxologico di Persona_2
Milano; che, per tutta la durata del percorso iniziato e portato avanti con i predetti professionisti, parte ricorrente ha dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della vita quotidiana, mostrando un ottimo adattamento psicologico;
che, dunque, grazie al percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente ha condotto un'esistenza sempre più serena, in cui tutti hanno compreso ed accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno ed identificandolo da tempo con il pagina 2 di 5 prenome “Mio”, ovvero rivolgendosi allo stesso mediante l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo maschili, mentre le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo ed alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati femminili del proprio corpo.
Orbene, quanto dedotto dal ricorrente sulla diagnosi di disforia di genere e sul suo percorso di transizione verso il genere maschile trova ampio riscontro nella documentazione medica allegata al ricorso. In particolare, nella relazione a firma della dr.ssa Persona_2 dell'Istituto Auxologico Italiano, datata 23/04/2025, si rappresenta che il paziente presentava certificazione psicologica favorevole all'avvio di terapia ormonale virilizzante rilasciata in data 25 maggio 2022 dal prof. dott. e, da quel momento, intraprendeva una Persona_1 terapia ormonale affermativa sottoponendosi in maniera attenta e responsabile all'iter medico e agli esami complessivi di valutazione;
il paziente veniva valutato attraverso controlli ambulatoriali con esami ematochimici regolari per una durata complessiva di 34 mesi e all'ultimo controllo clinico mostrava virilizzazione soddisfacente, incremento della massa muscolare, ipertrofia clitoridea, abbassamento del tono della voce e assenza di cicli mestruali; il paziente è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali sono i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). Non ha ritenuto di preservare i gameti né ad inizio della terapia né tantomeno durante il percorso. È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere, rispetto al quale non ha manifestato alcun ripensamento.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
In punto di diritto, pare utile ricordare che il procedimento de quo è regolato sia dall'art. 1 Legge n. 164/1982 (“Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”), che dispone che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, sia dall'art. 31 D. Lgs. n. 150/2011, che, al comma 4, prevedeva che “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Già nell'anno 2015, la Corte Costituzionale forniva una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme contenute nella Legge n. 164/1982, escludendo il carattere necessario dell'intervento chirurgico e sancendo la libertà di autodeterminazione del singolo rispetto alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali anatomici primari, quale corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere, nel pieno rispetto delle libertà costituzionali e dell'art. 8 Cedu (cfr. Corte pagina 3 di 5 Cost. n. 221 del 21/10/2015; Cass. n. 15138 del 20/7/2015; Corte EDU 11/10/2018, ric. n. 55216/08; Corte EDU 10/3/2015, c. Turquie). Ancora recentemente la Corte CP_1
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi - questa volta - sulla lettera dell'art. 31 D. Lgs. n. 150/2011, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024). In questa pronuncia, i giudici riconoscono che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. […] tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo”, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)” (cfr. Corte Cost. cit.).
Ciò ricordato, venendo al caso di specie, a parere di questo Collegio il ricorrente ha sufficientemente dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione dal genere femminile al genere maschile. Anche alla luce di quanto emerso all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 20/11/2025 il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di è stabilmente orientato all'assunzione totale e Pt_1 definitiva del genere maschile, essendo evidente una netta inversione psico-sociale nel ruolo maschile. Può pertanto affermarsi che, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, l'istante abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
pagina 4 di 5 Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere maschile, il Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico- chirurgici a cui vorrà sottoporsi il ricorrente per adeguare i propri carattere sessuali primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte del ricorrente Part del prenome in luogo di e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di stato civile Pt_1 del Comune di Grassobbio, dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo Registro.
Le attestazioni di stato civile riferite alla parte ricorrente saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.
Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “femminile” a
“maschile” avanzata da (nata a [...] il [...]); Parte_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grassobbio di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) e al Part prenome (da a , con tutti gli adempimenti conseguenti di legge (Registro stato Pt_1 civile del Comune di Grassobbio, atto di nascita n. 27, Serie A, anno 2003);
- NULLA OSTA a che parte ricorrente si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico- chirurgici che riterrà opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grassobbio, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
IC AP
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